DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 597

Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/03/1988)
Testo in vigore dal: 1-1-1974
                               Art. 8.
               Determinazione del reddito complessivo

  Il  reddito  complessivo  si  determina sommando i redditi netti di
ogni  categoria  che  concorrono  a  formarlo e sottraendo le perdite
derivanti  dall'esercizio  di imprese commerciali e dall'esercizio di
arti  e  professioni,  ad esclusione di quelle relative a cespiti che
fruiscono  di esenzioni. Le perdite delle societa' in nome collettivo
e  in accomandita semplice, e quelle delle societa' o associazioni di
cui   alla   lettera   c)  del  terzo  comma  dell'art.  5  derivanti
dall'esercizio  dell'arte  o  professione, si sottraggono per ciascun
socio o associato nella proporzione stabilita dall'art. 5.