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LEGGE 27 maggio 1975, n. 166

Norme per interventi straordinari di emergenza per l'attività edilizia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/11/2011)
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Testo in vigore dal:  18-10-1975
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Art. 10

((Il secondo e terzo comma dell'articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sono sostituiti dai seguenti:
"Tale contributo è concesso nella misura occorrente affinchè i mutuatari non vengano gravati degli interessi, diritti e commissioni, anche per l'eventuale perdita relativa al collocamento delle cartelle, nonché per oneri fiscali e vari e per spese accessorie in misura superiore al 3 per cento annuo, pari a all'1,5 per cento semestrale oltre al rimborso del capitale, se enti pubblici o cooperative a proprietà indivisa il cui statuto prevede il divieto di cessione in proprietà degli alloggi, l'obbligo di trasferimento degli stessi al competente IACP in caso di liquidazione o di scioglimento della cooperativa; e nella misura del 4 per cento, pari al 2 per cento semestrale, oltre al rimborso del capitale, se cooperative a proprietà divisa, o prive dei requisiti statutari di cui al presente comma o se privati"))
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Gli anzidetti mutui a tasso agevolato, ammortizzabili entro il termine massimo di 25 anni, possono essere concessi dagli istituti di credito fondiario ed edilizio dalle casse di risparmio, anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie, fino all'importo massimo del 90 per cento della spesa riconosciuta per l'acquisizione dell'area e la realizzazione delle costruzioni a favore degli enti pubblici e delle cooperative a proprietà indivisa che abbiano i requisiti statutari di cui il comma precedente, e fino al 75 per cento negli altri casi".
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a tutte le operazioni di mutuo agevolato di cui all'articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.