LEGGE 27 maggio 1975, n. 166

Norme per interventi straordinari di emergenza per l'attivita' edilizia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/11/2011)
Testo in vigore dal: 18-10-1975
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 10.

  ((Il  secondo e terzo comma dell'articolo 72 della legge 22 ottobre
1971, n. 865, sono sostituiti dai seguenti:
  "Tale  contributo  e'  concesso nella misura occorrente affinche' i
mutuatari non vengano gravati degli interessi, diritti e commissioni,
anche   per   l'eventuale  perdita  relativa  al  collocamento  delle
cartelle,  nonche' per oneri fiscali e vari e per spese accessorie in
misura  superiore  al  3  per  cento  annuo, pari a all'1,5 per cento
semestrale  oltre  al  rimborso  del  capitale,  se  enti  pubblici o
cooperative  a  proprieta' indivisa il cui statuto prevede il divieto
di  cessione  in proprieta' degli alloggi, l'obbligo di trasferimento
degli  stessi  al  competente  IACP  in  caso  di  liquidazione  o di
scioglimento  della cooperativa; e nella misura del 4 per cento, pari
al  2  per  cento  semestrale,  oltre  al  rimborso  del capitale, se
cooperative  a  proprieta' divisa, o prive dei requisiti statutari di
cui al presente comma o se privati")).
  Gli  anzidetti  mutui  a  tasso  agevolato, ammortizzabili entro il
termine massimo di 25 anni, possono essere concessi dagli istituti di
credito  fondiario  ed  edilizio  dalle  casse di risparmio, anche in
deroga  a  disposizioni  legislative  e  statutarie, fino all'importo
massimo  del 90 per cento della spesa riconosciuta per l'acquisizione
dell'area  e  la  realizzazione delle costruzioni a favore degli enti
pubblici  e  delle  cooperative  a  proprieta' indivisa che abbiano i
requisiti  statutari  di  cui  il  comma precedente, e fino al 75 per
cento negli altri casi".
  Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a tutte le
operazioni  di  mutuo agevolato di cui all'articolo 72 della legge 22
ottobre 1971, n. 865.