LEGGE 27 maggio 1975, n. 166

Norme per interventi straordinari di emergenza per l'attivita' edilizia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/11/2011)
Testo in vigore dal: 8-6-1975
                               Art. 4.

  Allo scopo di rendere operanti gli interventi di emergenza previsti
dalla presente legge, qualora gli organi regionali non siano stati in
grado di provvedere entro i termini loro assegnati, il Ministro per i
lavori pubblici emana in via sostitutiva i provvedimenti necessari.
  Il  Ministro  per  i  lavori pubblici puo' esercitare tale facolta'
sino  ad  un  mese dopo la ricostituzione, in ciascuna regione, degli
organi   regionali  di  cui  all'articolo  121,  primo  comma,  della
Costituzione.