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LEGGE 27 maggio 1975, n. 166

Norme per interventi straordinari di emergenza per l'attività edilizia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/11/2011)
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Testo in vigore dal:  8-6-1975

Art. 4


Allo scopo di rendere operanti gli interventi di emergenza previsti dalla presente legge, qualora gli organi regionali non siano stati in grado di provvedere entro i termini loro assegnati, il Ministro per i lavori pubblici emana in via sostitutiva i provvedimenti necessari.
Il Ministro per i lavori pubblici può esercitare tale facoltà sino ad un mese dopo la ricostituzione, in ciascuna regione, degli organi regionali di cui all'articolo 121, primo comma, della Costituzione.