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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 601

Disciplina delle agevolazioni tributarie.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal:  1-1-2015
aggiornamenti all'articolo

Art. 34

Altre agevolazioni


Le pensioni di guerra di ogni tipo e denominazione e le relative indennità accessorie, gli assegni connessi alle pensioni privilegiate ordinarie, le pensioni connesse alle decorazioni dell'ordine militare d'Italia e i soprassoldi connessi alle medaglie al valor militare sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.(21)
La pensione reversibile, la tredicesima mensilità e le indennità di accompagnamento, percepite dai ciechi civili ai sensi della legge 27 maggio 1970, n. 382, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.
I sussidi corrisposti dallo Stato, e da altri enti pubblici a titolo assistenziale sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta locale sui redditi nei confronti dei percipienti.
COMMA ABROGATO DALLA L. 13 AGOSTO 1984, n.476.
Per gli atti indicati nell'art. 16 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e nell'art. 36 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, le imposte di bollo e di registro sono comprese nelle imposte sulle assicurazioni di cui alla detta legge 29 ottobre 1961, n. 1216.
COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2007, N.248, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 FEBBRAIO 2008, N. 31.
((I capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a copertura del rischio demografico, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche))
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((41))
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AGGIORNAMENTO (21)

La Corte Costituzionale con sentenza 4 - 11 luglio 1989, n. 387 (in G.U. 1a s.s. 19.07.1989 n. 29) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale "dell'art. 34, comma primo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie) nella parte in cui non estende l'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche alle pensioni privilegiate ordinarie tabellari spettanti ai militari di leva".
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AGGIORNAMENTO (41)

La L. 23 dicembre 2014, n. 190, ha disposto (con l'art. 1, comma 659) che l'ultimo comma del presente articolo si applica per i proventi percepiti a decorrere dal 1º gennaio 2015.