DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 601

Disciplina delle agevolazioni tributarie.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 1-1-2015
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 34. 
                         Altre agevolazioni 
 
  Le pensioni di guerra di ogni tipo e denominazione  e  le  relative
indennita'   accessorie,   gli   assegni   connessi   alle   pensioni
privilegiate  ordinarie,  le  pensioni  connesse   alle   decorazioni
dell'ordine militare d'Italia e i soprassoldi connessi alle  medaglie
al valor militare sono esenti dall'imposta sul reddito delle  persone
fisiche.(21) 
  La pensione reversibile, la tredicesima mensilita' e le  indennita'
di accompagnamento, percepite dai ciechi civili ai sensi della  legge
27 maggio 1970, n. 382, sono esenti dall'imposta  sul  reddito  delle
persone fisiche. 
  I sussidi corrisposti dallo Stato,  e  da  altri  enti  pubblici  a
titolo assistenziale  sono  esenti  dall'imposta  sul  reddito  delle
persone fisiche e dall'imposta locale sui redditi nei  confronti  dei
percipienti. 
  COMMA ABROGATO DALLA L. 13 AGOSTO 1984, n.476. 
  Per gli atti indicati nell'art. 16 della legge 29 ottobre 1961,  n.
1216, e nell'art. 36 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, le imposte
di  bollo  e  di  registro  sono   comprese   nelle   imposte   sulle
assicurazioni di cui alla detta legge 29 ottobre 1961, n. 1216. 
  COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 DICEMBRE  2007,  N.248,  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 28 FEBBRAIO 2008, N. 31. 
  ((I capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di  contratti
di assicurazione sulla vita, a  copertura  del  rischio  demografico,
sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche)).((41)) 
 
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AGGIORNAMENTO (21) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 4 - 11 luglio 1989, n. 387 (in
G.U.  1a  s.s.  19.07.1989  n.  29)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale "dell'art. 34, comma primo, del  d.P.R.  29  settembre
1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie)  nella  parte
in cui non estende l'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone
fisiche alle pensioni privilegiate ordinarie tabellari  spettanti  ai
militari di leva". 
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AGGIORNAMENTO (41) 
  La L. 23 dicembre 2014, n. 190, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
659) che l'ultimo comma  del  presente  articolo  si  applica  per  i
proventi percepiti a decorrere dal 1º gennaio 2015.