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LEGGE 12 gennaio 1974, n. 8

Norme in materia di appalti di opere pubbliche.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/08/1975)
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Testo in vigore dal:  18-10-1975
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


In deroga al primo comma dell'articolo 48 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, nei contratti per l'esecuzione dei lavori pubblici, ivi compresi quelli in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, fino al 31 dicembre 1975, i pagamenti in conto, da disporsi per somme dovute e giustificate dai prescritti documenti, sono pari ai diciannove ventesimi dell'importo contrattuale.
All'atto del pagamento in conto, è corrisposto, dietro richiesta dell'esecutore dei lavori, anche il residuo ventesimo, subordinatamente alla prestazione, per un importo equivalente, di fidejussione bancaria o di polizza fidejussoria assicurativa, rilasciata da enti o istituti autorizzati a norma delle disposizioni vigenti.
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 13 agosto 1975, n. 376, convertito con modificazioni dalla L. 16 ottobre 1975, n. 492, ha disposto (con l'art. 10-bis) che le disposizioni di cui al presente articolo sono prorogate fino al 31 dicembre 1978.