LEGGE 22 ottobre 1971, n. 865

Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilita'; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/06/2011)
Testo in vigore dal: 18-10-1975
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 72. 
 
  Il Ministero dei lavori pubblici  e'  autorizzato  a  concedere  un
contributo nel pagamento degli  interessi  dei  mutui  contratti  dai
privati, dalle cooperative e dagli enti pubblici  che  ottengano,  ai
sensi della presente legge, le concessioni in superficie  delle  aree
comprese nei piani di zona per l'edilizia economica e popolare. 
  ((Tale contributo e' concesso nella misura occorrente  affinche'  i
mutuatari non vengano gravati degli interessi, diritti e commissioni,
anche  per  l'eventuale  perdita  relativa  al   collocamento   delle
cartelle, nonche' per oneri fiscali e vari e per spese accessorie  in
misura superiore al 3 per cento  annuo,  pari  a  all'1,5  per  cento
semestrale oltre  al  rimborso  del  capitale,  se  enti  pubblici  o
cooperative a proprieta' indivisa il cui statuto prevede  il  divieto
di cessione in proprieta' degli alloggi, l'obbligo  di  trasferimento
degli stessi  al  competente  IACP  in  caso  di  liquidazione  o  di
scioglimento della cooperativa; e nella misura del 4 per cento,  pari
al 2 per  cento  semestrale,  oltre  al  rimborso  del  capitale,  se
cooperative a proprieta' divisa, o prive dei requisiti  statutari  di
cui al presente comma o se privati)). 
  Gli anzidetti mutui a  tasso  agevolato,  ammortizzabili  entro  il
termine massimo di 25 anni, possono essere concessi dagli istituti di
credito fondiario ed edilizio dalle  casse  di  risparmio,  anche  in
deroga a disposizioni  legislative  e  statutarie,  fino  all'importo
massimo del 90 per cento della spesa riconosciuta per  l'acquisizione
dell'area e la realizzazione delle costruzioni a  favore  degli  enti
pubblici e delle cooperative a  proprieta'  indivisa  che  abbiano  i
requisiti statutari di cui il comma precedente,  e  fino  al  75  per
cento negli altri casi. 
  I  mutui  stessi  sono  garantiti  da  ipoteca  di  primo  grado  e
usufruiscono della garanzia integrativa dello Stato per  il  rimborso
del capitale e il pagamento degli interessi. 
  La garanzia dello Stato diventera' operante entro 120 giorni  dalla
conclusione dell'esecuzione immobiliare nei confronti del  mutuatario
inadempiente ove l'istituto mutuante  dovesse  restare  insoddisfatto
del suo credito e  cio'  purche'  l'istituto  stesso  abbia  iniziato
l'esecuzione entro un anno dal verificarsi dell'insolvenza. 
  Gli eventuali oneri derivanti dalla garanzia dello Stato graveranno
su apposito capitolo da istituirsi nello stato  di  previsione  della
spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1971 e successivi. 
  La garanzia dello Stato continuera' a sussistere qualora,  dopo  la
stipulazione  del  contratto  condizionato  di   mutuo   ed   essendo
intervenute   erogazioni   da   parte   dello   Istituto    mutuante,
sopravvenisse la perdita  dei  requisiti  prescritti  dalla  presente
legge. 
  Per la determinazione e la erogazione  dei  contributi  statali  si
applicano, in  quanto  compatibili,  le  norme  del  decreto-legge  6
settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965,  n.
1179 e successive modifiche ed integrazioni. 
  Per la concessione dei contributi statali e' autorizzato il  limite
di impegno di 2 mila milioni per l'anno 1972 e di 2 mila milioni  per
l'anno 1973 a valere sugli stanziamenti  previsti  dalla  lettera  a)
dell'articolo 67 della presente legge. 
  Per gli anni successivi, con la legge di approvazione del  bilancio
dello Stato, sara' fissato  annualmente  il  limite  degli  ulteriori
impegni da assumere per l'applicazione del presente articolo.