LEGGE 27 maggio 1975, n. 166

Norme per interventi straordinari di emergenza per l'attivita' edilizia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/11/2011)
Testo in vigore dal: 18-10-1975
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 12.

  Il  presidente  della giunta regionale, in relazione agli indirizzi
programmatici  e  territoriali  della  regione  e  nei  limiti  degli
interventi  realizzabili  in  base  alla  ripartizione dei contributi
disposta  ai  sensi  del  precedente  articolo 9, invia al comune, al
richiedente,  all'istituto  di credito interessato ed al comitato per
l'edilizia  residenziale, entro il termine perentorio di venti giorni
decorrenti  dalla  data  di  presentazione  della  domanda  di cui al
precedente  articolo  11,  il nulla osta di conformita' del programma
costruttivo al vigente assetto territoriale. ((1))
  Decorso  inutilmente  il  termine  previsto dal comma precedente il
nulla osta si intende irrevocabilmente concesso e ne e' data notizia,
a  cura  dell'interessato,  al  comune,  al  comitato  per l'edilizia
residenziale ed all'istituto di credito interessato.
  Non  meno  del 75 per cento dei contributi previsti dall'articolo 9
della  presente  legge, esclusi quelli di cui al terzo e quarto comma
dello stesso articolo 9, per la realizzazione di nuovi interventi, da
effettuare  in  base al titolo II del decreto-legge 6 settembre 1965,
n.  1022,  convertito  nella  legge  1  novembre  1965,  n.  1179,  e
successive  modificazioni ed integrazioni, e' destinato nelle singole
regioni per programmi da realizzarsi nell'ambito dei piani di zona di
cui  alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed
integrazioni,  ovvero nelle aree delimitate ai sensi dell'articolo 51
della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni.
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AGGIORNAMENTO (1)
  Il D.L. 13 agosto 1975, n. 376, convertito con modificazioni, dalla
L.  16  ottobre  1975, n. 492 ha disposto (con l'art. 6, comma 3) che
"Il  termine previsto dal primo comma dell'articolo 12 della legge 27
maggio  1975,  n.  166,  per l'invio da parte delle regioni del nulla
osta  ai  privati,  alle  cooperative  e agli enti pubblici che hanno
presentato  domanda  ai  sensi dell'articolo 11 della stessa legge 27
maggio 1975, n. 166, e nei termini previsti dallo stesso articolo 11,
al  comune  interessato,  all'istituto  di  credito ed al CER decorre
dalla   data   di   comunicazione  alla  regione  della  ripartizione
territoriale dei contributi."