LEGGE 23 dicembre 2000, n. 388

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 30-12-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 78 
(Interventi  urgenti  in  materia  di  ammortizzatori   sociali,   di
              previdenza e di lavori socialmente utili) 
 
  1. La data  di  presentazione  della  domanda  di  ammissione  alla
contribuzione volontaria di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto
legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e' differita al 30 aprile  2001,
fermo restando il possesso, alla  data  del  31  dicembre  1999,  dei
relativi requisiti. 
  2. Ferma restando la possibilita' di stipulare convenzioni ai sensi
dell'articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo  n.  81  del
2000,  tenendo  conto  dei  conguagli   derivanti   dall'applicazione
dell'articolo 45, comma 6, della legge 17 maggio  1999,  n.  144,  il
Ministero del lavoro e della  previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
stipulare,  nei  limiti  delle   risorse   preordinate   allo   scopo
nell'ambito del Fondo per l'occupazione, convenzioni con  le  regioni
in riferimento a situazioni straordinarie che non  consentono,  entro
il 30 giugno 2001, di esaurire il bacino regionale  dei  soggetti  di
cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del
2000; conseguentemente, a tal fine, il termine del 30 aprile 2001, di
cui all'articolo 8, comma 3, del citato decreto legislativo n. 81 del
2000 e' differito al 30 giugno 2001 e il rinnovo di cui  all'articolo
4, comma 2, del citato decreto legislativo potra'  avere  una  durata
massima di otto mesi. In particolare le convenzioni prevedono: 
    a) la realizzazione, da parte  della  Regione,  di  programmi  di
stabilizzazione dei soggetti di cui  all'articolo  2,  comma  1,  del
citato decreto legislativo n. 81 del 2000, con l'indicazione  di  una
quota predeterminata di soggetti da avviare alla stabilizzazione che,
per il primo anno, non potra' essere inferiore al 30  per  cento  del
numero dei soggetti appartenenti al bacino regionale; le  convenzioni
possono  essere  annualmente  rinnovate,  a  condizione  che  vengano
definiti, anche in base ai  risultati  raggiunti,  gli  obiettivi  di
stabilizzazione dei soggetti di cui al citato articolo 2, comma 1; 
    b) le risorse finanziarie necessarie  ad  assicurare  a  tutti  i
soggetti non stabilizzati entro il 31 dicembre 2000, ad esclusione di
quelli  impegnati  in   attivita'   progettuali   interregionali   di
competenza nazionale e dei soggetti  che  maturino  il  cinquantesimo
anno  di  eta'  entro  il  31  dicembre  2000,  anche  la   copertura
dell'erogazione della quota di  cui  all'articolo  4,  comma  2,  del
citato decreto legislativo n. 81 del  2000,  pari  al  50  per  cento
dell'assegno  per  prestazioni  in  attivita'  socialmente  utili   e
dell'intero  ammontare  dell'assegno  al  nucleo  familiare,  che  le
regioni si impegnano a versare all'INPS; nonche',  nell'ambito  delle
risorse  disponibili  a  valere  sul  Fondo  per  l'occupazione,   un
ulteriore  stanziamento  di  entita'  non  inferiore  al   precedente
finalizzato  ad   incentivare   la   stabilizzazione   dei   soggetti
interessati da situazione  di  straordinarieta';  a  tale  scopo  per
l'anno 2001 verranno utilizzate le risorse destinabili alle  regioni,
ai sensi dell'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto legislativo n.  81
del 2000, tenendo conto  dei  conguagli  derivanti  dall'applicazione
dell'articolo 45, comma 6, della citata legge n. 144  del  1999,  che
saranno erogati a seguito della stipula delle convenzioni; 
    c) la possibilita', nei limiti  delle  risorse  preordinate  allo
scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione, per i soggetti, di cui
all'articolo 2, comma 1, del citato decreto  legislativo  n.  81  del
2000, che abbiano compiuto,  alla  data  del  31  dicembre  2000,  il
cinquantesimo anno di eta', di continuare  a  percepire  in  caso  di
prosecuzione  delle  attivita'  da  parte  degli  enti  utilizzatori,
l'assegno per prestazioni in attivita' socialmente utili e  l'assegno
per nucleo familiare, nella misura del 100 per cento, a  partire  dal
1° gennaio 2001 e sino al 31 dicembre 2001; 
    d) la possibilita' di impiego,  da  parte  delle  regioni,  delle
risorse del citato Fondo per l'occupazione, destinate alle  attivita'
socialmente utili e non impegnate per il pagamento  di  assegni,  per
misure aggiuntive di stabilizzazione e di politica attiva del  lavoro
e per il sostegno delle situazioni di maggiore difficolta'. (31) (36)
(43) (49) (99) (101) (103) ((106)) 
  3. A seguito dell'attivazione delle convenzioni di cui al comma  2,
sono trasferite alle regioni le responsabilita' di  programmazione  e
di destinazione delle risorse  finanziarie,  ai  sensi  del  medesimo
comma 2, e rese applicabili le misure  previste  dal  citato  decreto
legislativo n. 81 del 2000 fino al 31  dicembre  2001.  Ai  fini  del
rinnovo delle convenzioni di cui al  comma  2,  lettera  a),  saranno
previste, a partire dall'anno 2002, apposite  risorse  a  tale  scopo
preordinate,  nell'ambito  delle   disponibilita'   del   Fondo   per
l'occupazione, per i soggetti di cui all'articolo  2,  comma  1,  del
decreto  legislativo  n.  81  del  2000,  di  pertinenza  del  bacino
regionale, inclusi i soggetti di cui al  comma  2,  lettera  c),  non
stabilizzati entro il 31 dicembre 2001. 
  4. All'articolo 9, comma 11, del decreto-legge 1° ottobre 1996,  n.
510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,  n.
608, e' soppressa la parola "assicurativi". 
  5. I soggetti impegnati in  prestazioni  di  attivita'  socialmente
utili, ai sensi della lettera d) del  comma  2  dell'articolo  1  del
decreto  legislativo  1°  dicembre  1997,   n.   468,   che   abbiano
effettivamente maturato dodici mesi di permanenza in  tali  attivita'
nel periodo tra il 1° gennaio 1998 e il 31  dicembre  1999  e  che  a
quest'ultima data siano esclusi da ogni trattamento previdenziale, se
in  possesso,  dei  requisiti  di   ammissione   alla   contribuzione
volontaria di cui alla lettera a),  comma  5,  dell'articolo  12  del
decreto  legislativo  1  dicembre  1997,   n.   468,   e   successive
modificazioni, possono  presentare  la  relativa  domanda  intesa  ad
ottenere il solo beneficio di cui alla medesima lettera a) bei limiti
e condizioni ivi previsti, e nei limiti delle risorse  stabilite  nel
predetto comma 5 entro i termini di  cui  al  comma  1  del  presente
articolo. 
  6. In deroga a quanto  disposto  dall'articolo  12,  comma  4,  del
decreto legislativo 1 dicembre 1997, n.  468,  e  limitatamente  agli
anni 2001, 2002 e 2003, le regioni e gli altri enti locali che  hanno
vuoti in organico  e  nell'ambito  delle  disponibilita'  finanziarie
possono, relativamente alle qualifiche di cui all'articolo  16  della
legge 28 febbraio 1987, n.  56,  effettuare  assunzioni  di  soggetti
collocati  in  attivita'  socialmente  utili.  L'incentivo   previsto
all'articolo 7, comma 1, del citato decreto  legislativo  n.  81  del
2000, e' esteso agli enti locali  e  agli  enti  pubblici  dotati  di
autonomia finanziaria, per le assunzioni ai sensi  dell'articolo  12,
comma 4, del citato decreto legislativo n. 468 del 1997. 
  7. Resta ferma la facolta' di cui all'articolo 45, comma  5,  della
legge 17 maggio 1999, n. 144. 
  8. In attesa della definizione, tra le parti sociali,  dei  criteri
di attuazione della normativa di cui al decreto legislativo 11 agosto
1993,  n.  374,  recante  benefici  per  le  attivita'  usuranti,   e
successive modificazioni,  e'  riconosciuto,  entro  i  limiti  delle
disponibilita' di cui al comma 13, il beneficio della  riduzione  dei
requisiti di eta' anagrafica e contributiva previsti dall'articolo 2,
comma 1, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, e successive
modificazioni, e dall'articolo 1, commi 36 e 37, della legge 8 agosto
1995, n. 335, agli assicurati che: 
    a) per il periodo successivo alla data di entrata in  vigore  del
predetto decreto legislativo n. 374 del 1993, risultino avere  svolto
prevalentemente   mansioni   particolarmente   usuranti,    per    le
caratteristiche di maggior gravita' dell'usura che queste presentano,
individuate dall'articolo 2 del decreto del  Ministro  del  lavoro  e
della previdenza sociale 19 maggio 1999,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 208 del 4 settembre 1999; 
    b) entro il 31 dicembre 2001 potrebbero far valere: 
    1) i requisiti per il pensionamento di anzianita'  tenendo  conto
della riduzione  dei  limiti  di  eta'  anagrafica  e  di  anzianita'
contributiva previsti  rispettivamente  dall'articolo  1,  comma  36,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dal secondo periodo del comma  1
dell'articolo 2 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374,  come
introdotto dall'articolo 1, comma 35, della citata legge n.  335  del
1995; 
    2) i requisiti per  il  pensionamento  di  vecchiaia  nel  regime
retributivo o misto tenendo conto della riduzione dei limiti di  eta'
pensionabile e di anzianita' contributiva previsti  dall'articolo  2,
comma 1, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, e successive
modificazioni; 
    3) i requisiti per  il  pensionamento  di  vecchiaia  nel  regime
contributivo  con  la  riduzione  del  limite  di  eta'  pensionabile
prevista dall'articolo 1, comma 37, della legge  8  agosto  1995,  n.
335. 
  9. All'articolo 5, comma 2, primo periodo,  della  legge  12  marzo
1999, n. 68, e' soppressa la parola: "pubblico"; 
  10.  Per  coloro  che,  potendo  far  valere  i  requisiti  di  cui
all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, come  modificato
dai commi 3 e 4 dell'articolo 69,  presentino  domanda  entro  il  30
giugno 2001, la maggiorazione decorre dal 1° gennaio 2001 o dal  mese
successivo  a  quello  del  compimento  dell'eta'  prevista,  qualora
quest'ultima ipotesi si verifichi in data successiva. 
  11. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica, da emanare entro 180 giorni dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge, sono stabilite  le  modalita'
di attestazione dello svolgimento, da  parte  dei  lavoratori,  delle
attivita' di cui al citato decreto del Ministro del  lavoro  e  della
previdenza  sociale  19  maggio  1999  nonche'  i  criteri   per   il
riconoscimento  del  beneficio  di  cui  al  comma  8  nella   misura
determinata dai limiti dello stanziamento di cui al comma 13. 
  12. La domanda per il riconoscimento del beneficio di cui al  comma
8 deve essere presentata dagli interessati all'ente previdenziale  di
appartenenza entro 90 giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del
decreto di cui al comma 11, a pena di decadenza. 
  13. All'onere derivante dal  riconoscimento  di  cui  al  comma  8,
corrispondente all'incremento  delle  aliquote  contributive  di  cui
all'articolo 1 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale  19  maggio  1999,  si  provvede  mediante   utilizzo   delle
disponibilita' di cui all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
1, comma 38, della legge 8 agosto 1995, n. 335. 
  14. All'articolo 8, comma 1-bis, del decreto legislativo 21  aprile
1993, n. 124, introdotto dall'articolo 17, comma 1, lettera  d),  del
decreto legislativo 18  febbraio  2000,  n.  47,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a)  dopo  le  parole:   "acquisti   effettuati   tramite   moneta
elettronica" sono inserite le seguenti: "o altro mezzo di pagamento"; 
    b) le parole: "con il titolare della moneta elettronica  e"  sono
soppresse; 
    c) al terzo periodo, dopo le parole: "fondo pensione" e' inserita
la seguente: "complementare". 
  15. Nei limiti delle risorse rispettivamente indicate a carico  del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 7,  del  decreto-legge  20  maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla  legge  19  luglio
1993, n. 236, per l'anno 2001: 
    a) sono prorogati, in attesa della riforma  degli  ammortizzatori
sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2001,  i  trattamenti  di
cassa integrazione guadagni  straordinaria  e  di  mobilita'  di  cui
all'articolo 62, comma 1, lettera g), della legge 23  dicembre  1999,
n. 488, limitatamente alle imprese  esercenti  attivita'  commerciali
con piu' di cinquanta addetti. L'onere differenziale tra prestazioni,
ivi compresa la contribuzione figurativa, e gettito  contributivo  e'
pari a lire 50 miliardi; 
    b) all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n.
4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998,  n.  52,
come modificato dall'articolo 62, comma 5, della  legge  23  dicembre
1999, n. 488, le parole: "31 dicembre  2000"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "31 dicembre 2001" e le parole: "per  ciascuno  degli  anni
1999 e 2000" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni
1999, 2000 e 2001". L'onere derivante dalla presente disposizione  e'
pari a lire 9 miliardi; 
    c) all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n.
4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998,  n.  52,
le parole: "31 dicembre 2000" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "31
dicembre 2001". All'onere derivante dalla  presente  disposizione  si
provvede entro il limite massimo di lire 40 miliardi; 
    d) il comma 5 dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1997, n. 266,
e' sostituito dal seguente: 
  "5. A decorrere dal 10  gennaio  1999  all'articolo  49,  comma  1,
lettera a), della  legge  9  marzo  1989,  n.  88,  dopo  le  parole:
"trasporti  e  comunicazioni"  sono  inserite  le  seguenti:  ""delle
lavanderie industriali""; 
    e) le disposizioni previste dall'articolo 7, comma 5, della legge
23 luglio 1991, n.  223,  si  applicano  anche  nei  casi  in  cui  i
lavoratori licenziati beneficiano del trattamento di cui all'articolo
11 della citata legge  n.  223  del  1991.  L'onere  derivante  dalla
presente disposizione e' pari a lire 2 miliardi. 
  16. I piani di inserimento professionale di cui all'articolo 15 del
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 19 luglio  1994,  n.  451,  e  successive  modificazioni,
avviati alla  data  del  30  giugno  2001,  possono  essere  comunque
conclusi entro il termine previsto dagli stessi  piani.  La  relativa
dotazione finanziaria per l'anno 2001 e' pari a lire 50  miliardi,  a
valere sul Fondo di cui al comma 15. 
  17. In relazione a quanto disposto al comma 15, lettera d), restano
comunque  validi  agli  effetti  previdenziali  e   assistenziali   i
versamenti contributivi effettuati sulla base dell'articolo 2,  comma
215, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.  L'onere  derivante  dalla
disposizione di cui al comma 15, lettera  d),  e'  pari  a  lire  525
milioni. 
  18. All'articolo 68, comma 4, lettera a),  della  legge  17  maggio
1999, n. 144, le parole: "e fino a  lire  590  miliardi  a  decorrere
dall'anno 2001" sono sostituite dalle seguenti: ", lire 562  miliardi
per il 2001 e fino a lire 590 miliardi a decorrere dall'anno 2002,". 
  19. In  attesa  della  riforma  degli  ammortizzatori  sociali,  la
percentuale  di  commisurazione  alla  retribuzione   dell'indennita'
ordinaria  di  disoccupazione   con   requisiti   normali,   di   cui
all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939,
n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939,  n.
1272, e successive modificazioni, e' elevata al 40 per  cento  dal  1
gennaio 2001 e per i soggetti con eta' anagrafica pari o superiore  a
50 anni e' estesa fino a nove mesi. Tali incrementi non si  applicano
ai trattamenti di disoccupazione agricoli, ordinari e  speciali,  ne'
all'indennita' ordinaria con requisiti ridotti di cui all'articolo 7,
comma 3, del decreto-legge 21 marzo  1988,  n.  86,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160. 
  20. Per il periodo dal 1°  gennaio  2001  al  30  giugno  2001,  il
divieto di cumulo di cui all'articolo 1,  comma  43,  della  legge  8
agosto 1995, n. 335, non opera tra il trattamento di reversibilita' a
carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia e i superstiti, nonche' delle forme esclusive,  esonerative
e sostitutive della  stessa,  e  la  rendita  ai  superstiti  erogata
dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni  sul
lavoro spettante in caso di decesso  del  lavoratore  conseguente  ad
infortunio sul lavoro o malattia professionale ai sensi dell'articolo
85 del decreto del Presidente della Repubblica  30  giugno  1965,  n.
1124, recante, testo unico  delle  disposizioni  per  l'assicurazione
obbligatoria  contro  gli  infortuni  sul  lavoro   e   le   malattie
professionali, e successive modificazioni. Le disposizioni di cui  al
presente comma si applicano alle rate di pensione  di  reversibilita'
successive alla data del 31  dicembre  2000,  anche  se  la  pensione
stessa e' stata liquidata in data anteriore. 
  21. L'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo  66,  comma  1,
della legge 17 maggio 1999, n. 144, e' ridotta di lire  227  miliardi
per l'anno 2001 e di lire 317 miliardi a decorrere dall'anno 2002. 
  22.  La  contribuzione  figurativa  accreditata   per   i   periodi
successivi al  31  dicembre  2000  per  i  quali  e'  corrisposto  il
trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da
imprese edili ed affini  e'  utile  ai  fini  del  conseguimento  del
diritto  e  della  determinazione  della   misura   del   trattamento
pensionistico, compreso quello di anzianita'. 
  23. Per i lavoratori gia' impegnati in lavori di sottosuolo  presso
miniere, cave e torbiere, la cui attivita'  e'  venuta  a  cessare  a
causa della  definitiva  chiusura  delle  stesse,  e  che  non  hanno
maturato i benefici previsti dall'articolo 18 della legge  30  aprile
1969, n. 153, il numero  delle  settimane  coperto  da  contribuzione
obbligatoria relativa ai periodi di prestazione  lavorativa  ai  fini
del conseguimento delle prestazioni  pensionistiche  e'  moltiplicato
per un coefficiente pari a 1,2 se l'attivita'  si  e'  protratta  per
meno di cinque anni, a 1,225 se l'attivita' si e' protratta per  meno
di dieci anni e a 1,25 se superiore a tale limite. 
  24. Il comma 6 dell'articolo 36 del decreto legislativo 26 febbraio
1999, n. 46, e' sostituito dal seguente: 
"6. Le  disposizioni  contenute  nell'articolo  25  si  applicano  ai
contributi  e  premi  non  versati  e  agli  accertamenti  notificati
successivamente alla data del 1° gennaio 2001". 
  25.  Le  risorse  finanziarie  comunque  derivanti  dagli   effetti
dell'applicazione della decisione 2000/128/CE della Commissione delle
Comunita' europee dell'11 maggio 1999  in  materia  di  contratti  di
formazione  e  lavoro,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle
Comunita' europee n. L042 del 15  febbraio  2000,  da  accertare  con
decreto del  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  di
concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del   bilancio   e   della
programmazione economica, sono assegnate al Fondo  per  l'occupazione
di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19  luglio  1993,  n.
236, per essere destinate, nei limiti  delle  medesime  risorse,  con
decreto del Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,  di
concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del   bilancio   e   della
programmazione economica, ad interventi in materia di  ammortizzatori
sociali, con particolare riferimento  all'incremento  dell'indennita'
di disoccupazione previsto dal comma 19, in  caso  di  indennita'  di
disoccupazione con requisiti ridotti. 
  26. Alla legge 17 maggio 1999, n. 144, sono apportate  le  seguenti
modifiche: 
    a) all'articolo 45, comma 1, lettera a), numero 2 sono  aggiunte,
in fine, le seguenti parole: "con revisione e  razionalizzazione  del
collocamento ordinario, nel rispetto di quanto previsto  dal  decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, in funzione  del  miglioramento
dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro  e  con  valorizzazione
degli strumenti di informatizzazione"; 
    b) all'articolo 55, comma 2, quinto periodo, le parole: "entro un
anno" sono sostituite dalle seguenti: "entro due anni". 
  27. Agli  agenti  temporanei,  in  servizio  presso  gli  organismi
dell'Unione europea, che hanno chiesto, anteriormente  al  13  maggio
1981, data di entrata in vigore del decreto del Ministro del lavoro e
della  previdenza  sociale  del  19  febbraio  1981,  pubblicato  nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 129  del  13  maggio
1981, emanato in attuazione dell'articolo 13 della  legge  12  agosto
1962, n. 1338, il  trasferimento  dell'equivalente  attuariale  delle
posizioni assicurative al Fondo per  le  pensioni  CE  in  base  alle
disposizioni del regolamento  (CEE,  Euratom,  CECA)  n.  259/68  del
Consiglio, del 29  febbraio  1968,  e  successive  modificazioni,  si
applica il coefficiente attuariale  rideterminato  sulla  base  delle
tariffe  del  citato  decreto  del  Ministero  del  lavoro  e   della
previdenza sociale del 19  febbraio  1981.  Lo  Stato  concorre  alla
copertura degli oneri derivanti  dalla  presente  disposizione  e  di
quella di cui al comma 28 nel limite massimo di lire 15 miliardi  per
l'anno 2001; la quota differenziale dei medesimi oneri  e'  a  carico
degli organismi di cui al presente comma. 
  28. Per il calcolo delle quote di pensione relative alle  posizioni
assicurative di cui al  comma  27,  le  retribuzioni  di  riferimento
determinate  per  ciascun  anno  solare  sono  rivalutate  in  misura
corrispondente alle variazioni  dell'articolo  3,  undicesimo  comma,
della legge 29  maggio  1982,  n.  297,  per  le  liquidazioni  delle
pensioni aventi decorrenza nell'anno 1983. 
  29. All'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 24  novembre  2000,
n. 346, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) le parole: "entro il 14 febbraio 2000" sono  sostituite  dalle
seguenti: "entro il 31 dicembre 2000"; 
    b) le parole: "centoquarantacinque unita' e nel limite di lire  7
miliardi   e   240   milioni"   sono   sostituite   dalle   seguenti:
"duecentottantanove unita' e nel limite di lire 14 miliardi". 
  30. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 16 e ai
commi da 22 a 29, valutati in lire 76,5 miliardi per l'anno 2001,  in
lire 7,4 miliardi per l'anno 2002 e in lire 12,4 miliardi a decorrere
dall'anno 2003, si provvede, per gli anni 2002 e 2003, a valere sulle
disponibilita' del Fondo per l'occupazione  di  cui  all'articolo  1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.  148,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. 
  31. Ai fini della  stabilizzazione  dell'occupazione  dei  soggetti
impegnati in progetti di lavori socialmente utili presso gli istituti
scolastici, sono definite, in base  ai  criteri  stabiliti  ai  sensi
dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio  2000,
n. 81, mediante decreto del Ministro della  pubblica  istruzione,  di
concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale  e  il
Ministro del tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica,
procedure di terziarizzazione,  ai  sensi  della  normativa  vigente,
secondo criteri e  modalita'  che  assicurino  la  trasparenza  e  la
competitivita' degli affidamenti. A tal fine e' autorizzata la  spesa
di lire 287 miliardi per l'anno 2001  e  di  lire  575  miliardi  per
l'anno 2002. Al  relativo  onere  si  provvede,  quanto  a  lire  249
miliardi per l'anno 2002, mediante riduzione  dell'autorizzazione  di
spesa di cui all'articolo 66, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n.
144. 
  32.  Per  l'integrazione  dei  servizi  informativi   catastale   e
ipotecario e la  costituzione  dell'Anagrafe  dei  beni  immobiliari,
previsti dall'articolo 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.
300, da realizzare  attraverso  un  piano  pluriennale  di  attivita'
straordinarie finalizzate all'implementazione e all'integrazione  dei
dati presenti negli archivi, anche al fine di favorire il processo di
decentramento di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il
Ministero delle finanze e l'agenzia del territorio, a decorrere dalla
data di trasferimento a quest'ultima delle funzioni del  Dipartimento
del territorio, possono  provvedere,  in  attesa  di  una  definitiva
stabilizzazione  e  nei  limiti  delle  risorse  assegnate  ai  sensi
dell'articolo 3, comma 193, della legge 28 dicembre 1995, n.  549,  e
dell'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 marzo  1997,  n.  79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio  1997,  n.  140,
entro quattro mesi dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge, alla  stipulazione  di  contratti  per  l'assunzione  a  tempo
determinato, anche parziale, per dodici mesi,  anche  rinnovabili,  e
fino ad un massimo di 1650 unita', dei soggetti impiegati nei  lavori
socialmente utili relativi al progetto denominato "Catasto urbano". 
  33. Restano validi gli atti ed  i  provvedimenti  adottati  e  sono
fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla
base  del  decreto-legge  24  novembre  2000,  n.  346.  La  presente
disposizione acquista efficacia a decorrere dal 27 gennaio 2001. 
 
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AGGIORNAMENTO (31) 
  La L. 24 dicembre 2003,n. 350 ha disposto (con l'art. 3, comma  77)
che "In presenza delle convenzioni di cui al comma 76 il  termine  di
cui all'articolo 78, comma 2, alinea, della legge 23  dicembre  2000,
n. 388, e' prorogato al 31 dicembre 2004". 
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AGGIORNAMENTO (36) 
  La L. 30 dicembre 2004, n. 311 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
262) che in presenza delle convenzioni di cui all'art. 1,  comma  262
della suddetta legge il termine di  cui  all'articolo  78,  comma  2,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e'  prorogato  al  31  dicembre
2005. 
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AGGIORNAMENTO (43) 
  La L. 23 dicembre 2006, n. 266 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
430) che in presenza delle convenzioni di cui all'art. 1,  comma  430
della suddetta legge il termine di  cui  all'articolo  78,  comma  2,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e'  prorogato  al  31  dicembre
2006". 
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AGGIORNAMENTO (49) 
  La L. 27 dicembre 2006, n. 296, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
1166) che in presenza  delle  convenzioni  previste  dal  comma  1166
dell'art. 1 della suddetta legge, il termine di cui al  comma  2  del
presente articolo e' prorogato al 31 dicembre 2007. 
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AGGIORNAMENTO (99) 
  La L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
162) che "Le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo  78,  comma
2, della legge 23 dicembre  2000,  n.  388,  per  l'utilizzazione  di
lavoratori socialmente utili di cui  all'articolo  2,  comma  1,  del
decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81,  sono  prorogate  al  31
dicembre 2020 nei limiti della spesa gia' sostenuta e senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica". 
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AGGIORNAMENTO (101) 
  La L. 27 dicembre  2019,  n.  160,  come  modificata  dalla  L.  30
dicembre 2020, n. 178, ha disposto (con l'art. 1, comma 162) che  "Le
convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 78, comma 2, della legge
23  dicembre  2000,  n.  388,  per  l'utilizzazione   di   lavoratori
socialmente utili  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,  del  decreto
legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, sono prorogate  al  31  dicembre
2021 nei limiti della spesa gia' sostenuta e senza nuovi  o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica". 
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AGGIORNAMENTO (103) 
  La L. 27 dicembre  2019,  n.  160,  come  modificata  dal  D.L.  30
dicembre 2021, n. 228,  convertito  con  modificazioni  dalla  L.  25
febbraio 2022, n. 15, ha disposto (con l'art. 1, comma 162)  che  "Le
convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 78, comma 2, della legge
23  dicembre  2000,  n.  388,  per  l'utilizzazione   di   lavoratori
socialmente utili  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,  del  decreto
legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, sono prorogate  al  31  dicembre
2022 nei limiti della spesa gia' sostenuta e senza nuovi  o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica". 
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AGGIORNAMENTO (106) 
  La L. 27 dicembre  2019,  n.  160,  come  modificata  dal  D.L.  29
dicembre 2022, n. 198, ha disposto (con l'art. 1, comma 162) che  "Le
convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 78, comma 2, della legge
23  dicembre  2000,  n.  388,  per  l'utilizzazione   di   lavoratori
socialmente utili  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,  del  decreto
legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, sono prorogate  al  31  dicembre
2023 nei limiti della spesa gia' sostenuta e senza nuovi  o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica".