LEGGE 17 maggio 1999, n. 144

Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali.

note: Entrata in vigore della legge: 23-5-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/07/2020)
Testo in vigore dal: 8-8-2002
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 45
             (Riforma degli incentivi all'occupazione e
degli ammortizzatori sociali nonche' norme
              in materia di lavori socialmente utili).

  1.  Allo  scopo  di  realizzare  un sistema efficace ed organico di
strumenti  intesi  a  favorire  l'inserimento  al  lavoro  ovvero  la
ricollocazione  di  soggetti rimasti privi di occupazione, il Governo
e'  delegato  ad  emanare,  previo  confronto  con  le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori
di  lavoro  e  dei  lavoratori,  entro  il 30 aprile 2000, uno o piu'
decreti   legislativi  contenenti  norme  intese  a  ridefinire,  nel
rispetto  degli  indirizzi  dell'Unione  europea  e  delle competenze
previste dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, il sistema
degli   incentivi   all'occupazione   ivi  compresi  quelli  relativi
all'autoimprenditorialita'   e   all'autoimpiego,   con   particolare
riguardo  all'esigenza  di  migliorarne  l'efficacia  nelle  aree del
Mezzogiorno,  e  degli ammortizzatori sociali, con valorizzazione del
ruolo  della  formazione professionale, secondo i seguenti principi e
criteri direttivi:
    a)  razionalizzazione  delle tipologie delle diverse misure degli
interventi,  eliminando duplicazioni e sovrapposizioni, tenendo conto
delle   esperienze  e  dei  risultati  delle  varie  misure  ai  fini
dell'inserimento  lavorativo  con  rapporto  di  lavoro dipendente in
funzione  degli  specifici obiettivi occupazionali da perseguire, con
particolare riguardo:
       1)  alle diverse caratteristiche dei destinatari delle misure:
giovani,  disoccupati  e  inoccupati  di  lungo  periodo,  lavoratori
fruitori  del  trattamento straordinario di integrazione salariale da
consistente  lasso  di  tempo,  lavoratori di difficile inserimento o
reinserimento;
    2)  alla  revisione  dei criteri per l'accertamento dei requisiti
individuali di appartenenza dei soggetti alle diverse categorie, allo
scopo  di  renderli  piu'  adeguati  alla valutazione ed al controllo
della    effettiva    situazione   di   disagio   con   revisione   e
razionalizzazione  del collocamento ordinario, nel rispetto di quanto
previsto  dal  decreto  legislativo  23  dicembre  1997,  n.  469, in
funzione  del  miglioramento  dell'incontro  tra domanda e offerta di
lavoro e con valorizzazione degli strumenti di informatizzazione;
    3)  al  grado  dello  svantaggio occupazionale nelle diverse aree
territoriali  del  paese,  determinato  sulla base di quanto previsto
all'articolo 1, comma 9;
    4)  al  grado  dello  svantaggio  occupazionale  femminile  nelle
diverse areedel Paese;
    5)  alla  finalita'  di  favorire la stabilizzazione dei posti di
lavoro;
    6)  alla  maggiore intensita' della misura degli incentivi per le
piccole  e  medie  imprese,  qualora  le stesse abbiano rispettato le
prescrizioni  sulla  salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste
dal  decreto  legislativo  19  settembre  1994,  n. 626, e successive
modificazioni,  nonche' per le imprese che applicano nuove tecnologie
per il risparmio energetico e l'efficienza energetica e che prevedono
il ciclo integrato delle acque e dei rifiuti a valle degli impianti;
    b)  revisione  e  razionalizzazione  dei  rapporti  di lavoro con
contenuto  formativo  in  conformata'  con  le  direttive dell'Unione
europea  e  anche  in  relazione  a quanto previsto dall'articolo 16,
comma  5,  della  legge  24  giugno 1997, n. 196, e in funzione degli
obiettivi di cui alla lettera a);
    c)  previsione  di  misure per favorire forme di apprendistato di
impresa  e  il  subentro  del  tirocinante  nell'attivita' di impresa
nonche'  estensione,  per un triennio, delle disposizioni del decreto
legislativo  28 marzo 1996, n. 207, con conseguenti misure in materia
di finanziamento;
    d)   revisione   delle  misure  di  inserimento  al  lavoro,  non
costituenti  rapporto  di  lavoro, mirate alla conoscenza diretta del
mondo tel lavoro con valorizzazione dello strumento convenzionale fra
le  pubbliche  amministrazioni  di  cui  all'articolo 1, comma 2, del
decreto   legislativo   3   febbraio   1993,   n.  29,  e  successive
modificazioni,  il  sistema formativo e le imprese, secondo modalita'
coerenti  con  quanto  previsto dagli articoli 17 e 18 della legge 24
giugno  1997,  n. 196, prevedendo una durata variabile fra i 3 e i 12
mesi,  in  relazione  al  livello di istruzione, alle caratteristiche
dell'attivita'  lavorativa  e  al  territorio  di  appartenenza, e la
eventuale  corresponsione  di un sussidio, variabile fra le 400.000 e
le 800.000 lire mensili;
    e)  previsione che gli strumenti definiti ai sensi dei principi e
dei  criteri  direttivi  di cui alle lettere b), c) e d) del presente
comma  debbano tendere a valorizzare l'inserimento o il reinserimento
al   lavoro  delle  donne,  al  fine  di  superare  il  differenziale
occupazionale tra uomini e donne;
    f)  rafforzamento  delle  misure attive di gestione degli esuberi
strutturali, tramite ricorso ad istituti e strumenti, anche collegati
ad  iniziative  di  formazione professionale, intesi ad assicurare la
continuita'  ovvero nuove occasioni di impiego, con rafforzamento del
ruolo  attivo dei servizi per l'impiego a livello locale, per rendere
piu'  rapidi ed efficienti i processi di mobilita' nel rispetto delle
competenze  di  cui  alla  legge  15  marzo 1997, n. 59, e al decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;
    g)   razionalizzazione   nonche'  estensione  degli  istituti  di
integrazione  salariale  a  tutte  le categorie escluse, da collegare
anche  ad  iniziative  di formazione professionale, superando la fase
sperimentale  prevista  dall'articolo  2,  comma  28,  della legge 23
dicembre  1996, n. 662, anche attraverso interventi di modifica degli
stessi  istituti  di  integrazione  salariale,  con  previsione della
costituzione  di  fondi  categoriali  o  Intercategoriali con apporti
finanziari   di  carattere  plurimo,  tenendo  altresi'  conto  delle
esperienze maturate in seno alla contrattazione collettiva;
    h)  previsione,  in via sperimentale e per la durata di due anni,
della  possibilita'  per  i coltivatori diretti iscritti agli elenchi
provinciali,  di  avvalersi,  in relazione alla raccolta di specifici
prodotti agricoli, di collaborazioni occasionali di parenti ed affini
entro  il terzo grado per un ridotto periodo di tempo complessivo nel
corso  dell'anno,  assicurando  il  rispetto delle normative relative
alla  sicurezza  e  all'igiene  nei luoghi di lavoro, la copertura da
rischi  da responsabilita' civile, infortunio o morte e il versamento
di  un  contributo  di  solidarieta'  a  favore  del  Fondo  pensioni
lavoratori dipendenti;
    i)  graduale armonizzazione dei sostegni previdenziali in caso di
disoccupazione, con un trattamento di base.da rafforzare ed estendere
con  gradualita'  a  tutte  le  categorie  di  lavoratori scarsamente
protette   o  prive  di  copertura,  fissando  criteri  rigorosi  per
l'individuazione dei beneficiari e prevedendo la obbligatorieta', per
i lavoratori interessati, di partecipare a corsi di orientamento e di
formazione,   anche   condizionando   l'erogazione   del  trattamento
all'effettiva frequenza;
    1)  previsione  di  norme,  anche  di  natura  previdenziale, che
agevolino  l'utilizzo  di  contratti  a  tempo  parziale da parte dei
lavoratori   anziani,   al   fine   di   contribuire   alla  crescita
dell'occupazione   giovanile  anche  attraverso  il  ricorso  a  tale
tipologia contrattuale;
    m)    semplificazione    e   snellimento   delle   procedure   di
riconoscimento  e  di attribuzione degli incentivi, tenendo conto del
tasso  di  occupazione femminile e privilegiando in ogni caso criteri
di  automaticita',  e  degli  ammortizzatori  sociali,  anche tramite
l'utilizzo   di   disposizioni   regolamentari   adottate   ai  sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, intese
al  superamento  della  frammentazione  delle procedure e a garantire
maggiore speditezza all'azione amministrativa;
    n)  riunione,  entro  24  mesi,  in  uno o piu' testi unici delle
normative    e   delle   disposizioni   in   materia   di   incentivi
all'occupazione e di ammortizzatori sociali, al fine di consentire la
piu' agevole conoscibilita' delle stesse;
    o)  previsione  di  meccanismi  e  strumenti di monitoraggio e di
valutazione  dei risultati conseguiti, anche in relazione all'impatto
sui livelli di occupazione femminile, per effetto della ridefinizione
degli   interventi  ti  cui  al  presente  articolo  da  parte  delle
amministrazioni  competenti  e  tenuto  conto dei criteri che saranno
determinati  dai provvedimenti attuativi dell'articolo 17 della legge
15 marzo 1997, n. 59;
    p)  razionalizzazione dei criteri di partecipazione delle imprese
al  finanziamento delle spese per ammortizzatori sociali dalle stesse
utilizzate;
    q)  previsione  che  tutte  le istanze di utilizzo di istituti di
integrazione  salariale  e  di  altri  ammortizzatori sociali vengano
esaminate nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione;
    r)    adeguamento   annuale,   a   decorrere   dal   1   gennaio,
dell'indennita'  di  mobilita'  di  cui all'articolo 7 della legge 23
luglio  1991,  n  223,  nella  misura  dell'80 per cento dell'aumento
derivante  dalla  variazione  annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al
consumo  per  le famiglie ti operai e di impiegati, come previsto dal
secondo comma dell'articolo unico della legge 13 agosto 1980, n. 427,
come  sostituito  dal  comma  5  dell'articolo 1 del decreto-legge 16
maggio  1994,  n.  299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1994, n. 451;
    s)  previsione,  per  i  soggetti impegnati in lavori di pubblica
utilita' o in lavori socialmente utili finanziati dallo Stato o dalle
regioni, della copertura previdenziale attraverso forme di riscatto a
carico  dell'interessato,  commisurata  all'indennita' effettivamente
percepita durante l'attuazione dei progetti, relativamente ai periodi
non coperti da alcuna contribuzione.
  2. Entro il 28 febbraio 2000 il Governo e' delegato ad apportare le
necessarie modifiche o integrazioni al decreto legislativo 1 dicembre
1997, n. 468, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
    a) adeguamento della disciplina in relazione al nuovo assetto
    istituzionale  di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.
    469;
b) ridefinizione della disciplina alla luce della legislazione
regionale  intervenuta in materia a seguito del decreto legislativo 1
dicembre 1997, n. 468;
    c)  adeguamento  della  disciplina  per  favorire  lo sviluppo di
iniziative volte alla creazione di occupazione stabile.
  3.  Nell'ambito della programmazione del fabbisogno di personale di
cui  all'articolo  39  della  legge  27  dicembre  1997, n. 449, come
modificato  dall'articolo 22 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le
disposizioni  previste  dalla legge 9 marzo 1971, n. 98, e successive
modificazioni,   sono   estese   ai   cittadini   italiani,   assunti
successivamente  al 30 giugno 1989, i quali abbiano prestato servizio
continuativo,  come  civili da almeno un anno alla data del 30 giugno
1997  nel territorio nazionale, alle dipendenze di organismi militari
operanti  nell'ambito  della  Alleanza  atlantica,  o  di  quelli dei
singoli  Stati esteri che ne fanno parte, e stati licenziati entro il
31 dicembre 1999, in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione
soppressione degli organismi medesimi.
  4.  Gli  schemi  dei  decreti  legislativi  di  cui ai commi 1 e 2,
deliberati  dal Consiglio dei corredati da una apposita relazione cui
e'  allegato  il  parere della Conferenza unificata di cui al decreto
legislativo  28  agosto  1997, n. 281, sono trasmessi alle Camere per
l'espressione  del  parere  da  parte  delle  competenti  Commissioni
parlamentari  permanenti  entro il sessantesimo giorno antecedente la
scadenza  del termine previsto per l'esercizio della relativa delega.
In  caso  di  mancato  rispetto  del  termine per la trasmissione, il
Governo decade dall'esercizio della delega. Le competenti Commissioni
parlamentari  esprimono  il  parere entro trenta giorni dalla data di
trasmissione. Qualora il termine per l'espressione del parere decorra
inutilmente, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
  5.  Entro  ((trenta  mesi))  dalla  data  di  entrata in vigore dei
decreti  legislativi  di  cui ai commi 1 e 2, il Governo puo' emanare
eventuali  disposizioni  modificative  e  correttive  con le medesime
modalita'  di  cui  al  comma  4  attenendosi  ai principi ai criteri
direttivi indicati ai commi 1 e 2.
  6.    Fino    all'attuazione    della   riforma   degli   incentivi
all'occupazione   e   degli  ammortizzatori  sociali  possono  essere
approvati  o  prorogati  progetti  di  lavori  socialmente  utili che
utilizzano esclusivamente soggetti che abbiano maturato o che possano
maturare  dodici  mesi in tale tipo di attivita' nel periodo compreso
tra  il  1  gennaio  1998  ed il 31 dicembre 1999. A tali soggetti si
applicano   le  disposizioni  di  cui  all'articolo  12  del  decreto
legislativo  1  dicembre  1997,  n.  468.  Le  risorse  del Fondo per
l'occupazione  di  cui  all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio  1993,  n. 236, destinate alle attivita' progettuali di lavori
socialmente  utili  e  non  utilizzate  per  tali finalita' rimangono
comunque  destinate  all'attuazione  di quanto espressamente previsto
nelle  disposizioni che riformano gli incentivi all'occupazione e gli
ammortizzatori   somali.  Fino  all'attuazione  della  riforma  degli
incentivi   all'occupazione   e   degli   ammortizzatori  sociali  le
Commissioni  regionali  per l'impiego potranno deliberare, sulla base
di  apposite  convenzioni  stipulate dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale con le singole regioni, di destinare eventualmente
le  risorse  non impegnabili per progetti di lavori socialmente utili
alla  realizzazione  di  misure  di  politica  attiva dell'impiego in
armonia con le previsioni della normativa comunitaria.
  7.  Ferme restando le disposizioni di cui al comma 6 possono essere
approvati  progetti  di lavori di pubblica utilita' promossi, secondo
la  normativa  vigente  per le cooperative sociali o loro consorzi ed
alle   stesse  condizioni,  dalle  organizzazioni  non  lucrative  di
utilita'  sociale,  come  definite  dall'articolo  10,  comma  1, del
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
  8. Ai lavoratori impegnati in lavori socialmente utili assoggettati
alla  disciplina  di  cui  all'articolo  12 del decreto legislativo 1
dicembre  1997,  n.  468, e' riservata una quota del 30 per cento dei
posti   da   ricoprire   mediante   avviamenti  a  selezione  di  cui
all'articolo  16  della  legge  28 febbraio 1987, n. 56, e successive
modificazioni.
  9.  Dal 1 gennaio 1999, l'assegno per i lavori socialmente utili e'
stabilito in lire 850.000 mensili.
  10.  In  attesa  della  riforma  degli  ammortizzatori sociali, per
consentire  la  prosecuzione dell'utilizzazione in lavori socialmente
utili  in  progetti approvati ai sensi delle presenti disposizioni, i
trattamenti previdenziali per i lavoratori impegnati in tali progetti
di  lavori  socialmente  utili  sono  prorogati fino alla conclusione
delle  relative attivita' progettuali, nel limite complessivo massimo
di  lire  90  miliardi  a  carico  del Fondo per l'occupazione di cui
all'articolo  1,  comma  7,  del decreto-legge 20 marzo 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
  11.  E'  autorizzata,  per  l'anno  1999,  la  spesa di lire 26.600
milioni  a  favore  del Ministero per i beni e le attivita' culturali
per  prorogare i trattamenti previdenziali per i lavoratori impegnati
in  lavori  socialmente  utili  sino  alla conclusione delle relative
attivita'   progettuali.  Al  relativo  onere  si  provvede  mediante
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
19992001,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base  di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica per l'anno
1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
per i beni e le attivita' culturali.
  12.  Ai fini dell'applicazione della legge 29 marzo 1 985, n. 11 3,
il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con proprio decreto
individua   qualifiche   equipollenti   a  quella  del  centralinista
telefonico, idonee al collocamento dei lavoratori non vedenti.
  13. L'attuazione delle deleghe di cui al presente articolo non deve
comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
  14. I termini del 30 giugno 1998, stabiliti dall'articolo 38, comma
1,  della  legge  8  maggio 1998, n. 146, sono prorogati al 31 maggio
1999.
  15.  All'articolo  2, comma 1, primo e secondo periodo, della legge
23 dicembre 1998, n. 448, le parole: "31 maggio 1999" sono sostituite
dalle seguenti: "31 marzo 2000".
  16. Al comma 6, lettera a), dell'articolo 3 della legge 23 dicembre
1998,  n.  448,  le  parole:  "a  tale  data"  sono  sostituite dalle
seguenti: "al 30 novembre 1998".
  17. In attesa della riforma degli incentivi all'occupazione e degli
ammortizzatori sociali ai sensi del comma 1:
    a) per le prestazioni dovute per l'anno 1998 nel settore agricolo
il  termine  di  presentazione  della  domanda  per  il conseguimento
dell'indennita'  di disoccupazione e' differito al 31 maggio 1999; da
tale  data  decorre  il  termine di cui all'articolo 7 della legge 11
agosto 1973, n. 533;
    b)  e'  incrementato  da  3.000  a  7.000  unita' il limite per i
trattamenti   di   mobilita'   di   cui  all'articolo  1-septies  del
decreto-legge  8  aprile  1998, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  5  giugno  1998,  n.  176, e successive modificazioni e
integrazioni;   la  predetta  disposizione,  nell'ambito  delle  7000
unita',  trova  applicazione  nei  confronti  dei  lavoratori  di cui
all'articolo  3,  comma  3, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 19 luglio 1994, n. 451,
per  un numero massimo di 200 unita'. Limitatamente alle predette 200
unita'  le aziende interessate possono presentare domanda entro il 30
giugno 1999;
    c)  in  favore dei lavoratori titolari di indennita' di mobilita'
con scadenza entro il 28 febbraio 1999, licenziati da aziende ubicate
in zone interessate agli interventi di cui alla legge 14 maggio 1981,
n.  219, per le quali siano state avviate le procedure per la stipula
dei  contratti  d'area  di  cui all'articolo 2, comma 203, lettera f)
della  legge  23  dicembre 1996, n. 662, l'indennita' di mobilita' e'
prorogata  con  decreto  del  Ministero del lavoro e della previdenza
sociale  per  un  periodo  massimo di dodici mesi e comunque entro il
limite massimo di spesa di lire 12 miliardi. in favore dei lavoratori
di  cui all'articolo 1-nonies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 5 giugno 1998, n. 176,
l'indennita'  di  mobilita' e prorogata con decreto del Ministero del
lavoro  e  della  previdenza sociale per un periodo massimo di dodici
mesi e comunque entro il limite massimo di spesa di lire 12 miliardi.
Il  complessivo  onere  derivante  dalla  presente disposizione resta
determinato  nel  limite  di lire 24 miliardi di cui all'articolo 81,
comma  7,  della legge 23 dicembre 1998, n. 448. E' abrogato il primo
periodo  del  comma  7 dell'articolo 81 della citata legge n. 448 del
1998; (2)
    d)   le   disposizioni   di   cui  all'articolo  1-quinquies  del
decreto-legge  8  aprile  1998, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  5  giugno 1998, n. 176, trovano applicazione nel limite
massimo complessivo di lire 83 miliardi per gli anni 1998 e 1999;
    e)  sono prorogati fino al 31 dicembre 1999 e nei confronti di un
numero  di  lavoratori  non  superiore  a 2.500 unita', i trattamenti
straordinari   di  integrazione  salariale  e  di  mobilita'  di  cui
all'articolo 4, comma 21, terzo e quinto periodo, del decreto-legge 1
ottobre  1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, nel limite massimo
complessivo  di lire 45 miliardi a carico del Fondo per l'occupazione
di  cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236;   la   proroga  dei  trattamenti  straordinari  di  integrazione
salariale  comporta  una pari riduzione del periodo di trattamento di
mobilita', ove spettante;
    f)  sono  prorogati  per  dodici  mesi, nel limite massimo di 350
unita',  i  trattamenti di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e
2,  della  legge 23 luglio 1991, n. 223, e il trattamento speciale di
disoccupazione di cui all'articolo 11, comma 2, della citata legge n.
223 del 1991, dei lavoratori individuati dalle imprese appaltatrici o
subappaltatrici  per  la  costruzione  delle  centrali elettriche del
Sulcis.  Il  relativo onere, valutato in lire 11 miliardi, e' posto a
carico  del  Fondo  per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7,
del   decreto-legge   20   maggio   1993,  n.  148,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236; (2)
    g)  al  fine  di  assicurare  l'erogazione  ai soggetti di cui al
decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  19  luglio  1993,  n. 236, dell'indennita' di mobilita'
relativamente  al  periodo  dal  1  aprile  1998 al 31 dicembre 1998,
prorogata  per  il  1998  dall'articolo  59, comma 59, della legge 27
dicembre  1997, n. 449, e' stanziata la somma di lire 35 miliardi. Al
relativo  onere  si  provvede a carico del Fondo per l'occupazione di
cui  all'articolo  1,  comma  7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236.
  18.  Al  comma 5 dell'articolo 29 del decreto-legge 23 giugno 1995,
n.  244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n.
341, la parola: "1996" e' sostituita dalle seguenti: "di ciascun anno
e  sino al 31 dicembre 2001" e dopo le parole: "o rideterminata" sono
inserite le seguenti: "per l'anno di riferimento".
  19.  Il  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  puo'
destinare  una  quota  fino  a  lire  250  miliardi  per l'anno 1999,
nell'ambito  delle  disponibilita' del Fondo per l'occupazione di cui
all'articolo  1,  comma  7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,
agli interventi di promozione del lavoro autonomo di cui all'articolo
9-septies  del  decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge 28 novembre 1996, n. 608. Restano validi
gli  atti  ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti
prodottisi  ed  i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 2
del decreto-legge 12 marzo 1999, n. 63.
  20.  All'articolo  5, comma 1, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre ;1996, n.
608,  come modificato dall'articolo 23 della legge 24 giugno 1997, n.
196,  e  dall'articolo  75  della  legge 23 dicembre 1998, n. 448, le
parole:  "nazionali  di categoria firmatarie del contratto collettivo
nazionale   di   riferimento"   sono   sostituite   dalle   seguenti:
"comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale".
  21.  Il  terzo  comma dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1972, n.
457,  si  interpreta  nel  senso  che  il termine ivi previsto del 30
ottobre  per  la  rilevazione  della media tra le retribuzioni per le
diverse  qualifiche  previste dai contratti collettivi provinciali di
lavoro ai fini della determinazione della retribuzione media da porre
a  base  per  la  liquidazione  delle  prestazioni temporanee per gli
operai agricoli a tempo determinato e' il medesimo di quello previsto
al  secondo  comma dell'articolo 3 della citata legge n. 457 del 1972
per gli operai a tempo indeterminato.
  22.  All'articolo  59, comma 7, lettera c), della legge 27 dicembre
1997  n. 449, dopo le parole: "per i quali l'accordo collettivo" sono
inserite le seguenti: "di individuazione del numero delle eccedenze".
  23.  Successivamente  alle  scadenze dei trattamenti a sostegno del
reddito  prorogati  ai  sensi del comma 17 troveranno applicazione le
disposizioni  in  materia  di  ammortizzatori  sociali  previste  dai
decreti legislativi emanati ai sensi del presente articolo.
  24. Il termine per l'esercizio della delega ad emanare disposizioni
integrative  e  correttive del decreto legislativo 14 agosto 1996, n.
494,  di  cui all'articolo 1, comma 6, della legge 24 aprile 1998, n.
128,  e' prorogato di sei mesi. All'articolo 17, comma 2, della legge
5  febbraio  1999,  n. 25, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle
seguenti "nove mesi".
  25.  All'articolo  4,  comma 2, del decreto legislativo 23 dicembre
1997, n. 469, a aggiunto il seguente periodo: "L'articolo 3, comma 1,
della  legge  28 febbraio 1987, n. 56, si applica anche ai Centri per
l'impiego  istituiti  dalle  amministrazioni provinciali". Al fine di
assicurare   il  completamento  del  trasferimento  alle  regioni  di
funzioni  e  compiti  in  materia  di  mercato  del  lavoro  ai sensi
dell'articolo 7 del medesimo decreto legislativo n. 469 del 1997:
    a)  il  personale  di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 10
marzo  1987,  n.  100,  e  di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104,
qualora  non  abbia  presentato  domanda ai sensi dell'articolo 2 del
decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei ministri 9 ottobre 1998,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 3 del 5 gennaio 1999, puo'
permanere  nei  ruoli  del  Ministero  del  lavoro e della previdenza
sociale  e  non concorre alla determinazione del contingente numerico
su cui viene definita la ripartizione;
    b)  il personale appartenente ai ruoli del Ministero per i beni e
le attivita' culturali, comandato presso gli uffici del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, che ha presentato domanda ai sensi
dell'articolo  1,  comma  2,  del  citato  decreto del Presidente del
Consiglio  dei  ministri 9 ottobre 1998, e' trasferito alle regioni e
alle   province   anche   in   eccedenza   al   contingente  previsto
dall'articolo  1, comma 1, del medesimo decreto. Sono trasferite alle
regioni   e   alle   province   le   relative   risorse   finanziarie
corrispondenti  alle spese sostenute dallo Stato per emolumenti fissi
e  trattamenti  accessori determinati ai sensi del citato decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 9 ottobre 1998.
  26. Il recupero del contributo per il finanziamento del trattamento
ti  mobilita'  dovuto  ai  sensi  dell'articolo 4, commi 15 e 36, del
decreto-legge  1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  28  novembre 1996, n. 608, non versato dalle imprese di
spedizione  e  di  trasporto, che occupino piu' di 50 addetti, per il
periodo 1 gennaio 1995-31 gennaio 1996, e' effettuato in quattro rate
trimestrali di pari importo, senza aggravio di sanzioni, interessi od
altri  oneri.  Le  imprese  che  intendono  avvalersi della dilazione
devono   farne   richiesta   alla   sede  dell'INPS  territorialmente
competente  entro il trimestre solare successivo alla data di entrata
in  vigore della presente legge, allegando il pagamento relativo alla
prima rata. Alle imprese che hanno in corso il recupero rateizzato di
cui al presente comma, l'INPS e' tenuto a rilasciare i certificati di
regolarita'  contributiva,  anche  ai  fini  della  partecipazione ai
pubblici  appalti  ove non sussistano pendenze contributive dovute ad
altre cause.
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AGGIORNAMENTO (2)
  La L. 23 dicembre 1999, n. 488 ha disposto (con l'art. 62, comma 1,
lettere  h  ed  i))  che in attesa della riforma degli ammortizzatori
sociali  e  comunque  non oltre il 31 dicembre 2000 sono prorogate le
indennita'  di  mobilita'  di  cui  alla  lettera  f),  comma 17, del
presente  articolo  45  nel  limite  di lire 10 miliardi, di cui alla
lettera  c), comma 17, del medesimo articolo 45 nel limite di lire 21
miliardi, di cui 10,5 miliardi per i soggetti di cui al primo periodo
della citata lettera c) e lire 10,5 miliardi per i soggetti di cui al
secondo periodo della medesima lettera c).