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DECRETO-LEGGE 1 ottobre 1996, n. 510

Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale.

note: Entrata in vigore del decreto: 3-10-1996.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 novembre 1996, n. 608 (in SO n.209, relativo alla G.U. 30/11/1996, n.281).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/07/2022)
Testo in vigore dal:  1-1-2000
aggiornamenti all'articolo

Art. 4

(Disposizioni in materia di interventi
a sostegno del reddito).
1. All'articolo 5 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 16 le parole: "fino al 30 giugno 1994" e le parole: "la somma di lire 9 miliardi" sono, rispettivamente, sostituite dalle seguenti: "fino e non oltre il 31 maggio 1995" e "la somma di lire 21,5 miliardi";
b) al comma 17 le parole: "in scadenza alla data del 30 giugno 1994" sono sostituite dalle seguenti: "in scadenza entro l'anno 1994" e le parole: "di ulteriori quattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 1994";
c) al comma 18 le parole: "di ulteriori quattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 1994";
d) al comma 19 le parole: "di quattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "fino e non oltre il 31 maggio 1995".
2. Nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1995 ed il 31 maggio 1995, per i lavoratori rientranti nell'area di applicazione delle disposizioni richiamate al comma 1, lettere a) e d), il trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni è fissato in misura pari al sussidio di cui all'articolo 1, comma 5.
3. Per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità nelle aree di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e nelle aree di cui all'obiettivo n. 2 del regolamento CEE n. 2081/1993 del Consiglio del 20 luglio 1993, per i quali il trattamento di mobilità è scaduto o scade entro il secondo semestre 1994, il medesimo è prorogato sino al 31 dicembre 1994, previa domanda, da inoltrarsi agli uffici provinciali dell'INPS da parte dei soggetti interessati, corredata da dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15, attestante la persistenza dello stato di disoccupazione.
4. Per i lavoratori beneficiari del trattamento speciale di disoccupazione, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei territori di cui al citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 per i quali il trattamento è scaduto anteriormente alla data del 31 dicembre 1994, il medesimo è prorogato fino a tale data.
5. Il termine del 31 dicembre 1994, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56 è prorogato al 31 dicembre 1995. Detti termini si intendono riferiti alla decorrenza della sospensione dei lavoratori, come desunta dalla richiesta dell'impresa.
6. I periodi di proroga dei trattamenti di integrazione salariale concessi ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, che scadono anteriormente alla data del 31 dicembre 1995, nonché i periodi di durata del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 2 del predetto articolo 1, possono essere prorogati per un periodo massimo di dodici mesi, con pari riduzione del trattamento economico di mobilità. In tali casi il trattamento è pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni. Tale proroga non opera per i lavoratori che, interessati dalle disposizioni dei commi 1, 1-bis e 2 del predetto articolo 1, non abbiano diritto alla data di scadenza ad usufruire del trattamento di mobilità.
7. Il limite di spesa di 28 miliardi di lire per il 1994, previsto nell'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è incrementato a 43 miliardi di lire. Il termine del 31 dicembre 1994, previsto nel medesimo comma, si intende riferito alla decorrenza della sospensione dei lavoratori, come desunta dalla richiesta dell'impresa.
8. Le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, vanno interpretate quale formale declaratoria di soppressione del Fondo per la mobilità della manodopera, istituito dall'articolo 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e del Fondo per il finanziamento integrativo dei progetti speciali di formazione professionale, istituito dall'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, le cui gestioni, ai sensi del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, erano già confluite, con effetto dal 1 gennaio 1993, nel Fondo di cui ai commi 5 e 10 dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 148 del 1993. I finanziamenti e le disponibilità relative ai due Fondi sopracitati restano pertanto definitivamente acquisiti allo stesso Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 148 del 1993, al quale affluiscono anche le somme eventualmente già riversate ai sensi dei commi 1 e 2 del citato articolo 16 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, che all'uopo vengono riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per essere destinate al citato Fondo di cui all'articolo 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, ai fini dello svolgimento delle connesse attività. Per lo svolgimento del servizio di cassa del predetto Fondo il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può stipulare convenzioni con istituti di credito. L'erogazione da parte dei fondi ai predetti istituti è corrispondente all'effettivo ammontare dei pagamenti da eseguire.
9. L'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 va interpretato nel senso che ai contratti di solidarietà stipulati nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1993 e la data del 14 giugno 1995, che non danno luogo ai particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 dell'articolo stesso in conseguenza dei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del citato decreto-legge n. 148 del 1993, vanno comunque applicate, per quanto concerne, l'entità del trattamento di integrazione salariale, le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 13, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del citato decreto-legge n. 148 del 1993, è incrementato per lire 230 miliardi per l'anno 1995.
10. Fino al 31 dicembre 1995, termine che va inteso riferito alla scadenza delle sospensioni alla predetta data, come desunta dalla richiesta dell'impresa, in favore dei lavoratori edili rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, o dell'articolo 11, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può disporre, per un periodo massimo di 18 mesi, la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, e dell'articolo 2, comma 2-ter del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56. I suddetti periodi di fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale comportano la pari diminuzione della durata dei trattamenti speciali di disoccupazione, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso.
Entro il 31 dicembre i 995, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, nel caso di aziende dichiarate fallite nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/88, quando sussistano fondate prospettive di ripresa dell'attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli occupazionali, può altresì disporre, nel limite delle risorse allo scopo preordinate, per un importo non superiore a lire 8 miliardi nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 4, la concessione del beneficio di cui al presente comma, per lavoratori edili non aventi i requisiti di effettiva prestazione lavorativa presso la medesima azienda di cui all'articolo 3, comma 3, del citato decreto-legge n. 299 del 1994.
11. I requisiti di cui agli articoli 16, comma 1, e 7, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si considerano acquisiti dai lavoratori con riferimento al lavoro prestato con passaggio diretto presso le imprese dello stesso settore di attività che presentino assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero risultino in rapporto di collegamento o controllo anche consortile che siano stati licenziati nel periodo dal 1 gennaio 1992 al 31 dicembre 1994.
12. Ai lavoratori titolari di indennità di mobiltà, con scadenza entro il 31 dicembre 1996 e nel limite massimo di 200 unità, da aziende ubicate in zone interessate da accordi di programma già stipulati ai sensi dell'articolo 7 della legge 1 marzo 1986, n. 64, ed operanti alla data di approvazione dell'accordo stesso, il trattamento di mobilità di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è prorogato fino alla realizzazione dei progetti previsti dall'accordo e comunque non oltre un triennio dalla scadenza dei termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7 della citata legge n. 223 del 1991. (9)
13. I termini di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, possono essere prolungati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale per un massimo di 40 giorni, nei casi in cui occorra acquisire, nel corso della procedura, le valutazioni, in sede di istruttoria tecnica selettiva, del Comitato di cui all'articolo 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
14. Nell'ambito delle attività di cui all'articolo 18, primo comma, lettera h), della legge 21 dicembre 1978, n. 845, possono essere organizzati corsi riservati a disoccupati di lunga durata, che siano da almeno diciotto mesi soci di cooperative, non operative, finalizzate all'esercizio di attività alle quali risultino funzionali i profili professionali posti come obiettivo delle attività formative stesse. Per la individuazione degli aventi diritto, le prefetture competenti per territorio verificheranno la regolarità delle cooperative e comunicheranno gli appositi elenchi dei soci all'organismo incaricato della realizzazione dei corsi. (3)
15. Il termine del 31 dicembre 1994 di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni e integrazioni, relativo alle imprese di spedizione e di trasporto che occupino più di cinquanta addetti è prorogato al 31 dicembre 1996, e alle medesime imprese, per lo stesso periodo, si applicano anche le norme in materia di mobilità ed indennità di mobilità. Restano fermi i limiti di spesa di cui al medesimo comma 7 dell'articolo 7 della citata legge n. 236 del 1993. All'articolo 2, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo le parole: "con più di 50 addetti" aggiungere le seguenti: "e delle imprese di vigilanza".
16. La percentuale di commisurazione dell'importo del trattamento ordinario di disoccupazione è stabilita dal 10 gennaio 1995 al 30 per cento.
17. È differita al 31 dicembre 1997 la possibilità di iscrizione alla lista di mobilità di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, prevista dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. (8)
18. È differito al 31 dicembre 1996 il termine per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 7 e 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.
19. I trattamenti di cui all'articolo 1, comma 3, e all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 293, già prorogati dall'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, possono essere riconosciuti per un ulteriore periodo di un anno. I trattamenti in questione, entro il limite massimo di 1.800 unità, comprensivo di quelle aventi diritto alle predette proroghe, possono, altresì, essere autorizzati per un periodo massimo di dodici mesi nei confronti di lavoratori già in servizio alla data del 1 gennaio 1994 che siano licenziati o sospesi nel corso dell'anno 1995, con prelazione per i licenziati nel limite massimo di 1.100 unità. Ai relativi oneri si provvede, con l'estensione agli anni 1995 e 1996 degli obblighi inerenti al contributo speciale di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 1993 n. 199, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 293. Per quanto non diversamente disposto continuano a trovare applicazione gli articoli 1, 2, 3 e 4 del citato decreto-legge n. 199 del 1993.
20. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "anche se il requisito occupazionale sia pari a quindici unità per effetto di decremento di organico dovuto al pensionamento anticipato".
21. L'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, trova applicazione, per le domande presentate, con riferimento ad esso prima della data di entrata in vigore del presente decreto, anche nel caso in cui, in luogo degli accordi di programma di reindustrializzazione gestiti da un unico soggetto, il Governo abbia stipulato protocolli d'intesa o intese di programma con le regioni ovvero le parti sociali per la reindustrializzazione delle aree interessate. Alla concessione del trattamento ivi previsto provvede, con proprio decreto, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in deroga alla normativa vigente in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può altresì concedere, anche in deroga alla normativa vigente, il trattamento straordinario di integrazione salariale, con decorrenza non successiva al 31 ottobre 1996 e per la durata massima di quindici mesi, a beneficio di unità produttive, diverse da quelle di cui al periodo precedente, ubicate nelle aree ricomprese tra quelle di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per le quali il Governo abbia stipulato, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, un protocollo d'intesa o una intesa di programma sulla reindustrializzazione con le regioni ovvero le parti sociali.
L'azienda richiedente deve allegare all'istanza di cassa integrazione guadagni straordinaria un progetto di lavori socialmente utili, approvato dalla competente commissione per l'impiego ovvero, anche in deroga all'articolo 1, un progetto elaborato dall'agenzia per l'impiego e gestito dall'impresa. Nei casi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, i trattamenti di integrazione salariale sono prorogati per dodici mesi, previo incarico alla agenzia per l'impiego di predisporre tempestivamente un progetto di lavori socialmente utili per i lavoratori interessati.
Per i periodi successivi alla concessione del trattamento, l'erogazione di quest'ultimo è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori nel progetto di lavori socialmente utili, la cui durata per i lavoratori collocati in mobilità può essere prorogata, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo, per tutto il periodo di iscrizione nelle liste di mobilità, con il diritto dei lavoratori medesimi a percepire il sussidio di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, come modificato dall'articolo 1, comma 3, del presente decreto, limitatamente ai periodi per i quali non hanno titolo a percepire l'indennità di mobilità, con onere a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 4. Sino al 30 settembre 1995 l'impresa può riservarsi, nella predetta istanza, di presentare il progetto entro lo stesso termine del 30 settembre 1995. Per gli interventi di cui al presente comma si provvede nei limiti delle somme previste per tale finalità dall'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, nonché quanto a lire 30 miliardi a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 4. (9) (12)
((13))
22. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è tenuto a comunicare tempestivamente al Comitato tecnico di cui all'articolo 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, i dati relativi ai provvedimenti adottati ai sensi del comma 21 ed ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, che ne verifica gli effetti finanziari con riferimento alle risorse disponibili. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è tenuto, altresì, a comunicare mensilmente al predetto Comitato tecnico i dati relativi alle concessioni dei trattamenti di integrazione salariale nelle ipotesi di contratti di solidarietà, di fallimento e procedure concorsuali e di aziende commissariate.
23. Le cessioni di beni relativi ad attività produttive dismesse, effettuate gratuitamente nei confronti degli enti locali territoriali, degli enti pubblici, delle aree di sviluppo industriale (ASI), delle società di promozione a prevalente partecipazione pubblica non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto e, a tutti gli effetti di legge, non costituiscono realizzo di plusvalenze; il valore fiscalmente riconosciuto dei beni ceduti è ammesso in deduzione. Le predette cessioni aventi per oggetto beni in tutto o in parte realizzati con contributi statali non comportano la riduzione o la revoca dei contributi stessi. Qualora dette cessioni siano effettuate a favore di aree di sviluppo industriale (ASI) di enti pubblici diversi da quelli indicati nell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e di società di promozione a prevalente partecipazione pubblica, le stesse sono soggette agli altri tributi indiretti sugli affari relativi al trasferimento, con esclusione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, nella misura fissa di lire 150.000 per ogni tributo; l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili è ridotta al 25 per cento. In deroga alle vigenti norme, gli enti locali territoriali, previa apposita delibera della giunta, sono autorizzati ad accettare i beni ceduti gratuitamente. Le successive cessioni gratuite dei beni ricevuti a seguito di quanto sopra previsto, ovvero, la loro gratuita concessione in uso a terzi sotto qualsiasi forma, non costituiscono attività commerciale, non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto e alle disposizioni relative alle cessioni dei beni patrimoniali degli enti territoriali, sono esenti dall'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, dall'imposta di registro, da quella sulle donazioni, dalle imposte ipotecarie e catastali e da ogni altro tributo indiretto sugli affari. Il comune, con delibera della giunta, può sospendere l'applicazione di tributi comunali per il periodo di tempo occorrente al risanamento, alla ristrutturazione ed alla ricollocazione dei beni ceduti. Nella delibera la giunta comunale deve indicare il minor gettito che si verifica per effetto della sospensione dell'applicazione dei tributi comunali ed i relativi mezzi di finanziamento.
24. L'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, si interpreta nel senso che la dimensione di 500 dipendenti può essere riferita anche a più unità produttive. La predetta disposizione si applica relativamente agli accordi collettivi stipulati prima del 31 dicembre 1994.
25. Sino al 31 dicembre 1997, quando un contratto collettivo stipulato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nei casi di cui al comma 5 dell'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, limitatamente alle imprese sottoposte alla procedura dell'amministrazione straordinaria, a procedure concorsuali, a fallimento, nonché a tutti i casi di cessione o affitto di azienda, laddove non si riscontrino coincidenza degli assetti proprietari o rapporti di collegamento e controllo tra l'azienda cessionaria e quella cedente, consente la salvaguardia di un rilevante livello di occupazione, avuto riguardo anche alle caratteristiche del mercato del lavoro locale, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può concedere, con proprio decreto, al datore di lavoro acquirente, che non abbia le caratteristiche di cui all'articolo 8, comma 4-bis, della legge 23 luglio 1991, n. 223, i benefici previsti dall'articolo 8, comma 4, e dall'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nel limite delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
26. Al fine di favorire l'attuazione di programmi di ristrutturazione, riorganizzazione, conversione ovvero risanamento aziendale, nonché piani di gestione delle eccedenze, aventi un arco di riferimento esteso al 1995, che presentano rilevanti conseguenze sul piano occupazionale, avuto riguardo alla dimensione dell'impresa ed alla sua collocazione sul territorio, in merito ai quali siano stati stipulati accordi con le organizzazioni sindacali, in sede governativa, prima del 31 dicembre 1994, e si siano utilizzate le disposizioni dell'articolo 7, commi 5, 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero quelle dell'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, le medesime si applicano ai lavoratori collocati in mobilità entro il 30 giugno 1997 dalle imprese interessate entro il limite massimo di 10.000 unità. Per i predetti lavoratori collocati in mobilità per effetto dell'articolo 7, comma 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, trovano applicazione le disposizioni e la disciplina sulla pensione di anzianità in vigore alla data del 1 settembre 1992.
27. Le imprese che intendono avvalersi delle disposizioni di cui al comma 26 debbono presentare domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il 15 settembre 1995. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale accerta, con proprio decreto, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 26 ed approva la domanda, entro il 15 ottobre 1995. Qualora non vengano collocate in mobilità entro il 31 dicembre 1995 tutte le previste 8.000 unità, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede ad assegnare alle aziende che hanno già presentato la domanda nei termini previsti le unità residue, in base alle ulteriori domande presentate dalle aziende medesime entro il 15 marzo 1996, in relazione alle esigenze derivanti dallo sviluppo nel 1996 dei programmi aziendali già posti a base delle istanze presentate. Le imprese la cui domanda sia stata accolta rimangono comunque tenute al rispetto delle procedure di cui agli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Le medesime aziende, se appartenenti al settore della manifattura e della installazione di impianti di telecomunicazioni, possono presentare, in relazione ad esigenze di riduzione di personale sopravvenute, che formino oggetto di accordo sindacale stipulato con le organizzazioni sindacali, in sede governativa, una nuova istanza, entro il 31 ottobre 1996, per avvalersi delle disposizioni di cui al comma 26. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa verifica dei presupposti richiesti, assegna alle aziende richiedenti le unità aggiuntive entro il limite massimo di 2.000 unità. Per i lavoratori collocati in mobilità ai fini del presente comma, gli oneri conseguenti dal permanere nelle liste di mobilità, oltre i limiti previsti dall'articolo 7, commi 1, 2 e 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono posti a carico delle imprese, ivi compreso l'onere relativo alla contribuzione figurativa, che a tal fine, corrisponderanno all'INPS i relativi importi, alla fine di ciascun anno solare, nella misura corrispondente all'onere sostenuto. L'onere per l'anticipo del pensionamento valutato in lire 114 miliardi per l'anno 2000, in lire 233 miliardi per l'anno 2001, in lire 176 miliardi per l'anno 2002, in lire 114 miliardi per l'anno 2003, in lire 118 miliardi per l'anno 2004 e in lire 60 miliardi per l'anno 2005 è posto a carico del Fondo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Qualora non vengano collocate in mobilità entro il 31 dicembre 1996 tutte le previste 10.000 unità, assegnate ai sensi del presente comma, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede ad assegnare le unità residue alle aziende appartenenti al settore della manifattura e della installazione di impianti di telecomunicazioni o ad imprese del settore chimico relativamente, per queste ultime, ad unità produttive ubicate nei territori di cui agli obiettivi n. 1 e n. 2 del Regolamento CEE n. 2081/1993 del Consiglio del 20 luglio 1993, che presentino domanda entro il 31 gennaio 1997, per i lavoratori collocati in mobilità entro il 30 giugno 1997.
28. Dopo il comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, è inserito il seguente:
2-bis. Il beneficio del pensionamento anticipato previsto dal comma 1 del presente articolo si applica anche nel caso in cui i lavoratori, le cui domande di pensionamento anticipato sono selezionate e trasmesse dalle imprese ai competenti istituti previdenziali ai sensi del comma 2, siano collocati in mobilità successivamente al 1 gennaio 1995.
29. Nel caso in cui, a seguito di procedure di mobilità aperte, per più di 500 lavoratori, da imprese o complessivamente da gruppi di imprese non rientranti nell'area della cassa integrazione guadagni e conclusesi, entro il 31 dicembre 1995, con accordi collettivi, stipulati in sede governativa, che prevedano, a favore dei lavoratori il cui rapporto venga a cessare, la corresponsione di trattamenti, aggiuntivi al trattamento di fine rapporto, di misura pari ad almeno il 60 per cento dell'ultima retribuzione per il periodo mancante alla data di maturazione della pensione di anzianità o di vecchiaia, nonché il subentro dell'impresa nel pagamento dei versamenti della contribuzione volontaria dei predetti lavoratori, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può concedere contributi alle predette imprese con riferimento all'onere della contribuzione volontaria da esse sostenuto per i primi tre anni. Ai fini della retribuzione pensionabile e del versamento dei contributi volontari, in deroga all'articolo 2 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modifcazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, per i lavoratori di cui al presente comma che superano il limite massimo retributivo fissato nella tabella F allegata alla citata legge, i versamenti vanno calcolati oltre l'ulima classe di contribuzione di cui alla citata tabella F. Il contributo può essere concesso con riferimento alla contribuzione volontaria dei lavoratori che, entro il 30 novembre 1996, maturino almeno 30 anni di contribuzione comuque utili nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o in forme sostitutive della medesima ed entro il 31 dicembre 1996 inoltrino domanda di prosecuzione volontaria della contribuzione. Le istanze delle aziende vanno presentate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il 15 febbraio 1996. In caso di insufficienza delle risorse si provvede mediante riduzione lineare delle richieste ammissibili. L'onere del presente comma, per l'anno 1996, è a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 4, nel limite delle risorse preordinate allo scopo, non superiori a lire 15 miliardi.
30. L'Eni S.p.a. è responsabile in solido del pagamento di quanto dovuto agli enti previdenziali dalle aziende del gruppo che subentrano, con le modalità stabilite nel comma 29, ai lavoratori, aventi i requisiti di cui al comma 29 medesimo, che risolvono consensualmente il proprio rapporto di lavoro in relazione ai riassetti organizzativi e produttivi del gruppo stesso, dì cui all'articolo 9-ter del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. In tale caso, l'ENI S.p.a. è altresì responsabile in solido delle liberalità aggiuntive al trattamento di fine rapporto di lavoro, a carico delle medesime aziende, di importo non inferiore a quelle di cui al comma 29 e comunque in misura non superiore al trattamento pensionistico spettante alla data di maturazione del trattamento medesimo.
31. Al fine di proseguire nel riordino dell'attività di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili, speciali, tossici e nocivi nelle regioni, ove è stato dichiarato lo stato di emergenza, i lavoratori dipendenti o già dipendenti da discariche autorizzate, che siano state o che saranno progressivamente chiuse, nella prospettiva del riutilizzo delle risorse umane nelle attività di smaltimento dei rifiuti nel quadro del generale riassetto del settore, sono iscritti, dal momento del licenziamento e comunque non antecedentemente al 1 gennaio 1996, nelle liste di mobilità sino al 31 dicembre 1997, con conseguente fruizione della relativa indennità prevista dalla normativa vigente, fatto salvo anche quanto indicato nell'articolo 8 della legge 23 luglio 1991, n. 223, con riferimento alla permanenza nelle liste anche oltre la predetta data del 31 dicembre 1997. L'iscrizione dei suddetti lavoratori nelle liste di mobilità avviene tramite approvazione delle liste dei lavoratori da licenziare inviate dalle aziende ovvero delle istanze presentate dai singoli lavoratori già licenziati, da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che provvederà nel limite massimo di spesa di 20 miliardi, ivi compresi gli oneri previdenziali figurativi. Gli oneri di cui al presente comma sono posti a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 4.(8)(10)
32. I soggetti chiamati a gestire, allestire e costruire le discariche sia direttamente che in regime di convenzione, appalto o sub-appalto in esercizio provvisorio nonché gli impianti definitivi di nuova costituzione, ivi compresi le attività e i servizi collegati, come individuati con decreto del Ministro dell'ambiente, assumono, in via prioritaria, in deroga alla normativa vigente in materia di avviamento al lavoro, il personale di cui al comma 31 secondo criteri che verranno stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
33. Il Ministero dell'ambiente, le regioni e i comuni interessati possono presentare, enro il 30 giugno 1996, alla competente commissione regionale per l'impiego progetti per lavori socialmente utili destinati ai lavoratori di cui al comma 31. Le regioni, al fine di non disperdere la professionalità dei predetti lavoratori, possono organizzare altresì appositi corsi di aggiornamento e di specializzazione professionale sulle nuove tecnologie di raccolta e trattamento dei rifiuti.
34. La durata dell'intervento salariale di cui all'articolo 7, comma, 10-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si intende in deroga ai limiti di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
35. I limiti temporali di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, vanno riferiti ad un arco temporale fisso.
36. All'articolo 2, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo le parole: "e degli operatori turistici" sono inserite le seguenti: "nonché delle imprese di spedizione e di trasporto" e dopo le parole: "31 dicembre 1997" sono inserite le seguenti: "e per le imprese di spedizione e di trasporto fino al 31 dicembre 1996".
37. Il fondo per lo sviluppo di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è incrementato di lire 100 miliardi per l'anno 1996 e di lire 100 miliardi per l'anno 1997.
38. All'articolo 9, comma 1, lettera d), della legge 23 luglio 1991, n, 223, le parole: "preventiva comunicazione" sono sostituite dalle seguenti: "comunicazione entro cinque giorni dall'assunzione".
39. Fatto salvo quanto previsto dai commi 10, 19, 23, 26, 29 e 31 all'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in complessive lire 1.116 miliardi per l'anno 1995, in lire 748 miliardi per l'anno 1996, in lire 740 miliardi per l'anno 1997 ed in lire 640 miliardi a decorrere dall'anno 1998 si provvede:
a) quanto a lire 717 miliardi per l'anno 1995 a carico degli stanziamenti iscritti sui capitoli 1176 e 3664 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1995 nonché a carico del capitolo 7765 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, rispettivamente, per lire 230 miliardi, per lire 474,5 miliardi e per lire 12,5 miliardi; quanto a lire 38 miliardi mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità della gestione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e sucessive modificazioni e integrazioni. Tali somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri interessati; quanto a lire 31 miliardi a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451; quanto a lire 330 miliardi mediante utilizzo delle risorse derivanti all'INPS dalle minori spese previste per i trattamenti di integrazioni salariale;
b) quanto a lire 748 miliardi per l'anno 1996, a lire 740 miliardi per l'anno 1997 e a lire 640 miliardi a decorrere dall'anno 1998 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 1997, n. 135, ha disposto (con l'art. 3, comma 7) che "I corsi organizzati ai sensi del comma 14 dell'articolo 4 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono prorogati per un periodo pari ad un terzo dell'originaria durata, al fine di consentire l'espletamento delle relative attività di valutazione e certificazione dei risultati formativi, secondo direttrici adeguate alle potenzialità del mercato del lavoro locale".
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AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 20 gennaio 1998, n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 20 marzo 1998, n. 52, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che " Il termine previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 17, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, relative alla possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da imprese che occupano fino a quindici dipendenti, è prorogato al 31 dicembre 1998".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 5) che " Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 31, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, relative al diritto dei lavoratori dipendenti o già dipendenti da discariche autorizzate e iscritti nelle liste di mobilità non antecedentemente al 1 gennaio 1996, si interpretano nel senso che la percezione della relativa indennità non è subordinata al possesso dei requisiti previsti dagli articoli 7, commi 1, 2 e 4, e 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni.
Fermo restando il limite massimo di spesa di cui all'articolo 4, comma 31, del citato decreto-legge n. 510 del 1996, il termine di scadenza per l'iscrizione nelle liste di mobilità è prorogato di dodici mesi."
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AGGIORNAMENTO (9)
Il D.L. 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 1998, n. 176, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che " Sono prorogati di ulteriori dodici mesi e nei confronti di un numero di soggetti fino ad un massimo di 3.500 unità i trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità di cui all'articolo 4, comma 21, terzo e quinto periodo, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, in corso alla data del 31 marzo 1998 per effetto di disposizioni vigenti alla data del 31 dicembre 1997, nella misura vigente alla predetta data del 31 marzo 1998; la proroga dei trattamenti di integrazione straordinaria salariale comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità, ove spettante".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1-novies, comma 1) che " Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può concedere i trattamenti previsti dall'articolo 4, comma 12, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, fino al 28 febbraio 1999, nel limite delle risorse disponibili nel Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236".
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AGGGIORNAMENTO (10)
La L. 23 dicembre 1998, n. 448 ha disposto (con l'art. 62, comma 1) che " Il termine di scadenza per l'iscrizione alle liste di mobilità ai sensi dell'articolo 4, comma 31, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, limitatamente a lavoratori dipendenti o già dipendenti anteriormente alla data del 31 ottobre 1998, è prorogato al 31 dicembre 2000. Il limite massimo di spesa di cui al medesimo articolo 4, comma 31, secondo periodo, è incrementato da 20 a 30 miliardi di lire".
Ha inoltre disposto (con l'art. 62, comma 2) che " L'articolo 4, comma 31, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, si interpreta nel senso che il diritto a percepire l'indennità di mobilità, per i lavoratori interessati, non è subordinato al possesso dei requisiti previsti dagli articoli 7, commi 1, 2 e 4, e 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni."
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AGGGIORNAMENTO (12)
La L. 14 maggio 1999, n. 144 ha disposto 8con l'art. 45, comma 17, lettera e)) che " sono prorogati fino al 31 dicembre 1999 e nei confronti di un numero di lavoratori non superiore a 2.500 unità, i trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilità di cui all'articolo 4, comma 21, terzo e quinto periodo, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, nel limite massimo complessivo di lire 45 miliardi a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236; la proroga dei trattamenti straordinari di integrazione salariale comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità, ove spettante".
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AGGIORNAMENTO (13)
La L. 23 dicembre 1999, n. 488 ha disposto (con l'art. 62, comma 1, lettera b)) che "il trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilità di cui all'articolo 4, comma 21, terzo, quinto e sesto periodo, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, nei confronti di un numero massimo di 2500 unità, nel limite di lire 75 miliardi e 600 milioni".