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LEGGE 23 dicembre 1998, n. 448

Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo.

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2023)
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Testo in vigore dal:  1-1-2018
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Art. 3

Incentivi per le imprese
1. In attesa del generale riordino degli ordinamenti relativi alle prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e dell'armonizzazione delle relative forme di contribuzione, con effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5 dell'articolo 8, sono soppressi:
a) il contributo destinato al finanziamento degli asili-nido, di cui all'articolo 8 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044;
b) i contributi destinati alle finalità del soppresso Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani, di cui all'articolo 28 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e all'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1956, n. 1124;
c) il contributo per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, di cui all'articolo 28 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1960, n. 54, e successive modificazioni e integrazioni.
2. I termini di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, sono prorogati di due anni.
3. Nei confronti dei settori per i quali altre aliquote contributive di finanziamento della gestione di cui al comma 1 risultano inferiori rispetto a quelle a carico del settore industria la soppressione delle aliquote di cui al medesimo comma 1 ha effetto dall'anno 2000.
4. All'articolo 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 17, le parole: "fino al 31 dicembre 1999" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2001";
b) al comma 18, le parole: "lire 1.050.000 fino al 31 dicembre 1999" sono sostituite dalle seguenti: "lire 1.400.000 fino al 31 dicembre 1999, lire 1.150.000 fino al 31 dicembre 2000, lire 1.050.000 fino al 31 dicembre 2001".
5. Per i nuovi assunti negli anni 1999, 2000 e 2001 ad incremento delle unità effettivamente occupate al 31 dicembre 1998, a tutti i datori di lavoro privati ed agli enti pubblici economici, operanti nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna è riconosciuto lo sgravio contributivo in misura totale dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) a loro carico, per un periodo di tre anni dalla data di assunzione del singolo lavoratore, sulle retribuzioni assoggettate a contribuzione per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Il beneficio si intende riconosciuto anche alle società cooperative di lavoro, relativamente ai nuovi soci lavoratori con i quali venga instaurato un rapporto di lavoro assimilabile a quello di lavoratori dipendenti. Nelle regioni Abruzzo e Molise le disposizioni del presente comma si applicano limitatamente ai nuovi assunti nell'anno 1999. Le agevolazioni di cui al presente comma non sono cumulabili, in capo al medesimo lavoratore, con quella di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
6. Le agevolazioni previste dal comma 5 si applicano a condizione che:
a) l'impresa, anche di nuova costituzione, realizzi un incremento del numero di dipendenti a tempo pieno e indeterminato. Per le imprese già costituite al 31 dicembre 1998, l'incremento è commisurato al numero di dipendenti esistenti al 30 novembre 1998;
b) l'impresa di nuova costituzione eserciti attività che non assorbono neppure in parte attività di imprese giuridicamente preesistenti ad esclusione delle attività sottoposte a limite numerico o di superficie;
c) il livello di occupazione raggiunto a seguito delle nuove assunzioni non subisca riduzioni nel corso del periodo agevolato;
d) l'incremento della base occupazionale venga considerato al netto delle diminuzioni occupazionali in società controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto e, in caso di affidamento da parte di amministrazioni pubbliche di servizi o di opere in concessione o appalto, al netto del personale comunque già occupato nelle medesime attività al 31 dicembre dell'anno precedente;
e) i nuovi dipendenti siano iscritti nelle liste di collocamento o di mobilità oppure fruiscano della cassa integrazione guadagni nei territori di cui al comma 5;
f) i contratti di lavoro siano a tempo indeterminato;
g) siano osservati i contratti collettivi nazionali per i soggetti assunti;
h) siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni;
i) siano rispettati i parametri delle prestazioni ambientali come definiti dall'articolo 6, comma 6, lettera f), del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modificazioni.
7. L'efficacia delle misure di cui ai commi 4 e 5 è subordinata all'autorizzazione ed ai vincoli della Commissione delle Comunità europee ai sensi degli articoli 92 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunità europea.
8. Il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è rifinanziato per un importo di lire 200 miliardi annue a decorrere dal 1999 finalizzato ad agevolazioni contributive a fronte di progetti di riduzione dell'orario di lavoro. Tale finalizzazione è limitata a lire 10 miliardi per gli anni 2000 e 2001 e ad euro 5.164.569 per ciascuno degli anni dal 2002 al 2008. In tali termini è rettificato l'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto 12 aprile 2000 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3 giugno 2000. (41) (63) (67)
((69))
9. I soggetti di età inferiore a 32 anni che si iscrivono per la prima volta alla Gestione speciale degli artigiani o a quella degli esercenti attività commerciali, nel periodo dal 1 gennaio 1999 al 31 dicembre 2001, beneficiano, per i tre anni successivi all'iscrizione, di uno sgravio del 50 per cento dell'aliquota contributiva vigente per le gestioni predette. All'articolo 4, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: "31 dicembre 1999" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998".
10. Gli stanziamenti nell'ambito del bilancio dello Stato relativi alle amministrazioni ed agli enti pubblici beneficiari della soppressione dei contributi di cui al comma 1 sono ridotti in proporzione agli effetti derivanti dalla soppressione medesima.
12. All'articolo 64, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: "sui redditi" sono aggiunte le seguenti: "e la riduzione degli oneri sociali gravanti sul costo del lavoro".
13. Ai complessivi oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in lire 1.419 miliardi per l'anno 1999, in lire 2.410 miliardi per l'anno 2000, in lire 2.706 miliardi per l'anno 2001, in lire 1.464 miliardi per l'anno 2002 e in lire 1.327 miliardi a decorrere dall'anno 2003, si provvede, quanto a lire 1.319 miliardi per l'anno 1999, a lire 1.590 miliardi per l'anno 2000, a lire 1.986 miliardi per l'anno 2001, a lire 1.434 miliardi per l'anno 2002 ed a lire 1.327 miliardi a decorrere dall'anno 2003, con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 8.
14. Le prestazioni relative alla tutela di cui al comma 1, lettera c), restano confermate e sono poste a carico dello Stato.

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AGGIORNAMENTO (41)

La L. 23 dicembre 2005, n. 266 ha disposto (con l'art. 1, comma 524) che "La finalizzazione di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è ridotta a 5,16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009".
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AGGIORNAMENTO (63)

Il D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla L. 28 novembre 1996, n. 608, come modificato dal D.L. 20 marzo 2014, n. 34, ha disposto (con l'art. 6, comma 4-bis) che "Il limite di spesa di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e all'articolo 1, comma 524, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dall'anno 2014, è pari ad euro 15 milioni annui".
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AGGIORNAMENTO (67)

Il D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla L. 28 novembre 1996, n. 608, come modificato dalla L. 11 dicembre 2016, n. 232, ha disposto (con l'art. 6, comma 4-bis), che "Il limite di spesa di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come rideterminato dall'articolo 1, comma 524, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dall'anno 2014, è pari ad euro 30 milioni annui".
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AGGIORNAMENTO (69)

La L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto (con l'art. 1, comma 794), che "Per le finalità di cui al comma 793, i trasferimenti alle regioni a statuto ordinario sono incrementati di complessivi 235 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2018. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è ridotta di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018".