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LEGGE 8 agosto 1972, n. 457

Miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed assistenziali nonchè disposizioni per la integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2021)
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Testo in vigore dal:  1-1-2010
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Art. 3


L'indennità di cui al precedente articolo 1 è determinata sulla base della retribuzione fissata secondo le modalità di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.
Per i salariati fissi l'ammontare della retribuzione, comprensiva del salario base, della contingenza, delle indennità in natura e fisse, è costituito dalla media della retribuzione prevista per ciascuna qualifica dai contratti collettivi provinciali vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente.
Per i giornalieri di campagna l'ammontare della retribuzione, comprensiva del salario base, contingenza, terzo elemento ed altre indennità fisse, è costituito dalla media tra le retribuzioni per le diverse qualifiche previste dai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre di ogni anno. La media tra le retribuzioni delle diverse qualifiche è determinata dividendo per sei il totale costituito dalla somma del salario previsto per il lavoratore comune, del doppio del salario previsto per il lavoratore qualificato, nonché del triplo del salario previsto per il lavoratore specializzato. (3)
((5))

La retribuzione come sopra stabilita è valida anche per la determinazione della indennità giornaliera di maternità di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.
È abrogato il sesto comma dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.
Per i lavoratori agricoli compartecipanti e piccoli coloni l'ammontare della retribuzione media è stabilita in misura pari a quella di cui al terzo comma.
Fino alla emanazione dei relativi decreti ministeriali è stabilita una retribuzione media di lire 3.250 giornaliere.
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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 17 maggio 1999, n. 144 ha disposto (con l'art. 45, comma 21) che "Il terzo comma del presente articolo "si interpreta nel senso che il termine ivi previsto del 30 ottobre per la rilevazione della media tra le retribuzioni per le diverse qualifiche previste dai contratti collettivi provinciali di lavoro ai fini della determinazione della retribuzione media da porre a base per la liquidazione delle prestazioni temporanee per gli operai agricoli a tempo determinato è il medesimo di quello previsto al secondo comma dell'articolo 3 della citata legge n. 457 del 1972 per gli operai a tempo indeterminato."
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AGGIORNAMENTO (5)
La 23 dicembre 2009, n. 191 ha disposto (con l'art. 2, comma 5) che "Il terzo comma dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, si interpreta nel senso che il termine ivi previsto del 30 ottobre per la rilevazione della media tra le retribuzioni per le diverse qualifiche previste dai contratti collettivi provinciali di lavoro ai fini della determinazione della retribuzione media convenzionale da porre a base per le prestazioni pensionistiche e per il calcolo della contribuzione degli operai agricoli a tempo determinato è il medesimo di quello previsto al secondo comma dell'articolo 3 della citata legge n. 457 del 1972 per gli operai a tempo indeterminato."