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LEGGE 23 dicembre 1998, n. 448

Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo.

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2023)
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Testo in vigore dal:  1-1-1999

Art. 22

(Assunzioni di personale)
1. All'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'ultimo periodo del comma 2 è sostituito dai seguenti: "Alla data del 31 dicembre 1999 viene assicurata una riduzione complessiva del personale in servizio in misura non inferiore all'1,5 per cento rispetto al numero delle unità in servizio alla data del 31 dicembre 1997. Per l'anno 2000 è assicurata una ulteriore riduzione non inferiore all'1 per cento rispetto al personale in servizio al 31 dicembre 1997.";
b) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fino al 31 dicembre 2001, in relazione all'attuazione dell'articolo 89 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, il Consiglio dei ministri nel formulare il programma di assunzioni di cui al presente comma considera nei criteri di priorità le assunzioni di personale per i ruoli locali delle amministrazioni pubbliche nella provincia di Bolzano, nei limiti delle dotazioni organiche di ciascun profilo professionale.";
c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. A decorrere dall'anno 1999 la disciplina autorizzatoria di cui al comma 3 si applica alla generalità delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e riguarda tutte le pro- cedure di reclutamento e le nuove assunzioni di personale, ivi comprese quelle relative al personale già in servizio con diversa qualifica o livello presso la medesima o altra amministrazione pubblica. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare a decorrere dallo stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede criteri, modalità e termini anche differenziati delle assunzionida disporre rispetto a quelli indicati nel comma 3, allo scopo di tener conto delle peculiarità e delle specifiche esigenze delle amministrazioni per il pieno adempimento dei compiti istituzionali.";
d) il comma 18 è sostituito dal seguente:
"18. Fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, una percentuale non inferiore al 25 per cento delle assunzioni comunque effettuate deve avvenire con contratto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno o con contratto di formazione e lavoro, ai sensi dell'articolo 36, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni. Tale percentuale è calcolata complessivamente sul totale delle assunzioni ed è verificata al termine dell'anno 1999 con riferimento al totale delle assunzioni negli anni 1998 e 1999".
3. All'articolo 1, comma 3, della legge 26 novembre 1993, n. 482, sono soppresse le parole da: "non può avere" fino a: "non consecutivi,".
4. Il termine del 31 dicembre 1998, di cui al comma 18 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come da ultimo prorogato dal comma 23, secondo periodo, dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è prorogato al 31 dicembre 1999.
5. Il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato ad assumere, al di fuori della previsione di fabbisogno di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nel 1999 e nel 2000, mille unità di personale a tempo determinato, con prestazioni di lavoro a tempo parziale, per profili professionali delle qualifiche funzionali non superiori alla settima e di durata non superiore ad un anno, prorogabile a due. Il personale è destinato a garantire l'apertura pomeridiana, serale e festiva di musei, gallerie, monumenti e scavi di antichità dello Stato, biblioteche e archivi. Al relativo onere si provvede con quota parte delle entrate di cui alla legge 25 marzo 1997, n. 78, nei limiti di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000. Deve, comunque, essere assicurato un sostanziale equilibrio nella dislocazione territoriale delle strutture prescelte.
6. Le assunzioni di personale non vedente, quale centralinista telefonico, massofisioterapista ed insegnante, non possono subire alcun blocco o limitazione sia nelle pubbliche amministrazioni sia nelle aziende private.
7. Le disposizioni della legge 29 marzo 1985, n. 113, si applicano anche agli enti locali, nelle cui piante organiche è previsto il posto di centralinista telefonico.
8. Per coloro che abbiano già prestato servizio militare obbligatorio, o che siano trattenuti in servizio per ulteriori dodici mesi oltre la ferma di leva, il limite massimo di età, di cui alla lettera d) della voce "Requisiti di stato civile" dell'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, è elevato a ventitré anni.
9. All'articolo 39, comma 24, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, Ë aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A decorrere dall'anno 1999 è disposto un ulteriore incremento di 2.000 unità da assegnare all'Arma dei carabinieri, nell'ambito delle procedure di programmazione ed autorizzazione delle assunzioni di cui al presente articolo".