DECRETO-LEGGE 1 ottobre 1996, n. 510

Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale.

note: Entrata in vigore del decreto: 3-10-1996.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 novembre 1996, n. 608 (in SO n.209, relativo alla G.U. 30/11/1996, n.281).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/07/2022)
Testo in vigore dal: 21-7-2000
aggiornamenti all'articolo
                           Art. 9-septies
               (Misure straordinarie per la promozione
         del lavoro autonomo nelle regioni del Mezzogiorno).

  1.  Per  favorire  la  diffusione  di  forme di lavoro autonomo, la
Societa'  per  l'imprenditorialita'  giovanile  S.p.a., costituita ai
sensi  del  decreto-legge  31  gennaio  1995,  n. 26, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995 n. 95, cura la selezione, il
finanziamento  e  l'assistenza tecnica di progetti relativi all'avvio
di   attivita'   autonome  realizzate  da  inoccupati  e  disoccupati
residenti   nei  territori  di  cui  all'obiettivo  1  dei  programmi
comunitari.
  2.  I  proponenti delle domande selezionate vengono ammessi a corsi
al  formazione/selezione,  non retributi, della durata massima di tre
mesi durante i quali viene definitivamente verificata la fattibilita'
dell'idea   progettuale   e   vengono  trasferite  ai  proponenti  le
principali   conoscenze  in  materia  di  gestione.  La  struttura  e
l'impostazione  delle  attivita'  formative  sono ispirate ai criteri
previsti  dall'Unione  europea  per  i  programmi  del  Fondo sociale
europeo.
  3.  Il Ministro de tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e
della  previdenza  sociale,  fissa  con  proprio  decreto  criteri  e
modalita' di concessione delle agevolazioni.
  4.   Per   le   finalita'  di  cui  al  comma  1  la  Societa'  per
l'imprenditorialita'  giovanile  S.p.a.  concede  ai soggetti, la cui
proposta  sia ritenuta valida da un punto di vista tecnico-economico,
le seguenti agevolazioni:
    a)  fino  a  trenta  milioni  a  fondo  perduto,  per l'acquisto,
documentato, di attrezzature;
    b)  fino a venti milioni di prestito, restituibile in cinque anni
con  idonee  garanzie  assicurative  da  acquisire sull'investimento,
mediante iscrizione di privilegio speciale;
    c)  fino a dieci milioni, a fondo perduto, per spese di esercizio
sostenute nel primo anno di attivita';
    d) l'affiancamento di un tutor specializzato.
  4-bis.   La   societa'  per  l'imprenditoria  giovanile  S.p.a.  e'
autorizzata   a   provvedere,   alla   stipula   del   contratto   di
finanziamento,  all'erogazione  di  una  anticipazione pari al 30 per
cento del totale degli investimenti ammessi.
  5.   Per   l'attuazione  del  presente  articolo  la  Societa'  per
l'imprenditorialita'  giovanile  S.p.a.  stipula apposita convenzione
con i Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.
  6.  Per  le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la
spesa  di  lire 30 miliardi per l'anno 1995 e di lire 50 miliardi per
l'anno  1996.  Le  predette  somme  possono  essere  utilizzate quale
copertura   della  quota  di  finanziamento  nazionale  di  programmi
coofinanziati dall'Unione europea.
  7.  I  titolari  delle  indennita'  di  mobilita'  ammessi al corso
possono  cumulare  le agevolazioni di cui al comma 4 con il beneficio
previsto  dall'articolo  7,  comma  5, della legge 23 luglio 1991, n.
223. ((14))
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AGGIORNAMENTO (14)
  Il  D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 185 ha disposto (con l'art. 27, comma
2, lettera e)) che dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di
cui al comma 1, del citato decreto e' abrogato il presente articolo.