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LEGGE 23 dicembre 1998, n. 448

Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo.

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2023)
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Testo in vigore dal:  23-5-1999
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Art. 75

(Modifiche alle disposizioni in materia di
contratti di riallineamento retributivo)
1. All'articolo 5 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, come modificato dall'articolo 23 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: "per le imprese operanti nei territori individuati dall'articolo 1 della legge 1 marzo 1986, n. 64," sono sostituite dalle seguenti: "per le imprese operanti nei territori di cui alle zone di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), del Trattato istitutivo della Comunità europea, ad eccezione di quelle appartenenti ai settori disciplinati dal Trattato CECA, delle costruzioni navali, delle fibre sintetiche, automobilistico e dell'edilizia,";
b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
"2-bis. In caso di recepimento degli accordi provinciali di riallineamento, il datore di lavoro che non abbia integralmente assolto gli obblighi previsti dalle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro può chiedere al competente organo di vigilanza la fissazione di un termine per la regolarizzazione. Il termine, che non può essere superiore a dodici mesi, è stabilito dall'organo di vigilanza mediante apposita prescrizione, tenendo conto dei tempi tecnicamente necessari per eliminare le violazioni e della gravità del rischio. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine, l'organo di vigilanza verifica l'avvenuta regolarizzazione; dei risultati della verifica è data comunicazione all'interessato, nonché, se in relazione alla
violazione degli obblighi oggetto di regolarizzazione era in corso un
procedimento giudiziario o amministrativo, all'autorità che procede.
2-ter. L'avvenuta regolarizzazione nel termine di cui al comma
2-bis estingue i reati contravvenzionali e le sanzioni amministrative e civili connessi alla violazione degli obblighi. Dalla data della prescrizione sino a quella della verifica della regolarizzazione a norma dell'ultimo periodo del comma 2-bis non possono essere iniziati o proseguiti procedimenti giudiziari o amministrativi relativi a tali reati e sanzioni.
2-quater. Per quanto non espressamente stabilito dai commi 2-bis e 2-ter si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dagli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, con esclusione di quelle relative all'obbligo di pagamento della somma di cui all'articolo 21, comma 2, del medesimo decreto. Fuori dei casi previsti dall'articolo 24, comma 3, del citato decreto legislativo n. 758 del 1994, se la regolarizzazione avviene in un tempo superiore a quello indicato nella prescrizione, ma che risulta comunque congruo a norma del comma 2-bis del presente articolo, la pena e le sanzioni amministrative e civili previste per la violazione degli obblighi sono ridotte alla metà";
c) al comma 3, dopo il quarto periodo, è inserito il seguente: "Qualora al momento dell'avvenuto riallineamento il numero dei lavoratori risulti inferiore a quello dichiarato nel verbale aziendale di recepimento di cui al comma 1, gli effetti della sanatoria sono subordinati al pagamento di una somma pari alla differenza fra il minimale retributivo e la retribuzione corrisposta nel corso del programma di riallineamento ai lavoratori cessati, salvo che la diminuzione sia avvenuta per riduzione dell'attività attestata dalle parti che hanno stipulato l'accordo provinciale";
d) i commi da 3-bis a 3-quinquies sono sostituiti dai seguenti:
"3-bis. Le imprese che abbiano stipulato gli accordi di cui al comma 2 sono ammesse a versare, senza applicazione di sanzioni e interessi, le ritenute o le maggiori ritenute, non effettuate per i periodi interessati sino alla data della stipula degli accordi provinciali di cui al comma 1, relative ai compensi risultanti convenzionalmente dai suddetti accordi, calcolate sulla medesima quota percentuale della base imponibile contributiva di cui al comma 4, risultante dagli accordi medesimi. Le somme dovute devono essere versate negli stessi termini e con le stesse modalità stabilite dal comma 3-sexies per i versamenti da effettuare ai fini contributivi.
Conseguentemente, detti soggetti sono ammessi a presentare, in relazione a ciascun periodo di imposta cui si riferisce il versamento delle ritenute, apposite dichiarazioni integrative. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono stabiliti il contenuto, i termini e le modalità di presentazione delle dichiarazioni integrative, nonché le modalità di pagamento delle somme dovute.
3-ter. La presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 3-bis e l'esecuzione dei connessi versamenti esclude la punibilità per i reati previsti dal decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, nei limiti delle integrazioni.
3-quater. Per le ritenute indicate nella dichiarazione di cui al comma 3-bis non può essere esercitata la rivalsa sui percettori dei compensi non assoggettati in precedenza a ritenuta. Relativamente agli stessi compensi, i percettori sono esonerati da qualsiasi adempimento tributario e nei loro confronti non è esercitabile l'attività di accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria. Le dichiarazioni non costituiscono titolo per la deducibilità ai fini delle imposte sui redditi ed ogni eventuale maggior costo non assume rilevanza a tutti gli altri effetti tributari.
3-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi da 3-bis a 3-quater e al presente comma si applicano anche se le violazioni sono già state rilevate; tuttavia restano ferme le somme pagate anteriormente alla presentazione delle dichiarazioni anche a titolo di sanzioni e interessi. Le controversie pendenti e quelle che si instaurano sino al termine finale per la presentazione delle dichiarazioni, concernenti i compensi di cui al comma 3-bis, sono estinte mediante ordinanza subordinatamente alla presentazione, da parte del sostituto di imposta alla segreteria dell'organo del contenzioso tributario presso il quale pende la controversia, di copia, anche fotostatica, della documentazione comprovante l'intervenuta regolarizzazione.
3-sexies. In caso di recepimento dell'accordo provinciale di riallineamento, l'impresa può individuare, in sede di sottoscrizione del verbale aziendale di recepimento del medesimo accordo, i lavoratori e i rispettivi periodi di attività precedenti all'accordo di recepimento per i quali richiedere, d'intesa con le parti che hanno stipulato l'accordo provinciale e previa adesione, in forma scritta, dei singoli lavoratori interessati in quel momento in forza all'azienda, l'adempimento dei relativi obblighi contributivi nella misura della retribuzione fissata dal contratto di riallineamento e comunque non inferiore al 25 per cento del minimale contributivo.
All'adempimento degli obblighi contributivi si provvede mediante opzione tra il pagamento in unica soluzione ovvero in 40 rate trimestrali, di pari importo, decorrenti dalla scadenza del secondo trimestre solare successivo al contratto di recepimento, con maggiorazione degli interessi di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le relative prestazioni sono commisurate all'entità dei contributi versati. L'avvenuto adempimento, previa verifica del competente organo di vigilanza, comporta l'estinzione della relativa contravvenzione ovvero di ogni altra sanzione amministrativa e civile. Ai fini dell'adempimento degli obblighi contributivi per i periodi pregressi, l'impresa operante nel settore agricolo che recepisce l'accordo provinciale di riallineamento può utilizzare, anche mediante dichiarazioni sostitutive, i dati delle dichiarazioni trimestrali presentati all'INPS.";
e) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
"5-bis. I soggetti che si avvalgono degli accordi di riallineamento retributivo di cui al presente articolo sono esclusi dalle gare di appalto indette dagli enti pubblici nei territori diversi da quelli nei quali possono essere stipulati gli accordi medesimi, fino al completo riallineamento.";
f) Il comma 6-bis è abrogato.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono concessi dodici mesi di tempo per la stipula degli accordi territoriali e per quelli aziendali di recepimento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, come modificato dall'articolo 23 della legge 24 giugno 1997, n. 196, secondo le modalità e nei termini ivi previsti.
(( Sono fatti, in ogni caso, salvi i verbali aziendali di recepimento sottoscritti tra le parti entro la data di entrata in vigore della presente legge ))
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4. L'efficacia delle misure di cui al presente articolo è subordinata all'autorizzazione ed ai vincoli della Commissione delle Comunità europee ai sensi degli articoli 92 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunità europea.