LEGGE 23 dicembre 1998, n. 448

Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo.

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 23-5-1999
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 75.
             (Modifiche alle disposizioni in materia di
              contratti di riallineamento retributivo)
  1.  All'articolo  5  del  decreto-legge  1  ottobre  1996,  n. 510,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608,
come  modificato dall'articolo 23 della legge 24 giugno 1997, n. 196,
sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)  al comma 1, primo periodo, le parole: "per le imprese operanti
nei  territori  individuati dall'articolo 1 della legge 1 marzo 1986,
n.  64," sono sostituite dalle seguenti: "per le imprese operanti nei
territori  di  cui  alle  zone  di  cui all'articolo 92, paragrafo 3,
lettera  a),  del  Trattato  istitutivo  della  Comunita' europea, ad
eccezione di quelle appartenenti ai settori disciplinati dal Trattato
CECA,    delle    costruzioni   navali,   delle   fibre   sintetiche,
automobilistico e dell'edilizia,";
   b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
  "2-bis.  In  caso  di  recepimento  degli  accordi  provinciali  di
riallineamento,  il  datore  di  lavoro  che  non abbia integralmente
assolto  gli  obblighi  previsti  dalle  disposizioni  in  materia di
sicurezza  e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro puo' chiedere
al  competente organo di vigilanza la fissazione di un termine per la
regolarizzazione.  Il termine, che non puo' essere superiore a dodici
mesi,   e'  stabilito  dall'organo  di  vigilanza  mediante  apposita
prescrizione,  tenendo  conto  dei  tempi  tecnicamente necessari per
eliminare  le violazioni e della gravita' del rischio. Entro sessanta
giorni  dalla  scadenza  del  termine, l'organo di vigilanza verifica
l'avvenuta  regolarizzazione;  dei  risultati  della verifica e' data
comunicazione all'interessato, nonche', se in relazione alla
  violazione  degli obblighi oggetto di regolarizzazione era in corso
  un
procedimento giudiziario o amministrativo, all'autorita' che procede.
2-ter. L'avvenuta regolarizzazione nel termine di cui al comma
2-bis estingue i reati contravvenzionali e le sanzioni amministrative
e  civili  connessi  alla violazione degli obblighi. Dalla data della
prescrizione  sino  a  quella della verifica della regolarizzazione a
norma dell'ultimo periodo del comma 2-bis non possono essere iniziati
o proseguiti procedimenti giudiziari o amministrativi relativi a tali
reati e sanzioni.
  2-quater.  Per quanto non espressamente stabilito dai commi 2-bis e
2-ter  si  applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste
dagli  articoli  20  e  seguenti  del decreto legislativo 19 dicembre
1994,  n.  758,  con  esclusione  di  quelle  relative all'obbligo di
pagamento  della  somma di cui all'articolo 21, comma 2, del medesimo
decreto.  Fuori  dei  casi  previsti  dall'articolo  24, comma 3, del
citato  decreto  legislativo  n. 758 del 1994, se la regolarizzazione
avviene  in  un tempo superiore a quello indicato nella prescrizione,
ma  che risulta comunque congruo a norma del comma 2-bis del presente
articolo,  la pena e le sanzioni amministrative e civili previste per
la violazione degli obblighi sono ridotte alla meta'";
   c)  al  comma  3, dopo il quarto periodo, e' inserito il seguente:
"Qualora  al  momento  dell'avvenuto  riallineamento  il  numero  dei
lavoratori   risulti   inferiore  a  quello  dichiarato  nel  verbale
aziendale  di  recepimento  di  cui  al  comma  1,  gli effetti della
sanatoria  sono  subordinati  al  pagamento  di  una  somma pari alla
differenza  fra il minimale retributivo e la retribuzione corrisposta
nel  corso  del  programma  di  riallineamento ai lavoratori cessati,
salvo  che  la  diminuzione sia avvenuta per riduzione dell'attivita'
attestata dalle parti che hanno stipulato l'accordo provinciale";
   d) i commi da 3-bis a 3-quinquies sono sostituiti dai seguenti:
  "3-bis.  Le  imprese  che  abbiano  stipulato gli accordi di cui al
comma  2  sono  ammesse  a  versare, senza applicazione di sanzioni e
interessi,  le  ritenute o le maggiori ritenute, non effettuate per i
periodi  interessati  sino  alla  data  della  stipula  degli accordi
provinciali  di  cui  al  comma  1,  relative  ai compensi risultanti
convenzionalmente  dai  suddetti  accordi,  calcolate  sulla medesima
quota  percentuale della base imponibile contributiva di cui al comma
4,  risultante  dagli accordi medesimi. Le somme dovute devono essere
versate  negli stessi termini e con le stesse modalita' stabilite dal
comma  3-sexies  per i versamenti da effettuare ai fini contributivi.
Conseguentemente,  detti  soggetti  sono  ammessi  a  presentare,  in
relazione a ciascun periodo di imposta cui si riferisce il versamento
delle  ritenute,  apposite dichiarazioni integrative. Con decreto del
Ministro  delle  finanze,  di  concerto  con il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, sono stabiliti il contenuto, i termini e le
modalita'  di  presentazione delle dichiarazioni integrative, nonche'
le modalita' di pagamento delle somme dovute.
  3-ter. La presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 3-bis e
l'esecuzione  dei  connessi  versamenti  esclude la punibilita' per i
reati  previsti dal decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto 1982, n. 516, nei limiti
delle integrazioni.
  3-quater.  Per  le  ritenute indicate nella dichiarazione di cui al
comma  3-bis non puo' essere esercitata la rivalsa sui percettori dei
compensi  non  assoggettati  in  precedenza a ritenuta. Relativamente
agli  stessi  compensi,  i  percettori  sono  esonerati  da qualsiasi
adempimento  tributario  e  nei  loro  confronti  non e' esercitabile
l'attivita'    di    accertamento   da   parte   dell'amministrazione
finanziaria.   Le  dichiarazioni  non  costituiscono  titolo  per  la
deducibilita'  ai  fini  delle  imposte sui redditi ed ogni eventuale
maggior  costo  non  assume  rilevanza  a  tutti  gli  altri  effetti
tributari.
  3-quinquies.  Le disposizioni di cui ai commi da 3-bis a 3-quater e
al presente comma si applicano anche se le violazioni sono gia' state
rilevate;  tuttavia  restano ferme le somme pagate anteriormente alla
presentazione  delle  dichiarazioni  anche  a  titolo  di  sanzioni e
interessi.  Le  controversie pendenti e quelle che si instaurano sino
al   termine   finale   per  la  presentazione  delle  dichiarazioni,
concernenti  i  compensi di cui al comma 3-bis, sono estinte mediante
ordinanza subordinatamente alla presentazione, da parte del sostituto
di  imposta  alla  segreteria  dell'organo del contenzioso tributario
presso  il  quale pende la controversia, di copia, anche fotostatica,
della documentazione comprovante l'intervenuta regolarizzazione.
  3-sexies.  In  caso  di  recepimento  dell'accordo  provinciale  di
riallineamento, l'impresa puo' individuare, in sede di sottoscrizione
del   verbale  aziendale  di  recepimento  del  medesimo  accordo,  i
lavoratori e i rispettivi periodi di attivita' precedenti all'accordo
di  recepimento  per  i  quali  richiedere, d'intesa con le parti che
hanno  stipulato  l'accordo  provinciale  e previa adesione, in forma
scritta,  dei singoli lavoratori interessati in quel momento in forza
all'azienda,  l'adempimento  dei relativi obblighi contributivi nella
misura  della  retribuzione fissata dal contratto di riallineamento e
comunque  non  inferiore  al  25 per cento del minimale contributivo.
All'adempimento  degli  obblighi  contributivi  si  provvede mediante
opzione  tra  il  pagamento  in  unica  soluzione  ovvero  in 40 rate
trimestrali,  di  pari importo, decorrenti dalla scadenza del secondo
trimestre   solare   successivo  al  contratto  di  recepimento,  con
maggiorazione  degli  interessi  di cui all'articolo 20, comma 2, del
decreto  legislativo  9  luglio 1997, n. 241. Le relative prestazioni
sono  commisurate  all'entita'  dei  contributi  versati.  L'avvenuto
adempimento,  previa  verifica  del  competente  organo di vigilanza,
comporta  l'estinzione  della relativa contravvenzione ovvero di ogni
altra  sanzione  amministrativa  e  civile.  Ai fini dell'adempimento
degli  obblighi  contributivi  per  i  periodi  pregressi,  l'impresa
operante  nel settore agricolo che recepisce l'accordo provinciale di
riallineamento   puo'   utilizzare,   anche   mediante  dichiarazioni
sostitutive,   i  dati  delle  dichiarazioni  trimestrali  presentati
all'INPS.";
   e) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
  "5-bis. I soggetti che si avvalgono degli accordi di riallineamento
retributivo  di  cui  al presente articolo sono esclusi dalle gare di
appalto  indette  dagli enti pubblici nei territori diversi da quelli
nei  quali  possono  essere  stipulati  gli accordi medesimi, fino al
completo riallineamento.";
   f) Il comma 6-bis e' abrogato.
  2.  Il comma 3 dell'articolo 23 della legge 24 giugno 1997, n. 196,
e' abrogato.
  3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge
sono  concessi  dodici  mesi  di  tempo  per la stipula degli accordi
territoriali   e   per   quelli   aziendali  di  recepimento  di  cui
all'articolo  5,  comma  2, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608,
come  modificato dall'articolo 23 della legge 24 giugno 1997, n. 196,
secondo  le  modalita'  e nei termini ivi previsti. (( Sono fatti, in
ogni  caso, salvi i verbali aziendali di recepimento sottoscritti tra
le parti entro la data di entrata in vigore della presente legge )).
  4.  L'efficacia  delle  misure  di  cui  al  presente  articolo  e'
subordinata  all'autorizzazione ed ai vincoli della Commissione delle
Comunita'  europee ai sensi degli articoli 92 e seguenti del Trattato
istitutivo della Comunita' europea.