DECRETO-LEGGE 1 ottobre 1996, n. 510

Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale.

note: Entrata in vigore del decreto: 3-10-1996.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 novembre 1996, n. 608 (in SO n.209, relativo alla G.U. 30/11/1996, n.281).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/07/2022)
Testo in vigore dal: 1-1-2000
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 5
                (Disposizioni in materia di contratti
                   di riallineamento retributivo).

  1. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e di consentire
la   regolarizzazione  retributiva  e  contributiva  per  le  imprese
operanti  nei  territori  di  cui  alle  zone di cui all'articolo 92,
paragrafo  3,  lettera  a),  del  Trattato istitutivo della Comunita'
europea,  ad eccezione di quelle appartenenti ai settori disciplinati
dal  Trattato CECA, delle costruzioni navali, delle fibre sintetiche,
automobilistico   e   dell'edilizia,  e'  sospesa  la  condizione  di
corresponsione  dell'ammontare  retributivo  di  cui  all'articolo 6,
comma  9,  lettere  a), b) e c), del decreto-legge 9 ottobre 1989, n.
338,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n.
389.  Tale  sospensione  opera esclusivamente nei confronti di quelle
imprese che abbiano recepito o recepiscano gli accordi provinciali di
riallineamento     retributivo     stipulati    dalle    associazioni
imprenditoriali   ed   organizzazioni  sindacali  locali  aderenti  o
comunque   organizzativamente   collegate   con  le  associazioni  ed
organizzazioni   comparativamente   piu'  rappresentative  sul  piano
nazionale  .  Tali  accordi  provinciali debbono prevedere in forme e
tempi   prestabiliti,   programmi   di  graduale  riallineamento  dei
trattamenti   economici   dei  lavoratori  ai  livelli  previsti  nei
corrispondenti  contratti collettivi nazionali di lavoro. Ai predetti
accordi  e'  riconosciuta  validita'  pari  a  quella  attribuita  ai
contratti   collettivi  nazionali  di  lavoro  di  riferimento  quale
requisito  per  l'applicazione  a  favore  delle  imprese di tutte le
normative  nazionali  e  comunitarie.  Per  il riconoscimento di tale
sospensione,  l'impresa deve sottoscrivere apposito verbale aziendale
di  recepimento  con  le  stesse  parti che hanno stipulato l'accordo
provinciale.
  2.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata in vigore della legge di
conversione  del  presente decreto sono concessi dodici mesi di tempo
per   stipulare  gli  accordi  territoriali  e  quelli  aziendali  di
recepimento  da  depositare  rispettivamente,  ai  competenti  uffici
provinciali  del lavoro e della massima occupazione, e presso le sedi
provinciali dell'INPS, entro trenta giorni dalla stipula.(10)((13))
  2-bis.   In  caso  di  recepimento  degli  accordi  provinciali  di
riallineamento,  il  datore  di  lavoro  che  non abbia integralmente
assolto  gli  obblighi  previsti  dalle  disposizioni  in  materia di
sicurezza  e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro puo' chiedere
al  competente organo di vigilanza la fissazione di un termine per la
regolarizzazione.  Il termine, che non puo' essere superiore a dodici
mesi,   e'  stabilito  dall'organo  di  vigilanza  mediante  apposita
prescrizione,  tenendo  conto  dei  tempi  tecnicamente necessari per
eliminare  le violazioni e della gravita' del rischio. Entro sessanta
giorni  dalla  scadenza  del  termine, l'organo di vigilanza verifica
l'avvenuta  regolarizzazione;  dei  risultati  della verifica e' data
comunicazione   all'interessato,   nonche',   se  in  relazione  alla
violazione degli obblighi oggetto di regolarizzazione era in corso un
procedimento giudiziario o amministrativo, all'autorita' che procede.
  2-ter. L'avvenuta regolarizzazione nel termine di cui al comma
  2-bis   estingue   i   reati   contravvenzionali   e   le  sanzioni
amministrative  e  civili  connessi  alla  violazione degli obblighi.
Dalla  data  della  prescrizione  sino  a quella della verifica della
regolarizzazione  a  norma  dell'ultimo  periodo  del comma 2-bis non
possono  essere  iniziati  o  proseguiti  procedimenti  giudiziari  o
amministrativi relativi a tali reati e sanzioni.
  2-quater.  Per quanto non espressamente stabilito dai commi 2-bis e
2-ter  si  applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste
dagli  articoli  20  e  seguenti  del decreto legislativo 19 dicembre
1994,  n.  758,  con  esclusione  di  quelle  relative all'obbligo di
pagamento  della  somma di cui all'articolo 21, comma 2, del medesimo
decreto.  Fuori  dei  casi  previsti  dall'articolo  24, comma 3, del
citato  decreto  legislativo  n. 758 del 1994, se la regolarizzazione
avviene  in  un tempo superiore a quello indicato nella prescrizione,
ma  che risulta comunque congruo a norma del comma 2-bis del presente
articolo,  la pena e le sanzioni amministrative e civili previste per
la violazione degli obblighi sono ridotte alla meta'.
  3.  La  sospensione  di  cui  al comma 1 cessa di avere effetto dal
periodo  di  paga per il quale l'INPS accerta il mancato rispetto del
programma   graduale  di  riallineamento  dei  trattamenti  economici
conenuto   nell'accordo   territoriale.   L'applicazione   nel  tempo
dell'accordo  provinciale  comporta  la sanatoria anche per i periodi
pregressi per le pendenze contributive ed a titolo di fiscalizzazione
di  leggi  speciali  in  materia  e  di  sanzioni  a ciascuna di esse
relative  ovvero  di  sgravi  contributivi,  per le imprese di cui al
comma  1,  a condizione, che entro il termine di cui al comma 2 venga
sottoscritto   e   depositato   l'apposito   verbale   aziendale   di
recepimento.  I  provvedimenti  di  esecuzione in corso, in qualsiasi
fase  e  grado,  sono  sospesi  fino  alla  data  del riallineamento.
L'avvenuto riallineamento estingue i reati previsti da leggi speciali
in  materia  di  contributi e di premi e le obbligazioni per sanzioni
amministrative  e per ogni altro onere accessorio. Sono fatti salvi i
giudizi  pendenti  promossi dai lavoratori ai fini del riconoscimento
della   parita'   di  trattamento  retributivo.  Qualora  al  momento
dell'avvenuto   riallineamento   il  numero  dei  lavoratori  risulti
inferiore a quello dichiarato nel verbale aziendale di recepimento di
cui  al  comma  1,  gli  effetti  della sanatoria sono subordinati al
pagamento   di  una  somma  pari  alla  differenza  fra  il  minimale
retributivo  e la retribuzione corrisposta nel corso del programma di
riallineamento  ai  lavoratori  cessati, salvo che la diminuzione sia
avvenuta per riduzione dell'attivita' attestata dalle parti che hanno
stipulato l'accordo provinciale.
  3-bis. Le imprese che abbiano stipulato gli accordi di cui al comma
2 sono ammesse a versare, senza applicazione di sanzioni e interessi,
le  ritenute  o  le  maggiori  ritenute, non effettuate per i periodi
interessati sino alla data della stipula degli accordi provinciali di
cui al comma 1, relative ai compensi risultanti convenzionalmente dai
suddetti  accordi,  calcolate  sulla medesima quota percentuale della
base  imponibile  contributiva  di  cui  al comma 4, risultante dagli
accordi  medesimi.  Le somme dovute deovo essere versate negli stessi
termini  e con le stesse modalita' stabilite dal comma 3-sexies per i
versamenti  da  effettuare  ai  fini  contributivi. Conseguentemente,
detti  soggetti  sono  ammessi  a  presentare, in relazione a ciascun
periodo  di  imposta  cui  si riferisce il versamento delle ritenute,
apposite  dichiarazioni  integrative.  Con decreto del Ministro delle
finanze,  di  concerto  con il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale,  sono  stabiliti  il  contenuto, i termini e le modalita' di
presentazione  delle  dichiarazioni integrative, nonche' le modalita'
di pagamento delle somme dovute.
  3-ter. La presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 3-bis e
l'esecuzione  dei  connessi  versamenti  esclude la punibilita' per i
reati  previsti dal decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto 1982, n. 516, nei limiti
delle integrazioni.
  3-quater.  Per  le  ritenute indicate nella dichiarazione di cui al
comma  3-bis non puo' essere esercitata la rivalsa sui percettori dei
compensi  non  assoggettati  in  precedenza a ritenuta. Relativamente
agli  stessi  compensi,  i  percettori  sono  esonerati  da qualsiasi
adempimento  tributario  e  nei  loro  confronti  non e' esercitabile
l'attivita'    di    accertamento   da   parte   dell'amministrazione
finanziaria.   Le  dichiarazioni  non  costituiscono  titolo  per  la
deducibilita'  ai  fini  delle  imposte sui redditi ed ogni eventuale
maggior  costo  non  assume  rilevanza  a  tutti  gli  altri  effetti
tributari.
  3-quinquies.  Le disposizioni di cui ai commi da 3-bis a 3-quater e
al presente comma si applicano anche se le violazioni sono gia' state
rilevate;  tuttavia  restano ferme le somme pagate anteriormente alla
presentazione  delle  dichiarazioni  anche  a  titolo  di  sanzioni e
interessi.  Le  controversie pendenti e quelle che si instaurano sino
al   termine   finale   per  la  presentazione  delle  dichiarazioni,
concernenti  i  compensi di cui al comma 3-bis, sono estinte mediante
ordinanza subordinatamente alla presentazione, da parte del sostituto
di  imposta  alla  segreteria  dell'organo del contenzioso tributario
presso  il  quale pende la controversia, di copia, anche fotostatica,
della documentazione comprovante l'intervenuta regolarizzazione.
  3-sexies.  In  caso  di  recepimento  dell'accordo  provinciale  di
riallineamento, l'impresa puo' individuare, in sede di sottoscrizione
del   verbale  aziendale  di  recepimento  del  medesimo  accordo,  i
lavoratori e i rispettivi periodi di attivita' precedenti all'accordo
di  recepimento  per  i  quali  richiedere, d'intesa con le parti che
hanno  stipulato  l'accordo  provinciale  e previa adesione, in forma
scritta,  dei singoli lavoratori interessati in quel momento in forza
all'azienda,  l'adempimento  dei relativi obblighi contributivi nella
misura  della  retribuzione fissata dal contratto di riallineamento e
comunque  non  inferiore  al  25 per cento del minimale contributivo.
All'adempimento  degli  obblighi  contributivi  si  provvede mediante
opzione  tra  il  pagamento  in  unica  soluzione  ovvero  in 40 rate
trimestrali,  di  pari importo, decorrenti dalla scadenza del secondo
trimestre   solare   successivo  al  contratto  di  recepimento,  con
maggiorazione  degli  interessi  di cui all'articolo 20, comma 2, del
decreto  legislativo  9  luglio 1997, n. 241. Le relative prestazioni
sono  commisurate  all'entita'  dei  contributi  versati.  L'avvenuto
adempimento,  previa  verifica  del  competente  organo di vigilanza,
comporta  l'estinzione  della relativa contravvenzione ovvero di ogni
altra  sanzione  amministrativa  e  civile.  Ai fini dell'adempimento
degli  obblighi  contributivi  per  i  periodi  pregressi,  l'impresa
operante  nel settore agricolo che recepisce l'accordo provinciale di
riallineamento   puo'   utilizzare,   anche   mediante  dichiarazioni
sostitutive,   i  dati  delle  dichiarazioni  trimestrali  presentati
all'INPS.
  4.  La  retribuzione  da  prendere a riferimento per il calcolo dei
contributi  di previdenza ed assistenza sociale, dovuti dalle imprese
di  cui  al  comma  1  e alle condizioni di cui al comma 2, e' quella
fissata  dagli  accordi  di  riallineamento e non inferiore al 25 per
cento  del  minimale e, per i periodi successivi, al 50 per cento, da
adeguare,   entro   36  mesi,  al  100  per  cento  dei  minimali  di
retribuzione  giornaliera,  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  del
decreto-legge  9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  7  dicembre 1989, n. 389. La presente disposizione deve
intendersi  come  interpretazione autentica delle norme relative alla
corresponsione retributiva ed alla determinazione contributiva di cui
al  combinato  disposto  dell'articolo 1, comma 1, e dell'articolo 6,
commi 9, lettere a), b) e c), e 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989,
n.  338,  convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989,
n.  389.  Per la differenza tra la retribuzione di riferimento per il
versamento dei predetti contributi e l'intero importo del minimale di
cui   al  citato  decreto-legge  n.  338  del  1989,  possono  essere
accreditati contributi figurativi, ai fini del diritto e della misura
della  pensione,  con onere a carico del Fondo di cui all'articolo 1,
comma  7,  del decreto- legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel limite massimo
delle  risorse preordinate a tale scopo. Con decreto del Ministro del
lavoro  e della previdenza sociale sono stabiliti criteri e modalita'
per   il   riconoscimento   dei   predetti  accrediti  di  contributi
figurativi.  Restano  comunque salvi e conservano la loro efficacia i
versamenti contributivi effettuati anteriormente alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  5.  E'  ammessa  una sola variazione ai programmi di riallineamento
contributivo  compresi  quelli gia' stipulati, limitatamente ai tempi
ed  alle  percentuali fissati dagli accordi provinciali, purche' tale
modifica  sia  oggettivamente  giustificata  da intervenuti rilevanti
eventi   non   prevedibili   e  che  incidano  sostanzialmente  sulle
valutazioni  effettuate  al  momento  della stipulazione dell'accordo
territoriale,  ed  a  condizione  che  l'intesa  di aggiustamento sia
sottoscritta  dalle  medesime  parti che hanno stipulato il primitivo
accordo.
  5-bis.  I soggetti che si avvalgono degli accordi di riallineamento
retributivo  di  cui  al presente articolo sono esclusi dalle gare di
appalto  indette  dagli enti pubblici nei territori diversi da quelli
nei  quali  possono  essere  stipulati  gli accordi medesimi, fino al
completo riallineamento.
  6.   L'ispettorato   provinciale   del   lavoro,   nel  programmare
l'attivita'  ispettiva  di  concerto  con gli istituti previdenziali,
sente  le  commissioni  eventualmente istituite a livello provinciale
delle  organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro
al fine di contrastare le forme di lavoro irregolare.
   6-bis. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448 (5) (6)
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AGGIORNAMENTO (5)
  La  L.  24 giugno 1997, n. 196 ha disposto (con l'art. 23, comma 2)
che  " I limiti temporali previsti dall'articolo 5 del decreto- legge
lo  ottobre  1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge
28  novembre  1996, n. 608, decorrono dalla data di entrata in vigore
della presente legge".
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AGGIORNAMENTO (6)
  La L. 27 dicembre 1997 n. 449, ha disposto (con l'art. 4, comma 20)
che  "  Sono  fatte  salve  le disposizioni di cui all'articolo 5 del
decreto- legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  28 novembre 1996, n. 608, come modificato dall'articolo
23 della legge 24 giugno 1997, n. 196".
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AGGIORNAMENTO (10)
  La  L.  23 dicembre 1998, n. 448, ha disposto (con l'art. 75, comma
3)  che  " A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge sono concessi dodici mesi di tempo per la stipula degli accordi
territoriali   e   per   quelli   aziendali  di  recepimento  di  cui
all'articolo  5,  comma  2, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608,
come  modificato dall'articolo 23 della legge 24 giugno 1997, n. 196,
secondo le modalita' e nei termini ivi previsti."
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AGGIORNAMENTO (13)
  La L. 23 dicembre 1999, n. 488 ha disposto (con l'art. 63, comma 3)
che "Il termine per la stipula degli accordi territoriali e di quelli
aziendali  di  recepimento  di  cui  all'articolo  5,  comma  2,  del
decreto-legge  1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla  legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, e'
prorogato al 31 dicembre 2000. ".