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LEGGE 23 dicembre 1998, n. 448

Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo.

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2023)
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Testo in vigore dal:  1-1-2000
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Art. 81

Modifiche all'articolo 1-septies del decreto-legge n. 78 del 1998 e altri interventi in materia occupazionale e previdenziale
1. All'articolo 1-septies, comma 1, primo periodo, del decreto- legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, le parole: "all'articolo 3, comma 2," sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 3, commi 1 e 2,"; le parole: "nel limite di mille unità" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di tremila unità" e le parole: "31 dicembre 1999" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2002".
2. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: "per giustificato motivo oggettivo da imprese che occupano fino a quindici dipendenti" sono sostituite dalle seguenti: "da imprese che occupano anche meno di quindici dipendenti per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro";
b) le parole: "31 dicembre 1998" sono sostituite dalle seguenti: "fino alla riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 1999";
c) dopo le parole: "9 miliardi di lire" sono aggiunte le seguenti: "per l'anno 1998 e di 9 miliardi di lire per l'anno 1999".
3. All'articolo 59, comma 59, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: "31 dicembre 1998" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1999". Al fine di assicurare l'erogazione dell'indennità di mobilità, relativa al solo anno 1997, ai soggetti di cui al decreto- legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, prorogata per il 1997 con l'articolo 2, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è stanziata la somma di lire 30 miliardi. Sono altresì prorogati di ulteriori sei mesi i trattamenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 27 luglio 1998, n. 248, e a tale fine è stanziata la somma di lire 1,3 miliardi. Al relativo onere si provvede a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
((8))
4. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, le parole: "31 dicembre 1998" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1999".
5. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può prorogare, per un periodo massimo di sei mesi, i trattamenti di integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 9, comma 25, lettera c), del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52. Il relativo onere, valutato in lire 3 miliardi, è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
6. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può concedere, per la durata massima di dodici mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 1999, il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di un numero massimo di 500 lavoratori dipendenti da imprese interessate ai contratti d'area di cui all'articolo 2, comma 203, lettera f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, stipulati entro il 31 marzo 1998, per i quali siano intervenuti accordi presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale dai quali risulti la possibile rioccupazione di lavoratori nelle nuove iniziative industriali previste dai programmi di reindustrializzazione. Il relativo onere, valutato in lire 12 miliardi, è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
((8))
7. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 17 MAGGIO 1999, N. 144. Il relativo onere è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
8. All'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, sono inseriti, dopo il terzo periodo, i seguenti: "A decorrere dal 1 gennaio 1999 i soggetti utilizzatori corrispondono l'indennità spettante ai giovani anche per la parte di competenza del citato Ufficio a valere sul Fondo per l'occupazione. Le somme anticipate saranno conguagliate dai soggetti utilizzatori in sede di versamento dei contributi dovuti all'INPS relativi ai lavoratori dipendenti.
Dette somme, previa rendicontazione, saranno trimestralmente rimborsate all'INPS da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale".
9. Le clausole di riserva di ripetizione, subordinate agli esiti del contenzioso per il disconoscimento del proprio debito, apposte alle domande di condono previdenziale, presentate ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e precedenti provvedimenti di legge sempre in materia di condono previdenziale, sono valide e non precludono la possibilità di accertamento negativo in fase contenziosa della sussistenza del relativo debito. Per tali fattispecie sulle eventuali somme da rimborsare da parte degli enti impositori, a seguito degli esiti del contenzioso, non sono comunque dovuti interessi.
10. L'espressione "domanda di proroga" di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, come sostituito dall'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si intende riferita non solo alle proroghe di cui all'articolo 1, comma 3, della citata legge n. 223 del 1991, ma, altresì, alla domanda che l'impresa, nell'ambito di durata del programma di intervento straordinario di integrazione salariale, presenta, nel termine previsto dal primo comma dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1975, n. 164, per ciascun periodo semestrale. Nel caso di presentazione tardiva della domanda, trovano applicazione il secondo e il terzo comma del predetto articolo 7.


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AGGIORNAMENTO (8)
La L. 23 dicembre 1999, n. 488 ha disposto che in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque
non oltre il 31 dicembre 2000 sono prorogati:
-(con l'art. 62, comma 1, lettere d)) che "il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 81, comma 3, terzo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nel limite di
lire 2 miliardi e 400 milioni;"
-(con l'art. 62, comma 1, lettere e)) che "il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 81, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nel limite di lire 11
miliardi;"
-(con l'art. 62, comma 1, lettere g)) che "i trattamenti di cassa integrazione straordinaria e di mobilità di cui all'articolo 81, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nel limite di lire 50 miliardi a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;"