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LEGGE 29 dicembre 1988, n. 544

Elevazione dei livelli dei trattamenti sociali e miglioramenti delle pensioni.

note: Entrata in vigore della legge: 31/12/1988
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Testo in vigore dal:  31-12-1988
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(Maggiorazione sociale dei trattamenti
pensionistici)
1. Con effetto del 1› luglio 1988, ai titolari ultrasessantacinquenni di pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori, della gestione speciale per il lavoratori delle miniere, cave e torbiere, delle gestioni speciali per i commercianti, per gli artigiani, per il coltivatori diretti, mezzadri e coloni, è corrisposta, a domanda, una maggiorazione sociale della pensioni nella misura di lire 50.000 mensili, per tredici mensilità, a condizione che:
a) non posseggano redditi propri per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e dell'ammontare annuo della maggiorazione sociale;
b) non posseggano, se coniugati, redditi propri per un importo pari o superiore a quello di cui alla lettera a), né redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dell'ammontare annuo della maggiorazione sociale e dell'ammontare annuo della pensione sociale. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legelmente ed effettivamente separato.
2. Con effetto dal 1› gennaio 1990 la misura della maggiorazione di cui al comma 1 è elevata a lire 80.000 mensili, per tredici mensilità.
3. Qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, la maggiorazione sociale è corrisposta in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi.
4. Agli effetti delle disposizioni del presente articolo, si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, eccetto quelli derivanti dall'assegno per il nucleo familiare ovvero agli assegni familiari.
5. La maggiorazione sociale è posta a carico del Fondo sociale ed è corrisposta, con le stesse modalità previste per l'erogazione delle pensioni, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), al quale compete l'accertamento delle condizioni per la concessione.
6. La domanda per ottenera la maggiorazione sociale, corredata dal certificato di stato di famiglia, nonché da una dichiarazione resa dal richiedente su apposito modulo attestante l'esistenza dei prescritti requisiti, è presentata alla sede dell'INPS territorialmente competente.
7. In sede di prima applicazione l'INPS è legittimato all'erogazione della maggiorazione di cui al presente articolo sulla base di dichiarazione relativa all'esistenza dei requisiti prescritti, sottoscritta dagli interessati, in sede di riscossione, su apposito modulo predisposto dall'Istituto stesso.
8. Alla dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 ed il dichiarante è tenuto, oltre alla restituzione di quanto percepito, anche al pagamento di una pena pecuniaria pari a cinque volte l'importo delle somme indebitamente percepite, a favore del Fondo sociale.
9. La suddetta sanzione è comminata dall'INPS attraverso le proprie sedi territorialmente competenti.
10. La maggiorazione sociale decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile. Per coloro che, potendo far valere i requisiti di cui ai commi precedenti, presentino domanda entro il primo anno di applicazione della presente legge, la maggiorazione decorre dal 1› luglio 1988 o dal mese successivo a quello di compimento dell'età, qualora questa ultima ipotesi si verifichi in data successiva al 1› luglio 1988.
11. Per i ricorsi amministrativi contro i provvedimenti dell'INPS concernenti la concessione della maggiorazione, nonché per la comunicazione delle sanzioni pecuniarie di cui al comma 8 e per le conseguenti controversie in sede giurisdizionale si applicano le norme che disciplinano il contenzioso in materia di pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, ovvero, per le maggiorazioni delle pensioni a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere, le norme che, in tali gestioni, disciplinano il contenzioso in materie di pensioni.
12. Con effetto dal 1› gennaio 1989, la corresponsione della maggiorazione sociale, secondo la disciplina del presente articolo, è estesa ai titolari ultrasessantenni delle pensioni di cui al comma 1, in misura pari a lire 30.000 mensili, per tredici mensilità, con corrispondente rideterminazione dei limiti di reddito di cui alle lettere a) e b) del comma 1.
13. Il presente articolo sostituisce l'articolo 1 della legge 15 aprile 1985, n. 140.
AVVERTENZA
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1, comma 8:
La legge n. 15/1968 reca norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme. Il testo del relativo art. 26 è il seguente:
"Art. 26-ex (Sanzioni penali). - Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi nei casi previsti dalla presente legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
A tali effetti l'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale a uso di atto falso e le dichiarazioni rese ai sensi dei precedenti articoli 2, 3, 4, 6 e autenticate a norma dell'art. 20 sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
Inoltre, ove i reati indicati nei precedenti commi siano commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione o arte.
Il pubblico ufficiale che autentica le sottoscrizioni o al quale sono esibiti gli atti ammonisce chi sottoscrive la dichiarazione o esibisce l'atto sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità.
Nella denominazione di atti usata nei precedenti commi sono compresi gli atti e documenti originali e le copie autentiche contemplati dalla presente legge".