LEGGE 23 dicembre 1996, n. 662

Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-2023
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2 
Misure in materia di servizi di pubblica utilita' e per  il  sostegno
                  dell'occupazione e dello sviluppo 
 
  1. Al fine di accelerare il coordinamento  funzionale  e  operativo
delle  gestioni  governative  nei  sistemi  regionali  di  trasporto,
nonche' l'attuazione delle deleghe alle  regioni  delle  funzioni  in
materia di servizi ferroviari di interesse  locale  e  regionale,  il
Ministro dei trasporti affida, a decorrere dal 1  gennaio  1997,  con
proprio decreto, alla Ferrovie dello Stato  Spa  la  ristrutturazione
delle aziende in gestione commissariale governativa  e  la  gestione,
per un periodo massimo di tre anni, dei servizi di trasporto da  esse
esercitati. I bilanci di tali aziende rimarranno separati  da  quello
della Ferrovie dello Stato Spa. 
  2. La ristrutturazione di cui al comma 1,  finalizzata  anche  alla
trasformazione societaria  delle  gestioni  governative,  e'  operata
attraverso la predisposizione e  attuazione  di  un  piano  unitario,
articolato in relazione alle caratteristiche funzionali e  gestionali
delle aziende interessate  d'intesa  con  le  regioni  e  sentite  le
organizzazioni sindacali, approvato  dal  Ministro  dei  trasporti  e
della navigazione, sentite le Commissioni parlamentari competenti per
materia. Nella predisposizione del piano: 
    a) la Ferrovie dello Stato Spa si atterra' ai criteri di cui agli
articoli 3, 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del
26 giugno 1969, come modificato dal regolamento (CEE) n. 1893/91  del
Consiglio, del 20 giugno 1991, nonche' all'obiettivo di ottenere  nel
corso del triennio un rapporto di almeno 0,35 tra ricavi da  traffico
complessivamente  conseguiti  e  costi   operativi   complessivamente
sostenuti  al  netto  dei  costi   di   infrastruttura,   conservando
l'appartenenza del personale alla contrattazione collettiva di lavoro
degli autoferrotranvieri; 
    b) potra' essere prevista l'adozione di uno o piu' idonei modelli
organizzativi   per   una   diversa   ripartizione   delle   gestioni
governative, nonche' specifiche deroghe ai regolamenti di esercizio; 
    c) saranno separatamente quantificati i disavanzi cumulati  dalle
singole gestioni al 31 dicembre 1995 e nel corso dell'esercizio 1996.
Il Ministro dei trasporti e della navigazione,  di  concerto  con  il
Ministro del tesoro, definira'  le  procedure  per  regolarizzare  le
eventuali   situazioni    debitorie    emergenti    dalla    suddetta
quantificazione. La gestione si svolgera' nel  rispetto  delle  norme
contabili e gestionali della Ferrovie dello Stato Spa.  Il  controllo
sull'attuazione dei piani di ristrutturazione e' svolto dal Ministero
dei  trasporti  e  della  navigazione  -  Direzione  generale   della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. 
  3. Per l'esercizio dei compiti di cui al comma 1 il  Ministero  dei
trasporti e della navigazione  provvede  ad  affidare  alla  Ferrovie
dello Stato Spa senza onere alcuno per quest'ultima, a far data dal 1
gennaio 1997 e per i tre anni  seguenti,  i  rami  tecnici  aziendali
delle gestioni commissariali governative, con esclusione dei beni non
utilizzati e non utilizzabili per i servizi di trasporto, per i quali
la Ferrovie dello Stato Spa potra'  dare  attuazione  alla  procedura
prevista dall'articolo 3, commi 7, 8 e 9,  della  legge  15  dicembre
1990, n. 385, destinando i proventi ai processi di  razionalizzazione
necessari ad accrescere l'efficienza delle gestioni interessate. 
  4. Lo stanziamento previsto per l'anno 1997 sul capitolo 1653 dello
stato di previsione del Ministero dei trasporti e della  navigazione,
al netto della sovvenzione di esercizio da attribuire ai  servizi  di
navigazione lacuale, viene assegnato alla Ferrovie  dello  Stato  Spa
per l'esercizio delle ferrovie attualmente in gestione  commissariale
governativa. Saranno inoltre trasferite alla Ferrovie dello Stato Spa
le risorse destinate agli interventi di cui alla legge 8 giugno 1978,
n. 297, relativamente ai servizi attualmente esercitati  in  gestione
governativa. Le somme di cui al presente  comma  saranno  versate  su
apposito conto di tesoreria intestato alla Ferrovie dello Stato  Spa,
che rendera' conto annualmente del loro impiego sia complessivamente,
sia per singola azienda. Il  rendiconto  e'  comunicato  altresi'  al
Parlamento. 
  5. Il personale dipendente dalle aziende in gestione  commissariale
governativa che risulti in esubero strutturale puo' essere  collocato
in quiescenza anticipata, ove in possesso del requisito minimo di  33
anni di contributi, ovvero abbia raggiunto l'eta'  di  55  anni,  con
tempi e modalita' determinati con decreto del Ministro dei  trasporti
e della navigazione, di concerto con il Ministro del lavoro  e  della
previdenza sociale e con il Ministro  del  tesoro,  fronteggiando  il
relativo onere con le somme residue sul capitolo 3662 dello stato  di
previsione del Ministero del lavoro e della  previdenza  sociale  non
impegnate per il prepensionamento di cui al decreto-legge 25 novembre
1995, n. 501, convertito, con modificazioni, dalla  legge  5  gennaio
1996, n. 11. Le aziende suddette non possono avvalersi della facolta'
di cui all'ultimo periodo del comma  2  dell'articolo  4  del  citato
decreto-legge  n.  501  del  1995.  Possono  altresi'  applicarsi  al
personale delle predette aziende risultante in  esubero  strutturale,
le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge  12
maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11
luglio 1995, n. 273. Previa intesa fra il Ministro  dei  trasporti  e
della navigazione e le regioni interessate, possono  essere  attivate
procedure di mobilita' del personale  in  esubero  verso  aziende  di
trasporto regionale. 
  6. Ai sensi e per gli effetti dei commi da 1 a 10,  per  i  servizi
ferroviari di cui trattasi,  le  attivita'  in  materia  di  polizia,
sicurezza e regolarita' dell'esercizio ferroviario, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, e  successive
modificazioni ed integrazioni, sono esercitate dalla  Ferrovie  dello
Stato Spa  sotto  la  vigilanza  e  le  direttive  del  Ministro  dei
trasporti  e  della  navigazione,  secondo  le   modalita'   di   cui
all'articolo 19 dell'atto di concessione  di  cui  al  decreto  dello
stesso Ministro, in data 26 novembre 1993. Restano ferme  le  attuali
competenze e procedure relative ai programmi  di  intervento  di  cui
alla legge 22 dicembre 1986, n. 910, e di cui alla legge 26  febbraio
1992, n. 211. Cessano  di  applicarsi,  ai  sensi  del  comma  1,  le
disposizioni contenute negli articoli 5 e 6  della  legge  18  luglio
1957, n. 614. 
  7. A decorrere dal 1 gennaio 2000 le regioni potranno  affidare  in
concessione,  regolata  da  contratti  di   servizio,   le   gestioni
ferroviarie ristrutturate ai sensi dei commi da 1  a  10  a  societa'
gia' esistenti o che verranno costituite per la gestione dei  servizi
ferroviari d'interesse regionale  e  locale,  eventualmente  compresi
quelli attualmente in concessione. Tali societa' avranno accesso, per
i loro servizi, alla rete in concessione alla  Ferrovie  dello  Stato
Spa con le modalita' che verranno stabilite,  in  applicazione  della
direttiva 91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio  1991  ai  trasporti
ferroviari regionali e locali. Le procedure attraverso  le  quali  le
regioni assumono la qualita' di ente concedente nei  confronti  delle
predette societa' verranno definite mediante accordi di programma tra
il  Ministero  dei  trasporti  e  della  navigazione  e  le   regioni
interessate, entro il mese di giugno 1999. Tali  accordi  definiranno
il trasferimento dei beni, degli impianti e dell'infrastruttura delle
gestioni commissariali governative a titolo  gratuito  alle  regioni.
(17) 
  8.  Il  Ministro  dei  trasporti  e  della   navigazione   presenta
annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del
piano di ristrutturazione di cui al comma 1. 
  9. Sono abrogate le norme contenute  nel  regio-decreto  8  gennaio
1931, n.  148,  nella  legge  28  settembre  1939,  n.  1822,  e  nel
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, che risultino in contrasto con la
presente legge. 
  10. Per effetto  delle  norme  di  cui  ai  commi  da  1  a  10  lo
stanziamento  del  capitolo  1653  dello  stato  di  previsione   del
Ministero dei trasporti e della navigazione e' ridotto  di  lire  300
miliardi per l'anno 1997 e per gli anni successivi. 
  11. Le riduzioni di cui ai commi da 12 a 16 relative  al  contratto
di servizio, per  una  quota  di  lire  321  miliardi  sono  riferite
prevalentemente a contenere gli oneri a carico dello Stato,  in  modo
da garantire una  maggiore  efficienza  e  funzionalita'  complessiva
della rete anche attraverso la valorizzazione delle  tratte  a  minor
traffico. 
  12. I mutui e i prestiti della Ferrovie dello Stato Spa, in  essere
alla data della trasformazione in societa' per azioni, nonche' quelli
contratti e da contrarre, anche successivamente alla data di  entrata
in vigore  della  presente  legge,  sulla  base  ed  entro  i  limiti
autorizzati da vigenti disposizioni di legge che ne  pongono  l'onere
di ammortamento a totale carico dello Stato,  sono  da  intendersi  a
tutti gli effetti debito dello Stato. Con decreto  del  Ministro  del
tesoro sono stabilite le modalita' per l'ammortamento  del  debito  e
per l'accensione dei mutui da contrarre. (12) (41) 
  13. La revisione dei contratti di servizio e di programma in essere
tra il Ministero dei trasporti e  della  navigazione  e  la  Ferrovie
dello Stato Spa dovra' assicurare un minore  onere  per  il  bilancio
dello Stato di almeno 2.810 miliardi di lire annue. 
  14. Al fine di favorire il processo di razionalizzazione produttiva
in corso, gli apporti al capitale della  Ferrovie  dello  Stato  Spa,
previsti dall'articolo 6, comma 2, della legge 23 dicembre  1994,  n.
725, come modificati dal  decreto-legge  23  febbraio  1995,  n.  41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,  n.  85,  e
dall'articolo 4, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 550,  sono
rideterminati complessivamente in lire 19.118  miliardi,  da  erogare
per lire 2.400 miliardi  nell'anno  1997,  per  lire  3.264  miliardi
nell'anno 1998, per lire 3.104 miliardi nell'anno  1999  e  per  lire
3.450  miliardi  annue  nel  periodo  2000-2002.  Tale  programma  di
investimenti dovra' rispettare  quanto  disposto  dai  commi  1  e  2
dell'articolo 4 della citata legge 28 dicembre 1995, n. 550. 
  15. Entro il 31 gennaio 1997, il Governo procede ad una verifica  e
riferisce alle competenti Commissioni  parlamentari  sullo  stato  di
attuazione del progetto di alta velocita', ed  in  particolare  sulle
conferenze di servizi, sui rapporti TAV Spa-Ferrovie dello Stato Spa,
sui piani finanziari della TAV Spa, sulla legittimita' degli appalti,
sui meccanismi  di  indennizzo,  sui  nodi,  le  interconnessioni,  i
criteri  di  determinazione  della  velocita',   le   caratteristiche
tecniche  che  consentano   il   trasporto   delle   merci,   nonche'
sull'attivazione dell'unita' di vigilanza  presso  il  Ministero  dei
trasporti e della  navigazione,  con  l'obiettivo  di  consentire  al
Parlamento di valutare il  progetto  di  alta  velocita'  all'interno
degli obiettivi piu' generali  del  potenziamento  complessivo  della
rete ferroviaria, dell'intermodalita', dell'integrazione del  sistema
dei trasporti in funzione del collegamento  dell'intero  Paese  e  di
questo con l'Europa. 
  16. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8,  comma
3,  del  decreto-legge  17  giugno  1996,  n.  321,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, e' estesa  all'anno
1997. 
  17. Con decorrenza dal 1 aprile  1997  gli  importi  dovuti  per  i
servizi di corrispondenza e telegrafici di  cui  all'articolo  1  del
decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171, sono
corrisposti, tramite utilizzo dei conti di credito ordinari e secondo
le tariffe vigenti, dalle amministrazioni che utilizzano il servizio,
a  carico  delle  dotazioni  di  bilancio  opportunamente   integrate
nell'importo complessivo valutato in  lire  160  miliardi  annue.  Il
rispettivo pagamento avviene,  dietro  presentazione  del  rendiconto
mensile,  entro  e  non  oltre  il  mese  successivo  a   quello   di
riferimento. Per il trimestre gennaio-marzo 1997  il  predetto  onere
permane a carico del Tesoro ed e' stabilito forfettariamente in  lire
80 miliardi. 
  18. Entro il 31  marzo  1997,  l'Ente  poste  italiane  propone  ai
beneficiari  dei  pagamenti  delegati  previsti  all'articolo  4  del
decreto del Presidente della Repubblica  9  febbraio  1972,  n.  171,
l'accredito diretto su conti correnti o conti  di  deposito  postale,
previa   definizione   delle   caratteristiche   e   condizioni    di
remunerazione di questi ultimi, tramite accordo con il Ministero  del
tesoro e la Cassa  depositi  e  prestiti.  Tali  forme  di  accredito
diretto possono essere estese, su decisione dell'Ente poste italiane,
anche ai lavoratori dipendenti del settore pubblico  e  privato.  Con
decorrenza dal 1 gennaio 1997, il tasso d'interesse  riconosciuto  ai
titolari di conto corrente postale  e'  determinato  dall'Ente  poste
italiane. Esso puo' essere  definito  in  maniera  differenziata  per
tipologia di correntista  e  per  caratteristiche  del  conto,  fermo
restando l'obbligo di pubblicita' e  di  parita'  di  trattamento  in
presenza di caratteristiche omogenee. In maniera analoga l'Ente poste
italiane puo' stabilire commissioni a carico dei correntisti postali.
Con decorrenza dal 1 febbraio 1997, in riferimento ai conti  correnti
postali e con esclusione dei conti correnti postali intestati ad enti
o amministrazioni pubbliche, l'Ente poste  italiane  puo'  utilizzare
l'incremento della giacenza rispetto alla giacenza media  del  quarto
trimestre 1996 per  impieghi  diretti  nei  confronti  del  Tesoro  e
l'acquisto di titoli di Stato. 
  19.  I  servizi  postali  e  di  pagamento  per  i  quali  non   e'
esplicitamente  previsto  dalla  normativa  vigente  un   regime   di
monopolio legale sono svolti dall'Ente poste italiane e  dagli  altri
operatori in regime  di  libera  concorrenza.  In  relazione  a  tali
servizi cessa, con decorrenza  dal  1  aprile  1997,  ogni  forma  di
obbligo tariffario o sociale posto a carico dell'Ente poste  italiane
nonche' ogni forma di agevolazione tariffaria relativa ad utenti  che
si avvalgono del predetto Ente,  definite  dalle  norme  vigenti.  E'
soppressa l'esclusivita' postale dei servizi di trasporto di pacchi e
colli previsti dall'articolo 1 del testo unico approvato con  decreto
del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156. Sono  abrogati
i commi 26, 27 e 28, primo e secondo periodo, dell'articolo  2  della
legge 28 dicembre 1995, n. 549. E' fatto obbligo all'ente  di  tenere
registrazioni contabili separate, isolando in particolare i costi e i
ricavi collegati alla fornitura dei  servizi  erogati  in  regime  di
monopolio legale da quelli ottenuti dai servizi prestati in regime di
libera concorrenza. 
  20. COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 DICEMBRE  2003,  N.353,  CONVERTITO,
CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 27 FEBBRAIO 2004, N. 46. 
  21. Con decorrenza dal 1 gennaio  1997  i  conti  correnti  postali
intestati al Ministero del tesoro  ed  utilizzati  per  il  pagamento
delle pensioni di  Stato  sono  chiusi  e  la  relativa  giacenza  e'
trasferita  in  apposito  conto  corrente  infruttifero   presso   la
Tesoreria centrale dello Stato intestato  al  Ministero  del  tesoro-
Pensioni di  Stato.  Con  proprio  decreto  il  Ministro  del  tesoro
stabilisce le  modalita'  di  utilizzo  del  predetto  conto  per  il
servizio di pagamento delle  pensioni  di  Stato.  Per  gli  obblighi
tariffari e sociali connessi ai servizi resi nel triennio  1994-1996,
il compenso previsto  dall'articolo  6  del  contratto  di  programma
vigente tra Ente poste italiane  e  Ministero  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni e' forfettariamente stabilito nella somma  globale,
relativa all'intero triennio, di lire 1200 miliardi. Tale somma sara'
corrisposta all'Ente poste italiane in sei quote annuali di lire  150
miliardi nel 1997 e di lire 210 miliardi annue nel 1998, 1999,  2000,
2001 e 2002. La somma predetta e' comunque ad ogni titolo comprensiva
di quanto dovuto all'Ente poste italiane per  l'attivita'  gestionale
da quest'ultimo svolta a favore del Ministero  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni negli esercizi 1994,  1995  e  1996,  relativamente
agli  importi  per  i  quali  e'  stato  chiesto  il   rimborso   con
quantificazione forfettaria. 
  22. Entro il 31  gennaio  1997  il  Nucleo  di  consulenza  per  la
regolazione dei servizi di pubblica utilita'  (NARS),  istituito  con
delibera CIPE dell'8 maggio 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 138 del 14 giugno 1996, propone, in accordo con il Ministero delle
poste e delle telecomunicazioni e l'Ente poste italiane,  sulla  base
dei criteri stabiliti nella delibera CIPE del 24 aprile 1996, recante
"Linee-guida per la regolazione dei servizi  di  pubblica  utilita'",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22  maggio  1996,  una
nuova struttura tariffaria per  i  servizi  postali  riservati  e  un
metodo di adeguamento delle tariffe che  consenta  di  promuovere  la
convergenza verso livelli efficienti  dei  costi  di  produzione  dei
servizi postali. 
  23.  Il  consiglio  di  amministrazione  dell'Ente  poste  italiane
presenta entro il 31 marzo 1997 un piano d'impresa triennale  in  cui
sono indicati i provvedimenti necessari per il riassetto dell'azienda
e le modalita' della loro realizzazione. Tale riassetto deve  portare
l'azienda italiana a risultati in linea con gli standard realizzati a
livello europeo in tema di qualita'  e  caratteristiche  dei  servizi
prestati, produttivita',  costi  unitari  di  produzione,  equilibrio
economico dell'azienda, nonche' eliminare ogni aggravio sul  bilancio
dello Stato derivante da condizioni di non efficienza.  Il  contratto
di programma previsto dal decreto-legge  1  dicembre  1993,  n.  487,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio  1994,  n.  71,
stabilira' anche per l'anno 1997 gli obblighi di  servizio  a  carico
dell'Ente e le corrispondenti forme di compensazione. 
  24. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni comunica alle
competenti Commissioni parlamentari entro il  30  giugno  di  ciascun
anno, a decorrere dal 1997, lo stato di  attuazione  degli  obiettivi
previsti dal contratto di programma e del piano di imprese di cui  al
comma 23. 
  25. Le remunerazioni corrisposte dalla Cassa  depositi  e  prestiti
all'Ente poste italiane per il  risparmio  postale  sono  versate  su
apposito conto fruttifero acceso  presso  la  Tesoreria  dello  Stato
intestato all'Ente medesimo. 
  26. Le operazioni di collocamento  e  di  distribuzione  di  valori
mobiliari emessi da enti pubblici  territoriali  e  da  societa'  per
azioni al cui capitale sociale  lo  Stato  partecipa  direttamente  o
indirettamente, possono essere effettuate  anche  presso  le  agenzie
postali. 
  27. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge  1
dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge  29
gennaio 1994, n. 71, e' differito al 31 dicembre  1997.  Il  predetto
termine puo' essere modificato con delibera del CIPE. 
  28. COMMA ABROGATO DALLA L. 28 GIUGNO 2012, N. 92. 
  29. Al comma 25 dell'articolo 4 del decreto-legge 1  ottobre  1996,
n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre  1996,
n. 608, le parole: "sino al 31 dicembre 1996" sono  sostituite  dalle
seguenti: "sino al 31 dicembre 1997"; dopo le parole: "alla procedura
dell'amministrazione straordinaria" sono inserite le seguenti:  ",  a
procedure concorsuali, a  fallimento,  nonche'  a  tutti  i  casi  di
cessione o affitto di azienda, laddove non si riscontrino coincidenza
degli assetti proprietari o rapporti di collegamento e controllo  tra
l'azienda cessionaria e quella cedente,". Per le finalita' di cui  al
presente comma, nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7,
del  decreto-legge  20  maggio  1993,   n.   148,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e' preordinata  la
somma di lire 10 miliardi. 
  30.  La  Sezione   speciale   per   l'assicurazione   del   credito
all'esportazione  (SACE)  e  il  Mediocredito   centrale   Spa   sono
autorizzati, per l'esercizio finanziario 1997, a  contrarre  mutui  e
prestiti, anche obbligazionari,  sia  in  lire  che  in  valuta,  sul
mercato nazionale o  estero,  nei  limiti  determinati,  con  proprio
decreto, dal Ministro del tesoro, di concerto  con  il  Ministro  del
commercio con l'estero da destinare, rispettivamente, alle necessita'
operative d'istituto e a copertura delle esigenze del  Fondo  di  cui
all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295. Il ricavo netto e'
versato in appositi conti di tesoreria intestati rispettivamente alla
SACE e al Mediocredito centrale Spa. 
  31. La SACE e' altresi' autorizzata, nei limiti fissati annualmente
dal Ministro del tesoro con proprio decreto, a concludere transazioni
o cedere crediti, propri o di terzi, ivi compreso lo  Stato,  gestiti
dalla stessa  SACE,  anche  a  valore  inferiore  rispetto  a  quello
nominale. In relazione alla quota non coperta da  garanzia,  la  SACE
provvede  a  richiedere  preventivamente  l'assenso  degli  operatori
economici indennizzati, i quali beneficiano degli importi  realizzati
in proporzione alla quota suddetta. 
  32. I ricavi delle operazioni di cui al comma 31, detratta la quota
spettante agli operatori  economici  indennizzati  dalla  SACE,  sono
versati all'entrata del bilancio dello Stato. 
  33. All'articolo 8, secondo comma, della legge 24 maggio  1977,  n.
227, dopo la lettera g), sono aggiunte le seguenti: 
  "g-bis) deliberare l'emissione di obbligazioni  e  l'assunzione  di
mutui e prestiti; le deliberazioni sono sottoposte per l'approvazione
al Ministro del tesoro; trascorsi dieci giorni dalla loro  ricezione,
ove  da  parte  del   suddetto   Ministro   non   vengano   formulate
osservazioni, le deliberazioni si intendono approvate; 
  g-ter) deliberare transazioni e  cessioni  di  crediti  nel  quadro
delle  iniziative  di   recupero   degli   indennizzi   erogati;   le
deliberazioni sono sottoposte  per  l'approvazione  al  Ministro  del
tesoro; trascorsi dieci giorni dalla loro ricezione, ove da parte del
suddetto   Ministro   non   vengano   formulate   osservazioni,    le
deliberazioni si intendono approvate". 
  34. Le rate di ammortamento per capitale e interessi  dei  mutui  e
prestiti di cui al comma 30 sono  rimborsate,  rispettivamente,  alla
SACE ed al Mediocredito centrale Spa,  dal  Ministero  del  tesoro  a
carico delle rispettive assegnazioni. 
  35. Il Ministero del tesoro puo' stipulare  direttamente  contratti
di cessione dei crediti di cui alla legge 17 dicembre 1990,  n.  397,
anche a valore inferiore rispetto a quello nominale. 
  36. Il Ministro del tesoro, del  bilancio  e  della  programmazione
economica, di concerto con i  Ministri  degli  affari  esteri  e  del
commercio con l'estero, puo' altresi' autorizzare e  disciplinare,  a
fronte dei crediti della SACE, propri o di  terzi,  ivi  compreso  lo
Stato, gestiti dalla stessa SACE,  nonche'  dei  crediti  concessi  a
valere sul fondo rotativo previsto dall'articolo  6  della  legge  26
febbraio 1987, n. 49, operazioni di conversione dei debiti dei  Paesi
per i quali sia intervenuta in tal senso un'intesa multilaterale  tra
i Paesi creditori. I crediti di cui al presente comma possono  essere
convertiti, anche per un  valore  inferiore  a  quello  nominale,  ed
utilizzati per realizzare iniziative  di  protezione  ambientale,  di
sviluppo  socio-economico  o  commerciali.  Tali  iniziative  possono
essere attuate  anche  attraverso  finanziamenti,  cofinanziamenti  e
contributi a fondi espressamente destinati alla  realizzazione  delle
suddette attivita'. Le  disponibilita'  finanziarie  derivanti  dalle
operazioni di conversione, qualora non utilizzate  con  le  modalita'
predette,  confluiscono  nei  conti  correnti  presso  la   Tesoreria
centrale dello Stato intestati, rispettivamente, alla SACE e al fondo
rotativo di cui al richiamato articolo  6  della  legge  26  febbraio
1987, n. 49, e possono essere utilizzate per  le  finalita'  indicate
nel presente comma, nonche' per le attivita' previste dalla legge  24
maggio 1977, n. 227, e per le  esigenze  finanziarie  del  richiamato
fondo rotativo. 
  37. All'articolo 39 della legge 23  dicembre  1994,  n.  724,  come
modificato dall'articolo 14 del decreto-legge 23  febbraio  1995,  n.
41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n.  85,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al  comma  1,  dopo  le  parole:  "volumetria  iniziale"  sono
aggiunte le seguenti: "o assentita"; 
    b) al comma 1 l'ultimo periodo e' sostituito  dai  seguenti:  "Il
procedimento di sanatoria degli abusi edilizi posti in  essere  dalla
persona imputata di uno dei delitti di  cui  agli  articoli  416-bis,
648-bis e 648-ter del codice penale, o da terzi  per  suo  conto,  e'
sospeso fino alla sentenza definitiva di non luogo a procedere  o  di
proscioglimento o di  assoluzione.  Non  puo'  essere  conseguita  la
concessione in sanatoria degli abusi edilizi se  interviene  sentenza
definitiva di condanna per i delitti sopra indicati. Fatti salvi  gli
accertamenti  di  ufficio  in  ordine  alle  condanne  riportate  nel
certificato generale del casellario giudiziale ad opera  del  comune,
il richiedente deve attestare, con dichiarazione  sottoscritta  nelle
forme di cui all'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di non
avere carichi pendenti in relazione ai delitti di cui  agli  articoli
416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale"; 
    c) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
    "2. Il rilascio della concessione o autorizzazione  in  sanatoria
non comporta limitazione ai diritti dei terzi"; 
    d) al comma  4,  dopo  il  penultimo  periodo,  sono  inseriti  i
seguenti: "Le citate sanzioni non si applicano nel  caso  in  cui  il
versamento sia stato effettuato nei termini  per  errore  ad  ufficio
incompetente alla riscossione dello stesso. La mancata  presentazione
dei documenti previsti per legge entro il termine di tre  mesi  dalla
espressa richiesta di integrazione  notificata  dal  comune  comporta
l'improcedibilita' della  domanda  e  il  conseguente  diniego  della
concessione  o   autorizzazione   in   sanatoria   per   carenza   di
documentazione."; 
    e) al comma 5, alla fine del terzo periodo le parole:  "31  marzo
1995" sono sostituite dalle seguenti: "15 dicembre 1995,  purche'  la
domanda sia stata presentata nei termini"; 
    f) al comma 6, primo periodo, le parole:  "31  marzo  1995"  sono
sostituite dalle seguenti: "31 marzo 1996"; 
    g) dopo il comma 10, e' aggiunto il seguente: 
    "10-bis. Per  le  domande  di  concessione  o  autorizzazione  in
sanatoria presentate entro il 30 giugno 1987 sulle quali  il  sindaco
abbia espresso provvedimento di diniego successivamente al  31  marzo
1995, sanabili a norma del presente articolo, gli interessati possono
chiederne la rideterminazione sulla  base  delle  disposizioni  della
presente legge"; 
    h) al comma 11, secondo periodo, le parole: "Entro un anno  dalla
data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle
seguenti: "Entro il 31 dicembre 1997"; 
    i) al comma 13, sono aggiunti, in fine, i seguenti  periodi:  "Le
regioni possono modificare, ai sensi di quanto disposto dall'articolo
37 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e  successive  modificazioni,
le norme di attuazione degli articoli  5,  6  e  10  della  legge  28
gennaio 1977, n. 10. La misura  del  contributo  di  concessione,  in
relazione alla tipologia delle costruzioni,  alla  loro  destinazione
d'uso ed alla loro  localizzazione  in  riferimento  all'ampiezza  ed
all'andamento   demografico   dei   comuni    nonche'    alle    loro
caratteristiche geografiche, non puo' risultare inferiore al  70  per
cento di quello determinato secondo le norme  vigenti  alla  data  di
entrata  in  vigore  della  presente  disposizione.  Il   potere   di
legiferare in tal senso e' esercitabile entro  novanta  giorni  dalla
predetta data; decorso inutilmente  tale  termine,  si  applicano  le
disposizioni vigenti alla medesima data"; 
    l) al comma 14, primo  periodo,  dopo  le  parole:  "che  l'opera
abusiva risulti adibita ad abitazione principale"  sono  aggiunte  le
seguenti:  ",  ovvero  destinata   ad   abitazione   principale   del
proprietario residente all'estero"; dopo il primo periodo e' aggiunto
il seguente "La riduzione dell'oblazione si applica anche nei casi di
ampliamento dell'abitazione e di effettuazione  degli  interventi  di
cui alle lettere c) e d) dell'articolo 31, primo comma, della legge 5
agosto 1978, n. 457"; 
    m) al comma 16, e' aggiunto, in fine  il  seguente  periodo:  "Se
l'opera e' da completare, il  certificato  di  cui  all'articolo  35,
terzo comma, lettera d), della legge 28 febbraio 1985,  n.  47,  puo'
essere sostituito da dichiarazione  del  richiedente  resa  ai  sensi
della legge 4 gennaio 1968, n. 15"; 
    n)  al  comma  18,  le  parole:  "modificativi  di  quelli"  sono
sostituite dalle seguenti: "modificative di quelle"; 
    o) alla tabella B le parole: "10.000 a  m",  riferite  all'ultima
tipologia di abuso, sono sostituite  dalle  seguenti:  "10.000  a  mq
oltre all'importo previsto fino a 750 m3"; 
    p) al titolo della tabella D sono soppresse le parole:  "e  degli
oneri concessori" e la parola: "dovuti" e' sostituita dalla seguente: 
    "dovuta"; alle lettere a), b) e c) sono soppresse le  parole:  "e
degli oneri concessori". 
  38. I termini di uno o due anni di cui all'articolo  39,  comma  4,
quarto periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, decorrono dalla
data di entrata in vigore della presente legge.  Le  disposizioni  di
cui al penultimo periodo del comma 4 dell'articolo 39 della legge  23
dicembre 1994, n. 724, e  successive  modificazioni,  introdotte  dal
comma 37, lettera d), del presente articolo,  relative  alla  mancata
presentazione dei documenti, si applicano a decorrere dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge. La domanda di  cui  al  comma
10-bis  dell'articolo  39  della  citata  legge  n.  724  del   1994,
introdotto dal comma 37, lettera  g),  del  presente  articolo,  deve
essere presentata entro 60 giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della presente legge anche qualora la notifica del  provvedimento  di
diniego intervenga successivamente alla data  di  entrata  in  vigore
della presente legge. 
  39. Ai fini della determinazione delle  somme  da  corrispondere  a
titolo di oblazione ai sensi dell'articolo 39 della legge 23 dicembre
1994, n. 724, come modificato dall'articolo 14 del  decreto-legge  23
febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla  legge  22
marzo 1995, n. 85, sono fatti  salvi  il  quinto  e  il  sesto  comma
dell'articolo 34 della legge 28 febbraio 1985, n.  47,  e  successive
modificazioni. 
  40. Per i soggetti o i  loro  aventi  causa  che  hanno  presentato
domanda di concessione o di autorizzazione edilizia in  sanatoria  ai
sensi del capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47,  e  successive
modificazioni, e dell'articolo 39 della legge 23  dicembre  1994,  n.
724, e successive modificazioni,  il  mancato  pagamento  del  triplo
della differenza tra la somma dovuta e  quella  versata  nel  termine
previsto dall'articolo 39, comma 6, della legge n. 724  del  1994,  e
successive modificazioni, o il mancato pagamento  dell'oblazione  nei
termini previsti dall'articolo 39, comma 5, della medesima  legge  n.
724 del 1994, e  successive  modificazioni,  comporta  l'applicazione
dell'interesse legale annuo  sulle  somme  dovute,  da  corrispondere
entro sessanta giorni dalla data di  notifica  da  parte  dei  comuni
dell'obbligo di pagamento. 
  41. E' ammesso il versamento della somma di cui al comma 40  in  un
massimo di cinque rate trimestrali di pari importo. In tal caso,  gli
interessati fanno pervenire al comune, entro trenta giorni dalla data
di notifica dell'obbligo di pagamento, il  prospetto  delle  rate  in
scadenza, comprensive degli interessi maturati  dal  pagamento  della
prima rata allegando l'attestazione del versamento della  prima  rata
medesima. 
  42. Nei casi di cui al comma 40, il rilascio  della  concessione  o
dell'autorizzazione in sanatoria e subordinato all'avvenuto pagamento
dell'intera oblazione, degli oneri concessori, ove  dovuti,  e  degli
interessi, fermo restando  quanto  previsto  dall'articolo  38  della
citata legge n. 47 del 1985, e successive modificazioni. 
  43. All'articolo 32 della legge  28  febbraio  1985,  n.  47,  come
modificato dall'articolo 39, comma 7, della legge 23  dicembre  1994,
n. 724, al primo comma, il primo e il secondo periodo sono sostituiti
dai seguenti: "Fatte salve le fattispecie previste dall'articolo  33,
il rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria  per
opere eseguite su aree sottoposte a vincolo e' subordinato al  parere
favorevole delle amministrazioni preposte  alla  tutela  del  vincolo
stesso. Qualora  tale  parere  non  venga  formulato  dalle  suddette
amministrazioni entro centottanta giorni dalla  data  di  ricevimento
della richiesta di parere, esso si intende reso in senso favorevole". 
  44. All'articolo 32 della legge  28  febbraio  1985,  n.  47,  come
modificato dall'articolo 39, comma 7, della legge 23  dicembre  1994,
n. 724, dopo il secondo comma e' inserito il seguente: 
  "Il rilascio della concessione edilizia  o  dell'autorizzazione  in
sanatoria per opere eseguite su immobili soggetti alle leggi 1 giugno
1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, ed al decreto-legge 27 giugno
1985, n. 312, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  8  agosto
1985, n. 431, nonche' in relazione a vincoli imposti da leggi statali
e regionali e dagli strumenti  urbanistici,  a  tutela  di  interessi
idrogeologici e delle falde idriche nonche' dei parchi e  delle  aree
protette nazionali e regionali qualora istituiti prima dell'abuso, e'
subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte  alla
tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga  reso  entro
centottanta giorni dalla domanda il  richiedente  puo'  impugnare  il
silenzio-rifiuto dell'amministrazione". 
  45. Per le modalita' di riscossione e versamento dell'oblazione per
la sanatoria degli abusi edilizi sono fatti  salvi  gli  effetti  dei
decreti del Ministro delle finanze in data 31 agosto 1994, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1994, e  in  data  13
ottobre 1994, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  244  del  18
ottobre  1994,  ad  esclusione  dei   termini   per   il   versamento
dell'importo fisso e della  restante  parte  dell'oblazione  previsti
dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n.  724.  Con  decreto
del Ministro delle finanze, di concerto con  i  Ministri  dei  lavori
pubblici e del tesoro, da emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalita' ed
i termini per il versamento dell'oblazione per la  definizione  delle
violazioni edilizie da parte dei soggetti non residenti in Italia.  I
suddetti termini per il versamento dell'acconto  dell'oblazione  sono
fissati in trenta giorni dalla  data  di  pubblicazione  del  decreto
nella Gazzetta Ufficiale; per la rateizzazione della  restante  parte
dell'oblazione sono fissati rispettivamente a 60, 90, 120, 180 e  210
giorni dal versamento dell'acconto e per il versamento degli oneri di
concessione allo scadere di trenta giorni dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del decreto. 
  46. Per le opere eseguite in aree sottoposte al vincolo di cui alla
legge 29 giugno 1939, n. 1497, e al decreto-legge 27 giugno 1985,  n.
312, convertito, con modificazioni, dalla legge  8  agosto  1985,  n.
431,  il  versamento  dell'oblazione  non   esime   dall'applicazione
dell'indennita' risarcitoria prevista dall'articolo 15  della  citata
legge n. 1497 del 1939. Allo scopo di rendere celermente  applicabile
la disposizione di cui al presente comma ai  soli  fini  del  condono
edilizio, con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali,
di concerto con il Ministro dei lavori  pubblici,  da  emanare  entro
sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione,  sono  determinati  parametri  e   modalita'   per   la
qualificazione della indennita' risarcitoria  prevista  dall'articolo
15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, con riferimento alle  singole
tipologie di abuso ed alle zone territoriali oggetto del vincolo. 
  47. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri
delle finanze e dei lavori pubblici, da emanare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono modificate
le modalita' di rimborso delle differenze  non  dovute  e  versate  a
titolo di oblazione, definite dal decreto del Ministro del tesoro  in
data 19 luglio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2  del  3
gennaio 1996. I soggetti che hanno presentato domanda di  concessione
in sanatoria entro il 30 giugno 1987, per  la  quale  il  sindaco  ha
espresso provvedimento di diniego, ed hanno riproposto la domanda  ai
sensi dell'articolo  39  della  citata  legge  n.  724  del  1994,  e
successive  modificazioni,  per   il   medesimo   immobile,   possono
compensare il credito a loro favore scaturito dal diniego della prima
domanda di condono edilizio con il debito derivato dal nuovo  calcolo
dell'oblazione relativa alla domanda di condono  inoltrata  ai  sensi
del medesimo articolo 39. All'eventuale relativa  spesa  si  provvede
anche  mediante  utilizzo  di  quota  parte  del  gettito   eccedente
l'importo  di  lire  2.550  miliardi  e  di  lire   6.915   miliardi,
rispettivamente per gli anni 1994 e  1995,  derivante  dal  pagamento
delle oblazioni previste dall'articolo 39  della  legge  23  dicembre
1994, n. 724. La quota eccedente tali  importi,  versata  all'entrata
dello Stato, e' riassegnata, limitatamente alla misura  necessaria  a
coprire gli oneri derivanti dai rimborsi previsti dal presente comma,
con decreto del Ministro del tesoro, su apposito capitolo dello stato
di previsione del bilancio dell'amministrazione competente. 
  48. I comuni sono tenuti ad iscrivere nei propri bilanci  le  somme
versate a titolo di oneri concessori per  la  sanatoria  degli  abusi
edilizi in un apposito capitolo del titolo IV dell'entrata. Le  somme
relative sono impegnate in un apposito capitolo del titolo  II  della
spesa. I comuni possono utilizzare le relative somme per  far  fronte
ai  costi  di  istruttoria  delle  domande  di   concessione   o   di
autorizzazione in sanatoria, per anticipare i costi per interventi di
demolizione delle opere di cui agli articoli 32 e 33 della  legge  28
febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni,  per  le  opere  di
urbanizzazione primaria e secondaria, per interventi  di  demolizione
delle opere non soggette a sanatoria entro  la  data  di  entrata  in
vigore  della  presente  legge,  nonche'  per   gli   interventi   di
risanamento   urbano   ed   ambientale   delle    aree    interessate
dall'abusivismo. I comuni che, ai sensi dell'articolo  39,  comma  9,
della legge 23 dicembre 1994, n. 724,  hanno  adottato  provvedimenti
per consentire  la  realizzazione  di  opere  di  urbanizzazione  con
scorporo delle aliquote, possono utilizzare  una  quota  parte  delle
somme vincolate per la costituzione di un apposito fondo di  garanzia
per l'autorecupero, con l'obiettivo di sostenere l'azione delle forme
consortili costituitesi e  di  integrare  i  progetti  relativi  alle
predette opere con progetti di intervento comunale. 
  49.  Per  l'attivita'  istruttoria  connessa  al   rilascio   delle
concessioni in sanatoria i comuni possono utilizzare i fondi all'uopo
accantonati, per progetti finalizzati da svolgere oltre  l'orario  di
lavoro ordinario, ovvero nell'ambito dei lavori socialmente utili.  I
comuni  possono  anche  avvalersi  di  liberi  professionisti  o   di
strutture di consulenze e servizi ovvero promuovere  convenzioni  con
altri enti locali. 
  50. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N. 380. (37) 
  51. Non possono formare oggetto di sanatoria, di  cui  all'articolo
39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come integrato dal  presente
articolo,  le  costruzioni  abusive  realizzate  sopra  e  sotto   il
soprassuolo boschivo distrutto o danneggiato  per  cause  naturali  o
atti volontari, fermi restando i divieti previsti nei commi quarto  e
quinto dell'articolo 9 della legge 1 marzo 1975, n. 47, e  successive
modificazioni. 
  52. Ai fini della relazione prevista dal comma 3  dell'articolo  13
del  decreto-legge  12  gennaio   1988,   n.   2,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 13 marzo 1988, n. 68, i comuni riferiscono
annualmente al Ministero dei lavori pubblici  sull'utilizzazione  dei
fondi di cui al comma 48. 
  53. La tipologia di abuso di cui al numero 4 della tabella allegata
alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, deve intendersi applicabile anche
agli abusi consistenti in mutamenti di  destinazione  d'uso  eseguiti
senza opere edilizie. 
  54. I nuclei abusivi di costruzioni residenziali sanate o in  corso
di sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e  succes-
sive modificazioni, che non siano stati ancora  oggetto  di  recupero
urbanistico a mezzo di variante agli strumenti  urbanistici,  di  cui
all'articolo 29 della stessa  legge,  dovranno  essere  definiti  dai
comuni entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
presente legge, sulla base della normativa  regionale  specificamente
adottata. In caso  di  inadempienza  la  regione,  su  istanza  degli
interessati ovvero d'ufficio,  nomina  un  commissario  ad  acta  per
l'adozione dei necessari provvedimenti, con i contenuti e nei  limiti
dell'articolo 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. 
  55. In caso di inadempienze, le regioni e le province  autonome  di
Trento e di Bolzano,  ai  fini  dell'attuazione  di  quanto  previsto
dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724,  e  successive
modificazioni,  su   segnalazione   del   prefetto   competente   per
territorio, ovvero d'ufficio, nominano un  commissario  ad  acta  per
l'adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza del sindaco. 
  56. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N. 380. (37) 
  57. A seguito del rilascio della concessione in sanatoria ai  sensi
dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come integrato
dai commi da 37 a 59, gli atti tra vivi la  cui  nullita',  ai  sensi
dell'articolo 17 e del secondo comma dell'articolo 40 della legge  28
febbraio 1985, n. 47,  e  successive  modificazioni,  non  sia  stata
ancora dichiarata, acquistano validita' di diritto. Ove  la  nullita'
sia stata dichiarata con sentenza passata in giudicato e  trascritta,
puo' essere richiesta  la  sanatoria  retroattiva  su  accordo  delle
parti, con atto successivo contenente gli allegati di cui al  secondo
comma  dell'articolo  40  della  legge  28  febbraio  1985,  n.   47,
sempreche' non siano nel frattempo intervenute altre  trascrizioni  a
favore di terzi. Dall'imposta di registro calcolata sull'atto volto a
determinare l'effetto di cui  ai  commi  da  37  a  59  e'  decurtato
l'importo eventualmente gia' versato per la  registrazione  dell'atto
dichiarato nullo. 
  58. Gli atti di cui al secondo comma dell'articolo 40  della  legge
28 febbraio 1985, n. 47, aventi per oggetto fabbricati o porzioni  di
fabbricati costruiti senza concessione  edilizia  sono  nulli  e  non
possono essere rogati se da essi  non  risultino  gli  estremi  della
domanda di condono con gli estremi del  versamento,  in  una  o  piu'
rate, dell'intera somma dovuta a titolo di oblazione e di  contributo
concessorio nonche', per i fabbricati assoggettati ai vincoli di  cui
all'articolo 32, terzo comma, della legge 28 febbraio  1985,  n.  47,
introdotto  dal  comma  44  del  presente  articolo,   l'attestazione
dell'avvenuta richiesta alle  autorita'  competenti  dell'espressione
del parere di cui alla citata disposizione. Verificatosi il  silenzio
assenso disciplinato  dall'articolo  39,  comma  4,  della  legge  23
dicembre 1994, n. 724, nei predetti atti devono  essere  indicati,  a
pena di nullita', i seguenti elementi costitutivi dello stesso:  data
della domanda, estremi del  versamento  di  tutte  le  somme  dovute,
dichiarazione dell'autorita' preposta alla  tutela  dei  vincoli  nei
casi di cui al periodo precedente,  dichiarazione  di  parte  che  il
comune non ha provveduto ad emettere provvedimento di  sanatoria  nei
termini stabiliti nell'articolo 39, comma 4, della  citata  legge  n.
724 del 1994.  Nei  successivi  atti  negoziali  e'  consentito  fare
riferimento agli estremi di un precedente atto pubblico che riporti i
dati  sopracitati.  Le  norme  del  presente  comma  concernenti   il
contributo concessorio non trovano applicazione  per  le  domande  di
sanatoria presentate entro il 30 giugno 1987. 
  59. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 40
della  legge  28  febbraio  1985,  n.  47,  si  applicano  anche   ai
trasferimenti previsti dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560,  nonche'
ai trasferimenti di immobili di proprieta' di enti  di  assistenza  e
previdenza e delle amministrazioni comunali. 
  60.  L'articolo  4  del  decreto-legge  5  ottobre  1993,  n.  398,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,  n.  493,
e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 4. - (Procedure per il rilascio della concessione  edilizia).
- 1. Al momento della  presentazione  della  domanda  di  concessione
edilizia l'ufficio abilitato a riceverla comunica all'interessato  il
nominativo del responsabile del procedimento di cui agli articoli 4 e
5 della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'esame delle domande si  svolge
secondo l'ordine di presentazione. 
  2. Entro sessanta  giorni  dalla  presentazione  della  domanda  il
responsabile  del  procedimento  cura  l'istruttoria,   eventualmente
convocando una conferenza di servizi  ai  sensi  e  per  gli  effetti
dell'articolo 14 della legge 7 agosto  1990,  n.  241,  e  successive
modificazioni, e  redige  una  dettagliata  relazione  contenente  la
qualificazione  tecnico-giuridica  dell'intervento  richiesto  e   la
propria valutazione sulla conformita' del progetto alle  prescrizioni
urbanistiche ed edilizie. Il termine puo' essere interrotto una  sola
volta se il responsabile del procedimento  richiede  all'interessato,
entro quindici giorni dalla presentazione della domanda, integrazioni
documentali  e  decorre  nuovamente  per   intero   dalla   data   di
presentazione della documentazione integrativa.  Entro  dieci  giorni
dalla scadenza del termine il responsabile del  procedimento  formula
una motivata proposta  all'autorita'  competente  all'emanazione  del
provvedimento conclusivo. I termini previsti al presente  comma  sono
raddoppiati per i comuni con piu' di 100.000 abitanti. 
  3.  In  ordine  ai  progetti  presentati,   il   responsabile   del
procedimento deve richiedere, entro il termine di cui al comma 2,  il
parere della commissione edilizia.  Qualora  questa  non  si  esprima
entro il termine predetto il responsabile del procedimento e'  tenuto
comunque a formulare la proposta di cui al comma  2  e  redigere  una
relazione scritta al sindaco  indicando  i  motivi  per  i  quali  il
termine non e' stato rispettato.  Il  regolamento  edilizio  comunale
determina i casi in cui il parere della commissione edilizia non deve
essere richiesto. 
  4. La concessione edilizia  e'  rilasciata  entro  quindici  giorni
dalla scadenza del termine di cui al comma  2,  qualora  il  progetto
presentato non sia in contrasto con le prescrizioni  degli  strumenti
urbanistici  ed  edilizi  e  con  le  altre  norme  che  regolano  lo
svolgimento dell'attivita' edilizia. 
  5.  Decorso   inutilmente   il   termine   per   l'emanazione   del
provvedimento conclusivo, l'interessato puo', con atto  notificato  o
trasmesso in plico raccomandato con avviso di ricevimento, richiedere
all'autorita' competente  di  adempiere  entro  quindici  giorni  dal
ricevimento della richiesta. 
  6. Decorso  inutilmente  anche  il  termine  di  cui  al  comma  5,
l'interessato puo'  inoltrare  istanza  al  presidente  della  giunta
regionale competente, il quale, nell'esercizio di poteri sostitutivi,
nomina entro i quindici giorni successivi,  un  commissario  ad  acta
che, nel termine di trenta giorni, adotta il provvedimento che  ha  i
medesimi effetti della concessione  edilizia.  Gli  oneri  finanziari
relativi all'attivita' del commissario di cui al presente comma  sono
a carico del comune interessato. 
  7. I seguenti interventi sono subordinati alla denuncia  di  inizio
attivita' ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 della  legge  24
dicembre 1993, n. 537: 
    a) opere di manutenzione straordinaria,  restauro  e  risanamento
conservativo; 
    b)  opere  di  eliminazione  delle  barriere  architettoniche  in
edifici esistenti consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in
manufatti che alterino la sagoma dell'edificio; 
    c) recinzioni, muri di cinta e cancellate; 
    d) aree  destinate  ad  attivita'  sportive  senza  creazione  di
volumetria; 
    e) opere interne di singole unita' immobiliari che non comportino
modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla
statica dell'immobile; 
    f) revisione o installazione di impianti tecnologici al  servizio
di edifici o di attrezzature  esistenti  e  realizzazione  di  volumi
tecnici  che  si  rendano  indispensabili,  sulla   base   di   nuove
disposizioni; 
    g) varianti  a  concessioni  edilizie  gia'  rilasciate  che  non
incidano sui  parametri  urbanistici  e  sulle  volumetrie,  che  non
cambino la destinazione d'uso e la categoria edilizia e non  alterino
la sagoma e non violino le  eventuali  prescrizioni  contenute  nella
concessione edilizia; 
    h) parcheggi di  pertinenza  nel  sottosuolo  del  lotto  su  cui
insiste il fabbricato. 
  8. La facolta' di  cui  al  comma  7  e'  data  esclusivamente  ove
sussistano tutte le seguenti condizioni: 
    a)  gli  immobili  interessati  non   siano   assoggettati   alle
disposizioni di cui alle leggi 1 giugno  1939,  n.  1089,  29  giugno
1939, n. 1497, e 6 dicembre  1991,  n.  394,  ovvero  a  disposizioni
immediatamente  operative  dei  piani  aventi  la  valenza   di   cui
all'articolo  1-bis  del  decreto-legge  27  giugno  1985,  n.   312,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n.  431,  o
della legge 18 maggio 1989, n. 183, non  siano  compresi  nelle  zone
omogenee A di cui all'articolo 2 del decreto  ministeriale  2  aprile
1968, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16  aprile  1968,
non  siano  comunque  assoggettati  dagli  strumenti  urbanistici   a
discipline espressamente volte alla tutela delle loro caratteristiche
paesaggistiche,          ambientali,           storico-archeologiche,
storico-artistiche, storico-architettoniche e storico-testimoniali; 
    b) gli immobili interessati  siano  oggetto  di  prescrizioni  di
vigenti  strumenti  di  pianificazione,  nonche'  di  programmazione,
immediatamente operative e le trasformazioni progettate non siano  in
contrasto con strumenti adottati. 
  9. La denuncia di inizio attivita' di cui al comma 7 e'  sottoposta
al termine massimo di validita' fissato in anni tre, con obbligo  per
l'interessato di comunicare al comune  la  data  di  ultimazione  dei
lavori. 
  10. L'esecuzione delle opere per cui sia esercitata la facolta'  di
denuncia di attivita' ai  sensi  del  comma  7  e'  subordinata  alla
medesima  disciplina  definita  dalle  norme  nazionali  e  regionali
vigenti  per  le  corrispondenti  opere  eseguite  su   rilascio   di
concessione edilizia. 
  11. Nei casi di cui al comma 7, venti giorni  prima  dell'effettivo
inizio dei lavori l'interessato deve presentare la denuncia di inizio
dell'attivita', accompagnata da una dettagliata relazione a firma  di
un  progettista  abilitato,   nonche'   dagli   opportuni   elaborati
progettuali che asseveri la conformita'  delle  opere  da  realizzare
agli strumenti urbanistici adottati o  approvati  ed  ai  regolamenti
edilizi vigenti, nonche' il rispetto delle norme di  sicurezza  e  di
quelle igienico-sanitarie. Il  progettista  abilitato  deve  emettere
inoltre un certificato di collaudo finale che attesti la  conformita'
dell'opera al progetto presentato. 
  12. Il progettista assume  la  qualita'  di  persona  esercente  un
servizio di pubblica necessita' ai sensi degli articoli 359 e 481 del
codice penale. In caso di dichiarazioni non veritiere nella relazione
di cui  al  comma  11,  l'amministrazione  ne  da'  comunicazione  al
competente ordine  professionale  per  l'irrogazione  delle  sanzioni
disciplinari. 
  13. L'esecuzione di opere in assenza della o in  difformita'  dalla
denuncia di cui al comma 7 comporta la sanzione  pecuniaria  pari  al
doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente  alla
realizzazione delle opere stesse e comunque in misura non inferiore a
lire  un  milione.  In  caso  di  denuncia  di  inizio  di  attivita'
effettuata quando le opere  sono  gia'  in  corso  di  esecuzione  la
sanzione si applica nella  misura  minima.  La  mancata  denuncia  di
inizio dell'attivita'  non  comporta  l'applicazione  delle  sanzioni
previste dall'articolo 20 della legge 28 febbraio  1985,  n.  47.  E'
fatta salva l'applicazione dell'articolo 2 del codice penale  per  le
opere e gli interventi anteriori alla data di entrata in vigore della
presente disposizione. 
  14. Nei casi di cui al comma 7, ai fini degli adempimenti necessari
per comprovare la sussistenza del titolo abilitante all'effettuazione
delle trasformazioni tengono  luogo  delle  autorizzazioni  le  copie
delle denunce di inizio di attivita', dalle quali risultino  le  date
di ricevimento delle  denunce  stesse,  nonche'  l'elenco  di  quanto
prescritto comporre e corredare i progetti delle trasformazioni e  le
attestazioni dei professionisti abilitati. 
  15. Nei casi di cui al comma 7, il sindaco, ove  entro  il  termine
indicato al comma 11 sia riscontrata l'assenza di una  o  piu'  delle
condizioni stabilite, notifica agli interessati l'ordine motivato  di
non effettuare le previste  trasformazioni,  e,  nei  casi  di  false
attestazioni dei professionisti abilitati, ne da' contestuale notizia
all'autorita'   giudiziaria   ed   al   consiglio   dell'ordine    di
appartenenza. Gli aventi titolo hanno facolta' di inoltrare una nuova
denuncia di inizio di  attivita',  qualora  le  stabilite  condizioni
siano  soddisfacibili  mediante  modificazioni  o  integrazioni   dei
progetti  delle  trasformazioni,  ovvero  mediante  acquisizioni   di
autorizzazioni, nulla  osta,  pareri,  assensi  comunque  denominati,
oppure, in ogni caso, di presentare una richiesta di autorizzazione. 
  16. Per le opere pubbliche dei  comuni,  la  deliberazione  con  la
quale il progetto viene approvato o l'opera autorizzata ha i medesimi
effetti della concessione  edilizia.  I  relativi  progetti  dovranno
peraltro essere corredati da una relazione a firma di un  progettista
abilitato che attesti la conformita' del progetto  alle  prescrizioni
urbanistiche ed edilizie,  nonche'  l'esistenza  dei  nulla  osta  di
conformita'  alle  norme  di  sicurezza,  sanitarie,   ambientali   e
paesistiche. 
  17.  Le  norme  di  cui  al  presente  articolo  prevalgono   sulle
disposizioni degli strumenti urbanistici generali e  dei  regolamenti
edilizi comunali in materia di procedimento. 
  18. Le regioni adeguano le proprie normazioni ai principi contenuti
nel presente articolo in tema di procedimento. 
  19. Al comma 10 dell'articolo 10 del decreto-legge 18 gennaio 1993,
n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19  marzo  1993,  n.
68, la lettera c) e' sostituita dalla  seguente:  "c)  autorizzazione
edilizia, nonche' denuncia di inizio dell'attivita', ad esclusione di
quella per  l'eliminazione  delle  barriere  architettoniche,  da  un
valore minimo di lire 50.000 ad un valore massimo  di  lire  150.000.
Tali importi sono soggetti ad aggiornamento biennale in  base  al  75
per cento della variazione degli indici dei prezzi al consumo per  le
famiglie di operai e impiegati;". 
  20. L'ultimo comma dell'articolo 25 della legge 28  febbraio  1985,
n. 47 e' sostituito dal seguente: "Le  leggi  regionali  stabiliscono
quali mutamenti, connessi o non connessi  a  trasformazioni  fisiche,
dell'uso di immobili o di loro parti, subordinare  a  concessione,  e
quali mutamenti, connessi e non connessi  a  trasformazioni  fisiche,
dell'uso  di  immobili  o  di  loro  parti   siano   subordinati   ad
autorizzazione". 
  61. Restano validi gli atti ed  i  provvedimenti  adottati  e  sono
fatti salvi gli effetti prodottisi  ed  i  rapporti  giuridici  sorti
sulla base dei decreti-legge 26 luglio 1994,  n.  468,  27  settembre
1994, n. 551, 25 novembre 1994, n. 649, 26 gennaio 1995,  n.  24,  27
marzo 1995, n. 88, 26 maggio 1995, n. 193, 26 luglio 1995, n. 310, 20
settembre 1995, n. 400, 25 novembre 1995, n. 498, 24 gennaio 1996, n.
30, 25 marzo 1996, n. 154, 25 maggio 1996, n. 285, 22 luglio 1996, n.
388, e 24 settembre 1996, n. 495. 
  62. Le amministrazioni appaltanti  sono  autorizzate  a  completare
entro il 30 giugno 1997 i procedimenti di affidamento o di esecuzione
di opere pubbliche, relativamente alle istanze  presentate  entro  la
data del 30 settembre 1996, previo parere della commissione  prevista
a tale fine. 
  63. Le maggiori entrate dei fondi di cui  alla  legge  14  febbraio
1963, n. 60, per gli anni 1993 e 1994, quantificate  al  31  dicembre
1994 in lire 1.417 miliardi, sono cosi' utilizzate: 
    a) lire 300 miliardi per i programmi di  riqualificazione  urbana
di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 21 dicembre  1994,
come modificato dal  decreto  del  Ministro  dei  lavori  pubblici  4
febbraio 1995, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n.
302 del 28 dicembre 1994 e n. 55  del  7  marzo  1995,  che  verranno
versati all'entrata dello Stato per essere  riassegnati  con  decreto
del  Ministro  del  tesoro  all'apposito  capitolo  dello  stato   di
previsione del Ministero dei lavori pubblici di cui al comma 71; 
    b) lire 200 miliardi per i programmi di cui all'articolo 2, primo
comma, lettera f),  della  legge  5  agosto  1978,  n.  457,  con  le
modalita' di cui al punto 4.3. della delibera CIPE 10  gennaio  1995,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 1995; 
    c) lire 100  miliardi  per  la  realizzazione  di  interventi  da
destinare  alla  soluzione  di  problemi  abitativi  di   particolari
categorie sociali quali nuclei di nuova formazione, nuclei  familiari
con portatori  di  handicap,  nuclei  familiari  soggetti  a  sfratto
esecutivo  o  gia'  eseguito,   nuclei   familiari   coabitanti,   in
particolare nelle aree ad alta tensione abitativa; 
    d) lire 800 miliardi, da ripartire fra le regioni ai sensi  della
delibera CIPE 16 marzo 1994, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.
114 del 18 maggio  1994,  da  utilizzare  per  le  finalita'  di  cui
all'articolo 11 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493,  nonche'  per
la realizzazione, con  le  modalita'  previste  dall'articolo  9  del
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e successive  modificazioni,  di
alloggi da cedere in locazione per uso abitativo al fine di garantire
la mobilita' dei lavoratori dipendenti. A quest'ultima  finalita'  le
regioni destinano una  quota  non  superiore  al  25  per  cento  dei
suddetti fondi; 
    e) lire 17 miliardi per la finalita' di cui ai commi 78 e 79. 
  64. Con i fondi di cui all'articolo 2,  comma  primo,  lettera  f),
della  legge  5  agosto  1978,  n.  457,  possono  essere  finanziati
ulteriori interventi di riqualificazione urbana purche' essi  vengano
effettuati  in  ambiti  a   prevalente   insediamento   di   edilizia
residenziale pubblica, o all'interno delle zone omogenee A e B,  come
definite dal decreto ministeriale 2  aprile  1968,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1968, n. 97. 
  65. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, da emanarsi entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente  legge
sono  definiti  i  criteri  e  le  modalita'   di   concessione   dei
finanziamenti  e  dettati  i  criteri  per   l'individuazione   delle
particolari  categorie  sociali  destinatarie  degli  interventi   di
edilizia agevolata e sovvenzionata di cui al comma 63, lettera c).  I
programmi straordinari di edilizia  residenziale  agevolata  previsti
dall'articolo 4 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, dall'articolo 3,
comma 7-bis, del decreto-legge 7 febbraio 1985,  n.  12,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, e dall'articolo
22,  comma  3,  della  legge  11  marzo   1988,   n.   67,   relativi
all'annualita' 1989, i cui lavori non siano  iniziati  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge per il mancato rilascio  della
concessione edilizia, devono pervenire alla fase di inizio dei lavori
entro il 1 aprile 1997. Nel caso di mancato inizio dei  lavori  entro
tale data, il  segretariato  generale  del  Comitato  per  l'edilizia
residenziale (CER), nei  trenta  giorni  successivi,  trasmette  alle
regioni l'elenco dei programmi per i quali non e' stata rilasciata la
concessione edilizia. Il presidente  della  giunta  regionale,  entro
trenta  giorni  dal  ricevimento  della  comunicazione,   nomina   un
commissario ad acta, il quale  provvede  entro  i  successivi  trenta
giorni al rilascio della concessione medesima. I commissari ad  acta,
nei dieci giorni successivi alla scadenza  di  tale  ultimo  termine,
trasmettono al segretario generale del  CER  l'elenco  dei  programmi
costruttivi per i quali e' stata rilasciata la concessione  edilizia.
Per i programmi che non hanno ottenuto il rilascio della concessione,
il segretario generale del  CER  procede  alla  revoca  dei  relativi
finanziamenti. I  programmi  sperimentali  di  edilizia  residenziale
sovvenzionata, previsti dall'articolo 4 del decreto-legge 23  gennaio
1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982,
n. 94, i cui lavori non siano ancora iniziati alla data di entrata in
vigore della presente legge devono pervenire alla fase di inizio  dei
lavori entro il 1 aprile 1997. Nel caso di mancato inizio dei  lavori
entro tale data il Ministro dei lavori pubblici,  previa  diffida  ad
adempiere  all'operatore  affidatario  del  programma,  procede  alla
nomina di un commissario ad acta. In caso di mancato  rilascio  della
concessione edilizia, si applica la  procedura  di  cui  al  presente
comma. (1) 
  66. Ai programmi di edilizia sovvenzionata di cui al comma 65,  per
i quali i lavori non siano iniziati alla data di  entrata  in  vigore
della presente legge, ovvero, pur essendo iniziati, non  siano  stati
completati, si applicano, in deroga alle procedure  finanziarie  gia'
stabilite nelle convenzioni stipulate tra il segretario generale  del
CER  e  gli  operatori  affidatari   dei   programmi   suddetti,   le
disposizioni del decreto del Ministro dei lavori  pubblici  5  agosto
1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto  1994.
Per la quota parte di lavori gia' eseguiti alla data  di  entrata  in
vigore della presente legge, si applicano i massimali di costo di cui
ai decreti ministeriali vigenti nel periodo di esecuzione dei lavori.
Alla  copertura  finanziaria  delle  disposizioni  di  cui  sopra  si
provvede con le disponibilita' derivanti dai fondi  residui  e  dalle
economie gia' realizzate sui programmi stessi, nonche' con le  minori
spese derivanti dalle rinunce e revoche  dai  programmi  di  edilizia
sovvenzionata ed agevolata, previsti  dall'articolo  4  del  decreto-
legge 23 gennaio 1982, n. 9,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 25 marzo 1982,  n.  94.  Fatti  salvi  gli  accantonamenti  per
adeguamento delle aliquote IVA, eventuali somme non  utilizzate  sono
destinate alle finalita' di cui all'articolo 2, comma primo,  lettera
f), della legge 5 agosto 1978, n. 457. 
  67. I finanziamenti per  l'edilizia  agevolata  gia'  assegnati  in
attuazione dei programmi straordinari previsti dall'articolo 3, comma
7-bis, del decreto-legge 7 febbraio  1985,  n.  12,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, e dall'articolo 22,
comma 3, della legge 11 marzo 1988, n.  67,  resisi  disponibili  per
effetto di provvedimenti di revoca o a seguito di rinuncia  da  parte
dei  soggetti  beneficiari,  sono   utilizzati   per   l'assegnazione
definitiva di contributi che sono  stati  gia'  deliberati  ai  sensi
delle stesse leggi. Eventuali somme  non  utilizzate  sono  destinate
alle finalita' di cui all'articolo 2, comma primo, lettera f),  della
legge 5 agosto 1978, n. 457. Entro 30 giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Ministro  dei  lavori  pubblici,  con
proprio decreto, provvede ad  accreditare  al  comune  di  Ancona  il
finanziamento di lire 30 miliardi, gia' stanziato  con  deliberazione
CIPE 30 luglio 1991,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  13
agosto 1991, n.  189,  per  l'attuazione  del  programma  di  cui  al
decreto-legge   14   dicembre   1974,   n.   658,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1975,  n.  7.  Il  decreto  e'
emanato nelle stesse modalita' dei decreti di accredito gia' disposti
a favore del comune di Ancona,  che  dovra'  provvedere  all'utilizzo
delle somme  con  le  stesse  modalita'  attuate  in  precedenza  nel
rispetto delle leggi emanate in conseguenza degli eventi sismici  del
gennaio 1972. 
  68. Gli affidamenti degli interventi di sperimentazione nel settore
dell'edilizia  residenziale  di  cui  all'articolo  2,  primo  comma,
lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 457, per i quali  e'  stata
data applicazione alle disposizioni di cui all'articolo 8,  comma  2,
del  decreto-legge  5  ottobre  1993,   n.   398,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,  n.  493,  sono  revocati
qualora i lavori, relativi a detti  interventi,  non  siano  iniziati
entro e non oltre il 1 aprile 1997. 
  69. Per i programmi indicati ai commi 65, 66, 67 e 68, nel caso  di
mancato inizio dei lavori nei termini fissati dai commi 65 e  68,  il
Ministro dei lavori pubblici puo' promuovere, su  motivata  richiesta
presentata dagli enti locali entro il 30 giugno  1999,  l'accordo  di
programma di cui al comma 75. 
  70. L'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 28 gennaio 1977,  n.
10, e successive modificazioni, da ultimo prorogato dall'articolo 22,
comma 1, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, e' abrogato. 
  71. All'articolo 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n.  179,
come modificato dall'articolo 10 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.
398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  1993,  n.
493,  dopo  il  terzo  periodo  sono   inseriti   i   seguenti:   "La
disponibilita' del Ministero  dei  lavori  pubblici  e'  incrementata
delle somme non utilizzate per contributi sui programmi ed interventi
previsti dall'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991,  n.  152,
convertito, con modificazioni, della legge 12 luglio  1991,  n.  203,
purche' gli accordi di programma proposti dal  Ministero  dei  lavori
pubblici si riferiscano ad aree  concordate  con  le  amministrazioni
locali. Tali disponibilita',  ivi  compresa  la  somma  di  lire  288
miliardi,  sono  versate   all'entrata   dello   Stato   per   essere
riassegnate,  con  decreti  del  Ministro  del  tesoro,  ad  apposito
capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.
Le somme non utilizzate in  ciascun  esercizio  possono  esserlo  nel
biennio successivo". 
  72. Anche in deroga alle diverse procedure previste in applicazione
dell'articolo  18  del  decreto  legge  13  maggio  1991,   n.   152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203,  e
dell'articolo 8 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493,  gli  accordi
di  programma  adottati  dai  comuni  sono  direttamente  ammessi  ai
finanziamenti previsti dallo stesso articolo 18, comma 1, nell'ambito
delle disponibilita' esistenti alla data di entrata in  vigore  della
presente legge. Gli accordi di programma adottati dai comuni, ma  non
ratificati alla data di  pubblicazione  della  presente  legge,  sono
esclusi dal finanziamento.  L'erogazione  dei  finanziamenti  di  cui
sopra  avviene  senza  pregiudizio  per  i   procedimenti   pendenti,
preliminari all'accordo  di  programma  di  cui  all'articolo  8  del
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e non ancora definiti alla  data
di entrata  in  vigore  della  presente  legge.  A  tale  fine  viene
accantonata una quota dei predetti finanziamenti pari al 50 per cento
del complessivo importo. 
  73. Al fine  di  agevolare  l'adozione  dell'accordo  di  programma
previsto all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 5  ottobre  1993,
n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4  dicembre  1993,
n. 493, nel comma 1 del citato articolo 8 la  parola:  "sessanta"  e'
sostituita dalla seguente: "centottanta". 
  74.  Al  fine  di  agevolare  il  rilascio  delle  concessioni   di
edificazione, all'articolo 8, comma 2, del  decreto-legge  5  ottobre
1993, n. 398, convertito, con modificazioni dalla  legge  4  dicembre
1993, n. 493, la parola: "centoventi" e' sostituita  dalla  seguente:
"centottanta". 
  74-bis. Le concessioni ad edificare relative agli interventi di cui
all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre  1993,  n.  398,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e
successive modificazioni, anche se rilasciate in deroga  rispetto  ai
termini  stabiliti  nella  procedura   originaria,   si   considerano
validamente rilasciate ai fini della  prosecuzione  degli  interventi
stessi e dell'ammissione al finanziamento. 
  75. Il comma 8-bis dell'articolo 3 della legge 17 febbraio 1992, n.
179, introdotto dall'articolo 7 del decreto-legge 5 ottobre 1993,  n.
398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  1993,  n.
493, e' sostituito dal seguente: 
  "8-bis. Decorso il termine di sessanta giorni di cui al comma 8, la
regione, nei successivi trenta giorni, ridetermina la  localizzazione
degli interventi e l'individuazione dei soggetti  attuatori.  Qualora
la regione non provveda, nel termine predetto,  agli  adempimenti  di
sua competenza ovvero qualora, trascorsi ulteriori dieci  mesi  dalla
data di adozione  dei  provvedimenti  regionali,  gli  interventi  di
edilizia sovvenzionata e  agevolata  non  pervengano  all'inizio  dei
lavori, il Ministero dei lavori pubblici promuove e adotta,  entro  i
successivi  sessanta  giorni,  un  accordo  di  programma  ai   sensi
dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n.  142.  All'accordo  di
programma partecipano anche i rappresentanti  delle  categorie  degli
operatori pubblici e privati del settore. I fondi non destinati  agli
interventi a seguito dell'accordo di programma, sono restituiti  alle
disponibilita' finanziarie da ripartire tra le regioni". 
  76. Le disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 3  della  legge
17 febbraio  1992,  n.  179,  come  modificate  dall'articolo  7  del
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, sono da intendersi  modificative
di quanto previsto dal primo comma, numero 6), dell'articolo 9  della
legge 5 agosto 1978, n. 457. 
  77. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 APRILE 1999, N. 136 
  78. Per l'attuazione dei programmi di cui al comma 63, lettere  a),
b) e c) e dei commi 65, 66, 67 e  68  nonche'  per  tutti  gli  altri
programmi di edilizia residenziale, si deve accertare, gia'  in  sede
preliminare, la fattibilita' degli  interventi  e  la  compatibilita'
degli stessi  con  la  tutela  degli  interessi  storici,  artistici,
architettonici ed archeologici.  A  questo  fine  e  per  i  casi  di
particolare rilievo i comuni,  sentita  l'amministrazione  competente
alla tutela dell'interesse, di propria iniziativa oppure su  proposta
della stessa, possono utilizzare i fondi di cui al comma 63,  lettera
e). Gli accertamenti che si rendono necessari per la tutela di  detti
interessi sono affidati dal comune nel rispetto della normativa sugli
appalti. La deliberazione comunale con la quale il  comune  individua
le aree ove svolgere tali accertamenti equivale  a  dichiarazione  di
pubblica  utilita',  indifferibilita'  ed  urgenza  degli  interventi
stessi. 
  79. Al relativo onere si fa fronte esclusivamente con  i  fondi  di
cui al comma 63, lettera e). 
  80. Gli Istituti autonomi per  le  case  popolari  (IACP)  comunque
denominati, per i quali le regioni dichiarano lo  stato  di  dissesto
finanziario, elaborano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, un piano di risanamento relativo  all'eventuale
disavanzo  finanziario   consolidato   al   31   dicembre   dell'anno
precedente. 
  81. Il piano di finanziamento, redatto in termini finanziari,  deve
indicare: 
    a)  l'entita'  del  disavanzo  finanziario,  con  esclusione   di
componenti relative agli ammortamenti; 
    b) i criteri seguiti per calcolare l'ammontare del disavanzo e le
cause che ne hanno determinato la formazione; 
    c)  l'entita'  dell'anticipazione  di  cui  viene  richiesta   la
concessione a norma del comma 83; 
    d) il periodo di ammortamento dell'anticipazione e  le  modalita'
di restituzione; 
    e) i proventi mediante i quali si intende assicurare il pagamento
delle rate di ammortamento del mutuo, compresi quelli da  alienazione
degli alloggi, in quote diverse da quelle previste  dall'articolo  1,
comma 14, della legge 24 dicembre 1993, n. 560; 
    f) il  bilancio  sintetico  di  previsione  pluriennale,  da  cui
risulti la non sussistenza di cause di formazione di nuovo  disavanzo
finanziario. 
  82. Il piano di risanamento e' inviato alla  regione  e  da  questa
approvato entro il termine di sessanta giorni dalla sua  ricezione  o
dalla ricezione di chiarimenti o modifiche eventualmente richiesti. 
  83. Il mutuo e' ammortizzabile in un periodo non superiore a  dieci
anni secondo un piano di ammortamento a  rate  costanti  posticipate,
comprensive di capitali e interesse. Nel caso in cui  i  proventi  di
cui alla lettera e) del comma 81 risultino insufficienti, il  periodo
di ammortamento puo' essere esteso a quindici anni. 
  84. Sulla base del piano di risanamento, debitamente approvato,  la
Cassa depositi e prestiti e' autorizzata  a  concedere  agli  IACP  i
mutui di cui ai commi da 80 a  85,  con  garanzia  della  regione  di
appartenenza. La garanzia dovra'  essere  concessa  con  decreto  del
presidente della giunta regionale nel quale dovra' essere indicato il
capitolo di bilancio sul quale gravera' l'eventuale onere e  comporta
l'obbligo  del  pagamento  della  retta  eventualmente  insoluta,   a
semplice richiesta della Cassa depositi e prestiti, sostituendosi  la
regione nelle ragioni creditorie. La garanzia prestata dalla  regione
ha carattere meramente facoltativo. 
  85. Le somme ed i crediti derivanti dai canoni di locazione e dalla
alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica di spettanza
degli IACP, iscritti  in  capitoli  di  bilancio  o  in  contabilita'
speciale, non possono, in quanto destinati a servizi e  finalita'  di
istituto, nonche' al pagamento di emolumenti e competenze a qualsiasi
titolo dovuti al personale dipendente in servizio  o  in  quiescenza,
essere sottratti alla loro destinazione  se  non  in  modi  stabiliti
dalle leggi che li riguardano, ai sensi dell'articolo 828 del  codice
civile. Qualunque atto di ritenzione di essi e gli atti di  sequestro
o pignoramento eventualmente eseguiti sono  nulli  ed  inefficaci  di
pieno diritto e non determinano obbligo di  accantonamento  da  parte
del  terzo  e  non  sospendono  l'accreditamento  delle  somme  nelle
contabilita' intestate agli IACP e la disponibilita' di essi da parte
degli istituti medesimi. 
  86. Per consentire il finanziamento degli interventi  necessari  al
completamento e all'adeguamento  dell'autostrada  Torino-Savona  alle
norme di sicurezza del codice della strada e' concesso alla  relativa
societa' concessionaria un contributo pari a lire 20  miliardi  annui
per il periodo 1997-2016, per l'ammortamento di mutui che la societa'
stessa e' autorizzata a contrarre. 
  87.  Per  consentire  l'avvio   del   nuovo   tratto   Aglio-Canova
dell'autostrada  Firenze-Bologna  e'  concesso  alla   concessionaria
Societa' autostrade Spa un contributo di lire 20 miliardi  annui  per
il periodo 1997-2016 per l'ammortamento  di  mutui  che  la  societa'
stessa e' autorizzata a contrarre. (2) (10) 
  88. Restano validi gli atti ed  i  provvedimenti  adottati  e  sono
fatti salvi gli effetti prodottisi  ed  i  rapporti  giuridici  sorti
sulla base dei decreti-legge 23 maggio 1995 n. 188, 24  luglio  1995,
n. 296, 20 settembre 1995, n. 396,  25  novembre  1995,  n.  499,  24
gennaio 1996, n. 31, 25 marzo 1996, n. 155, 25 maggio 1996,  n.  286,
22 luglio 1996, n. 389, 20 settembre 1996, n. 491. 
  89. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 114. 
  90. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 114. 
  91.  Sono  abrogate  tutte  le  disposizioni,  anche  di  carattere
speciale,  che  consentono,   per   i   contratti   stipulati   dalle
amministrazioni  pubbliche,  anticipazioni  del  prezzo   in   misura
superiore  al  5  per  cento  dell'importo  dei  lavori,  servizi   e
forniture, esclusa l'imposta sul valore  aggiunto.  La  misura  delle
anticipazioni e' fissata, entro il predetto limite  massimo,  con  le
modalita' stabilite  dal  sesto  comma  dell'articolo  12  del  regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, come sostituito  dall'articolo  2,
comma 1, del decreto-legge 2  marzo  1989,  n.  65,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26 aprile  1989,  n.  155.  Rimane  ferma,
tranne che per la misura dell'anticipazione, fissata nel 5 per  cento
dell'importo contrattuale, la  disciplina  di  cui  all'articolo  26,
comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109. 
  92. La disposizione di cui al comma 91 non si applica ai  contratti
gia' aggiudicati alla data di entrata in vigore della presente legge.
Rimangono ferme le  disposizioni  dell'articolo  7  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. 
  93. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. 
  94. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. 
  95. Il limite  di  valore  fissato  in  lire  100  milioni  di  cui
all'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 27 aprile  1990,  n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e'
elevato a lire 900 milioni. I limiti di valore previsti dal  predetto
articolo possono essere  adeguati,  in  relazione  all'andamento  dei
valori di mercato nel settore immobiliare, con decreto da emanare, ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
su proposta del Ministro delle finanze. 
  96. Il Ministro del  bilancio  e  della  programmazione  economica,
sentite le amministrazioni dello Stato e  su  conforme  parere  della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, propone alla Commissione UE
la riprogrammazione delle risorse dei fondi  strutturali  comunitari,
programmate per gli esercizi 1994, 1995 e 1996  per  le  quali,  alla
data del 31 dicembre 1996, non si sia ancora  provveduto  all'impegno
contabile  ed  all'individuazione  dei  soggetti  attuatori,   e   la
conseguente  ridestinazione  delle  stesse   ad   altri   interventi,
compatibili  con  i  termini  temporali  previsti   dalla   normativa
comunitaria,  assicurando  il  rispetto  dell'originaria  allocazione
territoriale delle risorse. 
  97. Per le somme impegnate entro il 31 dicembre 1996 in relazione a
programmi approvati dalla Commissione UE, che non abbiano dato  luogo
ad erogazioni almeno nella misura del 20 per cento alla data  del  31
dicembre   1997    a    causa    dell'inerzia    dell'amministrazione
aggiudicatrice  dei  lavori,  il  Ministro  del  bilancio   e   della
programmazione economica ne  propone  alla  medesima  Commissione  la
riprogrammazione e la conseguente destinazione ad  altri  interventi,
sulla base dei criteri di cui al comma 96. 
  98.   Per   l'attuazione   degli   interventi    derivanti    dalle
riprogrammazioni di cui ai commi 96 e 97  il  CIPE,  ove  necessario,
provvede alla riallocazione delle quote di cofinanziamento nazionale,
gia'  stabilite,  in  linea  con  le  decisioni   assunte   in   sede
comunitaria. 
  99.  Le  risorse  statali  attribuite  per  la   realizzazione   di
investimenti pubblici e rimaste in  tutto  o  in  parte  inutilizzate
anche per effetto delle riprogrammazioni di cui  ai  commi  96  e  97
possono essere  destinate  dal  CIPE  al  finanziamento  di  progetti
immediatamente eseguibili, anche  relativi  a  finalita'  diverse  da
quelle previste  dalle  rispettive  legislazioni.  A  tale  fine,  le
amministrazioni dello Stato e le regioni interessate  trasmettono  al
Ministro del bilancio e della programmazione  economica  le  relative
proposte. Gli importi  in  questione  sono  versati  all'entrata  del
bilancio dello Stato per essere assegnati con  decreto  del  Ministro
del tesoro ad appositi capitoli di spesa, anche di nuova istituzione,
anche  relativi  a  finalita'  diverse  da  quelle   previste   dalle
rispettive legislazioni. 
  100. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 99,  escluse  quelle
derivanti dalla riprogrammazione delle risorse di cui ai commi  96  e
97, il CIPE puo' destinare: 
    a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di  lire  per  il
finanziamento  di  un  fondo  di  garanzia   costituito   presso   il
Mediocredito Centrale Spa  allo  scopo  di  assicurare  una  parziale
assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a  favore
delle piccole e medie imprese. Il Fondo opera entro il limite massimo
di impegni assumibile, fissato annualmente dalla legge  di  bilancio,
sulla base: 1) di  un  piano  annuale  di  attivita',  che  definisce
previsionalmente  la  tipologia  e  l'ammontare  preventivato   degli
importi oggetto dei finanziamenti da garantire,  suddiviso  per  aree
geografiche, macro-settori e dimensione delle imprese beneficiarie, e
le relative stime di perdita attesa; 2) del  sistema  dei  limiti  di
rischio che definisce, in linea con le migliori pratiche del  settore
bancario e assicurativo, la propensione al  rischio  del  portafoglio
delle garanzie del Fondo, tenuto conto dello stock in essere e  delle
operativita' considerate ai fini della redazione del piano annuale di
attivita', la misura,  in  termini  percentuali  ed  assoluti,  degli
accantonamenti   prudenziali   a   copertura   dei   rischi   nonche'
l'indicazione delle politiche di governo dei rischi e dei processi di
riferimento necessari per  definirli  e  attuarli.  Il  Consiglio  di
gestione del Fondo delibera  il  piano  annuale  di  attivita'  e  il
sistema dei limiti  di  rischio  che  sono  approvati,  entro  il  30
settembre di ciascun anno, su proposta del  Ministro  dello  sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
con delibera del Comitato  interministeriale  per  la  programmazione
economica  e  lo  sviluppo  sostenibile  (CIPESS).  Per   l'esercizio
finanziario 2022, nelle more dell'adozione del primo piano annuale di
attivita' e del primo sistema dei  limiti  di  rischio  di  cui  alla
presente lettera, il limite massimo di impegni assumibile e'  fissato
dalla legge di bilancio in assenza della delibera del CIPESS. Ai fini
dell'efficiente  programmazione  e  allocazione  delle   risorse   da
stanziare a copertura del fabbisogno finanziario  del  Fondo  nonche'
dell'efficace e costante  monitoraggio  dell'entita'  dei  rischi  di
escussione delle garanzie pubbliche, anche in  relazione  alla  stima
del relativo impatto sui saldi di bilancio, funzionale alla redazione
dei documenti di finanza pubblica e alle rilevazioni  statistiche  ad
essi correlate, il Consiglio  di  gestione  del  Fondo  trasmette  al
Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dello sviluppo
economico, su base semestrale, una  relazione  volta  a  fornire  una
panoramica dei volumi e della composizione del  portafoglio  e  delle
relative stime di rischio e, su base almeno  trimestrale  e  in  ogni
caso su richiesta, un prospetto di sintesi recante l'indicazione  del
numero  di  operazioni  effettuate,  dell'entita'  del  finanziamento
residuo e del garantito in essere, della stima di  perdita  attesa  e
della percentuale media di  accantonamento  a  presidio  del  rischio
relativi al trimestre di riferimento, unitamente alla rendicontazione
sintetica degli indennizzi e dei recuperi  effettuati  nel  trimestre
precedente; (6) (72) (80) (82) (84) (86) (87)  (88)  (90)  (91)  (93)
((94)) 
    b) una somma fino ad un massimo  di  100  miliardi  di  lire  per
l'integrazione  del  Fondo  centrale  di  garanzia  istituito  presso
l'Artigiancassa Spa dalla legge 14 ottobre 1964, n. 1068. 
    Nell'ambito delle  risorse  che  si  renderanno  disponibili  per
interventi nelle aree depresse, sui fondi della  manovra  finanziaria
per il triennio 1997-1999, il CIPE  destina  una  somma  fino  ad  un
massimo  di  lire  600  miliardi  nel  triennio  1997-1999   per   il
finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1 della legge  del
23 gennaio 1992, n. 32, e di lire 300 miliardi nel triennio 1997-1999
per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo  17,  comma
5, della legge 11 marzo 1988, n. 67. 
  101. La garanzia del fondo centrale dell'Artigiancassa Spa  di  cui
alla predetta legge n. 1068 del 1964 e' trasformata da sussidiaria ad
integrativa e puo' essere  concessa  su  operazioni  a  favore  delle
imprese artigiane effettuate dalle banche  e  da  altri  intermediari
finanziari,  compresi  i  confidi  artigiani.  A  valere  sul  fondo,
l'Artigiancassa Spa puo' anche prestare fideiussioni, ferma  restando
la non cumulabilita' degli interventi. Con decreto del  Ministro  del
tesoro di concerto con il Ministro dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato sono  fissate  le  modalita'  e  le  condizioni  che
disciplinano gli interventi medesimi, compresa la determinazione  dei
versamenti, la quale puo' essere stabilita anche  in  misura  diversa
rispetto a quella prevista dalla richiamata legge n. 1068  del  1964;
detti  versamenti  sono  amministrati  dall'Artigiancassa   Spa   con
contabilita' separata. 
  102. Le regioni possono  proporre  al  CIPE,  ad  integrazione  dei
programmi di cui al comma 99,  anche  l'utilizzazione  delle  risorse
resesi   disponibili   sui   propri   bilanci   per   effetto   delle
riprogrammazioni di cui ai commi 96 e 97. 
  103. Le riassegnazioni di risorse disposte ai sensi dei commi da 96
a 110, ad esclusione di quelle attribuite dal programma triennale per
la tutela dell'ambiente, ed il relativo utilizzo sono effettuati  dal
CIPE, con propria deliberazione, entro trenta giorni  dalla  data  di
entrata  in  vigore  della  presente  legge,  secondo  le  forme   di
intervento regolate sulla base di accordi. 
  104. Le risorse attribuite alle regioni dal programma triennale per
la tutela dell'ambiente non utilizzate entro il 31 dicembre  1996,  e
per le quali non siano stati completati entro la  data  predetta  gli
adempimenti di cui al punto 5.1.4. della delibera  CIPE  21  dicembre
1993, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
58 dell'11 marzo 1994, con decreto  del  Ministro  dell'ambiente,  di
intesa con le regioni interessate sono revocate e  destinate,  previa
verifica    dell'attualita'    dell'interesse    prioritario     alla
realizzazione degli interventi  originariamente  previsti,  ad  altri
interventi  tra  quelli  individuati  nel  documento   regionale   di
programma. PERIODO SOPPRESSO DAL  D.L.  31  DICEMBRE  1996,  N.  669,
CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 28 FEBBRAIO 1997, N.  30.  Le
risorse attribuite dal programma triennale alle  regioni  e  province
autonome dalle quali, alla data del 28 febbraio 1997, non  sia  stato
ancora  approvato  il  documento  regionale  di  programma,   vengono
altresi'  revocate  con  decreto   del   Ministro   dell'ambiente   e
ridestinate con gli stessi criteri di cui al presente comma. (1) 
  105.  Le  risorse   di   cui   al   comma   104   sono   utilizzate
prioritariamente per la  copertura  della  quota  di  cofinanziamento
nazionale di interventi di risanamento  e  protezione  ambientale  da
realizzare nell'ambito dei programmi regionali  previsti  nel  quadro
comunitario di sostegno 1994-1999; in via subordinata, in mancanza di
interventi immediatamente eseguibili nelle regioni interessate  dalle
revoche, per la copertura della quota  di  cofinanziamento  nazionale
destinata a specifici programmi  operativi  in  campo  ambientale  da
realizzare nell'ambito dello stesso quadro comunitario di sostegno. 
  106. Il Ministro dell'ambiente, sentita  la  Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano, definisce  altresi'  un  programma  stralcio  di
tutela   ambientale,   avvalendosi   delle   risorse   a   tal   fine
specificamente previste per il triennio 1997-1999. (1) 
  107. Con decreto del Ministro dell'ambiente, sentita la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di  Bolzano,  sono  rideterminate  nel  triennio
1997-1999 le assegnazioni delle risorse di cui alla tabella  4  della
delibera  CIPE  21  dicembre  1993,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, ivi comprese quelle di  cui  al  decreto  del  Ministro
dell'ambiente 22 settembre 1995, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
del 22 novembre 1995, n. 273. Dalla rideterminazione cosi' effettuata
sono escluse e da escludere le risorse gia'  assegnate  ai  programmi
approvati e per i quali sia iniziata l'attuazione. 
  108. Le risorse finanziarie relative ad opere  appaltate  entro  la
data di entrata in vigore della  presente  legge  sui  fondi  dell'ex
Agenzia per la promozione  dello  sviluppo  del  Mezzogiorno  vengono
accreditate alle regioni e agli enti locali, nonche' agli altri  enti
di cui  al  comma  214  dell'articolo  3  della  presente  legge.  Il
trasferimento delle predette risorse e delle relative concorrenze  e'
disposto,  nei  limiti  delle  disponibilita'  di  bilancio,  secondo
criteri e modalita' attuative da stabilire con apposita deliberazione
del CIPE. 
  109.  Le  amministrazioni  centrali  dello  Stato  e   le   regioni
interessate approvano entro il  30  giugno  1997  i  programmi  delle
risorse dei fondi strutturali  comunitari  per  il  secondo  triennio
1997-1999, indicando gli eventuali  enti  o  aziende  attuatori,  gli
interventi da  realizzare  ed  i  relativi  importi  da  assegnare  e
fissando in dodici mesi il termine  per  l'assunzione  degli  impegni
contabili con l'avvio dei lavori. 
  110. La disciplina di cui ai commi  103,  104  e  105  si  applica,
relativamente  alle  province  autonome  di  Trento  e  di   Bolzano,
compatibilmente con le disposizioni stabilite dallo Statuto  speciale
e dalle relative norme di attuazione. 
  111. Sono abrogati gli articoli 2, 3 e 4 della  legge  10  febbraio
1981, n. 22, e l'articolo 20 del decreto-legge 29 dicembre  1987,  n.
534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988,  n.
47. 
  112. L'ENI provvede a vendere le  scorte  strategiche  di  petrolio
greggio e di prodotti petroliferi di cui alla legge 10 febbraio 1981,
n. 22, che risultino alla data di entrata in  vigore  della  presente
legge, alle piu' favorevoli condizioni di  mercato,  sia  per  quanto
riguarda  il  livello  dei  prezzi  che  le   quantita'   normalmente
contrattate, al fine di non determinare turbative sul mercato stesso.
Non sono riconosciuti sovrapprezzi o diritti di intermediazione. 
  113. Gli introiti derivanti dalla vendita di cui al comma 112  sono
versati all'entrata del  bilancio  dello  Stato  entro  sette  giorni
lavorativi dalla data del  pagamento  del  prodotto  venduto  e  sono
riassegnati, nella misura occorrente per le finalita' di cui al comma
114, allo stato  di  previsione  del  Ministero  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato, il quale provvede a liquidare i crediti
vantati dall'ENI nei confronti dello Stato. 
  114. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con  propri
decreti le occorrenti variazioni di bilancio  per  il  pagamento  dei
crediti liquidati di cui al comma 113. 
  115. All'articolo 2, primo comma, della legge 10 marzo 1986, n. 61,
come modificato dall'articolo 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, le
parole: "della scorta strategica di  proprieta'  dello  Stato,"  sono
soppresse. 
  116. Il Ministro dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato
dispone  con  proprio  decreto  l'eventuale  utilizzo  delle   scorte
obbligatorie e la loro dislocazione  nelle  situazioni  di  emergenza
dichiarate  tali  dagli  organismi  internazionali  preposti  o   dal
Governo. 
  117. Le amministrazioni civili dello Stato e gli enti pubblici  non
economici provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore
della presente legge, a censire, secondo le  modalita'  indicate  con
decreto del Ministro del tesoro, di  concerto  con  il  Ministro  dei
trasporti e della navigazione, gli autoveicoli in dotazione. 
  118.  Le  autorita'  cui  e'  consentito  l'uso   esclusivo   delle
autovetture sono: 
    a) Presidente del Consiglio dei ministri e  Vice  Presidente  del
Consiglio dei ministri; 
    b) Ministri; 
    c) Sottosegretari di Stato. 
  119. I servizi di trasporto di persone e cose attualmente svolti in
gestione diretta dalle amministrazioni civili  dello  Stato  e  dagli
enti pubblici non economici sono affidati,  previa  analisi  tecnico-
economica predisposta dal Ministero del  tesoro,  entro  dodici  mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, a societa' pri-
vate. (15) 
  120. La dismissione degli autoveicoli eccedenti quelli necessari  a
soddisfare le esigenze di cui ai commi 118 e 121 e'  affidata,  anche
mediante  mandato,  a  societa'  specializzate  entro   dodici   mesi
dall'affidamento del servizio  di  trasporto  di  persone  e  cose  a
societa' private. (15) 
  121. Con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  sono
individuate particolari categorie, non ricomprese tra quelle  di  cui
al comma 118, cui e' consentito l'uso  esclusivo  delle  autovetture,
fermo restando quanto previsto dal comma 122. (15) 
  122. Tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi
titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il  diritto  all'uso
dell'autovettura di Stato. 
  123. Le disposizioni di cui ai commi da 117  a  122  si  applicano,
altresi',  al  parco  auto  in  dotazione  alle  amministrazioni  del
Dipartimento della protezione civile della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri, dell'interno e della difesa non strettamente necessario
all'espletamento  delle  funzioni  primarie   delle   amministrazioni
medesime. 
  124.  Per  l'esercizio  finanziario  1997  e'  fatto  divieto  alle
amministrazioni  civili  dello   Stato,   nonche'   agli   enti   non
territoriali del settore pubblico  allargato,  con  esclusione  delle
Forze di polizia, di acquistare autovetture. (15) 
  125. All'articolo 1, terzo comma, della legge 13 marzo 1980, n. 70,
dopo le parole: "alla prima" sono inserite le seguenti: "e sino  alla
quinta"; ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  "In  caso  di
contemporanea  effettuazione  di  piu'  consultazioni  elettorali   o
referendarie,  ai  componenti  degli  uffici  elettorali  di  sezione
possono riconoscersi fino a un massimo di quattro maggiorazioni". 
  126. Per consentire la concessione  dell'agevolazione  prevista  al
numero 5 della tabella  A  allegata  al  testo  unico  approvato  con
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche mediante crediti o
buoni di imposta, il Ministero delle risorse agricole,  alimentari  e
forestali determina, entro il 31  marzo  1997,  i  consumi  medi  dei
prodotti petroliferi per ettaro  e  per  ogni  tipo  di  coltivazione
necessari all'emanazione, entro novanta giorni dalla  predetta  data,
del decreto previsto nelle note della citata tabella A.  A  decorrere
dal 1 luglio 1997, con decreto da emanare ai sensi dell'articolo  17,
comma 3, della legge 23  agosto  1988,  n.  400,  il  Ministro  delle
finanze, di concerto con il Ministro del tesoro,  in  relazione  alla
riduzione dei consumi gia' realizzati per effetto delle  disposizioni
di cui al periodo precedente, indicata  dal  Ministro  delle  risorse
agricole, alimentari e forestali, puo' ridurre la misura  dell'accisa
prevista nel numero 5 della tabella A allegata al citato testo  unico
approvato con decreto legislativo n. 504 del 1995. 
  127. Per il gasolio utilizzato per  il  riscaldamento  delle  serre
adibite a colture floro-vivaistiche l'accisa si applica nella  misura
del 10 per cento dell'aliquota normale.  L'agevolazione  e'  concessa
mediante  rimborso  dell'accisa,  effettuato  nei   confronti   degli
esercenti depositi per  la  distribuzione  dei  prodotti  petroliferi
agevolati per uso agricolo limitatamente alle  quantita'  di  gasolio
agevolato per uso agricolo assegnate e prelevate per il riscaldamento
delle serre adibite a colture floro-vivaistiche,  mediante  accredito
dell'imposta ai sensi dell'articolo 14 del testo unico approvato  con
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. 
  128. Le modalita' di utilizzazione delle disponibilita' finanziarie
derivanti da dismissioni del patrimonio immobiliare,  da  cessione  o
scadenza  di  valori  mobiliari  di  cui  siano  titolari  l'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS), l'Istituto  nazionale  per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (IN- AIL), l'Istituto
di  previdenza  per  il  settore   marittimo   (IPSEMA),   l'Istituto
postelegrafonici (IPOST) e l'Istituto nazionale di previdenza  per  i
dipendenti dell'amministrazione pubblica  (INPDAP)  sono  determinate
nell'ambito dei piani annuali delle disponibilita' di  cui  al  comma
129. 
  129. Per il triennio 1997-1999 nei confronti degli enti di  cui  al
comma 128 non si applicano le disposizioni  di  cui  all'articolo  65
della legge 30 aprile 1969, n.  153,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, e  ogni  altra  norma,  anche  di  carattere  speciale,
vigente in materia di investimenti, ad eccezione di quelli adibiti ad
uso strumentale. Per il medesimo triennio, tali enti  sono  tenuti  a
disporre, sulla base delle direttive emanate dal Ministro del  lavoro
e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro  del  tesoro,
piani   di   impiego   annuali   delle    disponibilita',    soggetti
all'approvazione dei Ministri stessi. 
  130.  Restano  ferme   le   disposizioni   previste   per   l'INAIL
dall'articolo 2, comma 6, della legge 28 dicembre 1995, n.  549,  per
l'attuazione  degli  interventi  da  realizzare   nell'ambito   degli
indirizzi di programma del Ministero della  sanita'  e  d'intesa  con
questo. 
  131. La partecipazione azionaria nella RIBS Spa posseduta dall'EFIM
e'  trasferita  al  Ministero  del   tesoro.   Conseguentemente,   il
rappresentante dell'EFIM  decade  dal  consiglio  di  amministrazione
della RIBS Spa. 
  132. L'Istituto di  servizi  per  il  mercato  agricolo  alimentare
(ISMEA) effettua interventi finanziari, a condizioni  agevolate  o  a
condizioni di mercato, in societa', sia cooperative che con scopo  di
lucro, economicamente e  finanziariamente  sane,  che  operano  nella
produzione,  trasformazione  e   commercializzazione   dei   prodotti
agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, compresi  nell'Allegato  I
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonche' dei  beni
prodotti nell'ambito delle relative attivita' agricole individuati ai
sensi dell'articolo 32, comma 2, lettera c), del  testo  unico  delle
imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917. L'ISMEA effettua interventi  finanziari,  a
condizioni agevolate o a condizioni di mercato, in  societa'  il  cui
capitale sia  posseduto  almeno  al  51  per  cento  da  imprenditori
agricoli,  cooperative  agricole  a  mutualita'  prevalente  e   loro
consorzi o da organizzazioni  di  produttori  riconosciute  ai  sensi
della normativa vigente,  o  in  cooperative  i  cui  soci  siano  in
maggioranza imprenditori agricoli, economicamente e  finanziariamente
sane, che operano nella distribuzione e  nella  logistica,  anche  su
piattaforma  informatica,  dei  prodotti  agricoli,  della  pesca   e
dell'acquacoltura,  compresi  nell'Allegato  I   del   Trattato   sul
funzionamento  dell'Unione  europea.  Nel  caso   di   interventi   a
condizioni di mercato, l'ISMEA opera  esclusivamente  come  socio  di
minoranza  sottoscrivendo  aumenti  di   capitale   ovvero   prestiti
obbligazionari  o  strumenti  finanziari  partecipativi.  Nell'ambito
delle  operazioni  di  acquisizione  delle  partecipazioni,   l'ISMEA
stipula accordi con i quali gli altri soci, o eventualmente terzi, si
impegnano a riscattare al valore di mercato,  nel  termine  stabilito
dal  relativo  piano  specifico  di  intervento,  le   partecipazioni
acquisite. Nel caso di interventi  a  condizioni  agevolate,  l'ISMEA
interviene  tramite  l'erogazione  di  mutui  di  durata  massima  di
quindici anni. I criteri e le modalita' degli  interventi  finanziari
dell'ISMEA sono definiti con decreto del  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali. L'intervento a condizioni  agevolate
da parte dell'ISMEA e' subordinato alla  preventiva  approvazione  di
apposito regime di aiuti da parte della Commissione europea. 
  132-bis. COMMA ABROGATO DALLA L. 28 LUGLIO 2016, N. 154. 
  132-ter. COMMA ABROGATO DALLA L. 28 LUGLIO 2016, N. 154. 
  133. Ai fini del contenimento del limite massimo del saldo netto da
finanziare e del ricorso al mercato per gli anni 1996,  1997  e  1998
stabiliti dalla legge finanziaria 1996, le disposizioni dei commi  da
134 a 165 realizzano una manovra sulla spesa pari a 2.961 miliardi di
lire per il 1996, a 2.834 miliardi di lire per  il  1997  e  a  3.578
miliardi  di  lire  per  il  1998  in  termini   di   competenza   e,
rispettivamente, a 1.485, 2.380 e 2.900 miliardi di lire  in  termini
di cassa. I commi da 134 a 165 dispongono altresi'  maggiori  entrate
in misura non inferiore, in termini sia di competenza sia di cassa, a
3.900 miliardi di lire per il 1996, a 2.393 miliardi per il 1997 e  a
lire 1.660 miliardi per il 1998. 
  134. Gli stanziamenti iniziali iscritti sui capitoli  del  bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, e le  relative
proiezioni per gli anni 1997  e  1998,  appartenenti  alle  categorie
economiche di seguito elencate,  con  esclusione  della  quota  parte
destinata a spese di personale e delle dotazioni relative ad  accordi
internazionali e a intese con confessioni  religiose,  a  regolazioni
contabili, a garanzie assunte dallo Stato, ad annualita'  relative  a
limiti di impegno e a rate di ammortamento di mutui, sono ridotti per
importi  corrispondenti  alle  seguenti   percentuali,   intendendosi
correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa: 
    a) Categoria IV  -  con  esclusione  delle  spese  aventi  natura
obbligatoria e di quelle della rubrica 12 e della  rubrica  14  dello
stato di previsione del Ministero  della  difesa:  5  per  cento.  Su
proposta del Ministro interessato, di concerto con  il  Ministro  del
tesoro, la riduzione puo' essere operata su determinati  capitoli  di
spese   discrezionali   della   medesima   categoria   ovvero   sugli
accantonamenti di fondo speciale  per  provvedimenti  legislativi  in
corso della medesima amministrazione; 
    b) Categoria V - con esclusione dei capitoli 6674,  6675  e  6676
dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri
e dei  capitoli  4630,  4633,  4634,  5941  e  6771  dello  stato  di
previsione del Ministero  del  tesoro,  delle  spese  per  assistenza
gratuita diretta (codice economico 5.1.4.),  dei  trasferimenti  alle
province  e  ai  comuni  (codice   economico   5.5.0.),   agli   enti
previdenziali  (codice  economico  5.6.0.)   e   all'estero   (codice
economico 5.8.0.), delle pensioni di guerra (codice economico 5.1.1.)
nonche' dei contributi di cui all'articolo 1, comma 40,  della  legge
28 dicembre 1995, n. 549: 1,1 per cento; 
    c) Categorie X e XI - con  esclusione  del  capitolo  8405  dello
stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e  delle  spese
per danni bellici e pubbliche calamita' (codice economico 10.9.1.): 2
per cento. 
  135.  Le  riduzioni  di  cui  al  comma  134  che  non   consentono
l'adempimento di obbligazioni giuridicamente perfezionate  alla  data
di entrata in vigore  della  presente  legge  possono  dare  luogo  a
reiscrizioni  ai  pertinenti  capitoli  di  bilancio   dell'esercizio
successivo. 
  136. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 18, comma  5,
della legge 27 dicembre 1983, n. 730, come determinata dalla  tabella
C della legge 28 dicembre 1995, n. 550 (legge finanziaria  1996),  e'
ridotta di lire 190 miliardi per l'anno 1996 e di lire  200  miliardi
per ciascuno degli  anni  1997  e  1998.  L'autorizzazione  di  spesa
prevista dall'articolo 4, comma 6, della legge 28 dicembre  1995,  n.
550 (legge finanziaria 1996), e' ridotta di  lire  370  miliardi  per
l'anno 1996, di lire 550 miliardi per  l'anno  1997  e  di  lire  600
miliardi per l'anno 1998. Gli stanziamenti iscritti ai capitoli 4288,
4289 e 4290 dello stato di previsione del Ministero dell'interno e le
relative proiezioni sono complessivamente ridotti,  su  proposta  del
Ministro dell'interno, di lire 150 miliardi per ciascuno  degli  anni
1996, 1997 e 1998. Le assegnazioni, i contributi e le somme  comunque
erogate a decorrere dal 30 luglio 1996 a carico  del  bilancio  dello
Stato a favore di societa' per azioni, il cui capitale sia di  totale
proprieta' dello Stato,  o  di  enti  pubblici  non  assoggettati  al
sistema di tesoreria unica ai sensi della legge 29 ottobre  1984,  n.
720,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  devono  essere
versati su appositi  conti  correnti  infruttiferi  gia'  in  essere,
ovvero da aprirsi presso la Tesoreria centrale dello Stato. 
  137. I soggetti che hanno dichiarato per il periodo di imposta 1994
ricavi derivanti dall'esercizio  di  attivita'  di  impresa,  di  cui
all'articolo 53, comma 1, ad  esclusione  di  quelli  indicati  nella
lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  o
compensi derivanti dall'esercizio di arti e professioni di  ammontare
non superiore a lire dieci  miliardi,  sono  ammessi  a  definire  il
reddito di impresa ovvero il reddito derivante dall'esercizio di arti
e professioni  sulla  base  dei  parametri  di  cui  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri 29 gennaio 1996, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 15 alla Gazzetta  Ufficiale  n.  25  del  31
gennaio  1996,  tenendo  conto  degli  elementi,   desumibili   dalle
dichiarazioni   dei   redditi   presentate   ovvero   dal   bilancio,
opportunamente riclassificati per l'applicazione  dei  parametri.  La
disposizione si applica a condizione che i predetti ricavi  siano  di
importo non inferiore all'85 per cento dell'ammontare complessivo dei
ricavi  e  degli  altri  componenti  positivi,  ad  esclusione  delle
plusvalenze  diverse  da   quelle   derivanti   da   immobilizzazioni
finanziarie e delle sopravvenienze attive. La definizione ha  effetto
anche per l'imposta sul valore aggiunto, da liquidare  come  indicato
nell'articolo 3, comma 183, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.  La
definizione non e' ammessa: 
    a) se, alla data del 15 novembre 1996, ricorrono le  ipotesi  in-
dicate nell'articolo 2-bis, comma 2, del decreto-legge  30  settembre
1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30  novembre
1994, n. 656, e successive modificazioni ed integrazioni; 
    b) in caso di omessa presentazione della dichiarazione. 
  138.  Il  contribuente  che  intende  avvalersi  della  definizione
presenta all'ufficio delle imposte competente,  entro  il  31  luglio
1996, ovvero entro il 5  settembre  1996  se  i  relativi  dati  sono
registrati   anche   su   supporto   magnetico,   apposita    istanza
irretrattabile redatta secondo i modelli approvati  con  decreto  del
Ministro delle finanze 16 maggio  1996,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario n. 30 alla Gazzetta Ufficiale n. 116 del  20  maggio  1996.
All'istanza dei soggetti che esercitano attivita' di impresa o arti e
professioni in forma associata possono essere allegate le istanze  di
ciascun socio o associato. Con decreto del Ministro delle finanze, da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale,  la  trattazione  delle  istanze
puo' essere attribuita anche  agli  uffici  dell'imposta  sul  valore
aggiunto, tenendo conto sia della qualita'  dei  soggetti  sia  della
loro ripartizione sul territorio. L'ufficio, valutata  l'istanza,  la
rigetta, se riscontra cause ostative  per  legge,  ovvero  invita  il
contribuente a presentarsi per redigere in contraddittorio l'atto  di
adesione secondo la procedura stabilita nel regolamento di attuazione
di cui all'articolo 2-bis, comma 6, del  decreto-legge  30  settembre
1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30  novembre
1994,  n.  656,  concernente  disposizioni  per  l'accertamento   con
adesione del contribuente, emanato con decreto del  Presidente  della
Repubblica 30 aprile 1996, n. 316. La definizione si  perfeziona  con
il versamento delle maggiori somme dovute. Se entro  il  30  novembre
1996 l'ufficio non ha comunicato il rigetto dell'istanza  o  l'invito
al contribuente a presentarsi per redigere  l'atto  di  adesione,  il
contribuente si intende definitivamente ammesso alla definizione.  La
stessa si perfeziona con il versamento, entro il  15  dicembre  1996,
delle maggiori  somme  dovute,  da  effettuare  in  base  alle  norme
sull'autoliquidazione mediante delega  ad  un'azienda  di  credito  o
tramite il competente concessionario della riscossione.  Con  decreto
del Ministro delle finanze, da pubblicare nella  Gazzetta  Ufficiale,
sono stabilite le modalita' tecniche, la modulistica e  i  codici  di
versamento. Qualora l'importo dovuto  sia  superiore  a  lire  cinque
milioni per le persone fisiche e a lire dieci milioni per  gli  altri
soggetti, le somme eccedenti possono essere versate in due  rate,  di
pari ammontare, rispettivamente entro il  quarto  e  il  decimo  mese
dalla data dell'atto di adesione di cui al presente comma, maggiorate
degli  interessi  legali  computati  a  decorrere  dal  primo  giorno
successivo alla scadenza del termine  stabilito  per  il  versamento,
ovvero entro il 31 marzo 1997 ed entro il 30 settembre 1997 nel  caso
previsto, maggiorate degli interessi legali computati a decorrere dal
16 dicembre 1996.  L'omesso  versamento  nei  termini  non  determina
l'inefficacia della definizione e per il  recupero  delle  somme  non
corrisposte si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e  succes-
sive modificazioni; sono altresi' dovuti una soprattassa pari  al  40
per cento delle somme non versate e gli interessi legali. (1) (3) 
  139. La  definizione  non  e'  soggetta  ad  impugnazione,  non  e'
integrabile o modificabile da parte dell'ufficio, salvo il potere  di
autotutela  dell'amministrazione  finanziaria   ove   sussistano   le
condizioni ostative indicate al comma 137,  nonche'  in  presenza  di
inesatte dichiarazioni circa i dati cui si riferiscono  i  parametri.
Non rileva ai fini penali ed extra tributari, compreso il  contributo
per il Servizio sanitario nazionale,  nonche'  ai  fini  dell'imposta
comunale per l'esercizio di imprese e di arti  e  professioni.  Sulle
maggiori imposte non sono dovuti interessi; le sanzioni per  infedele
dichiarazione sono ridotte ad  un  ottavo  del  minimo,  le  sanzioni
inerenti  ad  adempimenti  relativi  al  periodo  d'imposta  cui   si
riferiscono le dichiarazioni definite ed ogni altra sanzione connessa
con irregolarita' od omissioni rilevabili  dalle  dichiarazioni  sono
applicabili nella misura di un quarto del  minimo.  Alla  definizione
eseguita ai sensi dei commi da 133 a  165  si  applicano,  in  quanto
compatibili, le disposizioni dei commi 2-bis e 2-sexies dell'articolo
3 del decreto-legge  30  settembre  1994,  n.  564,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994,  n.  656,  e  successive
modificazioni e integrazioni. Per le somme riscosse  in  applicazione
dei  commi  da  133  a  165  si  rendono,  altresi',  applicabili  le
disposizioni dell'articolo 4 del  citato  decreto-legge  n.  564  del
1994. Il maggiore imponibile definito rileva ai fini  dei  contributi
previdenziali dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale,
determinati secondo le disposizioni dei commi 1-bis e 3 dell'articolo
1  del  decreto-legge  9  agosto  1995,  n.  345,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 18  ottobre  1995,  n.  427.  Sulle  somme
dovute a tale titolo non sono dovuti interessi. Fino alla conclusione
del procedimento di cui ai commi da 133 a 165 non  si  applicano  gli
articoli 8, primo comma, del decreto del Presidente della  Repubblica
6 ottobre 1978, n. 627, e successive modificazioni, 12  del  decreto-
legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni, e  62-ter,  comma
1,  del  decreto-legge  30  agosto  1993,  n.  331,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre  1993,  n.  427.  L'intervenuta
definizione dell'accertamento con adesione inibisce  la  possibilita'
per  l'ufficio  di  effettuare,  per  lo  stesso  periodo  d'imposta,
l'accertamento di cui all'articolo 38, commi da quarto a settimo, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e
successive modificazioni. 
  140. Ai contribuenti che abbiano dichiarato ricavi  o  compensi  di
importo non  inferiore  a  quello  risultante  dall'applicazione  dei
parametri indicati al comma 137  non  si  applicano  le  disposizioni
richiamate nel penultimo periodo del comma 139. 
  141. Gli esercenti attivita' di impresa in regime  di  contabilita'
ordinaria che per il periodo di imposta  1995  e  per  il  precedente
hanno  dichiarato  ricavi  di  cui  all'articolo  53,  comma  1,   ad
esclusione di quelli indicati nella lettera c), del testo unico delle
imposte sui redditi,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di  ammontare  non  superiore  a
lire 10  miliardi  e  comunque  non  inferiore  a  quello  risultante
dall'applicazione dei parametri di cui al decreto del Presidente  del
Consiglio dei ministri 29 gennaio 1996,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario n. 15 alla Gazzetta Ufficiale n. 25 del  31  gennaio  1996,
anche mediante la definizione di cui  ai  commi  da  137  a  140  del
presente articolo,  possono  procedere  alla  regolarizzazione  della
situazione patrimoniale iniziale relativa  all'esercizio  successivo.
Gli elementi  posti  a  base  della  regolarizzazione  devono  essere
indicati in apposito modello approvato con decreto del Ministro delle
finanze 28 giugno 1996, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  150
del 28 giugno 1996, da presentare entro il 20 dicembre 1996 ai centri
di servizio, ove istituiti, o agli uffici delle imposte competenti in
ragione del domicilio fiscale posseduto alla  predetta  ultima  data.
(1) 
  142.  La   regolarizzazione   puo'   essere   effettuata   mediante
l'eliminazione  delle  passivita'   o   delle   attivita'   fittizie,
inesistenti o  indicate  per  valori  superiori  a  quelli  effettivi
nonche'  mediante  l'iscrizione  di  attivita'   o   di   passivita',
costituite  da  debiti  verso  fornitori,   in   precedenza   omesse,
assoggettando i maggiori  e  i  minori  valori  iscritti  ad  imposta
sostitutiva  dell'imposta  sul   reddito   delle   persone   fisiche,
dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta  lo-
cale sui redditi, in misura pari al 10 per cento. Il maggiore  valore
del patrimonio netto derivante dalle  predette  regolarizzazioni,  al
netto dell'imposta sostitutiva, deve essere accantonato  in  apposita
riserva, designata con  riferimento  ai  commi  da  133  a  165,  che
concorre alla formazione del reddito nel periodo di imposta  e  nella
misura in cui la riserva viene attribuita ai soci o ai partecipanti o
all'imprenditore; nell'esercizio in cui  si  verificano  le  predette
ipotesi, le somme attribuite, aumentate dell'imposta  sostitutiva  ad
esse corrispondente, concorrono a formare il reddito imponibile della
societa' o dell'ente  o  dell'impresa,  ai  quali  e'  attribuito  un
credito di imposta ai fini dell'imposta  sul  reddito  delle  persone
fisiche o dell'imposta sul  reddito  delle  persone  giuridiche  pari
all'ammontare dell'imposta sostitutiva  pagata,  nonche'  il  reddito
imponibile dei soci o  dei  partecipanti.  Per  i  soggetti  indicati
nell'articolo 87, comma 1, lettere a) e b),  del  testo  unico  delle
imposte sui redditi,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'ammontare su cui va  calcolata
l'imposta sul patrimonio netto delle  imprese  e'  assunto  al  lordo
dell'imposta sostitutiva. 
  143. Le imprese che determinano il reddito in base all'articolo  79
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto  del
Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  possono
effettuare le regolarizzazioni limitatamente  ai  beni  di  cui  agli
articoli 59, 60 e  67  dello  stesso  testo  unico,  nelle  scritture
contabili previste dall'articolo 18 del decreto del Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Si applica l'ultimo periodo del
comma 141. 
  144.  La  regolarizzazione  si   perfeziona   con   il   versamento
dell'imposta sostitutiva entro il 15 dicembre 1996;  i  soggetti  con
periodo d'imposta non coincidente con l'anno  solare  devono  versare
l'imposta sostitutiva entro la predetta data o, se successiva,  entro
la  data  di  scadenza  del  termine  per  la   presentazione   della
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 1995. Qualora
l'imposta dovuta superi i cinque  milioni  di  lire  per  le  persone
fisiche e i dieci milioni di lire per gli altri  soggetti,  le  somme
eccedenti possono essere versate in  due  rate,  di  pari  ammontare,
rispettivamente entro il 31 marzo 1997 e il 30 settembre 1997; per  i
soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare,  il
versamento va effettuato entro le predette  date  o,  se  successive,
entro il sesto ed il dodicesimo mese dalla scadenza del  termine  per
la presentazione della dichiarazione dei redditi. Le somme  eccedenti
vanno maggiorate degli interessi legali  computati  a  decorrere  dal
primo giorno successivo alla scadenza del  termine  previsto  per  il
versamento dell'imposta sostitutiva fino a cinque o dieci milioni  di
lire. L'omesso versamento  nei  termini  delle  somme  eccedenti  non
determina l'inefficacia della  regolarizzazione  e  per  il  recupero
delle  somme   non   corrisposte   si   applicano   le   disposizioni
dell'articolo 14 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 602, e  successive  modificazioni;  sono  altresi'
dovuti una soprattassa pari al 40 per cento delle somme non versate e
gli interessi legali. (1) 
  145. La regolarizzazione di cui al comma 141  non  rileva  ai  fini
penali. I valori risultanti dalle variazioni indicate nei commi 142 e
143 sono riconosciuti, ai fini civilistici e fiscali, a decorrere dal
periodo di imposta 1996 e  non  possono  essere  utilizzati  ai  fini
dell'accertamento. L'imposta  sostitutiva  e'  indeducibile.  Per  la
liquidazione,  la  riscossione,  i  rimborsi  e  il  contenzioso   si
applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. 
  146. Per i soggetti che si avvalgono della regolarizzazione di  cui
ai commi da 133 a 165 del presente articolo, le rimanenze finali  in-
dicate negli articoli 59 e 60  del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917,  relative  al  periodo  di  imposta  1995,  da
considerare per l'applicazione dei parametri di cui  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 29 gennaio 1996, richiamato nel
comma 141, sono assunte per un ammontare non superiore a quello delle
esistenze iniziali del medesimo periodo di imposta. 
  147. Ai fini dell'imposta sul  valore  aggiunto,  l'adeguamento  ai
parametri menzionati nel comma 146 del presente  articolo,  ai  sensi
dell'articolo 3, comma 188, della legge 28  dicembre  1995,  n.  549,
puo'  essere  operato  mediante  l'integrazione  della  dichiarazione
annuale dell'imposta sul valore  aggiunto,  effettuando  il  relativo
versamento entro il termine per la presentazione della  dichiarazione
dei redditi. In tal caso e' dovuta una maggiorazione fissa del 3  per
cento a titolo di interessi e non si  applicano  soprattasse  e  pene
pecuniarie. I maggiori corrispettivi devono essere annotati, entro il
suddetto termine, in  una  apposita  sezione  del  registro  previsto
dall'articolo 23 o dall'articolo 24 del decreto del Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
  148. Nel decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29
gennaio 1996, richiamato nel comma 141, sono indicate le categorie di
contribuenti  per  le  quali  non  e'  possibile  l'elaborazione  dei
predetti  parametri  in  relazione   al   numero   dei   contribuenti
appartenenti alla categoria di attivita' o alle  caratteristiche  del
processo produttivo. La disposizione del presente comma si applica  a
decorrere dal 1 gennaio 1996. 
  149. Il comitato per la vigilanza e il coordinamento dell'attivita'
di accertamento nel campo  dell'obbligo  tributario  e  contributivo,
istituito ai sensi dell'articolo 3, comma  1,  del  decreto-legge  15
gennaio 1993, n. 6, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
marzo 1993, n. 63, e' prorogato per il triennio 1996-1998. 
  150. A decorrere dal 1 gennaio 1996, l'imposta fissa di  bollo,  in
qualsiasi modo  dovuta,  stabilita  in  lire  15.000  dalla  tariffa,
allegato A, annessa al decreto del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro  delle
finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario  n.  106
alla Gazzetta Ufficiale n. 196  del  21  agosto  1992,  e  successive
modificazioni, e' elevata a lire 20.000; l'imposta di bollo  di  lire
15.000, dovuta sui contratti di cui all'articolo 2, nota 2-bis, della
citata tariffa, in qualsiasi forma redatti, e' elevata a lire 20.000,
fermo restando che l'imposta fissa di bollo si applica  ai  contratti
relativi alle carte di pagamento solo in caso d'uso. L'imposta  fissa
di bollo stabilita in lire 2.000 per gli atti di cui all'articolo 13,
commi 1 e 2, della stessa tariffa, e' elevata a lire 2.500. 
  151. L'aliquota dell'accisa sull'alcole etilico, stabilita in  lire
1.166.000 dall'articolo 3, comma 224, della legge 28  dicembre  1995,
n. 549,  e'  aumentata  a  lire  1.249.600  per  ettolitro  anidro  e
l'aliquota dell'accisa sui prodotti alcolici intermedi  e'  aumentata
da lire 87.000 a lire 96.000 per  ettolitro.  L'aliquota  dell'accisa
sul petrolio lampante o cherosene (codice NC 2710 00 51 e 2710 00 55)
per riscaldamento e' aumentata da lire 415.990  a  lire  625.620  per
mille litri. Le  disposizioni  del  presente  comma  si  applicano  a
decorrere dal 1 gennaio 1996. 
  152. Il Ministro delle finanze puo' disporre  con  propri  decreti,
entro il 28 febbraio 1997, l'aumento, sino al livello massimo del  62
per  cento,  dell'aliquota  prevista  dal  comma   1,   lettera   a),
dell'articolo  28  del  decreto-legge  30  agosto   1993,   n.   331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. 
  153.  Entro  il  15  gennaio  1996  sono  emanate  le  disposizioni
concernenti le variazioni delle tariffe  dei  prezzi  di  vendita  al
pubblico  dei  generi  soggetti  a   monopolio   fiscale   ai   sensi
dell'articolo 2 della legge 13 luglio  1965,  n.  825,  e  successive
modificazioni, anche in applicazione della  direttiva  92/79/CEE  del
Consiglio del  19  ottobre  1992.  Le  predette  disposizioni  devono
assicurare maggiori entrate  in  misura  non  inferiore  a  lire  600
miliardi per l'anno 1996 e a lire 630  miliardi  per  ciascuno  degli
anni 1997 e 1998. 
  154. Le entrate derivanti dai commi  da  133  a  165  del  presente
articolo sono riservate all'erario e concorrono alla copertura  degli
oneri per il servizio del debito pubblico, nonche' alla realizzazione
delle linee di politica economica e  finanziaria  in  funzione  degli
impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria. Con
decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il  Ministro  del
tesoro, da emanare entro novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore della  presente  legge,  sono  definite,  ove  necessarie,  le
modalita' di attuazione di quanto previsto dal presente comma. (30) 
  155. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le variazioni di bilancio occorrenti  per  l'attuazione  dei
commi da 133 a 165 del presente articolo. 
  156. A decorrere dalla data di entrata in  vigore  del  regolamento
approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  7  dicembre
1995, n. 581, recante disposizioni attuative  per  l'istituzione  del
registro  delle  imprese,  i  contributi  previdenziali  disciplinati
dall'articolo 1, primo comma, lettera a), della legge 12 marzo  1968,
n. 410, e successive modificazioni, dovuti fino al 31  dicembre  1998
per gli atti depositati presso il registro delle imprese dai soggetti
previsti dall'articolo 7, comma 2, lettera a), numeri  da  1)  a  5),
dello stesso regolamento,  sono  riscossi  con  l'applicazione  delle
apposite marche sugli atti depositati e sui documenti emessi, operata
a  cura  degli  obbligati  al  deposito  e  dei  richiedenti.  Per  i
certificati di  iscrizione  nel  registro  delle  imprese  emessi  da
sportelli non presidiati  o  mediante  sistemi  di  certificazione  a
distanza, i contributi previdenziali sono riscossi direttamente dalle
camere di  commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura  nelle
medesime forme dei diritti di segreteria;  le  somme  cosi'  riscosse
sono versate  ogni  semestre  agli  enti  previdenziali  destinatari,
secondo le proporzioni stabilite dalle disposizioni vigenti. 
  157. All'articolo 3, comma 30, della legge  28  dicembre  1995,  n.
549, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno  1996  il
termine per il versamento del tributo  alle  regioni,  relativo  alle
operazioni di deposito effettuate nel primo trimestre,  e'  differito
al 31 luglio 1996". 
  158. Al quinto comma dell'articolo 26 del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  600,  recante  disposizioni
comuni in materia di accertamento delle  imposte  sui  redditi,  come
modificato dall'articolo 7, comma  5,  del  decreto-legge  20  giugno
1996, n. 323, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  8  agosto
1996, n. 425, recante disposizioni urgenti per il  risanamento  della
finanza pubblica, l'ultimo periodo e' sostituito  dal  seguente:  "La
ritenuta  si  applica,  a  titolo  di  imposta,  anche  sui  proventi
corrisposti a soggetti  non  residenti  per  il  tramite  di  stabili
organizzazioni estere di imprese residenti e, a titolo di acconto, su
quelli  corrisposti  a  stabili  organizzazioni  estere  di   imprese
residenti non appartenenti all'impresa erogante i proventi". 
  159. Nell'articolo 41, comma 2, lettera c), del testo  unico  delle
imposte sui redditi,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "con  scadenza  fissa
non inferiore a 18 mesi" sono soppresse. 
  160. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, recante disposizioni  comuni  in  materia  di
accertamento delle imposte sui redditi, ferma restando la  disciplina
prevista per i titoli di cui  all'articolo  1  del  decreto-legge  19
settembre 1986, n. 556, convertito con modificazioni, dalla legge  17
novembre 1986, n. 759, come  modificata  dal  decreto  legislativo  1
aprile 1996, n. 239, riguardante  la  ritenuta  sugli  interessi  dei
titoli di Stato, per i quali l'aliquota si applica nella  misura  del
12,5 per cento, indipendentemente dalla  scadenza  dei  titoli,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo comma, il primo periodo e' sostituito  dai  seguenti:
"Le societa' e gli  enti  che  hanno  emesso  obbligazioni  e  titoli
similari devono operare una ritenuta con obbligo  di  rivalsa,  sugli
interessi, sui premi e sugli altri frutti corrisposti  ai  possessori
nella misura del 12,50 per cento quando la scadenza non e'  inferiore
a diciotto mesi e del 27 per cento quando la scadenza e' inferiore ai
diciotto mesi. Qualora il rimborso abbia luogo  entro  diciotto  mesi
dall'emissione, sugli interessi,  sui  premi  e  sugli  altri  frutti
maturati  fino  al  momento  dell'anticipato   rimborso   e'   dovuta
dall'emittente una somma pari al 20 per cento"; 
    b) al terzo comma,  i  primi  tre  periodi  sono  sostituiti  dai
seguenti: "Se gli interessi, i premi e gli altri  frutti  di  cui  ai
precedenti commi sono dovuti da soggetti non residenti nel territorio
dello Stato, la ritenuta deve essere operata, con obbligo di rivalsa,
sui proventi di cui al primo e al  secondo  comma  con  aliquote  ivi
rispettivamente previste.  Qualora  il  rimborso  abbia  luogo  entro
diciotto mesi dall'emissione, sugli  interessi,  sui  premi  e  sugli
altri frutti maturati fino al  momento  dell'anticipato  rimborso  e'
dovuta una somma pari al 20 per cento. Tra gli interessi, i  premi  e
gli altri frutti  va  compresa  anche  la  differenza  tra  la  somma
corrisposta ai possessori dei titoli alla scadenza  e  il  prezzo  di
emissione. All'applicazione della ritenuta  ed  al  versamento  della
somma dovuta per l'anticipato rimborso devono provvedere  i  soggetti
indicati nel primo comma  dell'articolo  23  che  intervengono  nella
riscossione degli interessi, dei premi e degli  altri  frutti  ovvero
nel rimborso nei confronti di soggetti residenti". 
  161. Nell'articolo 7, comma 9, del decreto-legge 20 giugno 1996, n.
323, convertito, con modificazioni, dalla legge  8  agosto  1996,  n.
425, recante disposizioni urgenti per il  risanamento  della  finanza
pubblica, le parole: "emesse  dalle  banche"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "e dei titoli similari". 
  162. Le disposizioni dei commi da 159 a 161 del  presente  articolo
si applicano agli interessi, ai  premi  e  agli  altri  frutti  delle
obbligazioni e dei titoli similari emessi a  partire  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge. 
  163. La soprattassa di lire seicentomila,  stabilita  per  l'omessa
presentazione della dichiarazione relativa all'imposta  straordinaria
su particolari beni, dall'articolo 8, comma 7, del  decreto-legge  19
settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
novembre 1992, n. 438, e' soppressa. Non  si  applica  l'articolo  20
della legge 7 gennaio 1929, n. 4, relativo all'applicazione temporale
delle norme sanzionatorie delle violazioni delle leggi finanziarie, e
non si fa luogo a rimborso delle somme gia' corrisposte. 
  164. Restano validi gli atti ed i  provvedimenti  adottati  e  sono
fatti salvi gli effetti prodottisi  ed  i  rapporti  giuridici  sorti
sulla base dei decreti-legge 30 dicembre 1995, n.  565,  28  febbraio
1996, n. 93, 29 aprile 1996, n. 230,  29  giugno  1996,  n.  342,  30
agosto 1996, n. 449, e 23 ottobre 1996, n. 547. 
  165. L'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 22  dicembre  1984,
n. 887, e' sostituito dal seguente: 
  "Il Ministro del tesoro, tenuto conto delle condizioni del mercato,
puo ristrutturare il debito pubblico  interno  ed  estero  attraverso
operazioni di trasformazione di scadenze, di scambio  o  sostituzione
di titoli di diverso tipo, o altri strumenti operativi previsti dalla
prassi dei mercati finanziari. Il Ministro del tesoro  puo'  altresi'
autorizzare gli enti pubblici economici e le societa'  per  azioni  a
prevalente capitale pubblico ad effettuare le stesse  operazioni  per
il loro indebitamento sull'interno e sull'estero". 
  166. COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 MARZO 2003, N. 49, CONVERTITO,  CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 30 MAGGIO 2003, N. 119. (47) 
  167. COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 MARZO 2003, N. 49, CONVERTITO,  CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 30 MAGGIO 2003, N. 119. (47) 
  168. COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 MARZO 2003, N. 49, CONVERTITO,  CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 30 MAGGIO 2003, N. 119. (47) 
  169. COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 MARZO 2003, N. 49, CONVERTITO,  CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 30 MAGGIO 2003, N. 119. (47) 
  170. COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 MARZO 2003, N. 49, CONVERTITO,  CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 30 MAGGIO 2003, N. 119. (47) 
  171. COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 MARZO 2003, N. 49, CONVERTITO,  CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 30 MAGGIO 2003, N. 119. (47) 
  172. IL D.L. 28 MARZO 2003, N. 49, CONVERTITO,  CON  MODIFICAZIONI,
DALLA L. 30 MAGGIO 2003, N.  119,  HA  CONFERMATO  L'ABROGAZIONE  DEL
PRESENTE COMMA. (47) 
  173. COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 MARZO 2003, N. 49, CONVERTITO,  CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 30 MAGGIO 2003, N. 119. (47) 
  174. COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 MARZO 2003, N. 49, CONVERTITO,  CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 30 MAGGIO 2003, N. 119. (47) 
  175.  In  attuazione  dei  criteri  di  finanziamento  della  spesa
sanitaria previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  502,
e successive modificazioni, dall'anno 1997 non si applicano,  per  le
spese di cui alla lettera a) del comma 13 dell'articolo 8 della legge
22 dicembre 1986, n. 910, le disposizioni di  cui  al  comma  14  del
predetto articolo 8. 
  176. A decorrere dal 1 marzo 1997, le amministrazioni statali e gli
enti titolari di contabilita'  speciali,  con  esclusione  di  quelli
assoggettati al regime della tesoreria unica di  cui  alla  legge  29
ottobre 1984, n. 720, e successive  modificazioni,  devono  indicare,
nell'ordine di pagamento previsto dall'articolo 587  del  regolamento
per l'amministrazione del patrimonio e per la  contabilita'  generale
dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n.  827,  il
codice "Ministero-capitolo" del bilancio dello  Stato  a  carico  del
quale sono state accreditate alla contabilita' medesima le  somme  di
cui  si  richiede  il  prelevamento.  Gli  ordini  di  pagamento  che
utilizzano fondi diversi da quelli  provenienti  dal  bilancio  dello
Stato  devono  recare  l'indicazione  di  un  codice   opportunamente
stabilito dal Ministero del tesoro. Le sezioni di tesoreria non danno
esecuzione ad ordini di pagamento privi del codice di cui al presente
comma,  ove  non  si  tratti  di  fondi  prelevati  per  fronteggiare
emergenze connesse alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico
o ad interventi di protezione civile. 
  177. Le  pubbliche  amministrazioni,  ai  fini  dell'accesso  degli
esercenti attivita' agricola alle agevolazioni fiscali sul carburante
agricolo ovvero ai contributi previsti dall'ordinamento  nazionale  e
comunitario, accertano la qualifica dell'attivita' di  impresa  sulla
base delle iscrizioni nel registro  delle  imprese,  ove  questa  sia
espressamente   richiesta   dalla   normativa    vigente,    previsto
dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n.  580.  Entro  il  31
luglio 1997 con decreto del Ministro dell'industria, del commercio  e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle risorse agricole,
alimentari e forestali, emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge
23 agosto 1988, n.  400,  sono  stabiliti  le  semplificazioni  delle
modalita' con cui  le  pubbliche  amministrazioni  procedono  a  tale
accertamento senza duplicazione di adempimenti per gli utenti,  anche
avvalendosi  delle  informazioni  contenute  nel  repertorio  di  cui
all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre
1995,  n.  581,  e  i  casi  in  cui,  per  le  limitate   dimensioni
dell'attivita',  l'iscrizione  al  registro  delle  imprese  non   e'
obbligatoria per i produttori agricoli di cui al  primo  periodo  del
quarto comma  dell'articolo  34  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
  178. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 40,  della  legge
29  dicembre  1995,  n.   549,   fermo   restando   l'obbligo   della
rendicontazione annuale, non si applicano ai contributi  dello  Stato
in favore dell'Unione italiana ciechi, della Biblioteca italiana  per
ciechi "Regina Margherita" di Monza, dell'Ufficio internazionale  per
la protezione delle opere letterarie, del Centro internazionale radio
medico, dell'Ente  nazionale  italiano  per  il  turismo,  del  Fondo
edifici  di  culto,  di   organismi   nazionali   ed   internazionali
nell'ambito  delle  relazioni  culturali  con  l'estero,  del  Centro
internazionale    di    alti    studi    agronomici     mediterranei,
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo  industriale,
del Centro internazionale di ingegneria  genetica  e  biotecnologica,
del Centro internazionale di perfezionamento professionale e  tecnico
di Torino, nonche' alle erogazioni agli istituti italiani di  cultura
all'estero e alle borse di studio connesse ad accordi internazionali. 
  179. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 40  e  44,  della
legge 28 dicembre 1995, n, 549, non si applicano ai contributi  dello
Stato in favore del Club alpino italiano ed  ai  contributi  previsti
dalle leggi 23 settembre 1993, n. 379, 20 gennaio 1994, n.  52,  e  5
giugno 1995, n. 221. 
  180. Nell'articolo 1, comma 66, della legge 28  dicembre  1995,  n.
549, le parole: "lire  940  miliardi"  e  "lire  800  miliardi"  sono
sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "lire  829  miliardi"  e
"lire 689 miliardi". 
  181. La lettera b) del comma  1  dell'articolo  3  della  legge  27
ottobre 1993, n. 432, e' sostituita dalla  seguente:  "b)  gli  altri
proventi relativi alla vendita di partecipazioni  dello  Stato".  Dai
proventi di cui al presente  comma  sono  escluse  in  ogni  caso  le
dismissioni immobiliari di cui ai commi da 86 a 119 dell'articolo 3. 
  182. Nell'articolo 4, comma 1, della legge 27 ottobre 1993, n. 432,
dopo le parole: "titoli di  Stato"  sono  aggiunte  le  seguenti:  ",
nonche' per  l'acquisto  di  partecipazioni  azionarie  possedute  da
societa' delle quali il Tesoro sia unico  azionista,  ai  fini  della
loro dismissione". 
  183. Gli articoli 179 e 182 del regolamento per l'amministrazione e
la  contabilita'  degli  organismi  dell'Esercito,  della  Marina   e
dell'Aeronautica,  approvato  con  decreto   del   Presidente   della
Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, sono sostituiti dai seguenti: 
  "Art. 179.  -  1.  La  direzione  di  amministrazione  provvede  al
rifornimento dei fondi agli enti  amministrativamente  dipendenti,  a
mezzo di ordinativi di pagamento tratti sulla  contabilita'  speciale
della competente sezione di tesoreria provinciale, decurtandoli delle
somme necessarie al  pagamento  degli  emolumenti  al  personale  che
richiede l'accredito bancario e postale; tali  ordinativi,  intestati
agli enti, sono esigibili con quietanza degli agenti responsabili  di
cassa degli enti medesimi". 
  "Art. 182. - 1. A richiesta dell'ente e  sempre  nei  limiti  delle
assegnazioni  ad  esso  concesse,  la  direzione  di  amministrazione
provvede ad accreditare al sistema bancario ed  a  quello  postale  i
fondi occorrenti  al  pagamento  degli  emolumenti  al  personale  da
effettuare per il tramite degli istituti di credito e dell'Ente poste
italiane ed a pagamenti a  favore  di  terzi  creditori  traendo  gli
ordinativi  di  pagamento  sulla  contabilita'  speciale  e  ne   da'
contemporaneo  avviso  all'ente  richiedente   per   le   conseguenti
registrazioni contabili". 
  184. Le disposizioni introdotte con il comma 183 sono  modificabili
con la procedura di cui all'articolo 17,  comma  2,  della  legge  23
agosto 1988, n. 400. 
  185. Il  primo  comma  dell'articolo  1284  del  codice  civile  e'
sostituito dal seguente: 
  "Il saggio degli interessi legali e' determinato in misura pari  al
5 per cento in ragione d'anno. Il Ministro del  tesoro,  con  proprio
decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il  saggio
si riferisce, puo' modificarne annualmente la misura, sulla base  del
rendimento medio annuo lordo  dei  titoli  di  Stato  di  durata  non
superiore a dodici mesi  e  tenuto  conto  del  tasso  di  inflazione
registrato nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre  non  sia  fissata
una nuova misura del  saggio,  questo  rimane  invariato  per  l'anno
successivo". 
  186.  Il  numero  complessivo  dei  posti  per  le  assunzioni  del
personale da parte della Commissione nazionale per le societa'  e  la
borsa (CONSOB), come fissato  dall'articolo  2  del  decreto-legge  8
aprile 1974, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, e' ridotto da 475  a
450 unita'. La ripartizione dei posti  suddetti  tra  l'aliquota  del
personale di ruolo a tempo indeterminato e  quella  del  personale  a
contratto a tempo determinato e' stabilita con  apposito  regolamento
adottato dalla Commissione con le modalita'  di  cui  al  nono  comma
dell'articolo 1  del  citato  decreto-legge  n.  95  del  1974,  resa
esecutiva con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
adottato in conformita' alla procedura prevista dalla norma suddetta.
Resta fermo il disposto di cui al settimo comma del citato articolo 2
relativamente alle modalita' di accesso del personale di ruolo. 
  187. Per la  piu'  efficace  attuazione  degli  obiettivi  in  esso
contenuti il quinto piano nazionale della pesca  e  dell'acquacoltura
1997-1999, di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, puo'  prevedere
la ripartizione degli stanziamenti tra i vari settori  di  intervento
anche in deroga alle  percentuali  stabilite  dall'articolo  2  della
medesima legge. 
  188. Il comma 5-ter dell'articolo 1  del  decreto-legge  28  giugno
1995, n. 251, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  3  agosto
1995, n. 351, e' sostituito dal seguente: 
  "5-ter. I canoni per le concessioni  alle  societa'  costituite  ai
sensi dell'articolo 10, comma  13,  della  legge  24  dicembre  1993,
n.537, sono fissati periodicamente  dal  Ministero  delle  finanze  -
Dipartimento  del  territorio  di  concerto  con  il  Ministero   dei
trasporti e della navigazione, con riferimento, per il periodo  preso
in considerazione, al volume di traffico di passeggeri e  merci.  Con
decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il  Ministro  dei
trasporti e della navigazione, sono dettate le disposizioni attuative
sulla base delle quali possono  essere  definite  anche  le  pendenze
afferenti ai canoni pregressi. Le disposizioni  di  cui  al  presente
comma e al secondo periodo del comma 1-quater del  presente  articolo
si applicano anche alle  societa'  che  attualmente  provvedono  alla
gestione totale degli  aeroporti,  in  base  a  leggi  speciali.  Gli
introiti derivanti dal presente comma sono versati  sul  capitolo  di
entrata del bilancio statale di cui all'articolo  7  della  legge  22
agosto 1985, n. 449". 
  189. Il comma 10 dell'articolo 10 della legge 24 dicembre 1993,  n.
537, e' sostituito dal seguente: 
  "10. La misura dei diritti aeroportuali di cui alla legge 5  maggio
1976,  n.  324,  e  successive  modificazioni  e   integrazioni,   e'
annualmente determinata con decreto  del  Ministro  dei  trasporti  e
della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze, sentita
la Commissione di cui all'articolo 9 della  medesima  legge,  tenendo
conto dei seguenti obiettivi: 
    a) progressivo allineamento ai livelli medi europei; 
    b) differenziazione tra gli scali aeroportuali in funzione  delle
dimensioni di traffico di ciascuno; 
    c)  applicazione,  per  ciascuno  scalo,  di  livelli   tariffari
differenziati in relazione all'intensita' del  traffico  nei  diversi
periodi della giornata; 
    d) correlazione con il livello  qualitativo  e  quantitativo  dei
servizi offerti; 
    e) correlazione con le esigenze di recupero dei costi, in base  a
criteri  di   efficienza   e   di   sviluppo   delle   infrastrutture
aeroportuali; 
    f) conseguimento degli obiettivi di tutela ambientale". 
  190. COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2005, N. 203, CONVERTITO,
CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 2 DICEMBRE 2005, N. 248. 
  191. I termini di cui all'articolo 1,  comma  1,  secondo  e  terzo
periodo, del decreto-legge 28 giugno 1995, n.  251,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 agosto  1995,  n.  351,  sono  differiti
rispettivamente al 30 giugno 1997 ed al 31 dicembre 1997. 
  192. Sono abrogate le disposizioni legislative  che  fanno  obbligo
all'Istituto  per  la  ricostruzione  industriale  (I.R.I.  Spa)   di
detenere direttamente o indirettamente partecipazioni di  maggioranza
in societa' esercenti servizi  di  trasporto  aereo  ed  al  medesimo
Istituto ed alla Societa'  finanziaria  marittima  (FINMARE  Spa)  di
detenere direttamente o indirettamente partecipazioni di  maggioranza
in societa' esercenti servizi marittimi nazionali ed internazionali e
relative societa' che svolgono servizi di supporto. PERIODO SOPPRESSO
DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA
L. 6 AGOSTO 2008, N. 133. PERIODO SOPPRESSO  DAL  D.L.  25  SETTEMBRE
2009, N.135, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 20 NOVEMBRE  2009,
N. 166. 
  193. Il Governo, nell'ambito degli strumenti finanziari e operativi
definiti dalla legge che individuera' l'intervento da realizzare  per
il potenziamento  e  l'ammodernamento  della  linea  ferroviaria  del
Brennero  e  per  la  realizzazione  delle  relative   gallerie,   e'
autorizzato a prorogare il termine di concessione dell'autostrada del
Brennero SpA alle condizioni che la legge stessa definira'. 
  194.  Nell'ambito  delle  somme  derivanti  dai  mutui  di  cui  al
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e  successive  modificazioni  e
integrazioni, il CIPE destina una quota, pari a  lire  100  miliardi,
per il conseguimento delle finalita' di cui all'articolo 2, comma 42,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549. 
  195. Il termine per la presentazione della dichiarazione di cui  al
comma 1 dell'articolo 17 della legge 5 febbraio  1992,  n.  91,  gia'
prorogato con legge  22  dicembre  1994,  n.  736,  e'  ulteriormente
prorogato al 31 dicembre 1997. 
  196. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n.
542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996,  n.
649, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Con
dette somme sono realizzate prioritariamente strutture  pubbliche  di
seconda accoglienza e centri di servizi polivalenti  autogestiti,  al
fine  di   assicurare   migliori   condizioni   per   l'integrazione,
l'avviamento al lavoro e l'agevolazione  al  rientro  in  patria  dei
cittadini extracomunitari. Le finalita' di seconda  accoglienza  sono
perseguite, ove possibile, anche in strutture gia' realizzate  con  i
contributi di cui all'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1989,
n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio  1990,
n. 39. Le somme non  impegnate  per  la  realizzazione  dei  predetti
centri e servizi entro 18 mesi dall'erogazione, sono  definitivamente
revocate e versate a cura delle regioni stesse al capitolo 2368 dello
stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.". 
  197. All'articolo 5, comma 1, della legge 28 febbraio 1987, n.  56,
dopo la lettera h) e' aggiunta la seguente: 
    "h-bis) in ordine al reclutamento della manodopera da  utilizzare
nei cantieri comunali, per  progetti  finalizzati  all'occupazione  e
finanziati per intero con leggi delle regioni, e/o dagli enti locali,
tramite i rispettivi Fondi sociali, stabiliscono criteri, modalita' e
parametri per l'avviamento al lavoro, anche  in  deroga  all'articolo
16, e successive modifiche  ed  integrazioni,  comprese  le  relative
norme di attuazione  e  regolamenti,  tenendo  conto  delle  esigenze
territoriali opportunamente ed appositamente manifestate dagli organi
rappresentativi degli enti locali interessati e della natura  sociale
degli interventi di cui trattasi". 
  198. All'articolo 4, comma 21, terzo periodo, del  decreto-legge  1
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla  legge  28
novembre 1996, n. 608, le parole: "di dodici  mesi"  sono  sostituite
dalle seguenti: "di quindici mesi". 
  199. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2004, N. 28. 
  200.  Nell'articolo  27,  comma  quattordicesimo,  della  legge   4
novembre 1965, n. 1213, introdotto dall'articolo 7 del  decreto-legge
14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge  1
marzo 1994, n. 153, le parole "tre  anni"  e  "triennio",  contenute,
rispettivamente, nel primo e secondo periodo, sono  sostituite  dalle
parole "quarantadue mesi" e "periodo di quarantadue mesi". 
  201. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 agosto  1996,  n.
408, convertito, con modificazioni, dalla legge 4  ottobre  1996,  n.
515, dopo la parola "Chioggia" sono inserite le seguenti parole: "ivi
compresi,  limitatamente  a  lire   9   miliardi,   quelli   per   il
completamento della ricostruzione del teatro "La Fenice". 
  202. I termini di cui agli articoli 12, comma 1, 14, comma 4, e 15,
commi 2 e 4, della legge 11 febbraio 1992,  n.  141,  in  materia  di
previdenza forense sono riaperti per il periodo di 180  giorni  dalla
data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  anche  per  il
versamento, secondo le modalita' di cui  all'articolo  15,  comma  3,
della legge 11 febbraio 1992, n. 141, di tutti i  contributi  dovuti,
scaduti alla data del 31 dicembre 1995. Per le sanzioni gia' iscritte
a ruolo, i benefici di cui al periodo precedente  si  estendono  alle
rate non scadute alla data di entrata in vigore della presente legge. 
  203. Gli interventi che coinvolgono una molteplicita'  di  soggetti
pubblici e privati ed implicano  decisioni  istituzionali  e  risorse
finanziarie a carico delle amministrazioni statali, regionali e delle
province autonome nonche' degli enti locali possono  essere  regolati
sulla base di accordi cosi' definiti: 
    a)  "Programmazione  negoziata",  come   tale   intendendosi   la
regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra  il  soggetto
pubblico competente e la parte o le parti  pubbliche  o  private  per
l'attuazione di interventi diversi, riferiti ad un'unica finalita' di
sviluppo, che richiedono una valutazione complessiva delle  attivita'
di competenza; 
    b) "Intesa istituzionale di programma",  come  tale  intendendosi
l'accordo tra amministrazione centrale, regionale  o  delle  province
autonome con cui tali soggetti si impegnano a collaborare sulla  base
di  una  ricognizione   programmatica   delle   risorse   finanziarie
disponibili,   dei   soggetti   interessati   e    delle    procedure
amministrative  occorrenti,  per  la  realizzazione   di   un   piano
pluriennale  di  interventi  d'interesse  comune   o   funzionalmente
collegati. La gestione finanziaria degli interventi per i  quali  sia
necessario il concorso di piu' amministrazioni dello  Stato,  nonche'
di queste ed altre amministrazioni, enti ed organismi pubblici, anche
operanti in regimeprivatistico, puo' attuarsi secondo le procedure  e
le modalita' previste dall'articolo  8  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367; 
    c)  "Accordo  di  programma  quadro",  come   tale   intendendosi
l'accordo con enti  locali  ed  altri  soggetti  pubblici  e  privati
promosso dagli organismi di cui alla lettera b), in attuazione di una
intesa istituzionale di programma per la definizione di un  programma
esecutivo  di  interventi  di  interesse  comune   o   funzionalmente
collegati. L'accordo di programma quadro indica in particolare: 1) le
attivita' e gli interventi da realizzare,  con  i  relativi  tempi  e
modalita' di attuazione e con i termini ridotti per  gli  adempimenti
procedimentali; 2)  i  soggetti  responsabili  dell'attuazione  delle
singole  attivita'  ed  interventi;  3)  gli  eventuali  accordi   di
programma ai sensi dell'articolo 27 della legge  8  giugno  1990,  n.
142; 4) le eventuali conferenze di servizi o  convenzioni  necessarie
per l'attuazione dell'accordo; 5) gli impegni  di  ciascun  soggetto,
nonche' del soggetto cui competono  poteri  sostitutivi  in  caso  di
inerzie, ritardi o inadempienze; 6) i procedimenti di conciliazione o
definizione di conflitti tra i soggetti partecipanti all'accordo;  7)
le  risorse  finanziarie  occorrenti  per  le  diverse  tipologie  di
intervento, a valere sugli stanziamenti  pubblici  o  anche  reperite
tramite  finanziamenti  privati;  8)  le  procedure  ed  i   soggetti
responsabili  per  il  monitoraggio  e  la  verifica  dei  risultati.
L'accordo di programma quadro e' vincolante per tutti i soggetti  che
vi partecipano. I controlli sugli atti e  sulle  attivita'  posti  in
essere in attuazione dell'accordo di programma quadro  sono  in  ogni
caso successivi. Limitatamente alle aree di cui alla lettera f),  gli
atti di esecuzione dell'accordo di programma quadro possono  derogare
alle  norme  ordinarie  di  amministrazione  e  contabilita',   salve
restando  le  esigenze  di  concorrenzialita'  e  trasparenza  e  nel
rispetto della  normativa  comunitaria  in  materia  di  appalti,  di
ambiente e di valutazione di impatto ambientale.  Limitatamente  alle
predette aree  di  cui  alla  lettera  f),  determinazioni  congiunte
adottate dai soggetti pubblici  interessati  territorialmente  e  per
competenza istituzionale in materia  urbanistica  possono  comportare
gli effetti di variazione degli strumenti urbanistici  gia'  previsti
dall'articolo 27, commi 4 e 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142; 
    d)  "Patto  territoriale",  come  tale  intendendosi   l'accordo,
promosso da enti locali, parti sociali, o da altri soggetti  pubblici
o  privati  con  i  contenuti  di  cui  alla  lettera  c),   relativo
all'attuazione  di  un  programma  di  interventi  caratterizzato  da
specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale; 
    e) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N.  83,  CONVERTITO,
CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134; (73) 
    f) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N.  83,  CONVERTITO,
CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134. (73) 
    204. Agli interventi di cui alle lettere d) e f) del comma 203 si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla lettera
c) del medesimo comma 203. 
  205. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica,
sentita la Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,   con
deliberazione adottata su proposta del Ministro del bilancio e  della
programmazione  economica,  approva  le   intese   istituzionali   di
programma. 
  206. Il CIPE, con le procedure di cui al comma  205  e  sentite  le
Commissioni parlamentari competenti che si pronunciano entro quindici
giorni dalla richiesta, delibera le  modalita'  di  approvazione  dei
contratti di programma, dei patti territoriali  e  dei  contratti  di
area e gli eventuali finanziamenti limitatamente ai  territori  delle
aree depresse;  puo'  definire  altresi'  ulteriori  tipologie  della
contrattazione programmata disciplinandone le modalita' di  proposta,
di approvazione, di attuazione, di verifica e controllo. 
  207. In sede di riparto delle risorse  finanziarie  destinate  allo
sviluppo delle aree depresse, il CIPE determina le quote da riservare
per i contratti di area e per i  patti  territoriali  ed  integra  la
disciplina stabilita dai commi 203 a 214  del  presente  articolo  ai
fini della relativa attuazione. Le somme  da  iscrivere  su  apposita
unita' previsionale di base dello stato di previsione  del  Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione  economica  riservate
dal CIPE ai contratti d'area e ai patti territoriali sono trasferite,
con  decreto  del  Ministro  del  tesoro,  del   bilancio   e   della
programmazione economica, che ne dovra' prevedere criteri e modalita'
ti controllo e rendicontazione, sulla base dello stato di avanzamento
delle iniziative previste dal contratto o dal patto,  rispettivamente
al responsabile unico del contratto d'area o al soggetto responsabile
del patto territoriale  che  provvedono  ai  relativi,  pagamenti  in
favore dei soggetti beneficiari delle agevolazioni anche avvalendosi,
per la gestione di dette risorse,  di  istituti  bancari  allo  scopo
convenzionati. Alle medesime risorse fanno carico anche le  somme  da
corrispondere  al  responsabile  unico  del  contratto  d'area  o  al
soggetto responsabile del patto territoriale per lo  svolgimento  dei
compiti di cui al presente comma. 
  208. Il CIPE, nel rispetto degli indirizzi concordati con  l'Unione
europea con deliberazione  adottata  su  proposta  del  Ministro  del
bilancio  e  della  programmazione  economica,  previo  parere  delle
competenti Commissioni parlamentari  reso  nel  termine  di  quindici
giorni dall'assegnazione della proposta: a) individua le aree situate
nel territorio di  cui  all'obiettivo  1  del  regolamento  (CEE)  n.
2052/88, e successive modificazioni, interessate da contratti  d'area
o da patti  territoriali,  nelle  quali  sono  concesse  agevolazioni
fiscali dirette ad attrarre investimenti in attivita' produttive e  a
favorire lo sviluppo delle stesse attivita'. Le aree sono individuate
in  numero  e  in  modo  tale  da  perseguire  la  crescita  omogenea
dell'intero territorio di cui all'obiettivo 1,  tenendo  conto  della
rispondenza  alle  finalita'  della  dotazione  infrastrutturale;  b)
definisce le attivita'  ammesse  alla  incentivazione  fiscale  anche
sulla base del criterio di evitare  l'insorgere  di  nuovi  squilibri
interregionali e infraregionali; c)  determina  le  intensita'  delle
agevolazioni nei  limiti  temporali  e  quantitativi  concordati  con
l'Unione  europea,  in  misura  decrescente  nel  tempo  e   comunque
inizialmente non superiore al 50 per cento delle imposte sui  redditi
e  altresi'  stabilisce,  ove  necessario,  le  compensazioni   anche
parziali per le minori entrate regionali; d) stabilisce le condizioni
e le modalita' per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente
comma ed in particolare per l'approvazione e per la  fruizione  delle
agevolazioni, favorendo la massima celerita' delle relative procedure
in relazione alle caratteristiche degli investimenti ammissibili;  e)
individua le amministrazioni competenti  a  svolgere  l'attivita'  di
istruttoria tecnico-economica dei progetti di investimento  e  quella
di  monitoraggio  e   verifica   dell'attuazione   dei   progetti   e
dell'attivita' delle  imprese  per  il  periodo  di  fruizione  delle
agevolazioni, anche ai fini dell'eventuale revoca delle  agevolazioni
stesse. 
  209. Il comma 1, lettere b), c), d),  e),  e-bis),  e  il  comma  2
dell'articolo 1 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32,  convertito
dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, come  modificato  dall'articolo  8
del  decreto-legge  23  giugno  1995,   n.   244,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 8 agosto  1995,  n.  341,  sono  abrogati.
Restano  in  vigore  le  delibere  del  CIPE  di   disciplina   della
programmazione negoziata salvo delibere modificative da adottarsi dal
CIPE con le modalita' del comma 207. 
  210. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448. 
  211. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448. 
  212. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448. 
  213. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448. 
  214. Le disposizioni di cui ai commi da 203  a  214,  del  presente
articolo sono attuate a valere sulle  risorse  finanziarie  destinate
allo sviluppo delle aree depresse. 
  215. Con decorrenza dal 1 gennaio 1997 cessa di avere efficacia  la
disciplina prevista dall'articolo 49, comma 3, secondo periodo, della
legge  9  marzo  1989,  n.  88.  A  far  tempo  da   tale   data   la
classificazione  dei  datori  di  lavoro   deve   essere   effettuata
esclusivamente sulla base dei criteri di inquadramento stabiliti  dal
predetto articolo  49.  Restano  comunque  validi  gli  inquadramenti
derivanti da leggi speciali o conseguenti a decreti  di  aggregazione
emanati ai sensi dell'articolo 34 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 maggio 1955, n. 797. Per le aziende inquadrate nel ramo
industria anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n.
88 del 1989 e' fatta salva  la  possibilita'  di  mantenere,  per  il
personale dirigente gia'  iscritto  all'INPDAI,  l'iscrizione  presso
l'ente stesso. Con la medesima decorrenza, e' elevata  di  0,3  punti
percentuali l'aliquota contributiva  di  finanziamento  dovuta  dagli
iscritti alla gestione di cui all'articolo 34 della legge n.  88  del
1989. 
  216. All'articolo 14, comma 1, nell'alinea, della legge 27 febbraio
1985, n. 49, le parole: "le cooperative appartenenti  al  settore  di
produzione e lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "le cooperative,
ivi comprese le piccole societa' cooperative, appartenenti al settore
di produzione e lavoro". 
  217. Le cooperative sociali che associno  anche  lavoratori  dotati
dei requisiti di cui all'articolo 14,  comma  1,  lettera  a),  della
legge 27 febbraio 1985, n. 49, possono  accedere  ai  benefici  della
legge stessa.  La  partecipazione  prevista  dall'articolo  17  della
citata legge 27 febbraio 1985, n. 49, sara' commisurata,  nei  limiti
previsti dai commi 3 e 5,  al  capitale  sottoscritto  da  tali  soci
lavoratori. 
  218. Le societa' finanziarie costituite ai sensi  dell'articolo  16
della legge 27 febbraio  1985,  n.  49,  per  svolgere  attivita'  di
promozione   delle   finalita'   della   legge    medesima    e    di
sensibilizzazione alla salvaguardia  dell'occupazione  attraverso  la
costituzione  di  cooperative  di  produzione  e  lavoro   ai   sensi
dell'articolo  14  della  legge  27  febbraio  1985,  n.   49,   sono
autorizzate  a  stipulare  apposite  convenzioni  con  il   Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Alla  remunerazione
delle  attivita'  svolte  sulla  base  di  dette   convenzioni   sono
destinati, a valere sulla  attuale  consistenza  del  Fondo  per  gli
interventi  a  salvaguardia  dei  livelli  di  occupazione   di   cui
all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, un miliardo  per
l'anno 1997 e due miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999. 
  219. All'articolo 17,  comma  1,  primo  periodo,  della  legge  27
febbraio 1985, n. 49, le parole: "per la durata di quattro anni" e la
parola: "speciale", sono soppresse. 
  220. Al comma 2 dell'articolo 17 della legge 27 febbraio  1985,  n.
49, dopo la parola: "partecipino" sono inserite le  seguenti:  "anche
con le modalita' previste dagli articoli 4 e 5 della legge 31 gennaio
1992, n. 59". 
  221. All'articolo 18 della  legge  27  febbraio  1985,  n.  49,  e'
aggiunto il seguente comma: 
  "4-bis. Le societa' finanziarie di cui al  precedente  articolo  16
disciplineranno con appositi accordi con le cooperative le  modalita'
di dismissione delle partecipazioni assunte ai sensi  della  presente
legge.  Dette  societa'  finanziarie  devono  utilizzare   le   somme
rientrate nel loro patrimonio a seguito della cessazione, a qualunque
titolo,  delle  proprie  partecipazioni,  assunte   avvalendosi   del
contributo  di  cui  all'articolo  17,  per  attivita'  e  iniziative
comunque    connesse    alla    salvaguardia     e     all'incremento
dell'occupazione; dette somme devono essere appostate in bilancio tra
le riserve indivisibili". 
  222. Al fondo previsto dall'articolo 17  della  legge  27  febbraio
1985, n. 49, sono conferite le somme di lire 30 miliardi  per  l'anno
1995 e di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997. 
  223. Tra i soggetti di cui all'articolo 14, comma  1,  lettera  a),
della legge 27 febbraio 1985,  n.  49,  sono  compresi  i  lavoratori
dipendenti da enti di diritto pubblico adibiti ad  attivita'  che  il
rispettivo ente di appartenenza intende affidare a  soggetti  privati
per il  conseguimento  dei  propri  scopi  istituzionali,  nonche'  i
lavoratori gia' impegnati in lavori socialmente utili ai sensi  della
normativa vigente. 
  224. All'onere derivante dai  commi  da  216  a  223  del  presente
articolo e dall'articolo 9-septies del decreto-legge 1 ottobre  1996,
n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre  1996,
n. 608, pari a lire 60 miliardi per l'anno 1995, a lire 100  miliardi
per l'anno 1996 e a lire 50 miliardi per l'anno  1997,  si  provvede:
quanto a lire 60 miliardi per l'anno  1995,  mediante  corrispondente
utilizzo delle disponibilita' della gestione di cui  all'articolo  25
della legge 21 dicembre 1978, n.  845,  e  successive  modificazioni.
Tali somme sono versate all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per
essere  assegnate  ai  pertinenti  capitoli   delle   amministrazioni
interessate; quanto a lire 100 miliardi  per  l'anno  1996  a  carico
degli stanziamenti iscritti sui capitoli 7828 e 7830 dello  stato  di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996 ciascuno per lire
50 miliardi; quanto a lire 50 miliardi per l'anno 1997 a carico dello
stanziamento iscritto al medesimo capitolo 7828. 
 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  Il D.L. 31 dicembre 1996,  n.  669,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30, ha disposto: 
  - (con l'art. 6-bis, comma 1) che "I termini del 31 luglio  1996  e
del 5 settembre  1996,  di  cui  all'articolo  2,  comma  138,  primo
periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono prorogati  al  30
aprile 1997"; 
  - (con l'art. 6-bis, comma 3) che "Per i soggetti che si  avvalgono
delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano le norme di cui
ai commi da 139 a 146 dell'articolo 2 della legge 23  dicembre  1996,
n. 662. Per gli stessi soggetti il  termine  del  20  dicembre  1996,
nonche' i termini del 15 dicembre 1996, del 31 marzo 1997  e  del  30
settembre  1997,  indicati  rispettivamente  nei  commi  141  e   144
dell'articolo 2 della citata legge n. 662 del 1996, sono prorogati di
dodici mesi. L'imposta sostitutiva dovuta  ai  sensi  del  comma  144
dell'articolo 2 della predetta legge n. 662 del  1996  va  maggiorata
degli interessi legali a decorrere dal 16 dicembre 1996"; 
  - (con l'art. 10, comma 8-septies) che le modifiche di cui ai commi
65, 104 e 106 del presente articolo hanno efficacia a decorrere dal 1
gennaio 1997. 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni dalla L.
23 maggio 1997, n. 135, ha disposto (con l'art. 19-bis, comma 1)  che
"Per le finalita' e con le modalita' previste nell'articolo 2,  comma
87, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per  la  realizzazione  del
tratto  Aglio-Canova  e   il   potenziamento   del   tratto   Firenze
Nord-Firenze Sud  dell'autostrada  Bologna-Firenze,  e'  concesso  un
ulteriore contributo di  lire  100  miliardi  annui  per  il  periodo
1997-1999". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.L. 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla L.
28 maggio 1997, n. 140, ha disposto (con l'art. 9-bis, comma 19)  che
il termine del 30 aprile di cui al  comma  138,  primo  periodo,  del
presente articolo, e' prorogato al 31 luglio 1997. 
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AGGIORNAMENTO (6) 
  La L. 7 agosto 1997, n. 266 ha disposto (con l'art.  15,  comma  1)
che "Al fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma  100,  lettera
a), della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  sono  attribuite,  a
integrazione delle risorse gia' destinate in attuazione dello  stesso
articolo 2, le attivita' e le passivita' del fondo di garanzia di cui
all'articolo 20 della legge 12 agosto  1977,  n.  675,  e  successive
modificazioni, e del fondo di garanzia di cui  all'articolo  7  della
legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni, nonche' un
importo pari a 50 miliardi di lire a valere sulle risorse destinate a
favore dei consorzi e cooperative  di  garanzia  collettiva  fidi  ai
sensi dell'articolo 2 del decreto  legge  20  maggio  1993,  n.  149,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237". 
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AGGIORNAMENTO (10) 
  Il D.L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni dalla L.
23 maggio 1997, n. 135, come modificato dalla L. 2 ottobre  1997,  n.
345, ha disposto (con l'art. 19-bis, comma 1) che "Per le finalita' e
con le modalita' previste nell'articolo 2, comma 87, della  legge  23
dicembre 1996, n. 662, per la realizzazione del tratto Aglio-Canova e
il potenziamento del tratto Firenze Nord-Firenze Sud  dell'autostrada
Bologna-Firenze, e' concesso un  ulteriore  contributo  di  lire  100
miliardi annui per il periodo 1998 - 2017 quali rate di  ammortamento
di mutui ventennali che la societa' concessionaria e'  autorizzata  a
contrarre ai sensi del citato articolo 2, comma 87,  della  legge  n.
662 del 1996. E' altresi' autorizzata la spesa di lire  100  miliardi
per l'anno 1997". 
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AGGIORNAMENTO (12) 
  La L. 27 dicembre 1997, n. 449 ha disposto (con  l'art.  54,  comma
13) che "Sono abrogate le norme che  autorizzano  la  contrazione  di
mutui da parte del  Tesoro  destinati  a  specifiche  finalita',  ivi
comprese quelle di cui al comma 12 dell'articolo  2  della  legge  23
dicembre 1996, n. 662". 
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AGGIORNAMENTO (15) 
  La L. 4 maggio 1998, n. 133 ha disposto (con l'art. 7, comma 3) che
"Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 119, 120,  121  e  124,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si interpretano nel  senso  che
non riguardano le autovetture  protette  assegnate  al  personale  di
magistratura a fini di  tutela  e  sicurezza  o  ad  altri  soggetti,
incaricati di funzioni giudiziarie, esposti a pericolo". 
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AGGIORNAMENTO (17) 
  La L. 18 giugno 1998, n. 194 ha disposto (con l'art.  2,  comma  4)
che "Il termine indicato al comma 7 dell'articolo 2  della  legge  23
dicembre 1996,  n.  662,  puo'  essere  anticipato  per  le  gestioni
commissariali governative gia' ristrutturate ai  sensi  dello  stesso
articolo 2. Gli accordi di programma di cui  al  richiamato  comma  7
prevederanno anche il trasferimento alle  regioni  interessate  delle
risorse necessarie  all'espletamento  delle  funzioni  amministrative
anticipatamente delegate. Tali risorse sono individuate  con  decreto
del Ministro dei trasporti e della navigazione, di  concerto  con  il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica". 
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AGGIORNAMENTO (30) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 5-13 aprile 2000, n.  98  (in
G.U. 1a s.s.  19/4/2000,  n.  17)  ha  dichiarato  la  illegittimita'
costituzionale del comma 154 del presente articolo nella parte in cui
detta disposizione,  nello  stabilire  che  le  modalita'  della  sua
attuazione siano definite con decreto ministeriale,  non  prevede  la
partecipazione della Regione Siciliana al relativo procedimento. 
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AGGIORNAMENTO (37) 
  Il D.P.R. 6 giugno 2001,  n.  380,  come  modificato  dal  D.L.  23
novembre 2001, n. 411,  convertito  con  modificazioni  dalla  L.  31
dicembre 2001, n. 463, ha disposto  (con  l'art.  138,  comma  1)  la
proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione dei commi 50 e 56 del
presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002. 
  Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come modificato dal D.L. 20 giugno
2002, n. 122 , convertito con modificazioni dalla L. 1  agosto  2002,
n. 185 ha disposto (con l'art. 138, comma 1) la proroga  dell'entrata
in vigore dell'abrogazione dei commi 50 e 56  del  presente  articolo
dal 30 giugno 2002 al 30 giugno 2003. 
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AGGIORNAMENTO (41) 
  La L. 27 dicembre  1997,  n.  449,  come  modificata  dalla  L.  28
dicembre 2001, n. 448, ha disposto (con  l'art.  54,  comma  13)  che
"Sono abrogate le norme che autorizzano la contrazione  di  mutui  da
parte del Tesoro  destinati  a  specifiche  finalita',  ivi  comprese
quelle di cui al comma 12 dell'articolo 2  della  legge  23  dicembre
1996, n. 662 ad eccezione dei mutui con organizzazioni ed istituzioni
internazionali o comunitarie,  al  cui  capitale  o  fondo  lo  Stato
partecipi, vincolate per statuto a concedere mutui solo per finalita'
specifiche di interesse pubblico". 
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AGGIORNAMENTO (47) 
  Il D.L. 28 marzo 2003, n. 49, convertito con modificazioni dalla L.
30 maggio 2003, n. 119, ha disposto (con l'art. 10, comma 47)  che  i
commi dal 166 al 174 del presente articolo sono abrogati "a decorrere
dal  primo  periodo  di  applicazione  del  presente  decreto,   come
individuato dal presente articolo". 
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AGGIORNAMENTO (72) 
  Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla
L. 22 dicembre 2011, n. 214, ha disposto (con l'art. 3, comma 4)  che
"La dotazione del Fondo di garanzia a favore delle  piccole  e  medie
imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lett. a),  della  legge  23
dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni,  e'
incrementata di 400 milioni di euro annui  per  ciascuno  degli  anni
2012, 2013 e 2014". 
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AGGIORNAMENTO (73) 
  Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con  modificazioni  dalla
L. 7 agosto 2012, n. 134, ha disposto (con l'art. 23, comma  11)  che
"I procedimenti avviati in data anteriore  a  quella  di  entrata  in
vigore del presente decreto-legge sono disciplinati,  ai  fini  della
concessione e dell'erogazione delle agevolazioni e comunque fino alla
loro definizione, dalle disposizioni delle leggi di cui  all'Allegato
1  e   dalle   norme   di   semplificazione   recate   dal   presente
decreto-legge." 
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AGGIORNAMENTO (80) 
  Il D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla
L. 1 dicembre 2016, n. 225, ha disposto (con l'art. 13, comma 1)  che
"La dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di
cui all'articolo 2, comma 100, lettera a)  della  legge  23  dicembre
1996, n. 662, e' incrementata di 895 milioni di euro per l'anno 2016.
Ulteriori 100 milioni di euro potranno essere  individuati  a  valere
sugli stanziamenti  del  programma  operativo  nazionale  «Imprese  e
competitivita' 2014-2020» a titolarita' del Ministero dello  sviluppo
economico". 
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AGGIORNAMENTO (82) 
  Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla
L. 4 dicembre 2017, n. 172, ha disposto (con l'art. 9, comma  1)  che
la dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese  di
cui al comma 100, lettera a), del presente articolo  e'  incrementata
di 300 milioni di euro per l'anno 2017 e di 200 milioni di  euro  per
l'anno 2018. 
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AGGIORNAMENTO (84) 
  Il D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con  modificazioni  dalla
L. 28 giugno 2019, n. 58, ha disposto (con l'art. 17,  comma  1)  che
"Nell'ambito del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma  100,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e'  istituita,  nel
rispetto della disciplina dell'Unione europea, una  sezione  speciale
destinata alla concessione, a titolo oneroso, di garanzie a copertura
di singoli finanziamenti e portafogli  di  finanziamenti  di  importo
massimo garantito di euro 5 milioni e di durata ultradecennale e fino
a 30 anni erogati alle  imprese  con  un  numero  di  dipendenti  non
superiore a 499 da banche e intermediari finanziari e finalizzati per
almeno il 60 per cento a investimenti in beni materiali. A tal  fine,
la dotazione del fondo e' incrementata di 150  milioni  di  euro  per
l'anno 2019". 
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AGGIORNAMENTO (86) 
  Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 ha disposto (con l'art. 49,  comma  1)
che "Per la durata di 9 mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, in deroga alle vigenti disposizioni  del  Fondo  di
cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n.
662 si applicano le seguenti misure: 
  a) la garanzia e' concessa a titolo gratuito; 
  b) l'importo massimo garantito per singola impresa e' elevato,  nel
rispetto della disciplina UE a 5 milioni di euro; 
  c) per gli  interventi  di  garanzia  diretta,  la  percentuale  di
copertura  e'  pari  all'80  per  cento  dell'ammontare  di  ciascuna
operazione di finanziamento per  un  importo  massimo  garantito  per
singola  impresa  di  1.500.000   euro.   Per   gli   interventi   di
riassicurazione la percentuale di copertura e' pari al 90  per  cento
dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo  di  garanzia,  a
condizione che le garanzie  da  questi  rilasciate  non  superino  la
percentuale massima di copertura dell'80 per cento e per  un  importo
massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro; 
  d) sono ammissibili alla garanzia del Fondo finanziamenti a  fronte
di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario,
purche' il  nuovo  finanziamento  preveda  l'erogazione  al  medesimo
soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad  almeno
il  10  percento  dell'importo  del  debito  residuo  in  essere  del
finanziamento oggetto di rinegoziazione; 
  e) le Amministrazioni e i soggetti titolari di Sezioni speciali del
Fondo o di programmi UE che ne integrano le risorse o  l'operativita'
possono assicurare il loro apporto ai  fini  dell'innalzamento  della
percentuale massima garantita  dal  Fondo  sino  al  massimo  dell'80
percento in garanzia diretta e del 90 percento in riassicurazione; 
  f) per le  operazioni  per  le  quali  banche  o  gli  intermediari
finanziari  hanno  accordato,  anche  di   propria   iniziativa,   la
sospensione del pagamento delle rate di ammortamento,  o  della  sola
quota capitale, in connessione degli effetti indotti dalla diffusione
del COVID-19 Virus, su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, la
durata della garanzia del Fondo e' estesa in conseguenza; 
  g) fatto salve le esclusioni gia' previste all'articolo 6, comma 2,
del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  6  marzo  2017,  ai  fini
dell'accesso  alla   garanzia   del   Fondo,   la   probabilita'   di
inadempimento delle imprese, e' determinata esclusivamente sulla base
del modulo economico-finanziario del modello di  valutazione  di  cui
alla parte IX,  lettera  A,  delle  condizioni  di  ammissibilita'  e
disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di
garanzia  riportate  nell'allegato  al  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico del 12 febbraio 2019. Sono in ogni caso escluse le
imprese che presentano esposizioni classificate come  "sofferenze"  o
"inadempienze probabili" ai sensi della  disciplina  bancaria  o  che
rientrino  nella  nozione  di  "impresa  in  difficolta'"  ai   sensi
dell'art. 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014. 
  h) Non e' dovuta la  commissione  per  il  mancato  perfezionamento
delle operazioni finanziarie di cui all'articolo 10, comma 2, del  DM
6 marzo 2017; 
  i) per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico
- alberghiero e delle attivita' immobiliari, con durata minima di  10
anni e di importo superiore a ? 500.000, la garanzia del  Fondo  puo'
essere  cumulata  con  altre  forme   di   garanzia   acquisite   sui
finanziamenti; 
  j)  per  le  garanzie  su  specifici  portafogli  di  finanziamenti
dedicati   a   imprese   danneggiate   dall'emergenza   Covid-19,   o
appartenenti, per almeno il 60 per cento, a specifici settori/filiere
colpiti dall'epidemia, la quota  della  tranche  junior  coperta  dal
Fondo  puo'  essere  elevata  del   50   per   cento,   ulteriormente
incrementabile del 20 per cento in caso di  intervento  di  ulteriori
garanti; 
  k) sono ammissibili alla garanzia del fondo, con copertura  all'80%
in garanzia diretta e al 90% in riassicurazione, nuovi  finanziamenti
a 18 mesi meno un giorno di importo  non  superiore  a  3  mila  euro
erogati da banche, intermediari finanziari previsti dall'art. 106 del
decreto legislativo  n.  385  del  1°  settembre  1993  (Testo  unico
bancario) e  degli  altri  soggetti  abilitati  alla  concessione  di
credito e concessi a favore di persone fisiche esercenti attivita' di
impresa, arti o professioni assoggettati la cui  attivita'  d'impresa
e' stata danneggiata dall'emergenza COVID-19  come  da  dichiarazione
autocertificata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000. In favore  di
tali soggetti beneficiari l'intervento del Fondo centrale di garanzia
per le piccole e medie imprese  e'  concesso  gratuitamente  e  senza
valutazione; 
  l)  le  Amministrazioni   di   settore,   anche   unitamente   alle
associazioni e gli enti di riferimento, possono conferire risorse  al
Fondo ai fini della costituzione di sezioni  speciali  finalizzate  a
sostenere l'accesso al credito per determinati  settori  economici  o
filiere d'impresa; 
  m) sono prorogati per  tre  mesi  tutti  i  termini  riferiti  agli
adempimenti amministrativi relativi alle operazioni  assistite  dalla
garanzia del Fondo". 
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AGGIORNAMENTO (87) 
  Il D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla L.
5 giugno 2020, n. 40, ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che  "Fino
al 31 dicembre 2020, in deroga alla vigente disciplina del  Fondo  di
cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della  legge  23  dicembre
1996, n. 662, si applicano" le misure previste dall'art. 13, comma  1
del D.L. 23/2020 medesimo. 
  Ha inoltre disposto (con l'art.  13,  comma  2)  che  "Fino  al  31
dicembre 2020, in deroga alla vigente disciplina  del  Fondo  di  cui
all'articolo 2, comma 100, lett. a) della legge 23 dicembre 1996,  n.
662, per le garanzie su  portafogli  di  finanziamenti,  anche  senza
piano d'ammortamento, dedicati a imprese  danneggiate  dall'emergenza
COVID-19, costituiti per almeno il 20 per cento  da  imprese  aventi,
alla data di inclusione dell'operazione nel portafoglio,  un  rating,
determinato dal soggetto richiedente sulla base  dei  propri  modelli
interni, non superiore alla classe "BB" della  scala  di  valutazione
Standard's and Poor's, sono applicate" le misure  previste  dall'art.
13, comma 2 del D.L. 23/2020 medesimo. 
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AGGIORNAMENTO (88) 
  Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ha disposto (con l'art. 31, comma  2)
che "Il Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma  100,  lettera
a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e'  incrementato  di  3.950
milioni di euro per l'anno 2020". 
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AGGIORNAMENTO (90) 
  Il D.L. 14 agosto 2020, n. 104 ha disposto (con l'art. 64, comma 1)
che "Il Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma  100,  lettera
a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e'  incrementato  di  3.100
milioni di euro per l'anno 2023, di 2.635 milioni di euro per  l'anno
2024 e di 1.600 milioni di euro per l'anno 2025". 
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AGGIORNAMENTO (91) 
  Il Decreto 6 ottobre 2020 (in G.U. 23/11/2020, n. 291) ha  disposto
(con l'art. 1, comma  1,  alinea)  che  "Al  fine  di  rafforzare  il
sostegno alle piccole e medie imprese  nell'accesso  al  credito  nel
corso della crisi economica connessa all'emergenza epidemiologica  da
Covid-19, la dotazione finanziaria della Riserva PON IC del Fondo  di
garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n.  662,  a  seguito  delle
modifiche al Programma operativo nazionale «Imprese e competitivita'»
FESR 2014-2020 (nel seguito, «Programma operativo»)  descritte  nelle
premesse, e'  incrementata  di  ulteriori  euro  1.433.693.204,74  di
risorse FESR". 
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AGGIORNAMENTO (93) 
  La L. 30 dicembre 2021, n. 234, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
58) che "La dotazione del Fondo di garanzia di  cui  all'articolo  2,
comma 100, lettera a), della legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  e'
incrementata di 520 milioni di euro per il 2024, 1,7 miliardi di euro
per il 2025, 650 milioni di euro per il 2026 e 130  milioni  di  euro
per il 2027". 
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AGGIORNAMENTO (94) 
  La L. 29 dicembre 2022, n. 197 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
393) che "Per le finalita' di cui al  comma  392,  la  dotazione  del
Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui  all'articolo
2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996,  n.  662,  e'
incrementata di 720 milioni di euro per l'anno 2023".