LEGGE 23 dicembre 1999, n. 488

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000).

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/07/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 20-9-2001
aggiornamenti all'articolo
                              ART. 62. 
        (Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali). 
   1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque
non oltre il 31 dicembre 2000 sono prorogati: 
     a) il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui
all'articolo 1-quinquies del decreto-legge  8  aprile  1998,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n.  1761  e
successive modificazioni, in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  da
aziende che abbiano gia'  stipulato  accordi  ministeriali  ai  sensi
della citata disposizione, nel limite  di  lire  38  miliardi  e  700
milioni; ((11)) 
     b) il trattamento straordinario di integrazione salariale  e  di
mobilita' di cui all'articolo 4, comma  21,  terzo,  quinto  e  sesto
periodo, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n.  510,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,  n.  608,  e  successive
modificazioni, nei confronti di un numero massimo di 2500 unita', nel
limite di lire 75 miliardi e 600 milioni; ((11)) 
     c) il trattamento straordinario di integrazione  salariale,  con
scadenza entro il 7 gennaio 2000, concesso ai sensi dell'articolo  3,
comma 2, della legge  23  luglio  1991,  n.  223,  per  fallimento  o
concordato preventivo con cessione dei beni, in favore di  un  numero
massimo di 1700 lavoratori dipendenti da societa' appartenenti ad  un
unico gruppo industriale con un organico superiore a 2000 unita' alla
data di entrata in vigore della presente legge ed operanti nelle aree
territoriali di cui all'obiettivo 1 del Regolamento (CEE) n.  2081/93
del Consiglio, del 20 luglio 1993,  e  successive  modificazioni.  Il
relativo onere e' valutato in lire 51 miliardi e 400 milioni; 
     d) il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui
all'articolo 81, comma 3, terzo  periodo,  della  legge  23  dicembre
1998, n. 448, nel limite di lire 2 miliardi e 400 milioni; 
     e) il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui
all'articolo 81, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n.  448,  nel
limite di lire 11 miliardi; 
     f)  il  trattamento  straordinario  di  integrazione   salariale
concesso per ristrutturazione c/o riorganiziazione aziendale ai sensi
delle deliberazioni del CIPE del 18 ottobre 1994  e  del  26  gennaio
1996, pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del
18 gennaio 1995, e n. 63 del 15 marzo 1996, in favore  di  un  numero
massimo di 200 lavoratori, dipendenti da imprese con  piu'  di  1.500
unita' facenti parte  di  un  unico  gruppo  industriale  e  comunque
limitatamente ai lavoratori occupati in unita' produttive interessate
ai contratti d'area di cui all'articolo 2,  comma  203,  lettera  f),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel limite di lire 6 miliardi; 
     g) i  trattamenti  di  cassa  integrazione  straordinaria  e  di
mobilita' di cui all'articolo 81, comma 3, della  legge  23  dicembre
1998, n. 448, nel limite di lire 50 miliardi a carico  del  Fondo  di
cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge  20  maggio  1993,  n.
148, convertito, con modificazioni dalla legge  19  luglio  1993,  n.
236; (7) 
     h) l'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 45,  comma  17,
lettera f), della legge 17 maggio 1999, n. 144, nel limite di lire 10
miliardi; 
     i) i trattamenti di mobilita' di cui all'articolo 45, comma  17,
lettera c), della legge 17 maggio 1999, n. 144, nel limite di lire 21
miliardi, di cui lire 10,5 miliardi per i soggetti di  cui  al  primo
periodo della citata lettera c) e lire 10,5 miliardi per  i  soggetti
di cui al secondo periodo della medesima lettera c). 
   2. La misura dei trattamenti di cui al comma 1,  lettere  a),  b),
limitatamente al trattamento di  mobilita',  e),  t),  h)  e  i),  e'
ridotta del 10 per cento. L'onere complessivo dei trattamenti di  cui
al comma 1 e' posto a carico del Fondo di cui all'articolo  1,  comma
7,  del  decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  148,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,  n.  236.  Successivamente
alla  scadenza  dei  predetti  trattamenti,  trova  applicazione   la
disposizione di cui all'articolo 45 comma 23, della legge  17  maggio
1999, n. 144. 
   3.  Fino  al  completamento  del  processo  di  ricollocazione   i
lavoratori ammessi ai benefici della legge 9 marzo  1971,  n.  98,  e
successive modificazioni,  i  lavoratori  a  cui  si  applica  quanto
disposto dal comma 3 dell'articolo 45 della legge 17 maggio 1999,  n.
144, nonche' i lavoratori che abbiano prestato servizio  continuativo
come  civili  alle  dipendenze   di   organismi   militari   operanti
nell'ambito dell'Alleanza atlantica, o di quelli  dei  singoli  Stati
esteri che ne fanno parte e che siano licenziati, in  conseguenza  di
provvedimenti di ristrutturazione o di soppressione  degli  organismi
medesimi, accedono al trattamento di mobilita' di cui alla  legge  23
luglio 1991, n. 223,  e  successive  modificazioni.  L'ammissione  al
predetto trattamento puo' essere concessa nel limite massimo di  lire
5 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e  2002  a  carico  del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 7,  del  decreto-legge  20  maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla  legge  19  luglio
1993, n. 236. 
   4. Alla legge 17 maggio 1999, n. 144, sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
     a) all'articolo 45, comma 17,  lettera  g),  primo  periodo,  le
parole: " 25 miliardi " sono sostituite dalle seguenti: " 35 miliardi
"; 
     b) all'articolo 46, commi 1 e 4, le parole: " 31 dicembre 1999 "
sono sostituite dalle seguenti: " 31  dicembre  2000  ";  i  relativi
benefici sono concessi nel limite di lire 4 miliardi posti  a  carico
del Fondo di cui al comma 2 del presente articolo. 
   5. All'articolo  1  del  decreto-legge  20  gennaio  1998,  n.  4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come
modificato dall'articolo 81 della legge 23  dicembre  1998,  n.  448,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
     a) al comma 1, le parole: " 31 dicembre 1999 "  sono  sostituite
dalle seguenti: " 31 dicembre 2000 " e le parole: " per l'anno 1999 "
sono sostituite dalle seguenti: " per ciascuno degli anni 1999 e 2000
"; 
     b) al comma 2, le parole: " 31 dicembre 1999 "  sono  sostituite
dalle seguenti: " 31 dicembre 2000 ". 
   6. Il decreto-legge 2 novembre 1999, n. 390, e' abrogato.  Restano
validi gli atti e i provvedimenti adottati e  sono  fatti  salvi  gli
effetti prodottisi e  i  rapporti  giuridici  sorti  sulla  base  del
medesimo decreto-legge n. 390 del 1999. 
 
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AGGIORNAMENTO (7) 
  La L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto (con  l'art.  78,  comma
15,  lettera  a))  che  "Nei  limiti  delle  risorse  rispettivamente
indicate a carico del Fondo di  cui  all'articolo  1,  comma  7,  del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per l'anno 2001: 
  a) sono prorogati, in attesa  della  riforma  degli  ammortizzatori
sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2001,  i  trattamenti  di
cassa integrazione guadagni  straordinaria  e  di  mobilita'  di  cui
all'articolo 62, comma 1, lettera g), della legge 23  dicembre  1999,
n. 488, limitatamente alle imprese  esercenti  attivita'  commerciali
con piu' di cinquanta addetti." 
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AGGIORNAMENTO (11) 
  Il Decreto 6 giugno 2001 (in G.U. 5/9/2001,  n.  206)  ha  disposto
(con l'art. 1, comma 1) che "E' prorogato, fino al 30 giugno 2002, il
trattamento di integrazione salariale straordinario, di cui  all'art.
62, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1999,  n.  488,  nel
limite di 35  miliardi  di  lire,  onde  consentire,  anche  mediante
appositi corsi di riqualificazione, la riammissione  in  azienda  dei
lavoratori  interessati  al  predetto  trattamento  ovvero  la   loro
riallocazione: qualora al termine della  presente  proroga  risultino
residue eccedenze di personale a carattere  strutturale,  ovvero  non
ricorrono le condizioni sopra indicate,  le  stesse  saranno  gestite
attraverso le disposizioni in materia di mobilita', di cui alla legge
23 luglio 1991, n. 223. La misura del sopra richiamato trattamento e'
ridotta del 20%". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' prorogato, fino
al  31  dicembre  2001,  il  trattamento  di  integrazione  salariale
straordinaria, di cui all'art. 62, comma 1, lettera b),  della  legge
23 dicembre 1999, n. 488, nel limite di 2 miliardi di lire. La misura
del sopra richiamato trattamento e' ridotta del 20%".