stai visualizzando l'atto

LEGGE 23 dicembre 1999, n. 488

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000).

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/07/2022)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal:  20-9-2001
aggiornamenti all'articolo

Art. 62


(Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali).
1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2000 sono prorogati:
a) il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 1-quinquies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 1761 e successive modificazioni, in favore dei lavoratori dipendenti da aziende che abbiano già stipulato accordi ministeriali ai sensi della citata disposizione, nel limite di lire 38 miliardi e 700 milioni;
((11))
b) il trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilità di cui all'articolo 4, comma 21, terzo, quinto e sesto periodo, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, nei confronti di un numero massimo di 2500 unità, nel limite di lire 75 miliardi e 600 milioni;
((11))
c) il trattamento straordinario di integrazione salariale, con scadenza entro il 7 gennaio 2000, concesso ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per fallimento o concordato preventivo con cessione dei beni, in favore di un numero massimo di 1700 lavoratori dipendenti da società appartenenti ad un unico gruppo industriale con un organico superiore a 2000 unità alla data di entrata in vigore della presente legge ed operanti nelle aree territoriali di cui all'obiettivo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993, e successive modificazioni. Il relativo onere è valutato in lire 51 miliardi e 400 milioni;
d) il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 81, comma 3, terzo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nel limite di lire 2 miliardi e 400 milioni;
e) il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 81, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nel limite di lire 11 miliardi;
f) il trattamento straordinario di integrazione salariale concesso per ristrutturazione c/o riorganiziazione aziendale ai sensi delle deliberazioni del CIPE del 18 ottobre 1994 e del 26 gennaio 1996, pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1995, e n. 63 del 15 marzo 1996, in favore di un numero massimo di 200 lavoratori, dipendenti da imprese con più di 1.500 unità facenti parte di un unico gruppo industriale e comunque limitatamente ai lavoratori occupati in unità produttive interessate ai contratti d'area di cui all'articolo 2, comma 203, lettera f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel limite di lire 6 miliardi;
g) i trattamenti di cassa integrazione straordinaria e di mobilità di cui all'articolo 81, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nel limite di lire 50 miliardi a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236; (7)
h) l'indennità di mobilità di cui all'articolo 45, comma 17, lettera f), della legge 17 maggio 1999, n. 144, nel limite di lire 10 miliardi;
i) i trattamenti di mobilità di cui all'articolo 45, comma 17, lettera c), della legge 17 maggio 1999, n. 144, nel limite di lire 21 miliardi, di cui lire 10,5 miliardi per i soggetti di cui al primo periodo della citata lettera c) e lire 10,5 miliardi per i soggetti di cui al secondo periodo della medesima lettera c).
2. La misura dei trattamenti di cui al comma 1, lettere a), b), limitatamente al trattamento di mobilità, e), t), h) e i), è ridotta del 10 per cento. L'onere complessivo dei trattamenti di cui al comma 1 è posto a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Successivamente alla scadenza dei predetti trattamenti, trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 45 comma 23, della legge 17 maggio 1999, n. 144.
3. Fino al completamento del processo di ricollocazione i lavoratori ammessi ai benefici della legge 9 marzo 1971, n. 98, e successive modificazioni, i lavoratori a cui si applica quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 45 della legge 17 maggio 1999, n. 144, nonché i lavoratori che abbiano prestato servizio continuativo come civili alle dipendenze di organismi militari operanti nell'ambito dell'Alleanza atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte e che siano licenziati, in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione o di soppressione degli organismi medesimi, accedono al trattamento di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni. L'ammissione al predetto trattamento può essere concessa nel limite massimo di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
4. Alla legge 17 maggio 1999, n. 144, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 45, comma 17, lettera g), primo periodo, le parole: " 25 miliardi " sono sostituite dalle seguenti: " 35 miliardi ";
b) all'articolo 46, commi 1 e 4, le parole: " 31 dicembre 1999 " sono sostituite dalle seguenti: " 31 dicembre 2000 "; i relativi benefici sono concessi nel limite di lire 4 miliardi posti a carico del Fondo di cui al comma 2 del presente articolo.
5. All'articolo 1 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come modificato dall'articolo 81 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: " 31 dicembre 1999 " sono sostituite dalle seguenti: " 31 dicembre 2000 " e le parole: " per l'anno 1999 " sono sostituite dalle seguenti: " per ciascuno degli anni 1999 e 2000 ";
b) al comma 2, le parole: " 31 dicembre 1999 " sono sostituite dalle seguenti: " 31 dicembre 2000 ".
6. Il decreto-legge 2 novembre 1999, n. 390, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 390 del 1999.

---------------
AGGIORNAMENTO (7)

La L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto (con l'art. 78, comma 15, lettera a)) che "Nei limiti delle risorse rispettivamente indicate a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per l'anno 2001:
a) sono prorogati, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2001, i trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità di cui all'articolo 62, comma 1, lettera g), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, limitatamente alle imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta addetti."
---------------
AGGIORNAMENTO (11)

Il Decreto 6 giugno 2001 (in G.U. 5/9/2001, n. 206) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "È prorogato, fino al 30 giugno 2002, il trattamento di integrazione salariale straordinario, di cui all'art. 62, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nel limite di 35 miliardi di lire, onde consentire, anche mediante appositi corsi di riqualificazione, la riammissione in azienda dei lavoratori interessati al predetto trattamento ovvero la loro riallocazione: qualora al termine della presente proroga risultino residue eccedenze di personale a carattere strutturale, ovvero non ricorrono le condizioni sopra indicate, le stesse saranno gestite attraverso le disposizioni in materia di mobilità, di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223. La misura del sopra richiamato trattamento è ridotta del 20%".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "È prorogato, fino al 31 dicembre 2001, il trattamento di integrazione salariale straordinaria, di cui all'art. 62, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nel limite di 2 miliardi di lire. La misura del sopra richiamato trattamento è ridotta del 20%".