LEGGE 17 maggio 1999, n. 144

Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali.

note: Entrata in vigore della legge: 23-5-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/07/2020)
Testo in vigore dal: 24-9-2015
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 66 
(Integrazione del Fondo per l'occupazione e interventi in materia  di
                        formazione continua). 
 
  1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 7,  del  decreto-legge  20
maggio 1993, n. 148 convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  19
luglio 1993, n. 236, e' incrementato di lire 900 miliardi per  l'anno
1999 e di lire 800 miliardi a decorrere dall'anno 2000. (3) 
  2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 150)). 
  3. Entro il 30 novembre di ciascun anno i  Ministri  del  lavoro  e
della previdenza sociale  e  della  pubblica  istruzione  verificano,
secondo le  rispettive  competenze,  le  attivita'  di  formazione  e
istruzione professionale svolte dalle regioni e dagli altri  soggetti
pubblici  e  trasmettono  al  Parlamento  una  relazione  dettagliata
contenente l'elenco delle  attivita'  svolte,  dei  soggetti  che  le
svolgono, del personale impiegato nello svolgimento, dei  costi,  con
la specificazione delle parti a  carico  di  soggetti  pubblici,  del
numero delle persone a cui e' stata impartita la formazione  e  degli
effetti occupazionali della formazione con  riferimento  ai  medesimi
soggetti. 
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari  a  lire  1.100
miliardi per l'anno 1999 e a lire 1000 miliardi a decorrere dall'anno
2000,   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione   dello
stanziamento iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  19992001,
nell'ambito dell'unita' previsionale di  base  di  conto  capitale  "
Fondo speciale " dello stato di previsione del Ministero del  tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della  previdenza
sociale. 
  5. In attesa della riforma degli incentivi all'occupazione e  degli
ammortizzatori  sociali,  le  disposizioni  relative  ai  piani   per
l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione, di  cui
all'articolo 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451,  e  successive
modificazioni, sono prorogate per gli anni 1999 e  2000.  I  predetti
piani sono realizzati sulla base di una programmazione che ne preveda
la conclusione entro il  31  dicembre  2000.  Al  relativo  onere  si
provvede nel limite massimo di  lire  110  miliardi  a  carico  degli
stanziamenti del Fondo di cui al comma 1 per l'anno  1999  e  con  le
risorse finanziarie residue allo scopo preordinate per  gli  esercizi
finanziari 1997 e 1998 nell'ambito del predetto Fondo. 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  La L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto (con  l'art.  78,  comma
21) che l'autorizzazione di spesa di cui  al  comma  1  del  presente
articolo, e' ridotta di lire 227 miliardi per l'anno 2001 e  di  lire
317 miliardi a decorrere dall'anno 2002.