DECRETO LEGISLATIVO 11 agosto 1993, n. 374

Attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera f), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante benefici per le attivita' usuranti.

note: Entrata in vigore del decreto: 8/10/1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/08/1995)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 17-8-1995
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2. 
  1. Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati,  nonche'  per  i
lavoratori autonomi iscritti all'INPS,  prevalentemente  occupati,  a
decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto
legislativo, nelle attivita' particolarmente usuranti di cui all'art.
1, il limite di eta' pensionabile previsto dai rispettivi ordinamenti
previdenziali e' anticipato di due mesi per ogni anno di  occupazione
nelle predette  attivita',  fino  ad  un  massimo  di  sessanta  mesi
complessivamente considerati.((Per i lavoratori impegnati  in  lavori
particolarmente usuranti, per le caratteristiche di maggior  gravita'
dell'usura che  questi  presentano,  anche  sotto  il  profilo  delle
aspettative di vita e dell'esposizione al  rischio  professionale  di
particolare  intensita',  viene,  inoltre  ridotto   il   limite   di
anzianita' contributiva di un anno ogni dieci  di  occupazione  nelle
attivita' di cui sopra, fino  ad  un  massimo  di  ventiquattro  mesi
complessivamente considerati.)) 
  2. Fermo restando il requisito  minimo  di  un  anno  di  attivita'
lavorativa continuata di cui al comma  1,  il  beneficio  di  cui  al
medesimo comma  e'  frazionabile  in  giornate  che  sono  attribuite
sempreche', in ciascun anno  considerato,  il  periodo  di  attivita'
lavorativa svolta abbia  avuto  durata  non  inferiore  a  centoventi
giorni. 
  3. Nei casi in cui i singoli  ordinamenti  previdenziali  prevedano
anticipazioni dei limiti di eta'  pensionabile  in  dipendenza  delle
attivita' particolarmente  usuranti  si  applica  il  trattamento  di
maggior favore.