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DECRETO LEGISLATIVO 11 agosto 1993, n. 374

Attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera f), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante benefici per le attività usuranti.

note: Entrata in vigore del decreto: 8/10/1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/08/1995)
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 8-10-1993
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'art. 3, comma 1, lettera f), della legge 23  ottobre  1992,
n. 421; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 16 luglio 1993; 
  Acquisito il parere delle commissioni permanenti della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  Ministri  adottata  nella
riunione del 6 agosto 1993; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale,  di  concerto  con  i
Ministri del tesoro e per la funzione pubblica; 
                              E M A N A 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
  1. Sono considerati lavori particolarmente usuranti quelli  per  il
cui svolgimento e' richiesto un impegno  psicofisico  particolarmente
intenso e continuativo,  condizionato  da  fattori  che  non  possono
essere prevenuti con misure idonee. 
  2. Le attivita' particolarmente usuranti di cui  al  comma  1  sono
individuate nella tabella A allegata al  presente  decreto  che  puo'
essere modificata, sulla base  di  valutazioni  tecnico-scientifiche,
con decreto del Ministro del lavoro e della  previdenza  sociale,  di
concerto con  il  Ministro  del  tesoro,  sentite  le  organizzazioni
sindacali  dei  lavoratori  maggiormente  rappresentative  sul  piano
nazionale. 
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  L'art.  76  della  Costituzione  regola  la delega al
          Governo  dell'esercizio  della   funzione   legislativa   e
          stabilisce   che   essa   non  puo'  avvenire  se  non  con
          determinazione di principi e criteri direttivi  e  soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti.
             -  L'art. 3, comma 1, lettera f), della legge 23 ottobre
          1992, n.  421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e
          la revisione delle discipline in  materia  di  sanita',  di
          pubblico  impiego, di previdenza e di finanza territoriale)
          cosi' recita:
             "Art. 3. - 1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad
          emanare,  entro  novanta  giorni  dalla  data di entrata in
          vigore della presente legge, salvo quanto previsto al comma
          2 del presente articolo, uno o piu' decreti legislativi per
          il  riordino  del  sistema  previdenziale  dei   lavoratori
          dipendenti  privati  e  pubblici,  salvaguardando i diritti
          quesiti, con lo scopo di stabilizzare al livello attuale il
          rapporto tra spesa previdenziale e prodotto interno lordo e
          di garantire, in base alle disposizioni di cui all'art.  38
          della  Costituzione  e  ferma  restando la pluralita' degli
          organismi    assicurativi,    trattamenti     pensionistici
          obbligatori  omogenei, nonche' di favorire la costituzione,
          su base volontaria, collettiva o individuale, di  forme  di
          previdenza  per  l'erogazione  di trattamenti pensionistici
          complementari, con l'osservanza  dei  seguenti  principi  e
          criteri direttivi:
              a)-e) (omissis);
               f)  anticipazione  dei  limiti di eta' pensionabile di
          due  mesi  per  ogni  anno  di  occupazione  in   attivita'
          particolarmente   usuranti,   fatto   salvo   il   disposto
          nell'articolo 2 della legge 28 marzo 1991, n. 120, fino  ad
          un  massimo  di  sessanta  mesi,  con copertura del maggior
          onere a carico dei settori  interessati,  senza  aggravi  a
          carico  del  bilancio  dello  Stato.  A  tal  fine  saranno
          individuate,  sentite  le  organizzazioni   sindacali   dei
          lavoratori  dipendenti  ed  autonomi  e  sulla  base  della
          relazione  di  una  commissione   tecnico-scientifica,   le
          categorie  e  figure professionali dei lavoratori addetti a
          tali  attivita',   nonche'   i   relativi   apporti   della
          contribuzione integrativa".