LEGGE 23 ottobre 1992, n. 421

Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale.

note: Entrata in vigore della legge: 15-11-1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/03/1997)
Testo in vigore dal: 15-11-1992
                               Art. 3 
                             Previdenza 
 
  1. Il Governo  della  Repubblica  e'  delegato  ad  emanare,  entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
salvo quanto previsto al comma 2 del presente articolo,  uno  o  piu'
decreti legislativi per il riordino  del  sistema  previdenziale  dei
lavoratori dipendenti privati e pubblici,  salvaguardando  i  diritti
quesiti, con lo scopo di stabilizzare al livello attuale il  rapporto
tra spesa previdenziale e prodotto interno lordo e di  garantire,  in
base alle disposizioni di cui all'articolo 38  della  Costituzione  e
ferma  restando   la   pluralita'   degli   organismi   assicurativi,
trattamenti pensionistici obbligatori omogenei, nonche'  di  favorire
la costituzione, su base volontaria,  collettiva  o  individuale,  di
forme di previdenza per  l'erogazione  di  trattamenti  pensionistici
complementari, con  l'osservanza  dei  seguenti  principi  e  criteri
direttivi: 
a) elevazione graduale del limite di eta'  a  sessanta  anni  per  le
   donne e a sessantacinque anni per gli uomini in ragione di un anno
   ogni due anni dal 1994; 
b) conferma dei limiti di eta' eventualmente  piu'  elevati  gia'  in
   vigore per le forme di previdenza  sostitutive  od  esclusive  del
   regime generale obbligatorio, per  uomini  e  donne,  facolta'  di
   permanere in servizio oltre  i  limiti  di  eta'  per  un  periodo
   massimo di un biennio per i dipendenti civili dello stato e  degli
   enti pubblici non economici con decorrenza dalla data  di  entrata
   in vigore della presente legge; facolta' di deroga per gli inabili
   in misura non inferiore all'80 per cento,  nonche',  con  conferma
   dei vigenti limiti di eta', per i lavoratori non vedenti,  per  il
   personale  militare,  per  il  personale  viaggiante  del  settore
   autoferrotranviario, per il personale di volo e per  i  lavoratori
   dello spettacolo, ivi compresi i  calciatori,  gli  allenatori  di
   calcio e gli sportivi professionisti; 
c) elevazione fino al compimento del sessantacinquesimo anno di  eta'
   del  limite  previsto  per   l'applicazione   delle   disposizioni
   contenute nell'articolo 6 della legge 29 dicembre  1990,  n.  407,
   per la prosecuzione facoltativa del rapporto di lavoro; 
d) elevazione della percentuale di commisurazione della pensione  per
   ogni anno di anzianita' contributiva acquisita dal lavoratore  per
   effetto dell'esercizio dell'opzione di continuare  a  prestare  la
   sua  opera  per  periodi  successivi   al   compimento   dell'eta'
   pensionabile fino al compimento  del  sessantacinquesimo  anno  di
   eta'  in  misura  idonea  ad  incentivare  il   differimento   del
   trattamento  pensionistico  e  compatibile  con   l'obiettivo   di
   contenimento della spesa previdenziale; 
e) subordinazione del conseguimento  del  diritto  alla  pensione  di
vecchiaia alla cessazione del rapporto di lavoro; 
f) anticipazione dei limiti di eta' pensionabile di due mesi per ogni
   anno di occupazione in attivita' particolarmente  usuranti,  fatto
   salvo il disposto dell'articolo 2 della legge 28  marzo  1991,  n.
   120, fino ad un  massimo  di  sessanta  mesi,  con  copertura  del
   maggior onere a carico dei settori interessati,  senza  aggravi  a
   carico del bilancio dello Stato. A tal fine  saranno  individuate,
   sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori  dipendenti  ed
   autonomi e sulla base della relazione di una  commissione  tecnico
   -scientifica, le categorie e figure professionali  dei  lavoratori
   addetti  a  tali  attivita',  nonche'  i  relativi  apporti  della
   contribuzione integrativa; 
g) graduale elevazione da quindici anni a venti anni del requisito di
   assicurazione e  contribuzione  per  il  diritto  a  pensione  dei
   lavoratori dipendenti ed autonomi, in ragione di un anno ogni  due
   anni, con esclusione degli assicurati  che  al  31  dicembre  1992
   abbiano conseguito il requisito  minimo  in  base  alla  normativa
   vigente e dei soggetti che per un periodo non  inferiore  a  dieci
   anni solari siano assicurati in relazione a rapporti di  lavoro  a
   tempo determinato inferiore  a  cinquantadue  settimane  per  anno
   solare, purche' risultino assicurati da almeno  venticinque  anni,
   nonche'  dei  soggetti  che  siano  stati  ammessi  ad  effettuare
   versamenti volontari anteriormente al 31 dicembre 1992; 
h) graduale  elevazione   del   periodo   di   riferimento   per   la
   determinazione   della   retribuzione   annua   pensionabile    da
   duecentosessanta a  cinquecentoventi  settimane  di  contribuzione
   antecedenti la decorrenza della pensione, in ragione  di  un  anno
   ogni due anni, con rivalutazione delle retribuzioni, in  relazione
   alle variazioni del costo della  vita  con  aumento  di  un  punto
   percentuale,  con  graduale  estensione  di  tale  meccanismo  nei
   confronti degli iscritti alle forme sostitutive ed  esclusive  del
   regime generale obbligatorio, in ragione di un anno ogni due anni;
   per coloro che possono  far  valere  una  anzianita'  contributiva
   inferiore   a   quindici    anni    nell'assicurazione    generale
   obbligatoria, nelle forme  sostitutive  ed  esclusive  del  regime
   generale e nelle gestioni speciali  dei  lavoratori  autonomi,  il
   periodo di riferimento per la  individuazione  della  retribuzione
   pensionabile e' determinato aggiungendo al periodo stabilito dalla
   normativa vigente nei singoli ordinamenti quello intercorrente tra
   il 1  gennaio  1993  e  la  data  di  decorrenza  della  pensione;
   previsione  di  adeguati  correttivi  a  favore   dei   lavoratori
   collocati in mobilita'; 
i) facolta' per i  lavoratori  dipendenti,  che  possono  far  valere
   complessivamente almeno cinque anni di  contribuzione  versata  in
   costanza di  effettiva  attivita'  lavorativa,  di  riscattare,  a
   domanda, con le norme e le modalita' di cui all'articolo 13  della
   legge 12 agosto 1962, n. 1338, e nella misura massima  complessiva
   di  cinque  anni,  successivi   al   1   gennaio   1994,   periodi
   corrispondenti a quelli di  assenza  facoltativa  del  lavoro  per
   gravidanza e puerperio, periodi di congedo  per  motivi  familiari
   concernenti  l'assistenza  e  cura  di  disabili  in  misura   non
   inferiore all'80 per cento, purche' in  ogni  caso  si  tratti  di
   periodi  non  coperti  da  assicurazione,  con  esclusione   delle
   cumulabilita' con il riscatto  del  periodo  di  corso  legale  di
   laurea, ad eccezione dei periodi obbligatori relativi a gravidanze
   e puerperio che saranno coperti da contribuzione figurativa  anche
   se intervenuti al di fuori del rapporto di lavoro; 
l) determinazione di un limite massimo non superiore  a  cinque  anni
   per i  periodi  figurativi  computabili  ai  fini  del  diritto  a
   pensione  di  anzianita'  limitatamente  ai  lavoratori  di  nuova
   assunzione privi di anzianita' assicurativa; 
m) armonizzazione  ed  estensione  della  disciplina  in  materia  di
   limitazioni al cumulo delle  pensioni  con  i  redditi  da  lavoro
   subordinato ed autonomo per tutti i lavoratori pubblici e privati,
   con esclusione della non cumulabilita' per i redditi derivanti  da
   attivita' promosse da enti locali e altre istituzioni pubbliche  e
   privati per programmi di reinserimento degli anziani in  attivita'
   socialmente utili o da attivita' sia autonome  sia  dipendenti  di
   limitata rilevanza economica o che comportino un limitato  impegno
   temporale; i lavoratori che, al 31 dicembre 1992,  risultano  gia'
   pensionati,  continuano  a  percepire,  se  piu'   favorevoli,   i
   trattamenti in atto; 
n) elevazione, a decorrere  dal  1  gennaio  1994,  di  un  anno  del
   requisito  contributivo  richiesto   per   il   pensionamento   di
   anzianita' di tutti i regimi, ad eccezione di coloro  che  a  tale
   data abbiano compiuto l'eta' di cinquantasette anni per gli uomini
   e di cinquantadue anni per le donne, e graduale  estensione  della
   disciplina del regime generale obbligatorio in materia di pensione
   di anzianita' a tutti i lavoratori dipendenti privati e  pubblici,
   prevedendo: 
   1) la conservazione del diritto al pensionamento, per coloro che 
   hanno maturato l'anzianita' contributiva e  di  servizio  prevista
nei singoli ordinamenti per poter usufruire di tale diritto; 
   2) il differimento della possibilita' di pensionamento a non prima 
   del compimento del trentacinquesimo anno di anzianita' 
   contributiva e di servizio per coloro che hanno maturato 
   un'anzianita' contributiva e di servizio  non  superiore  ad  otto
anni; 
   3) una maggiorazione per tutti gli altri lavoratori degli anni di 
   servizio inversamente proporzionale all'anzianita' contributiva e 
   di servizio mancante al raggiungimento dei requisiti previsti nei 
   singoli ordinamenti, in modo da raggiungere la piena parificazione
in un periodo massimo di dieci anni; 
   4) la concessione della pensione di anzianita' dopo l'effettiva 
   cessazione dell'attivita' lavorativa, dipendente o autonoma, con 
   identici criteri di non cumulabilita' tra pensione e  retribuzione
o reddito da lavoro autonomo; 
o) estensione   della    disciplina    dell'assicurazione    generale
   obbligatoria per l'invalidita', la vecchia  ed  i  superstiti  dei
   lavoratori  dipendenti,  limitatamente  ai  lavoratori  di   nuova
   assunzione privi di anzianita' assicurativa, con  riferimento  del
   calcolo  della  pensione  alla  contribuzione   dell'intera   vita
   lavorativa, adeguata secondo i criteri di  cui  alla  lettera  h),
   alle forme  pensionistiche  esclusive  e  sostitutive  del  regime
   generale, nei limiti compatibili con le specifiche peculiarita'  e
   le  particolari  caratteristiche  del  rapporto  di  lavoro  delle
   singole categorie; estensione  del  riferimento  dell'intera  vita
   contributiva ai lavoratori autonomi limitatamente  alle  attivita'
   iniziate successivamente al 31 dicembre 1992, che  diano  luogo  a
   nuova iscrizione  alla  rispettiva  gestione,  secondo  criteri  e
   correttivi  equipollenti  a  quelli  previsti  per  i   lavoratori
   dipendenti; 
p) previsione che i principi  e  i  criteri  direttivi  di  cui  alle
   lettere g), h), m), n), q), t), u) e v) si applichino al personale
   di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n.
   357.  Le  conseguenti  variazioni  del  trattamento  previdenziale
   erogato dalla gestione speciale istituita ai  sensi  dell'articolo
   1, comma 2, del citato decreto legislativo n.  357  del  1990  non
   determinano oneri aggiuntivi a carico dei fondi o casse o a carico
   dei datori di lavoro di cui, rispettivamente, all'articolo  5  del
   citato decreto legislativo n. 357 del 1990 e all'articolo 1  della
   legge 30  luglio  1990,  n.  218,  salvo  che  venga  diversamente
   stabilito in sede di contrattazione; 
q) disciplina  della  perequazione  automatica  delle  pensioni   dei
   lavoratori dipendenti ed autonomi al fine  di  garantire,  tenendo
   anche conto del sistema relativo ai lavoratori  in  attivita',  la
   salvaguardia del loro potere di acquisto; 
r) conservazione per le forme pensionistiche di cui alla  lettera  o)
   dell'autonomia di gestione e, se piu' favorevole, della  normativa
   vigente in materia  di  invalidita'  specifiche  e  per  causa  di
   servizio; 
s) revisione  ed  armonizzazione  dei  requisiti  reddituali  per  le
   integrazioni al trattamento minimo e per le maggiorazioni  sociali
   delle pensioni, al fine di  assicurare  al  nucleo  familiare  del
   pensionato,  computandovi  il  reddito  del  coniuge,  un  reddito
   spendibile non inferiore al livello minimo vitale; 
t) ristrutturazione   ed   armonizzazione   della    disciplina    di
   finanziamento del sistema previdenziale, stabilendo  per  ciascuna
   gestione previdenziale aliquote contributive idonee ad  assicurare
   l'equilibrio   gestionale,   con   esclusione    di    imposizione
   contributiva sul corrispettivo dei servizi  messi  a  disposizione
   dei lavoratori da parte dei datori di lavoro; 
u) disciplina  transitoria  per  il   calcolo   delle   pensioni   da
   determinare in quota parte in base  alla  previgente  normativa  a
   garanzia dei diritti maturati; 
v) previsione di piu' elevati  livelli  di  copertura  previdenziali,
   disciplinando la costituzione, la gestione e la vigilanza di forme
   di previdenza anche articolate secondo criteri di flessibilita'  e
   diversificazione per categorie di beneficiari, per  la  erogazione
   di   trattamenti   pensionistici   complementari    del    sistema
   obbligatorio pubblico per i lavoratori  dipendenti,  i  lavoratori
   autonomi  ed  i  liberi  professionisti,   su   base   volontaria,
   collettiva o individuale, con garanzia di autonomia e  separazione
   contabile   e   patrimoniale,   mediante   gestioni   dirette    o
   convenzionate affidate, in regime di concorrenza,  agli  organismi
   gestori delle forme di obbligatorie di previdenza e assistenza ivi
   compresi quelli cui si applica l'articolo 1 della  legge  9  marzo
   1989, n. 88, nonche'  alle  imprese  assicurative  abilitate  alla
   gestione del ramo VI, di cui alla tabella allegata alla  legge  22
   ottobre 1986, n. 742, alle societa' di  intermediazione  mobiliare
   (SIM) e ad operatori  pubblici  e  privati,  con  l'osservanza  di
   sistemi di capitalizzazione, con la partecipazione negli organi di
   amministrazione e  di  controllo  interno  di  rappresentanti  dei
   soggetti  che  concorrono   al   finanziamento   delle   gestioni,
   prevedendosi  la  possibilita'  di  concessione  di   agevolazioni
   fiscali in coerenza con gli obiettivi stabiliti  dall'articolo  17
   della legge 29 dicembre 1990, n. 408; 
z) revisione delle aliquote di rendimento indicate nella  tabella  di
   cui all'articolo 21, comma 6, della legge 11 marzo  1988,  n.  67,
   secondo criteri di gradualita' ed equita', con armonizzazione  dei
   rendimenti delle forme  di  previdenza  sostitutive  ed  esclusive
   dell'assicurazione  generale  obbligatoria,  tenendo  conto  delle
   specificita' delle  posizioni  e  dei  rapporti  di  lavoro  e  di
   meccanismi di solidarieta'; 
aa) razionalizzazione dei  sistemi  di  accertamento  dei  lavoratori
   dell'agricoltura e di accertamento e riscossione  dei  contributi,
   tenuto conto della  disciplina  vigente  per  la  generalita'  dei
   lavoratori e dei principi contenuti nella legge 9 marzo  1989,  n.
   88, al  fine  di  una  migliore  efficienza  del  servizio  e  del
   rafforzamento delle misure  contro  le  evasioni  e  le  elusioni;
   revisione   e   semplificazione   delle   norme   concernenti   le
   agevolazioni contributive. 
  2. Entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge il Governo trasmette alla Camera  dei  deputati  e  al
Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui  al
comma 1, ad eccezione di quelli in  attuazione  dei  principi  e  dei
criteri direttivi di cui alle lettere f), o), v) e aa)  del  medesimo
comma  1,  al  fine  dell'espressione  del  parere  da  parte   delle
Commissioni permanenti competenti per la materia di cui  al  presente
articolo. Il termine per  l'emanazione  dei  decreti  legislativi  in
attuazione dei principi e dei criteri direttivi di cui  alle  lettere
f), o), v) e aa) del comma 1 e' stabilito in duecentosettanta  giorni
ed i  relativi  schemi  debbono  essere  trasmessi  alla  Camera  dei
deputati ed al Senato della Repubblica  almeno  trenta  giorni  prima
della scadenza. Le Commissioni si  esprimono  entro  quindici  giorni
dalla data di trasmissione. 
  ; 3. Disposizioni correttive, nell'ambito dei  decreti  di  cui  al
comma 1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  determinati
dal medesimo comma 1 e previo parere  delle  Commissioni  di  cui  al
comma 2, potranno essere emanate, con uno o piu' decreti legislativi,
fino al 31 dicembre 1993. 
          Note all'art. 3:
             - L'art. 38 della Costituzione e' cosi' formulato:
             "Art.   38.   -  Ogni  cittadino  inabile  al  lavoro  e
          sprovvisto dei mezzi necessari per  vivere  ha  diritto  al
          mantenimento e all'assistenza sociale.
             I  lavoratori  hanno  diritto  che  siano  preveduti  ed
          assicurati mezzi adeguati alle loro  esigenze  di  vita  in
          caso  di  infortunio,  malattia,  invalidita'  e vecchiaia,
          disoccupazione involontaria.
             Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e
          all'avviamento professionale.
             Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi
          ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.
             L'assistenza privata e' libera".
             -  Il   testo   dell'art.   6   della   legge   407/1990
          (Disposizioni  diverse  per  l'attuazione  della manovra di
          finanza pubblica 1991-1993), e' il seguente:
             Art. 6 (Eta' pensionabile e prosecuzione del rapporto di
          lavoro).    -1.  Gli  iscritti  all'assicurazione  generale
          obbligatoria   per   l'invalidita',   la   vecchiaia  ed  i
          superstiti  dei  lavoratori  dipendenti  ed  alle  gestioni
          sostitutive, esonerative o esclusive della medesima possono
          continuare  a prestare la loro opera fino al compimento del
          sessantaduesimo anno di eta', anche nel caso in cui abbiano
          raggiunto l'anzianita' contributiva massima utile  prevista
          dai  singoli ordinamenti, sempreche' non abbiano ottenuto o
          non richiedano la liquidazione di  una  pensione  a  carico
          dell'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  o  di
          trattamenti   sostitutivi,    esonerativi    o    esclusivi
          dell'assicurazione   generale   obbligatoria,   purche'  di
          vecchiaia.
             2. A partire dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente  legge, l'esercizio della facolta' di cui al comma
          1 deve essere comunicato al datore di  lavoro  ed  all'ente
          previdenziale  competente  almeno sei mesi prima della data
          di conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia.
             3. Per gli assicurati che alla data di entrata in vigore
          della presente legge prestano ancora attivita'  lavorativa,
          pur  avendo  maturato  i  requisiti  per avere diritto alla
          pensione di vecchiaia, si prescinde dalla comunicazione  di
          cui  al  comma  2.  Tale disposizione si applica anche agli
          assicurati che maturino i requisiti previsti  entro  i  tre
          mesi  successivi  alla  data  di  entrata  in  vigore della
          presente legge. In tale caso la  comunicazione  di  cui  al
          comma  2  deve essere effettuata non oltre la data in cui i
          predetti requisiti vengono maturati.
             4.  Nei  confronti  dei  lavoratori  che  esercitano  la
          facolta'  di  cui  ai  commi  1  e 3 e con i limiti in essi
          fissati si applicano le disposizioni della legge 11  maggio
          1990, n. 108.
             5. Qualora il lavoratore abbia esercitato la facolta' di
          cui  al comma 1, la pensione di vecchiaia decorre dal primo
          giorno del mese successivo a  quello  nel  quale  e'  stata
          presentata la domanda di trattamento pensionistico.
             6.  Gli  iscritti  che abbiano esercitato la facolta' di
          cui  al  comma  1  hanno  diritto,  a   domanda,   ad   una
          maggiorazione del trattamento pensionistico di importo pari
          alla  misura  del supplemento di pensione di cui all'art. 7
          della legge 23 aprile 1981, n. 155, in relazione al periodo
          di continuazione della prestazione  della  loro  opera;  la
          maggiorazione  si  somma  alla  pensione  e  diviene  parte
          integrante di essa  a  tutti  gli  effetti  dalla  data  di
          decorrenza  della  maggiorazione  stessa. Per i trattamenti
          sostitutivi, esonerativi o esclusivi di cui al comma 1,  si
          applicano  le  norme  in  materia  di  determinazione della
          misura della pensione previste dai singoli ordinamenti.
             7. Nel caso che venga esercitata  l'opzione  di  cui  al
          comma  1, la cessazione del rapporto di lavoro per avvenuto
          compimento del sessantaduesimo anno  di  eta'  avviene,  in
          ogni  caso,  senza  obblighi  di preavviso per alcuna delle
          parti".
             - Il testo dell'art. 2 della legge n. 120/1991 (Norme in
          favore dei privi della vista per l'ammissione  ai  concorsi
          nonche'    alla    carriera    direttiva   nella   pubblica
          amministrazione   e   negli   enti   pubblici,    per    il
          pensionamento,  per  l'assegnazione  di sede e la mobilita'
          del personale direttivo  e  docente  della  scuola)  e'  il
          seguente:
             "Art.  2.  -  1. Le attivita' lavorative dei privi della
          vista   sono    considerate    particolarmente    usuranti;
          conseguentemente,  in  attesa  della  riforma  del  sistema
          pensionistico,  ai  privi  della  vista  viene  esteso   il
          beneficio  di cui all'art. 9, comma 2, della legge 29 marzo
          1985,   n.   113,   anche   agli  effetti  d'ell'anzianita'
          assicurativa".
             -  Il  testo  dell'art.  13  della  legge  n.  1338/1962
          (Disposizioni  per  il  miglioramento  dei  trattamenti  di
          pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita',
          la vecchiaia e i superstiti) e' il seguente:
             "Art. 13. - Ferme restando le  disposizioni  penali,  il
          datore di lavoro che abbia omesso di versare contributi per
          l'assicurazione    obbligatoria   per   l'invalidita',   la
          vecchiaia e i superstiti e che non possa piu' versarli  per
          sopravvenuta  prescrizione ai sensi dell'art.  55 del regio
          decreto-legge  4  ottobre  1935,  n.  1827,  puo'  chiedere
          all'Istituto   nazionale   della   previdenza   sociale  di
          costituire, nei casi previsti dal successivo quarto  comma,
          una  rendita  vitalizia  riversibile  pari  alla pensione o
          quota di pensione adeguata dell'assicurazione  obbligatoria
          che  spetterebbe  al  lavoratore dipendente in relazione ai
          contributi omessi.
             La corrispondente riserva matematica e' devoluta, per le
          rispettive   quote   di    pertinenza,    all'assicurazione
          obbligatoria   e  al  fondo  di  adeguamento,  dando  luogo
          all'attribuzione  a  favore  dell'interessatodi  contributi
          base   corrispondenti,   per  valore  e  numero,  a  quelli
          considerati ai fini del calcolo della rendita.
             La rendita integra con  effetto  immediato  la  pensione
          gia'  in  essere;  in caso contrario i contributi di cui al
          comma precedente sono valutati a tutti gli effetti ai  fini
          dell'assicurazione   obbligatoria   per  l'invalidita',  la
          vecchiaia e i superstiti.
             Il datore di lavoro e' ammesso ad esercitare la facolta'
          concessagli   dal   presente   articolo    su    esibizione
          all'Istituto   nazionale   della   previdenza   sociale  di
          documenti  di  data  certa,  dai  quali  possano  evincersi
          l'effettiva  esistenza  e la durata del rapporto di lavoro,
          nonche'  la  misura  della  retribuzione   corrisposta   al
          lavoratore interessato.
             Il  lavoratore,  quando non possa ottenere dal datore di
          lavoro la costituzione della rendita a norma  del  presente
          articolo, puo' egli stesso sostituirsi al datore di lavoro,
          salvo  il  diritto  al risarcimento del danno, a condizione
          che  fornisca  all'Istituto  nazionale   della   previdenza
          sociale   le   prove   del   rapporto  di  lavoro  e  della
          retribuzione indicate nel comma precedente.
             Per la costituzione della rendita il datore  di  lavoro,
          ovvero  il  lavoratore  allorche'  si  verifichi  l'ipotesi
          prevista  al  quarto  comma,  deve   versare   all'Istituto
          nazionale  della  previdenza  sociale la riserva matematica
          calcolata in base alle tariffe che saranno all'uopo  deter-
          minate  e variate, quando occorra, con decreto del Ministro
          del lavoro e della previdenza sociale, sentito il consiglio
          di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza
          sociale".
             La  Corte  costituzionale,  con  sentenza 13-22 dicembre
          1989, n. 568 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del
          27  dicembre  1989,  1a  serie  speciale),  ha   dichiarato
          l'illegittimita'  costituzionale  del  quarto  e del quinto
          comma dell'articolo sopratrascritto, nella  parte  in  cui,
          salva la necessita' della prova scritta sulla esistenza del
          rapporto di lavoro da fornirsi dal lavoratore, non consente
          di  provare  altrimenti  la  durata  del  rapporto stesso e
          l'ammontare della retribuzione.
             -  Si  riporta,  secondo  l'ordine   progressivo   degli
          articoli,   il  testo  delle  disposizioni  del  D.Lgs.  n.
          357/1990 (Disposizioni sulla previdenza degli enti pubblici
          creditizi) alle quali il presente articolo fa rinvio:
             "Art. 1 (Fusioni, trasformazioni e conferimenti).  -  1.
          Gli  enti  creditizi  pubblici  iscritti  all'albo  di  cui
          all'art. 29 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n.  375,
          e   successive   modificazioni  e  integrazioni,  le  casse
          comunali di credito agrario e i monti di credito  su  pegno
          di  seconda  categoria  che non raccolgono risparmio tra il
          pubblico possono effettuare trasformazioni  ovvero  fusioni
          con altri enti creditizi di qualsiasi natura, da cui, anche
          a  seguito  di  successive  trasformazioni,  conferimenti o
          fusioni, risultino comunque societa'  per  azioni  operanti
          nel settore del credito, nel rispetto della distinzione tra
          enti  che  raccolgono  il risparmio a breve termine ed enti
          che raccolgono il risparmio a medio e lungo termine.
             2. Le operazioni di cui al comma  precedente  nonche'  i
          conferimenti  d'azienda effettuati dai medesimi enti in una
          o  piu'  societa'  per  azioni,  gia'  iscritte   nell'albo
          suddetto  ovvero  appositamente  costituite  anche con atto
          unilaterale  e  aventi  per  oggetto   l'attivita'   svolta
          dall'ente  conferente  o  rami di essa, sono regolati dalle
          disposizioni del presente decreto".
             "Art. 2 (Progetto). - 1. Gli enti  di  cui  all'art.  1,
          comma  1, che intendono procedere a ristrutturazione devono
          inoltrare  alla  Banca  d'Italia  un  progetto  nel   quale
          illustrano   le   singole   operazioni  da  effettuare,  le
          modalita' e i tempi previsti per  la  loro  attuazione,  le
          finalita' perseguite e quanto richiesto dal successivo art.
          10, comma 1.
             2.  Il  progetto  presentato  da  enti aventi sezioni di
          credito  speciale  prive  di  personalita'  giuridica  puo'
          prevedere,   in   deroga  alla  distinzione  tra  enti  che
          raccolgono risparmio a breve termine ed enti che raccolgono
          risparmio a medio e lungo termine, che le societa' bancarie
          risultanti continuino ad  esercitare  le  attivita'  svolte
          dagli  enti  originari per un periodo massimo da stabilirsi
          in sede di  approvazione  del  progetto  medesimo.  Durante
          detto  periodo  le  attivita'  connesse  alla  raccolta  di
          risparmio a medio e lungo  termine  devono  avere  separata
          evidenza  contabile,  secondo  le  istruzioni  della  Banca
          d'Italia.
             3.  Il  progetto  e'  deliberato  dall'organo  dell'ente
          competente  in  materia di modificazioni statutarie, con le
          maggioranze previste per la regolare costituzione e per  la
          validita' delle relative deliberazioni.
             4.  La  Banca  d'Italia, sulla base della documentazione
          ricevuta e degli altri dati e  informazioni  all'occorrenza
          acquisiti,  e  sentita  la  Commissione  nazionale  per  le
          societa' e la borsa per quanto di competenza, riferisce  al
          Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.
             5.   La   Banca   d'Italia   da'   notizia  al  Comitato
          interministeriale per il  credito  ed  il  risparmio  della
          presentazione  dei  singoli  progetti di ristrutturazione e
          riferisce semestralmente in merito ai progetti di cui e' in
          corso di svolgimento l'istruttoria o l'attuazione".
             Art. 5 (Fusioni). - 1. Gli enti di cui all'art. 1, comma
          1,  con  fondo  di  dotazione  a  composizione  associativa
          possono  effettuare, tra loro ovvero con societa' bancarie,
          fusioni dalle  quali  -  sia  mediante  incorporazione  sia
          mediante   costituzione   di  nuovi  soggetti  -  risultino
          societa' per azioni bancarie.
             2. La deliberazione di fusione deve essere assunta dagli
          enti con le modalita' di cui all'art. 2, comma 3,  e  dalle
          societa'  bancarie  secondo  la  disciplina  generale delle
          societa' per azioni, ove  non  diversamente  stabilito  dal
          presente  decreto.  Lo  statuto  della  societa' risultante
          dalla fusione si considera  parte  integrante  di  ciascuna
          deliberazione e deve essere a queste allegato.
             3.  La deliberazione di fusione deve fissare il rapporto
          di cambio, anche ai sensi dei successivi articoli  8,  9  e
          10,  e  determinare  il  patrimonio  netto  iniziale  della
          societa' risultante dalla  fusione  a  norma  dell'art.  4,
          commi 3, 4 e 5.
             4.  Entro trenta giorni dall'accertamento di conformita'
          di  cui  all'art.  3,  comma  5,  le   deliberazioni   sono
          depositate  per l'iscrizione nel registro delle imprese. Si
          applicano le disposizioni dell'art. 2411, commi 1, 2  e  3,
          del  codice  civile,  nonche'  quelle degli articoli 2503 e
          2504 del codice  civile.  L'atto  di  fusione  deve  essere
          stipulato   entro  quarantacinque  giorni  dall'ultimo  dei
          decreti con cui  il  tribunale  ordina  l'iscrizione  delle
          delibere nel registro delle imprese.
             5.  Per  le operazioni ricomprese nel progetto approvato
          ai sensi dell'art. 3 il termine di cui all'art. 2503, comma
          1, del codice civile e' ridotto a quindici giorni".
             -  Il  testo  dell'art.  1  della  legge   n.   218/1990
          (Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione
          patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico)
          e' il seguente:
             "Art.  1  (Fusioni, trasformazioni e conferimenti). - 1.
          Gli enti  creditizi  pubblici  iscritti  nell'albo  di  cui
          all'art.  29 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n.
          141, e successive modificazioni e integrazioni  nonche'  le
          casse  comunali  di credito agrario e i monti di credito su
          pegno di seconda categoria che non raccolgono risparmio tra
          il  pubblico  possono  effettuare   trasformazioni   ovvero
          fusioni  con  altri  enti creditizi di qualsiasi natura, da
          cui,   anche  a  seguito  di  successive  trasformazioni  o
          conferimenti,  risultino  comunque  societa'   per   azioni
          operanti  nel  settore  del  credito,  nel  rispetto  della
          distinzione tra  enti  che  raccolgono  risparmio  a  breve
          termine  ed  enti  che  hanno  per  oggetto la raccolta del
          risparmio a medio e lungo termine.
             2.  Alle  operazioni  di  cui  al  comma  1  nonche'  ai
          conferimenti  dell'azienda,  effettuati  dai  medesimi enti
          creditizi pubblici, in una o piu' societa' per azioni  gia'
          iscritte nell'albo suddetto ovvero appositamente costituite
          anche con atto unilaterale e aventi per oggetto l'attivita'
          svolta dall'ente conferente o rami di essa, si applicano le
          norme fiscali di cui all'art. 7.
             3. Le operazioni di cui ai commi 1 e 2, una volta delib-
          erate   dagli  organi  interni  competenti  in  materia  di
          modifiche statutarie, devono essere approvate  con  decreto
          del    Ministro    del    tesoro,   sentito   il   Comitato
          interministeriale per il credito ed  il  risparmio  (CICR),
          che   deve  accertarne  la  rispondenza  alle  esigenze  di
          razionalizzazione del sistema creditizio".
             -  Il  testo  dell'art.  1  della   legge   n.   88/1989
          (Ristrutturazione  dell'Istituto nazionale della previdenza
          sociale  e  dell'Istituto  nazionale  per   l'assicurazione
          contro gli infortuni sul lavoro) e' il seguente:
             "Art.  1  (Funzioni  e finalita' dell'Istituto nazionale
          della previdenza sociale - INPS). - 1. L'Istituto nazionale
          della previdenza sociale (INPS), ente pubblico erogatore di
          servizi, e' sottoposto alla  vigilanza  del  Ministero  del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale  e  del Ministero del
          tesoro.
             2. L'INPS, nel quadro della politica economica generale,
          adempie  alle  funzioni  attribuitegli   con   criteri   di
          economicita'    e    di    imprenditorialita',    adeguando
          autonomamente la  propria  organizzazione  all'esigenza  di
          efficiente  e  tempestiva  acquisizione  dei  contributi ed
          erogazione delle prestazioni. Alle medesime finalita'  deve
          conformarsi   l'azione   di   controllo   e   di  vigilanza
          sull'attivita' dell'Istituto.
             3. Tra gli  scopi  istituzionali  dell'Istituto  rientra
          anche  la  gestione  di  forme  di  previdenza  integrativa
          nell'ambito delle disposizioni generali derivanti da  leggi
          o regolamenti.
             4. L'esercizio delle attivita' relative alla gestione di
          forme  di  previdenza  integrativa  deve  essere effettuato
          dall'INPS sulla base di un bilancio annuale  di  previsione
          separato da quello afferente agli altri fondi amministrati.
          Alla  gestione  finanziaria  dei  fondi  integrativi non si
          applica l'art. 16 della legge 12 agosto 1974, n.  370".
             - La legge n. 742/1986 reca nuove norme per  l'esercizio
          delle   assicurazioni   private  sulla  vita.  Il  ramo  VI
          dell'allegata tabella riguarda le operazioni di gestione di
          fondi collettivi costituiti per l'erogazione di prestazioni
          in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o
          riduzione dell'attivita' lavorativa.
             -   Il  testo  dell'art.  17  della  legge  n.  408/1990
          (Disposizioni tributarie in  materia  di  rivalutazione  di
          beni  delle  imprese  e di smobilizzo di riserve e fondi di
          sospensione   di   imposta,   nonche'    disposizioni    di
          razionalizzazione e semplificazione. Deleghe al Governo per
          la  revisione  del  trattamento tributario della famiglia e
          delle  rendite  finanziarie  e  per  la   revisione   delle
          agevolazioni  tributarie),  come  modificato  dall'art.  1,
          comma 5, della legge 25 marzo 1991, n. 102, di conversione,
          con modificazioni, del decreto-legge 28  gennaio  1991,  n.
          27,  dell'art.  8  della  legge  11  agosto 1991, n. 266, e
          dell'art. 9 della legge 30 dicembre 1991, n.   413,  e'  il
          seguente:
             "Art. 17. - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro
          il  31  dicembre  1992,  uno  o  piu'  decreti  legislativi
          concernenti la revisione e la modifica  delle  disposizioni
          di legge esistenti in materia di esenzioni, di agevolazioni
          tributarie   e   di  regimi  sostitutivi  aventi  carattere
          agevolativo,   ivi   comprese   le   disposizioni   recanti
          agevolazioni   o   regimi   agevolativi   riconducibili   a
          caratteristiche, strutturali dei tributi, che costituiscono
          comunque deroga ai princi'pi di generalita', di uniformita'
          e di progressivita' della imposizione, secondo  i  seguenti
          princi'pi e criteri direttivi:
               a)   le   esenzioni,   le  agevolazioni  ed  i  regimi
          sostitutivi aventi carattere  agevolativo  dovranno  essere
          sostituiti   con   autorizzazioni   di  spesa  al  fine  di
          consentire, entro il limite dello stanziamento autorizzato,
          la concessione di un credito o di buoni di imposta, da  far
          valere  ai  fini  del  pagamento di imposte, da determinare
          sulla base di parametri, legati alla  dimensione  economica
          dei soggetti destinatari delle agevolazioni;
               b)   le   esenzioni,   le  agevolazioni  ed  i  regimi
          sostitutivi  aventi   carattere   agevolativo   attualmente
          esistenti   anche   se   riconducibili   a  caratteristiche
          strutturali dei tributi potranno essere in tutto o in parte
          mantenuti solo se le finalita' per le quali essi sono stati
          previsti dalla legislazione risultano, alla data di entrata
          in vigore  della  presente  legge,  tuttora  sussistenti  e
          conformi a specifici indirizzi di natura costituzionale o a
          specifici   obiettivi  di  politica  economica,  sociale  o
          culturale compatibili con  gli  indirizzi  della  Comunita'
          economica  europea;  in  relazione  a tali obiettivi verra'
          tenuto particolarmente conto della effettiva necessita'  di
          incentivazione   di   particolari   settori   economici   o
          specifiche attivita', anche in  relazione  alle  dimensioni
          dell'attivita', nonche' delle aree territoriali nelle quali
          i   benefici   sono  destinati  ad  essere  applicati,  con
          particolare riferimento al Mezzogiorno;
               c)  le  esenzioni,  le  agevolazioni   ed   i   regimi
          sostitutivi  di  cui  alle  lettere a) e b) dovranno essere
          applicati per un  periodo  di  tempo  limitato  che  verra'
          determinato  in  correlazione  al  tempo  necessario per il
          raggiungimento  degli  obiettivi  di   politica   economica
          nazionale,   fatti   salvi   quelli  conformi  a  specifici
          indirizzi costituzionali;
               d)  l'ammontare  degli   stanziamenti   previsti   per
          consentire   l'applicazione  dei  benefici  conseguenti  al
          riordino del regime delle esenzioni, delle  agevolazioni  e
          dei  regimi  sostitutivi  in  applicazione  dei  principi e
          criteri direttivi indicati nelle lettere a), b)  e  c)  non
          potra'  superare  l'importo del 50 per cento dell'onere che
          le vigenti agevolazioni comportano, rilevato sulla base  di
          stime redatte con riferimento al 31 dicembre 1990;
               d-bis)  non costituisce comunque deroga ai principi di
          generalita',  di  uniformita'  e  di  progressivita'  della
          imposizione,  la  non  concorrenza  a formare reddito delle
          somme vincolate alla destinazione a  riserve  indivisibili,
          da parte delle cooperative e loro consorzi disciplinati dal
          decreto  legislativo  del  Capo  provvisorio dello Stato 14
          dicembre 1947,  n.  1577,  ratificato,  con  modificazioni,
          dalla  legge  2  aprile  1951, n. 302, a condizione che sia
          esclusa la possibilita' di distribuirle tra  i  soci  sotto
          qualsiasi   forma,  sia  durante  la  vita  dell'ente,  che
          all'atto del suo scioglimento, ai sensi dell'art. 12  della
          legge 16 dicembre 1977, n.  904.
             1-bis.  Con  i  decreti legislativi di cui al comma 1, e
          secondo i medesimi princ/pi  e  criteri  direttivi,  potra'
          essere  previsto che il credito o il buono di imposta possa
          essere concesso anche per l'acquisto o la sottoscrizione di
          azioni od obbligazioni convertibili ammesse alla borsa o al
          mercato ristretto, di societa' costituite per effetto della
          privatizzazione di imprese pubbliche. Il credito o il buono
          di   imposta   sara'   commisurato   anche    all'ammontare
          dell'acquisto  o  sottoscrizione e non potra' superare, per
          ciascuna annualita', l'importo di un milione di lire.
             1-ter. Con i decreti legislativi di cui al  comma  1,  e
          secondo  i  medesimi princi'pi e criteri direttivi, saranno
          introdotte misure volte a favorire le  erogazioni  liberali
          in  denaro  a  favore  delle organizzazioni di volontariato
          costituite esclusivamente ai fini di solidarieta',  purche'
          le  attivita'  siano destinate a finalita' di volontariato,
          riconosciute idonee  in  base  alla  normativa  vigente  in
          materia  e  che  risultano  iscritte  senza interruzione da
          almeno due anni negli appositi registri.  A  tal  fine,  in
          deroga  alla  disposizione di cui alla lettera a) del comma
          1, dovra' essere prevista la deducibilita'  delle  predette
          erogazioni,  ai sensi degli articoli 10, 65 e 110 del testo
          unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  22  dicembre 1986, n. 917, e
          successive modificazioni e integrazioni, per  un  ammontare
          non  superiore a lire 2 milioni ovvero, ai fini del reddito
          di impresa, nella misura  del  50  per  cento  della  somma
          erogata  entro  il  limite  del  2  per  cento  degli utili
          dichiarati e fino ad un massimo di lire 100 milioni.
             2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore  della
          presente  legge  il  Governo invia per il parere, anche per
          singole parti omogenee, il testo delle nuove  disposizioni,
          nonche'   una  relazione  analitica  che  dia  conto  delle
          agevolazioni,  esenzioni e regimi sostitutivi esistenti nel
          campo delle imposte dirette e dell'IVA, e dell'entita'  dei
          benefici  fiscali  da  ciascuno derivanti, alla commissione
          parlamentare di cui all'art. 17, terzo comma, della legge 9
          ottobre  1971,  n.  825,   nella   composizione   stabilita
          dall'art. 1, comma 4, della legge 29 dicembre 1987, n. 550.
          La  commissione  esprime  il  proprio parere entro sessanta
          giorni  dalla  ricezione,   indicando   specificamente   le
          eventuali  disposizioni  che  non  ritiene  rispondenti  ai
          principi e ai criteri direttivi della legge di delegazione,
          nonche'  indicando  quali  delle  agevolazioni   o   regimi
          agevolativi riconducibili a caratteristiche strutturali dei
          tributi  potranno  essere inserite nei decreti legislativi.
          Il Governo  nei  trenta  giorni  successivi,  esaminato  il
          parere,  trasmette  nuovamente,  con  le  osservazioni e le
          eventuali modificazioni, i testi alla  commissione  per  il
          parere  definitivo  che  deve  essere espresso entro trenta
          giorni dall'ultimo invio. I  decreti  legislativi,  le  cui
          disposizioni avranno effetto dal 1  gennaio 1992 ovvero dal
          primo  giorno  del  secondo  mese  successivo  a  quello di
          pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, saranno emanati con
          decreto   del   Presidente   della    Repubblica,    previa
          deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, su proposta del
          Ministro delle finanze, di  concerto  con  i  Ministri  del
          tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica,
          dell'industria,  del   commercio   e   dell'artigianato   e
          dell'agricoltura e delle foreste, entro il termine indicato
          nel comma 1".
             - Il testo dell'art. 21, comma 6, della legge n. 67/1988
          (Legge finanziaria 1988) e' il seguente:
             "6.  A  decorrere  dal  1   gennaio  1988  ai fini della
          determinazione  della  misura  delle  pensioni   a   carico
          dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
          la  vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, la
          retribuzione imponibile  eccedente  il  limite  massimo  di
          retribuzione     annua     pensionabile     previsto    per
          l'assicurazione predetta e' computata secondo  le  aliquote
          di  cui  alla  allegata tabella. La quota di pensione cosi'
          calcolata si somma alla pensione  determinata  in  base  al
          limite  massimo  suddetto  e  diviene, a tutti gli effetti,
          parte integrante di essa.
                                                              TABELLA
                                            Quote di pensione
  Quote di retribuzione eccedenti           corrispondenti per
il limite (espresse in percentuale)       ogni anno di anzianita'
        del limite stesso               contributiva complessiva (*)


sino al 33 per cento . . . . . . . . . . . . .    1,50
dal 33 per cento al 66 per cento . . . . . . .    1,25
oltre il 66 per cento  . . . . . . . . . . . .    1
             (*) Per i periodi di contribuzione inferiori all'anno la
          quota  di  pensione e' calcolata in misura proporzionale ai
          periodi stessi".