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LEGGE 28 marzo 1991, n. 120

Norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonchè alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilità del personale direttivo e docente della scuola.

note: Entrata in vigore della legge: 26/4/1991
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Testo in vigore dal:  26-4-1991

Art. 2

1. Le attività lavorative dei privi della vista sono considerate particolarmente usuranti; conseguentemente, in attesa della riforma del sistema pensionistico, ai privi della vista viene esteso il beneficio di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 29 marzo 1985, n. 113, anche agli effetti dell'anzianità assicurativa.
Nota all'art. 2:
- Il testo dell'art. 9, comma 2, della legge n. 113/1985 (Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti) è il seguente: "2. In attesa della legge di riforma generale del sistema pensionistico, le prestazioni di lavoro dei centralinisti telefonici non vedenti, di cui all'art. 2 della presente legge, sono considerate particolarmente usuranti. Conseguentemente agli stessi viene riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private effettivamente svolto, il beneficio di quattro mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva".