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LEGGE 29 marzo 1985, n. 113

Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei ((centralinisti telefonici e operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista)).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/05/2022)
Testo in vigore dal:  21-5-2022
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Art. 9

Indennità di mansione
1. A tutti i
((centralinisti telefonici e operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista))
occupati in base alle norme relative al loro collocamento obbligatorio è corrisposta una indennità di mansione pari a quella che si riconosce agli operatori dipendenti dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici.
2. le prestazioni di lavoro dei
((centralinisti telefonici e operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista))
, di cui all'articolo 2 della presente legge, sono considerate particolarmente usuranti. Conseguentemente agli stessi viene riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private effettivamente svolto, il beneficio di quattro mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva nonché all'incremento dell'età anagrafica a cui applicare il coefficiente di trasformazione per il calcolo della quota di pensione nel sistema contributivo come previsto dall'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
3. Al maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 1 miliardo annuo per ciascuno degli anni 1985, 1986, 1987, si provvede, per l'anno 1985, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6805 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo e per gli anni 1986 e 1987 mediante imputazione di copertura alle disponibilità risultanti nella categoria VI (Interessi) del bilancio triennale 1985-87.
4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.