DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2000, n. 81

Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

note: Entrata in vigore del decreto: 22-4-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2002)
Testo in vigore dal: 1-1-2003
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 10
                  Disposizioni transitorie e finali

  ((1.   Ai  soggetti  aventi  titolo  all'assegno  di  utilizzo  per
prestazioni  in  attivita'  socialmente  utili e relative prestazioni
accessorie, con oneri a carico del fondo di cui all'articolo 1, comma
1,  in  possesso  alla  data  del  31  dicembre 2003 dei requisiti di
ammissione  alla  contribuzione  volontaria  di  cui all'articolo 12,
comma  5, lettera a), del citato decreto legislativo n. 468 del 1997,
e  successive modificazioni, determinati con riferimento ai requisiti
pensionistici  vigenti  alla data del 1 gennaio 2003, e' riconosciuta
una  indennita' commisurata al trattamento pensionistico spettante in
relazione  all'anzianita'  contributiva  posseduta  alla  data  della
domanda di ammissione alla contribuzione volontaria, nel limite delle
risorse  preordinate allo scopo dal decreto del Ministro del lavoro e
della  previdenza  sociale  21 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n.  141  del  19  giugno  1998. Tale indennita' non potra'
comunque   essere   inferiore   all'ammontare   dell'assegno  di  cui
all'articolo  4, comma 1, spettante alla data della suddetta domanda.
Dalla  data  di  decorrenza  del  predetto trattamento provvisorio ai
beneficiari  non  spettano  i  benefici previsti dall'articolo 12 del
citato   decreto   legislativo   n.   468   del  1997,  e  successive
modificazioni,  con  esclusione  di  quelli di cui al comma 5-bis del
medesimo  articolo.  Al  raggiungimento  dei  requisiti pensionistici
richiesti  dalla  disciplina vigente alla data del 1 gennaio 2003, il
trattamento   provvisorio   viene   rideterminato  sulla  base  delle
disposizioni   recate   dalla   disciplina  medesima.  Ai  lavoratori
destinatari  delle disposizioni di cui al presente comma si applicano
anche  le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del citato
decreto  del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 21 maggio
1998.))
  ((1-bis.  I lavoratori rientranti nelle fattispecie di cui al comma
1,  per potersi avvalere delle disposizioni di cui al medesimo comma,
devono  presentare  apposita  domanda,  a  pena  di  decadenza, entro
l'ultimo  giorno  del  mese  successivo  a quello nel corso del quale
maturano  i  requisiti di ammissione alla contribuzione volontaria di
cui  all'articolo  12, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 1
dicembre 1997 n. 468, determinati come indicato nel medesimo comma 1,
ovvero,  qualora  abbiano gia' maturato detti requisiti anteriormente
al  1  gennaio  2003,  entro  il termine di decadenza del 28 febbraio
2003.   Nei   loro  confronti  cessano  di  trovare  applicazione  le
disposizioni  in  materia  di attivita' socialmente utili a decorrere
dal  primo giorno del mese successivo a quello entro il quale possono
presentare la relativa domanda.))
  2.   Con   appositi   decreti   interministerali,   possono  essere
individuate  misure,  nell'ambito di quelle previste dall'articolo 6,
che  prevedano  l'utilizzo  di  risorse, ove previste dalla normativa
vigente, delle amministrazioni statali di volta in volta interessate,
finalizzate  alla  stabilizzazione occupazionale esterna dei soggetti
di  cui  all'articolo  2,  comma 1, i quali hanno svolto attivita' di
lavori socialmente utili sulla base di apposite convenzioni stipulate
dal   Ministero   del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  con  le
amministrazioni  pubbliche aventi competenze interregionali, ai sensi
dell'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo n. 468 del 1997.
  3.  Restano confermate le disposizioni vigenti in materia di lavori
socialmente  utili  di  cui al decreto legislativo n. 468 del 1997, e
successive  modifiche,  e al decreto interministeriale 21 maggio 1998
in  quanto  compatibili  con  le  disposizioni  del  presente decreto
legislativo.  In  particolare  sono abrogate le seguenti disposizioni
del decreto legislativo n. 468/1997:
a) articolo 1, comma 2, lettere a), b) e c), comma 3, comma 4 e comma
   6;
b) articolo 2, commi 2, 4, 6, 7 e 8;
c) articolo 3, commi 2 e 3;
d) articolo 4;
e) articolo 5;
f) articolo 6;
g) articolo 9;
h) articolo 11.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 28 febbraio 2000

                               CIAMPI

                              D'Alema,  Presidente  del Consiglio dei
                              Ministri
                              Salvi,  Ministro  del  lavoro  e  della
                              previdenza sociale
                              Amato,   Ministro   del   tesoro,   del
                              bilancio    e    della   programmazione
                              economica
                              Visco, Ministro delle finanze
                              Bassanini,  Ministro  per  la  funzione
                              pubblica
                              Bellillo,   Ministro   per  gli  affari
                              regionali

Visto, il Guardasigilli: Diliberto
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AGGIORNAMENTO (1)
  La L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto (con l'art. 78, comma 1)
che  "La  data  di  presentazione  della  domanda  di ammissione alla
contribuzione volontaria di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto
legislativo  28 febbraio 2000, n. 81, e' differita al 30 aprile 2001,
fermo  restando  il  possesso,  alla  data  del 31 dicembre 1999, dei
relativi requisiti."