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DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2000, n. 81

Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

note: Entrata in vigore del decreto: 22-4-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2002)
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Testo in vigore dal: 22-4-2000
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 16 dicembre 1999;
  Visto  il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
  Acquisito  il  parere delle competenti commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 25 febbraio 2000;
  Sulla  proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di  concerto  con  i  Ministri  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica,  delle finanze, per la funzione pubblica e
per gli affari regionali;

                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1
                          Enti utilizzatori

  1.  I  soggetti  di  cui  all'articolo  3,  comma  1,  del  decreto
legislativo  1o dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, di
seguito  denominati enti utilizzatori, che, alla data del 31 dicembre
1999  hanno  in  corso  attivita'  progettuali con oneri a carico del
fondo   per  l'occupazione  di  cui  all'articolo  1,  comma  7,  del
decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla  legge 19 luglio 1993, n. 236, possono continuare ad utilizzare
i  soggetti  di  cui  all'articolo  2,  comma  1, anche attraverso il
trasferimento dei soggetti medesimi ad altri enti di cui all'articolo
3,  comma  1,  del  citato decreto legislativo n. 468 del 1997, sulla
base di apposite convenzioni stipulate tra enti interessati e secondo
le  procedure  di  cui all'articolo 5, comma 3. Fermo restando quanto
previsto dall'articolo 4, gli enti utilizzatori, secondo le procedure
di  cui  all'articolo  5, possono ricorrere all'utilizzo dei predetti
soggetti  anche  per  attivita'  diverse  da  quelle  originariamente
previste nei progetti, purche' rientranti nell'elenco delle attivita'
di cui all'articolo 3.
  2.  In  caso  di  progetti originariamente promossi in concorso tra
piu'  enti  in  base  alla  vigente  normativa,  la  possibilita'  di
continuare   l'utilizzazione   permane   in   capo   agli   enti  cui
istituzionalmente  l'attivita'  e' collegata ovvero a quelli presso i
quali viene effettivamente svolta l'attivita'.
          Avvertenze:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota al titolo:
              - Per  il  testo  dell'art.  45,  comma 2,  della legge
          17 maggio 1999, n. 144, vedasi nelle note alle premesse.
          Note alle premesse:
              - L'art.  76  della  Costituzione  regola  la delega al
          Governo   dell'esercizio   della   funzione  legislativa  e
          stabilisce   che   essa   non  puo'  avvenire  se  non  con
          determinazione  di princi'pi e criteri direttivi e soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.
              - L'art.   87,   quinto   comma,   della   Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti.
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  45, comma 2, della
          legge  17  maggio 1999, n. 144, recante: "Misure in materia
          di  investimenti,  delega  al Governo per il riordino degli
          incentivi  all'occupazione e della normativa che disciplina
          l'INAIL,  nonche'  disposizioni  per il riordino degli enti
          previdenziali",  pubblicata  nel supplemento ordinario alla
          Gazzetta Ufficiale 22 maggio 1999, n. 118:
              "2. Entro il 28 febbraio 2000 il Governo e' delegato ad
          apportare le necessarie modifiche o integrazioni al decreto
          legislativo  1o dicembre  1997,  n. 468, secondo i seguenti
          princi'pi e criteri direttivi:
                a) adeguamento della disciplina in relazione al nuovo
          assetto  istituzionale  di  cui  al  decreto legislativo 23
          dicembre 1997, n. 469;
                b) ridefinizione  della  disciplina  alla  luce della
          legislazione regionale intervenuta in materia a seguito del
          decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468;
                c) adeguamento   della  disciplina  per  favorire  lo
          sviluppo  di iniziative volte alla creazione di occupazione
          stabile".
              - Il   decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281
          (Definizione   ed   ampliamento  delle  attribuzioni  della
          conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e Bolzano ed
          unificazione,  per  le  materie  ed  i compiti di interesse
          comune  delle  regioni, delle province e dei comuni, con la
          conferenza  Stato-citta' ed autonomi locali), e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202.
          Note all'art. 1:
              - Il   comma 1  dell'art.  3  del  decreto  legislativo
          1o dicembre  1997,  n.  468 (Revisione della disciplina sui
          lavori  socialmente utili, a norma dell'art. 22 della legge
          24 giugno 1997, n. 196), e' il seguente:
              "1. I  progetti di cui all'art. 1, comma 2, lettere a),
          b),  c),  possono  essere  promossi  dalle  amministrazioni
          pubbliche   di  cui  all'art.  1  del  decreto  legislativo
          3 febbraio  1993,  n.  29,  dagli  enti pubblici economici,
          dalle   societa'   a  totale  o  prevalente  partecipazione
          pubblica  e  dalle  cooperative  sociali  di cui alla legge
          8 novembre  1991,  n. 381, e loro consorzi. Con decreti del
          Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza sociale possono
          essere  individuati,  sentiti  i  Ministeri interessati per
          materia  anche  su  proposta  delle  regioni  e  degli enti
          locali,  altri  soggetti che possono promuovere progetti di
          lavori socialmente utili".
              - Il  comma 7  dell'art.  1 del decreto-legge 20 maggio
          1993,  n.  148,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          19 luglio  1993,  n.  236  (Interventi  urgenti  a sostegno
          dell'occupazione), e' il seguente:
              "7. Per  le  finalita'  di  cui al presente articolo e'
          istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza
          sociale   il  Fondo  per  l'occupazione,  alimentato  dalle
          risorse  di  cui  all'autorizzazione  di spesa stabilita al
          comma 8,   nel   quale   confluiscono  anche  i  contributi
          comunitari destinatari al finanziamento delle iniziative di
          cui  al  presente  articolo, su richiesta del Ministero del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale. A tale ultimo fine i
          contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato
          per essere riassegnati al predetto Fondo".