DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2000, n. 81

Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

note: Entrata in vigore del decreto: 22-4-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2002)
Testo in vigore dal: 22-4-2000
                               Art. 2
                 Definizione dei soggetti utilizzati

  1.  Le disposizioni del presente decreto si applicano, salvo quanto
previsto dall'articolo 10, comma 1, ai soggetti impegnati in progetti
di  lavori  socialmente  utili  e che abbiano effettivamente maturato
dodici  mesi  di  permanenza  in  tali  attivita'  nel periodo dal 1o
gennaio 1998 al 31 dicembre 1999.
  2. Non rientrano tra i soggetti di cui il comma 1:
a) i  soggetti  in  possesso,  alla  data  del  31 dicembre 1999, dei
   requisiti   richiesti   per   fruire   dei   contributi   previsti
   dall'articolo   12,  comma  5,  lettera  a),  del  citato  decreto
   legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni;
b) i soggetti fruitori del trattamento di cui all'articolo 7, commi 6
   e   7,   della   legge  23  luglio  1991,  n.  223,  e  successive
   modificazioni;
c) i  soggetti che abbiano conseguito, alla data di entrata in vigore
   del  presente  decreto,  la  ricollocazione  lavorativa  ai  sensi
   dell'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e
   successive  modificazioni,  e del decreto interministeriale del 21
   maggio  1998,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale del 19 luglio
   1998, n. 141;
d) i  soggetti  che,  alla  data  di  entrata  in vigore del presente
   decreto,  siano  stati  dichiarati  decaduti o cancellati ai sensi
   dell'articolo  9 del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e
   successive modificazioni;
e) i soggetti avviati sulla base di progetti finanziati dagli enti di
   cui  all'articolo  11,  comma 4, del citato decreto legislativo n.
   468 del 1997, e successive modificazioni;
f) i  soggetti  che  non  abbiano prodotto la dichiarazione di cui al
   comma 3.
  3.  I  soggetti  di  cui  al  comma  1,  per  continuare  ad essere
utilizzati  in  attivita'  socialmente  utili,  devono  produrre  una
dichiarazione  resa  ai  sensi  della  legge 4 gennaio 1968, n. 15, e
successive    modificazioni,    all'ente    utilizzatore   attestante
l'indicazione  dei progetti di lavori socialmente utili o di pubblica
utilita'   in   cui   sono   stati   impegnati,  dell'ente  attuatore
responsabile  del relativo progetto, nonche' dei periodi di effettivo
impegno  in  ciascun  progetto,  qualora  promossi  da  enti  diversi
dall'attuale ente utilizzatore.
          Note all'art. 2:
              - L'art.   12,   comma 5,   lettera a),   del   decreto
          legislativo n. 468/1997, cosi' recita:
              "5. Per favorire la ricollocazione lavorativa ovvero il
          raggiungimento   dei   trattamenti   pensionistici   per  i
          lavoratori  di cui al comma 1, possono essere adottate, nei
          limiti  delle  risorse  a  cio'  preordinate  sul Fondo per
          l'occupazione  e secondo le modalita' stabilite nel decreto
          di cui al comma 8, le seguenti misure:
                a) nel  caso  in  cui  ai lavoratori manchino meno di
          5 anni al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento
          di   anzianita'   o   divecchiaia,  la  concessione  di  un
          contributo  a fondo perduto a fronte dell'onere relativo al
          proseguimento   volontario   della   contribuzione   ovvero
          all'erogazione    anticipata   del   trattamento   relativo
          all'anzianita' maturata".
              - Il  testo  dell'art.  7,  commi 6  e  7,  della legge
          23 luglio   1991,   n.  223  (Norme  in  materia  di  cassa
          integrazione,  mobilita',  trattamenti  di  disoccupazione,
          attuazione di direttive della Comunita' europea, ovviamento
          al  lavoro  ed altre disposizioni in materia di mercato del
          lavoro), e' il seguente:
              "6. Nelle  aree  di  cui al comma 2 nonche' nell'ambito
          delle circoscrizioni o nel maggior ambito determinato dalla
          commissione  regionale  per  l'impiego,  in cui sussista un
          rapporto  superiore  alla media nazionale tra iscritti alla
          prima  classe  della  lista  di  collocamento e popolazione
          residente  in  eta'  da  lavoro, ai lavoratori collocati in
          mobilita'  entro  la  data  del  31 dicembre  1992  che, al
          momento  della  cessazione  del  rapporto, abbiano compiuto
          un'eta'  inferiore  di  non  piu' di cinque anni rispetto a
          quella   prevista  dalla  legge  per  il  pensionamento  di
          vecchiaia,   e   possano   far  valere,  nell'assicurazione
          generale  obbligatoria  per l'invalidita', la vecchiaia e i
          superstiti,  un'anzianita'  contributiva  non  inferiore  a
          quella  minima  prevista  per  il  predetto  pensionamento,
          diminuita  del  numero  di  settimane mancanti alla data di
          compimento    dell'eta'   pensionabile,   l'indennita'   di
          mobilita'  e'  prolungata fino quest'ultima data. La misura
          dell'indennita'  per i periodi successivi a quelli previsti
          nei commi 1 e 2 e' dell'ottanta per cento.
              7. Negli  ambiti  di  cui  al  comma 6,  ai  lavoratori
          collocati  in  mobilita' entro la data del 31 dicembre 1992
          che,  al  momento  della  cessazione  del rapporto, abbiano
          compiuto  un'eta'  inferiore  di  non  piu'  di  dieci anni
          rispetto a quella prevista dalla legge per il pensionamento
          di   vecchiaia  e  possano  far  valere  nell'assicurazione
          generale  obbligatoria  per l'invalidita', la vecchiaia e i
          superstiti,  un'anzianita'  contributiva  non  inferiore  a
          ventotto  anni,  l'indennita' di mobilita' spetta fino alla
          data   di  maturazione  del  diritto  al  pensionamento  di
          anzianita'.  Per i lavoratori dipendenti anteriormente alla
          data del 1o gennaio 1991 dalle societa' non operative delle
          societa'  di  Gestione  e Partecipazioni Industriali S.p.a.
          (GEPI)  e  della  Iniziative  Sardegna  S.p.a.  (INSAR)  si
          prescinde   dal   requisito  dell'anzianita'  contributiva;
          l'indennita'   di   mobilita'   non  puo'  comunque  essere
          corrisposta per un periodo superiore a dieci anni".
              -  L'art. 12 del decreto legislativo n. 468/1997, e' il
          seguente:
              "Art. 12 (Disciplina transitoria). - 1. Le disposizioni
          di  cui  al  presente articolo si riferiscono ai lavoratori
          impegnati  o  che  siano stati impegnati, entro la data del
          31 dicembre 1997, per almeno 12 mesi, in progetti approvati
          ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 1o ottobre
          1996,  n.  510,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          28 novembre 1996, n. 608.
              2. Durante   i  periodi  di  utilizzazione  nei  lavori
          socialmente utili i lavoratori di cui al comma 1 continuano
          ad  essere  inseriti  nelle liste regionali di mobilita' di
          cui  all'art.  6  della legge 23 luglio 1991, n. 223, senza
          approvazione della lista medesima da parte delle competenti
          commissioni   regionali  per  l'impiego.  L'inserimento  e'
          disposto  dal  responsabile  della  direzione regionale del
          lavoro  -  settore  politiche  del  lavoro, su segnalazione
          delle  sezioni  circoscrizionali  per  l'impiego  e  per il
          collocamento    in    agricoltura,    le    quali   inviano
          tempestivamente  al  predetto  ufficio  i  relativi elenchi
          comprendenti  i  nominativi  dei  lavoratori  impegnati  in
          lavori socialmente utili.
              3. L'utilizzazione   nei   lavori   socialmente   utili
          costituisce,  per i lavoratori di cui al comma 1, titolo di
          preferenza   nei  pubblici  concorsi  qualora,  per  questi
          ultimi,  sia  richiesta la medesima professionalita' con la
          quale il soggetto e' stato adibito ai predetti lavori.
              4. Ai  lavoratori  di  cui  al comma 1, gli stessi enti
          pubblici che li hanno utilizzati riservano una quota del 30
          per  cento  dei  posti  da  ricoprire mediante avviamenti a
          selezione  di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987,
          n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni.
              5. Per  favorire la ricollocazione lavorativa ovvero il
          raggiungimento   dei   trattamenti   pensionistici   per  i
          lavoratori  di cui al comma 1, possono essere adottate, nei
          limiti  delle  risorse  a  cio'  preordinate  sul Fondo per
          l'occupazione  e secondo le modalita' stabilite nel decreto
          di cui al comma 8, le seguenti misure:
                a) nel  caso  in  cui  ai lavoratori manchino meno di
          5 anni al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento
          di   anzianita'  o  di  vecchiaia,  la  concessione  di  un
          contributo  a fondo perduto a fronte dell'onere relativo al
          proseguimento   volontario   della   contribuzione   ovvero
          all'erogazione    anticipata   del   trattamento   relativo
          all'anzianita' maturata;
                b) l'assunzione  a carico del Fondo per l'occupazione
          del contributo a fondo perduto nel caso di presentazione di
          un  progetto di lavoro autonomo secondo le modalita' di cui
          all'art.  9-septies  del  citato  decreto-legge  n. 510 del
          1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608 del
          1996;
                c) la  concessione  al datore di lavoro, ivi compresi
          quelli  di  cui  all'art.  2 della legge 24 giugno 1997, n.
          196,  di un contributo aggiuntivo ai benefici gia' previsti
          dalla  legislazione  vigente,  fino  al  massimo consentito
          dalla normativa comunitaria, nel caso di assunzione a tempo
          indeterminato.
              5-bis. I  contributi previsti ai sensi della lettera c)
          del  comma 5  possono  essere  concessi  nei  limiti  delle
          risorse  finanziarie disponibili anche ai lavoratori di cui
          alla  lettera a)  del  comma 5, in aggiunta al contributo a
          fondo perduto ivi previsto.
              6. Allo  scopo  di  favorire  la  creazione  di stabili
          opportunita'   occupazionali  per  i  soggetti  di  cui  al
          presente articolo, il successivo affidamento a terzi di cui
          all'art.  10, comma 1, lettera b), potra' avvenire anche in
          deroga alle procedure di evidenza pubblica.
              7. Per  i  progetti  di  pubblica utilita' destinati ai
          soggetti di cui al presente articolo, approvati entro il 31
          dicembre 1998, non si applicano le disposizioni di cui agli
          articoli 2,  comma 6,  e  6,  comma 9.  I  progetti  di cui
          all'art. 1, comma 2, lettere b) e c), destinati ai soggetti
          di cui al presente articolo, sono ulteriormente prorogabili
          nei   limiti   dello   stanziamento   allo  scopo  previsto
          nell'ambito  del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1,
          comma 7,   del   decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  148,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
          n. 236, fino a tutto il 1999.
              8. Le  risorse  del  Fondo  per  l'occupazione  di  cui
          all'art.  1,  comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
          148,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 luglio
          1993,  n. 236, destinate agli interventi di cui al presente
          articolo, sono definite con decreto del Ministro del lavoro
          e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del
          tesoro  e  del  bilancio  e della programmazione economica,
          sentite  le  organizzazioni sindacali comparativamente piu'
          rappresentative   sul  piano  nazionale.  Con  il  medesimo
          decreto  sono  definite  ulteriori  forme di incentivazione
          alla  ricollocazione  lavorativa  dei  lavoratori di cui al
          presente articolo, nonche' le modalita' di attuazione delle
          misure di cui al comma 5".
              - Il decreto interministeriale del 21 maggio 1998 reca:
          "Misure per favorire la ricollocazione lavorativa ovvero il
          raggiungimento dei requisiti pensionistici per i lavoratori
          impegnati nei lavori socialmente utili".
              - L'art.  9  del decreto legislativo n. 468/1997, e' il
          seguente:
              "Art.    9 (Decadenza). - 1. L'ingiustificato   rifiuto
          dell'assegnazione  alle  attivita'  di  cui  all'art. 1, da
          parte dei soggetti percettori di trattamenti previdenziali,
          comporta  la  perdita  del  trattamento  e la cancellazione
          della  lista regionale di mobilita' di cui all'art. 6 della
          legge  23 luglio 1991, n. 223. La perdita del trattamento e
          la  cancellazione  sono  disposte  dal  responsabile  della
          sezione   circoscrizionale   per   l'impiego   e   per   il
          collocamento  in agricoltura ed avverso il provvedimento e'
          ammesso   ricorso   entro  trenta  giorni  dalla  direzione
          regionale  del  lavoro  - Settore politiche del lavoro, che
          decide  con provvedimento definitivo entro venti giorni. La
          partecipazione   ad   attivita'   di   orientamento   e  di
          formazione,   disposta   dai  competenti  uffici  pubblici,
          costituisce      giustificato     motivo     di     rifiuto
          dell'assegnazione.
              2. La   perdita  del  trattamento  previdenziale  e  la
          cancellazione  dalla  lista di mobilita' di cui al comma 1,
          non  possono essere disposte quando le attivita' offerte si
          svolgono  in  un  luogo  distante  piu' di 50 chilometri da
          quello   di   residenza   del  lavoratore  o  comunque  non
          raggiungibile  in 60 minuti con mezzi pubblici di linea. La
          commissione  regionale  per  l'impiego,  tenuto conto delle
          caratteristiche  del  territorio  e  dei  servizi  pubblici
          esistenti  in  esso,  puo'  modificare  i  predetti  limiti
          relativi alla dislocazione geografica dell'iniziativa.
              3. La  decadenza  e  la cancellazione di cui al comma 1
          operano,  inoltre,  quando  gli enti utilizzatori chiedono,
          per  iscritto, alle competenti sezioni circoscrizionali per
          l'impiego  e  per  il collocamento in agricoltura la revoca
          dell'assegnazione,   qualora   i   soggetti   non   abbiano
          partecipato  regolarmente  alle attivita' socialmente utili
          alle  quali  siano stati assegnati o non abbiano rispettato
          le condizioni di utilizzo impartite.
              4. I    soggetti    non   percettori   di   trattamenti
          previdenziali  cessano  dalla partecipazione alle attivita'
          di  cui all'art. 1, nelle ipotesi e con le modalita' di cui
          al comma 3.
              5. Nei  casi  di  cui  ai  commi 3  e  4, gli organismi
          utilizzatori  possono  chiedere,  per la residua durata del
          progetto  o  della  prestazione,  la sostituzione con altro
          lavoratore".
              - Il  comma 4  dell'art.  11 del decreto legislativo n.
          468/1997, e' il seguente:
              "4. Le regioni e le province possono destinare risorse,
          utilizzabili nei rispettivi territori, per il finanziamento
          degli  oneri  connessi  al  pagamento  dell'assegno  di cui
          all'art. 8, comma 3, ai lavoratori impegnati in progetti di
          lavori  socialmente  utili.  A tal fine verseranno all'INPS
          tali  risorse  in  coerenza con gli stanziamenti previsti a
          bilancio.  Tali  risorse  sono  utilizzabili  con le stesse
          modalita'  e  gli  stessi  effetti  di quelle del Fondo per
          l'occupazione  di  cui  al comma 1, ivi compresi gli oneri,
          forfettariamente  calcolati  per  la  corresponsione  degli
          assegni familiari".
              - La   legge   4 gennaio   1968,  n.  15  (Norme  sulla
          documentazione  amministrativa  e  sulla  legalizzazione  e
          autenticazione  di  firme),  e'  pubblicata  nella Gazzetta
          Ufficiale 27 gennaio 1968, n. 23.