LEGGE 29 maggio 1982, n. 297

Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/11/2022)
Testo in vigore dal: 10-11-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3. 
                   Norme in materia pensionistica 
 
 
  A decorrere dall'anno 1983 e con effetto dal 1 aprile, 1 luglio e 1
ottobre di ciascun anno, gli importi delle  pensioni  alle  quali  si
applica la perequazione automatica di cui all'articolo 19 della legge
30 aprile 1969, n. 153, ed all'articolo 9 della legge 3 giugno  1975,
n. 160, e successive  modificazioni  ed  integrazioni,  ivi  comprese
quelle erogate in favore dei soggetti il cui trattamento e'  regolato
dall'articolo 7 della  predetta  legge  3  giugno  1975,  n.  160,  e
dall'articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n.  663,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980,  n.  33,
sono aumentati in  misura  pari  alla  variazione  percentuale,  come
definita  nel  comma  seguente,  dell'indice  del  costo  della  vita
calcolato dall'ISTAT ai fini della scala  mobile  delle  retribuzioni
dei lavoratori dell'industria. 
  Alle date di cui al comma precedente  la  variazione  si  determina
confrontando il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso
tra l'ottavo ed  il  sesto  mese  con  il  valore  medio  dell'indice
relativo al  periodo  compreso  tra  l'undicesimo  ed  il  nono  mese
anteriori a quello da cui ha effetto l'aumento. 
  Con la stessa decorrenza le pensioni alle  quali  si  applicano  le
norme di cui all'articolo 10 della  legge  3  giugno  1975,  n.  160,
vengono aumentate di una quota aggiuntiva pari  al  prodotto  che  si
ottiene moltiplicando il valore unitario, fissato per  ciascun  punto
in lire 1.910 mensili, per il numero dei  punti  di  contingenza  che
sono accertati nel modo indicato nel comma seguente. 
  Il numero dei punti e' uguale a quello accertato per  i  lavoratori
con riferimento ai periodi indicati nel secondo comma. 
  Gli aumenti di cui ai precedenti commi primo e terzo  sono  esclusi
dalla misura della pensione da assoggettare alla perequazione annuale
avente decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo. 
  L'adeguamento   periodico   dei   contributi   calcolato   con   la
perequazione automatica delle pensioni e' effettuato  con  decorrenza
dal 1 gennaio  di  ciascun  anno  e  comprende  anche  le  variazioni
intervenute con decorrenza dal  1  aprile,  dal  1  luglio  e  dal  1
ottobre. 
  A decorrere dal 1 gennaio 1983 ai titolari di  pensione  o  assegno
indicati nell'articolo 1 della legge  29  aprile  1976,  n.  177,  le
variazioni nella misura mensile dell'indennita' integrativa  speciale
di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive  modificazioni,
sono apportate trimestralmente sulla base dei punti di variazione del
costo della vita registrati tra gli indici indicati nel secondo comma
del presente articolo. Con  decreto  del  Ministro  del  tesoro  sono
adeguate dalla predetta data le aliquote contributive delle  relative
gestioni previdenziali. 
  Per le pensioni liquidate con decorrenza successiva  al  30  giugno
1982, la retribuzione annua pensionabile per l'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita', la  vecchiaia  ed  i  superstiti  dei
lavoratori dipendenti e' costituita dalla quinta  parte  della  somma
delle retribuzioni percepite in costanza di  rapporto  di  lavoro,  o
corrispondenti a  periodi  riconosciuti  figurativamente,  ovvero  ad
eventuale  contribuzione  volontaria,  risultante  dalle  ultime  260
settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della  pensione.
(2)(3)(4) (5) (6) (8) ((10)) 
  A  ciascuna  settimana  si  attribuisce   il   valore   retributivo
corrispondente  alla  retribuzione  media  dell'anno  solare  cui  la
settimana stessa si riferisce. La retribuzione media di ciascun  anno
solare  si  determina  suddividendo  le  retribuzioni  percepite   in
costanza  di  rapporto  di  lavoro   o   corrispondenti   a   periodi
riconosciuti  figurativamente  ovvero  ad   eventuale   contribuzione
volontaria per il numero delle  settimane  coperte  da  contribuzione
obbligatoria, effettiva o figurativa, o volontaria. 
  Per l'anno solare in cui cade la  decorrenza  della  pensione  sono
prese in considerazione le retribuzioni corrispondenti ai periodi  di
paga scaduti anteriormente alla decorrenza stessa. 
  La retribuzione media  settimanale  determinata  per  ciascun  anno
solare ai sensi del precedente nono comma  e'  rivalutata  in  misura
corrispondente alla variazione dell'indice annuo del costo della vita
calcolato dall'ISTAT ai fini della scala  mobile  delle  retribuzioni
dei lavoratori dell'industria, tra l'anno solare cui la  retribuzione
si riferisce e quello precedente la decorrenza della pensione. 
  La retribuzione media settimanale di ciascun anno solare o frazione
di esso, rivalutata ai sensi del comma precedente, non  e'  presa  in
considerazione  per  la  parte  eccedente  la  retribuzione   massima
settimanale pensionabile in vigore nell'anno solare da cui decorre la
pensione. 
  Con  decorrenza  dal  1  gennaio  1983,  il   limite   massimo   di
retribuzione annua, di cui all'articolo  19  della  legge  23  aprile
1981, n. 155, ai fini della determinazione della  pensione  a  carico
del Fondo pensione dei lavoratori dipendenti, e' adeguato annualmente
con effetto dal  1  gennaio  con  la  disciplina  della  perequazione
automatica prevista per le  pensioni  a  carico  del  fondo  predetto
d'importo superiore al trattamento minimo. 
  Qualora il numero delle settimane di  contribuzione  utili  per  la
determinazione della retribuzione annua pensionabile sia inferiore  a
260,  ferma  restando  la  determinazione  della  retribuzione  media
settimanale nell'ambito di  ciascun  anno  solare  di  cui  ai  commi
ottavo, nono, decimo, undicesimo e dodicesimo del presente  articolo,
la retribuzione annua pensionabile e'  data  dalla  media  aritmetica
delle retribuzioni corrispondenti  alle  settimane  di  contribuzioni
esistenti. 
  Agli oneri derivanti al Fondo pensioni  dei  lavoratori  dipendenti
dall'applicazione del  presente  articolo  si  provvede  elevando  le
aliquote  contributive  a  carico   dei   datori   di   lavoro,   per
l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia
ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, ivi compresi  gli  addetti
ai servizi domestici e familiari ed i pescatori della piccola  pesca,
con decorrenza dal periodo di paga in corso alla data  del  1  luglio
1982 nella misura dello 0,30 per cento della retribuzione  imponibile
e con decorrenza dal periodo di paga in corso alla data del 1 gennaio
1983 nella misura ulteriore dello 0,20 per cento  della  retribuzione
imponibile. 
  I datori di lavoro  detraggono  per  ciascun  lavoratore  l'importo
della  contribuzione  aggiuntiva   di   cui   al   comma   precedente
dall'ammontare della quota del trattamento di fine rapporto  relativa
al periodo di riferimento  della  contribuzione  stessa.  Qualora  il
trattamento   di   fine   rapporto   sia   erogato   mediante   forme
previdenziali, la contribuzione aggiuntiva e' detratta dal contributo
dovuto per il finanziamento del trattamento stesso,  il  cui  importo
spettante al lavoratore e' corrispondentemente ridotto. 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 4 - 14 luglio 1988, n. 822 (in
G.U.  20.07.1988  n.  29  1a  Serie  Speciale)   ha   dichiarato   la
illegittimita' costituzionale  del  comma  8  del  presente  articolo
"nella parte in cui non  prevede,  per  i  lavoratori  prossimi  alla
pensione al momento della sua entrata in vigore, o  gia'  pensionati,
il mantenimento in vigore, ai fini della liquidazione della  pensione
stessa, dei criteri dettati dall'art. 26, terzo comma, della legge 3 
giugno 1975, n. 160." 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 18 - 26 maggio  1989,  n.  307
(in G.U. 31.05.1989  n.  22  1a  Serie  Speciale)  ha  dichiarato  la
illegittimita' costituzionale  del  comma  8  del  presente  articolo
"nella parte  in  cui  non  prevede  che,  in  caso  di  prosecuzione
volontaria    nell'assicurazione    generale     obbligatoria     per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti da parte  del  lavoratore
dipendente che abbia gia'  conseguito  in  costanza  di  rapporto  di
lavoro la  prescritta  anzianita'  assicurativa  e  contributiva,  la
pensione liquidata non possa comunque essere inferiore a  quella  che
sarebbe spettata al raggiungimento dell'eta' pensionabile sulla  base
della sola contribuzione obbligatoria". 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 23 ottobre - 10 novembre 1992,
n. 428 (in G.U. 18.11.1992 n. 48 1a Serie Speciale) ha dichiarato  la
illegittimita' costituzionale  del  comma  8  del  presente  articolo
"nella parte in cui non consente, in caso di pensione di  anzianita',
che dopo il raggiungimento dell'eta' pensionabile, la pensione  debba
essere ricalcolata sulla base della sola contribuzione obbligatoria 
qualora porti ad un risultato piu' favorevole per l'assicurato." 
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AGGIORNAMENTO (5) 
La Corte Costituzionale con sentenza 22 - 30 giugno 1994, n. 264  (in
G.U.  06.07.1994  n.  28  1a  Serie  Speciale)   ha   dichiarato   la
illegittimita' costituzionale  del  comma  8  del  presente  articolo
"nella parte in cui non prevede che, nel caso  di  esercizio  durante
l'ultimo quinquennio di contribuzione di attivita'  lavorativa,  meno
retribuita da parte di un lavoratore che  abbia  gia'  conseguito  la
prescritta anzianita' contributiva, la pensione liquidata  non  possa
essere  comunque  inferiore  a  quella  che  sarebbe   spettata,   al
raggiungimento dell'eta' pensionabile,  escludendo  dal  computo,  ad
ogni effetto,  i  periodi  di  minore  retribuzione,  in  quanto  non
necessari ai fini del requisito dell'anzianita' contributiva minima" 
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AGGIORNAMENTO (6) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 20 - 26 luglio  1995,  n.  388
(in G.U. 02.08.1995  n.  32  1a  Serie  Speciale)  ha  dichiarato  la
illegittimita' costituzionale  del  comma  8  del  presente  articolo
"nella parte in cui  non  prevede  che,  nell'ipotesi  di  lavoratore
dipendente sottoposto ad integrazione salariale, il quale abbia  gia'
conseguito in costanza di rapporto di lavoro la prescritta anzianita'
assicurativa e contributiva obbligatoria e per il quale  la  pensione
sia liquidata sulla base del concorso della contribuzione figurativa,
non possa essere comunque liquidata una pensione di importo inferiore
a quella che sarebbe spettata tenendo conto soltanto della 
contribuzione obbligatoria." 
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AGGIORNAMENTO (8) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 3-13 aprile 2017, n.  82  (in
G.U. 1ª s.s.  19/04/2017,  n.  16),  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale del comma 8 del presente articolo "nella parte in  cui
non prevede che, nell'ipotesi di lavoratore che abbia gia' maturato i
requisiti assicurativi e contributivi per conseguire  la  pensione  e
percepisca    contributi    per    disoccupazione    nelle     ultime
duecentosessanta settimane antecedenti la decorrenza della  pensione,
la pensione liquidata non possa essere comunque  inferiore  a  quella
che  sarebbe  spettata,  al  raggiungimento  dell'eta'  pensionabile,
escludendo dal computo, ad ogni effetto, i periodi  di  contribuzione
per disoccupazione relativi alle ultime  duecentosessanta  settimane,
in  quanto  non  necessari  ai  fini  del  requisito  dell'anzianita'
contributiva minima". 
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AGGIORNAMENTO (10) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 13  settembre  -  7  novembre
2022, n. 224 (in G.U. 1ª  s.s.  09/11/2022,  n.  45),  ha  dichiarato
"l'illegittimita' costituzionale dell'art.  3,  ottavo  comma,  della
legge 29 maggio 1982, n. 297  (Disciplina  del  trattamento  di  fine
rapporto e norme in materia pensionistica), in combinato disposto con
l'art.  24  della  legge  26  luglio  1984,  n.  413   (Riordinamento
pensionistico dei lavoratori marittimi),  nella  parte  in  cui  tali
norme non consentono la neutralizzazione del  prolungamento  previsto
dall'art. 24 della medesima legge n. 413  del  1984  per  il  calcolo
della pensione di vecchiaia in favore dei  lavoratori  marittimi  che
abbiano  raggiunto  il  diritto  a  pensione   quando   il   suddetto
prolungamento  determini  un  risultato   sfavorevole   nel   calcolo
dell'importo della pensione spettante agli assicurati".