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LEGGE 26 luglio 1984, n. 413

Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/01/2014)
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Testo in vigore dal:  1-9-1984

Art. 24

(Costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per i periodi successivi al 31 dicembre 1979)
1. Nei confronti dei lavoratori marittimi che al momento dello sbarco risolvano il rapporto di lavoro, i singoli periodi di effettiva navigazione mercantile, durante i quali sussiste l'obbligo assicurativo secondo le disposizioni previste dall'articolo 4 della presente legge, ovvero per i quali risulti accreditata la contribuzione prevista al titolo V, capo II della legge stessa, svolti successivamente al 31 dicembre 1979, vengono prolungati in successione temporale, ai fini della concessione delle prestazioni pensionistiche a carico della assicurazione generale obbligatoria, di un ulteriore periodo corrispondente ai giorni di sabato, domenica, a quelli festivi trascorsi durante l'imbarco e alle giornate di ferie maturate durante l'imbarco stesso, di cui ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
2. Tale prolungamento viene interrotto al verificarsi di attività lavorativa comportante l'obbligo assicurativo ovvero in presenza di contribuzioni comunque accreditate ma viene attribuito, nei limiti temporali del beneficio di cui al comma precedente, non appena vengono meno le cause che hanno dato luogo alla interruzione suddetta.
3. L'anzianità assicurativa complessiva, determinata tenendo conto anche del prolungamento di cui ai commi precedenti, non può in ogni caso superare il periodo intercorrente tra la data di inizio dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria e la data di decorrenza della pensione.
4. La retribuzione pensionabile relativa ad ogni singolo periodo oggetto del prolungamento viene ripartita sull'intero periodo comprensivo del prolungamento stesso.
5. Ai soli fini della determinazione della retribuzione pensionabile i prolungamenti dei periodi vengono neutralizzati quando l'assicurato raggiunga il massimo dei servizi utili a pensione.