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LEGGE 23 aprile 1981, n. 155

Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/04/1991)
Testo in vigore dal:  12-5-1981

Art. 19

(Massimale di retribuzione pensionabile)


Per le pensioni a carico del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, liquidate con decorrenza successiva al 31 dicembre 1980, il limite massimo di retribuzione annua pensionabile ai fini della determinazione del relativo importo è fissato in lire 18.500.000.