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LEGGE 3 giugno 1975, n. 160

Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/1998)
Testo in vigore dal:  20-6-1975

Art. 9

Collegamento del trattamento minimo di pensione
alle retribuzioni degli operai dell'industria


L'importo mensile del trattamento minimo di pensione di cui all'articolo 1, con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno, è aumentato in misura percentuale pari allo aumento percentuale dell'indice dei tassi delle retribuzioni minime contrattuali degli operai dell'industria, esclusi gli assegni familiari, calcolato dall'istituto centrale di statistica.
Ai fini previsti nel precedente comma la variazione percentuale dell'indice dei tassi delle retribuzioni minime contrattuali è determinata confrontando il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso dal diciassettesimo al sesto mese anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento dell'importo mensile del trattamento minimo con il valore medio dell'indice in base al quale è stato effettuato il precedente aumento.
In sede di prima applicazione e con effetto dal 1 gennaio 1976, il confronto è effettuato con riferimento al valore medio dell'indice relativo al periodo dall'agosto 1973 al luglio 1974 e l'aumento percentuale è applicato all'importo di L. 52.550.
A partire dalla seconda applicazione del presente articolo le variazioni dell'indice di cui al primo comma sono calcolate dall'Istituto centrale di statistica al netto delle variazioni del volume di lavoro.
La variazione percentuale d'aumento dell'indice di cui al primo comma è accertata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro.