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DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2000, n. 81

Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

note: Entrata in vigore del decreto: 22-4-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2002)
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Testo in vigore dal:  22-4-2000

Art. 2

Definizione dei soggetti utilizzati
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano, salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, ai soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili e che abbiano effettivamente maturato dodici mesi di permanenza in tali attività nel periodo dal 1o gennaio 1998 al 31 dicembre 1999.
2. Non rientrano tra i soggetti di cui il comma 1:
a) i soggetti in possesso, alla data del 31 dicembre 1999, dei requisiti richiesti per fruire dei contributi previsti dall'articolo 12, comma 5, lettera a), del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni;
b) i soggetti fruitori del trattamento di cui all'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni;
c) i soggetti che abbiano conseguito, alla data di entrata in vigore del presente decreto, la ricollocazione lavorativa ai sensi dell'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni, e del decreto interministeriale del 21 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 luglio 1998, n. 141;
d) i soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano stati dichiarati decaduti o cancellati ai sensi dell'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni;
e) i soggetti avviati sulla base di progetti finanziati dagli enti di cui all'articolo 11, comma 4, del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni;
f) i soggetti che non abbiano prodotto la dichiarazione di cui al comma 3.
3. I soggetti di cui al comma 1, per continuare ad essere utilizzati in attività socialmente utili, devono produrre una dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, all'ente utilizzatore attestante l'indicazione dei progetti di lavori socialmente utili o di pubblica utilità in cui sono stati impegnati, dell'ente attuatore responsabile del relativo progetto, nonché dei periodi di effettivo impegno in ciascun progetto, qualora promossi da enti diversi dall'attuale ente utilizzatore.
Note all'art. 2:
- L'art. 12, comma 5, lettera a), del decreto legislativo n. 468/1997, così recita:
"5. Per favorire la ricollocazione lavorativa ovvero il raggiungimento dei trattamenti pensionistici per i lavoratori di cui al comma 1, possono essere adottate, nei limiti delle risorse a ciò preordinate sul Fondo per l'occupazione e secondo le modalità stabilite nel decreto di cui al comma 8, le seguenti misure:
a) nel caso in cui ai lavoratori manchino meno di 5 anni al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di anzianità o divecchiaia, la concessione di un contributo a fondo perduto a fronte dell'onere relativo al proseguimento volontario della contribuzione ovvero all'erogazione anticipata del trattamento relativo all'anzianità maturata".
- Il testo dell'art. 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, ovviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), è il seguente:
"6. Nelle aree di cui al comma 2 nonché nell'ambito delle circoscrizioni o nel maggior ambito determinato dalla commissione regionale per l'impiego, in cui sussista un rapporto superiore alla media nazionale tra iscritti alla prima classe della lista di collocamento e popolazione residente in età da lavoro, ai lavoratori collocati in mobilità entro la data del 31 dicembre 1992 che, al momento della cessazione del rapporto, abbiano compiuto un'età inferiore di non più di cinque anni rispetto a quella prevista dalla legge per il pensionamento di vecchiaia, e possano far valere, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, un'anzianità contributiva non inferiore a quella minima prevista per il predetto pensionamento, diminuita del numero di settimane mancanti alla data di compimento dell'età pensionabile, l'indennità di mobilità è prolungata fino quest'ultima data. La misura dell'indennità per i periodi successivi a quelli previsti nei commi 1 e 2 è dell'ottanta per cento.
7. Negli ambiti di cui al comma 6, ai lavoratori collocati in mobilità entro la data del 31 dicembre 1992 che, al momento della cessazione del rapporto, abbiano compiuto un'età inferiore di non più di dieci anni rispetto a quella prevista dalla legge per il pensionamento di vecchiaia e possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, un'anzianità contributiva non inferiore a ventotto anni, l'indennità di mobilità spetta fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento di anzianità. Per i lavoratori dipendenti anteriormente alla data del 1o gennaio 1991 dalle società non operative delle società di Gestione e Partecipazioni Industriali S.p.a. (GEPI) e della Iniziative Sardegna S.p.a. (INSAR) si prescinde dal requisito dell'anzianità contributiva; l'indennità di mobilità non può comunque essere corrisposta per un periodo superiore a dieci anni".
- L'art. 12 del decreto legislativo n. 468/1997, è il seguente:
"Art. 12 (Disciplina transitoria). - 1. Le disposizioni di cui al presente articolo si riferiscono ai lavoratori impegnati o che siano stati impegnati, entro la data del 31 dicembre 1997, per almeno 12 mesi, in progetti approvati ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
2. Durante i periodi di utilizzazione nei lavori socialmente utili i lavoratori di cui al comma 1 continuano ad essere inseriti nelle liste regionali di mobilità di cui all'art. 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223, senza approvazione della lista medesima da parte delle competenti commissioni regionali per l'impiego. L'inserimento è disposto dal responsabile della direzione regionale del lavoro - settore politiche del lavoro, su segnalazione delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura, le quali inviano tempestivamente al predetto ufficio i relativi elenchi comprendenti i nominativi dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili.
3. L'utilizzazione nei lavori socialmente utili costituisce, per i lavoratori di cui al comma 1, titolo di preferenza nei pubblici concorsi qualora, per questi ultimi, sia richiesta la medesima professionalità con la quale il soggetto è stato adibito ai predetti lavori.
4. Ai lavoratori di cui al comma 1, gli stessi enti pubblici che li hanno utilizzati riservano una quota del 30 per cento dei posti da ricoprire mediante avviamenti a selezione di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Per favorire la ricollocazione lavorativa ovvero il raggiungimento dei trattamenti pensionistici per i lavoratori di cui al comma 1, possono essere adottate, nei limiti delle risorse a ciò preordinate sul Fondo per l'occupazione e secondo le modalità stabilite nel decreto di cui al comma 8, le seguenti misure:
a) nel caso in cui ai lavoratori manchino meno di 5 anni al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di anzianità o di vecchiaia, la concessione di un contributo a fondo perduto a fronte dell'onere relativo al proseguimento volontario della contribuzione ovvero all'erogazione anticipata del trattamento relativo all'anzianità maturata;
b) l'assunzione a carico del Fondo per l'occupazione del contributo a fondo perduto nel caso di presentazione di un progetto di lavoro autonomo secondo le modalità di cui all'art. 9-septies del citato decreto-legge n. 510 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608 del 1996;
c) la concessione al datore di lavoro, ivi compresi quelli di cui all'art. 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196, di un contributo aggiuntivo ai benefici già previsti dalla legislazione vigente, fino al massimo consentito dalla normativa comunitaria, nel caso di assunzione a tempo indeterminato.
5-bis. I contributi previsti ai sensi della lettera c) del comma 5 possono essere concessi nei limiti delle risorse finanziarie disponibili anche ai lavoratori di cui alla lettera a) del comma 5, in aggiunta al contributo a fondo perduto ivi previsto.
6. Allo scopo di favorire la creazione di stabili opportunità occupazionali per i soggetti di cui al presente articolo, il successivo affidamento a terzi di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), potrà avvenire anche in deroga alle procedure di evidenza pubblica.
7. Per i progetti di pubblica utilità destinati ai soggetti di cui al presente articolo, approvati entro il 31 dicembre 1998, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 6, e 6, comma 9. I progetti di cui all'art. 1, comma 2, lettere b) e c), destinati ai soggetti di cui al presente articolo, sono ulteriormente prorogabili nei limiti dello stanziamento allo scopo previsto nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, fino a tutto il 1999.
8. Le risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, destinate agli interventi di cui al presente articolo, sono definite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Con il medesimo decreto sono definite ulteriori forme di incentivazione alla ricollocazione lavorativa dei lavoratori di cui al presente articolo, nonché le modalità di attuazione delle misure di cui al comma 5".
- Il decreto interministeriale del 21 maggio 1998 reca: "Misure per favorire la ricollocazione lavorativa ovvero il raggiungimento dei requisiti pensionistici per i lavoratori impegnati nei lavori socialmente utili".
- L'art. 9 del decreto legislativo n. 468/1997, è il seguente:
"Art. 9 (Decadenza). - 1. L'ingiustificato rifiuto dell'assegnazione alle attività di cui all'art. 1, da parte dei soggetti percettori di trattamenti previdenziali, comporta la perdita del trattamento e la cancellazione della lista regionale di mobilità di cui all'art. 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223. La perdita del trattamento e la cancellazione sono disposte dal responsabile della sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura ed avverso il provvedimento è ammesso ricorso entro trenta giorni dalla direzione regionale del lavoro - Settore politiche del lavoro, che decide con provvedimento definitivo entro venti giorni. La partecipazione ad attività di orientamento e di formazione, disposta dai competenti uffici pubblici, costituisce giustificato motivo di rifiuto dell'assegnazione.
2. La perdita del trattamento previdenziale e la cancellazione dalla lista di mobilità di cui al comma 1, non possono essere disposte quando le attività offerte si svolgono in un luogo distante più di 50 chilometri da quello di residenza del lavoratore o comunque non raggiungibile in 60 minuti con mezzi pubblici di linea. La commissione regionale per l'impiego, tenuto conto delle caratteristiche del territorio e dei servizi pubblici esistenti in esso, può modificare i predetti limiti relativi alla dislocazione geografica dell'iniziativa.
3. La decadenza e la cancellazione di cui al comma 1 operano, inoltre, quando gli enti utilizzatori chiedono, per iscritto, alle competenti sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura la revoca dell'assegnazione, qualora i soggetti non abbiano partecipato regolarmente alle attività socialmente utili alle quali siano stati assegnati o non abbiano rispettato le condizioni di utilizzo impartite.
4. I soggetti non percettori di trattamenti previdenziali cessano dalla partecipazione alle attività di cui all'art. 1, nelle ipotesi e con le modalità di cui al comma 3.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4, gli organismi utilizzatori possono chiedere, per la residua durata del progetto o della prestazione, la sostituzione con altro lavoratore".
- Il comma 4 dell'art. 11 del decreto legislativo n. 468/1997, è il seguente:
"4. Le regioni e le province possono destinare risorse, utilizzabili nei rispettivi territori, per il finanziamento degli oneri connessi al pagamento dell'assegno di cui all'art. 8, comma 3, ai lavoratori impegnati in progetti di lavori socialmente utili. A tal fine verseranno all'INPS tali risorse in coerenza con gli stanziamenti previsti a bilancio. Tali risorse sono utilizzabili con le stesse modalità e gli stessi effetti di quelle del Fondo per l'occupazione di cui al comma 1, ivi compresi gli oneri, forfettariamente calcolati per la corresponsione degli assegni familiari".
- La legge 4 gennaio 1968, n. 15 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 gennaio 1968, n. 23.