LEGGE 30 aprile 1969, n. 153

Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
Testo in vigore dal: 1-5-1969
                              Art. 18.

  Per  gli  iscritti  alla  Gestione  speciale per i lavoratori delle
miniere,  cave  e  torbiere che siano stati addetti complessivamente,
anche  se  con  discontinuita',  per  almeno  15  anni  a  lavori  di
sotterraneo, i requisiti di assicurazione e di contribuzione di cui a
punti  a)  e b) del primo comma dell'articolo 22 della presente legge
possono essere perfezionati con la maggiorazione di anzianita' di cui
al  terzo  comma  dell'articolo  33  del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, per un massimo di 5 anni.
  Al  fine  di  comprovare  l'effettivo  espletamento  dei 15 anni di
lavoro    in   sotterraneo,   l'interessato   deve   esibire   idonea
documentazione   dalla   quale  risultino  i  periodi  di  lavoro  in
sotterraneo,  coperti  da  contribuzione nella assicurazione generale
obbligatoria,  effettuati  anteriormente  al 1 luglio 1958; i periodi
successivi a tale data debbono essere comprovati mediante le speciali
marche di cui all'articolo 7 della legge 5 gennaio 1960, n. 5.
  La  pensione di cui al primo comma del presente articolo e' posta a
carico  della  Gestione speciale dei lavoratori delle miniere, cave e
torbiere,  fermo  restando  il disposto dell'articolo 8 della legge 5
gennaio 1960, n. 5.
  Al  compimento del 55° anno di eta', l'interessato puo' ottenere, a
domanda,  la pensione anticipata di cui alla legge 5 gennaio 1960, n.
5,  e  successive  modificazioni calcolata sulla base dell'anzianita'
contributiva  fatta  valere  nell'assicurazione generale obbligatoria
maggiorata  di  un  periodo  pari  a  quello  compreso tra la data di
decorrenza  di  detta pensione ed il compimento del 60° anno di eta'.
Nel caso che la pensione cosi' calcolata risulti di importo inferiore
a  quello gia' in pagamento, viene mantenuto in favore del pensionato
i trattamento pensionistico in atto.
  A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale
il lavoratore compie il 60° anno di eta', la pensione di cui al primo
comma  del  presente  articolo  viene  riliquidata con l'applicazione
delle  norme  di cui al quarto, quinto e sesto comma dell'articolo 33
del  decreto  del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488,
con  le  modifiche  ed  integrazioni  apportate dalla presente legge.
Qualora  l'anzianita'  contributiva, effettiva e convenzionale, sulla
cui  base  e'  stata liquidata la pensione di cui al precedente primo
comma  risulti inferiore all'anzianita' contributiva fatta valere dal
lavoratore  al  compimento  del  60°  anno  di  eta',  la pensione e'
liquidata  sulla  base  di  quest'ultima  anzianita';  resta fermo il
disposto  di  cui  al  sesto  comma  dell'articolo 33 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.