LEGGE 3 gennaio 1960, n. 5

Riduzione del limite di eta' pensionabile per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/02/1963)
Testo in vigore dal: 17-2-1960
                               Art. 8.

  Il  50  per  cento  degli  oneri  derivanti  alla Gestione speciale
dall'applicazione  della  presente  legge  e'  a carico del Fondo per
l'adeguamento  delle  pensioni  e  per  l'assistenza  di  malattia ai
pensionati  di  cui  all'art. 14 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e
successive modificazioni ed integrazioni.
  Alla  copertura  del  restante  50 per cento degli oneri stessi, si
provvede con i seguenti contributi percentuali corrisposti dai datori
di  lavoro di cui all'art. 2, secondo comma, sulla retribuzione lorda
imponibile  dei propri dipendenti determinata ai sensi degli articoli
15 e 17 della legge 4 aprile 1952, n. 218:
    a)   contributo   per  i  dipendenti  non  addetti  a  lavori  di
sotterraneo;
    b) contributo per i dipendenti addetti a lavori di sotterraneo.
  I  contributi  di cui alle precedenti lettere a) e b) sono a carico
dei   datori   di   lavoro  e  dei  lavoratori  cui  si  riferiscono,
rispettivamente  in  ragione  di  due  terzi  e un terzo del relativo
importo.
  Nel  primo  quinquennio  di  applicazione  della  presente legge, i
contributi di cui sopra saranno stabiliti annualmente con decreto del
Presidente  della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e
la  previdenza  sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, in
relazione alle risultanze ed al fabbisogno della Gestione.
  Le  misure  dei predetti contributi, tenuto conto della esigenza di
copertura  del  fabbisogno,  saranno  determinate,  in  ogni caso, in
maniera tale che l'aliquota del contributo di cui al punto b) risulti
doppia di quella del contributo di cui al punto a).
  Qualora  alla  data del primo gennaio di ciascun anno non sia stato
emanato il decreto predetto, i datori di lavoro sono tenuti a versare
i  contributi  nella  misura  fissata  per  l'anno  precedente, salvo
successivo conguaglio.
  Per  l'anno 1959, i contributi sono provvisoriamente fissati, salvo
successivo conguaglio, nella seguente misura percentuale:
    contributo di cui al punto a), lire 1,95;
    contributo di cui al punto b), lire 3.90.
  Il datore di lavoro e' tenuto a versare unitamente al contributo al
Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza malattia ai
pensionati  di  cui  all'art. 14 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e
successive modificazioni ed integrazioni, anche i contributi previsti
nel presente articolo.