DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1968, n. 488

Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/2006)
Testo in vigore dal: 1-5-1969
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 33.

  A  decorrere  dal 1 maggio 1968, gli importi mensili delle pensioni
della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave torbiere
istituita con la legge 3 gennaio 1960, n. 5, liquidate con decorrenza
  anteriore  al  1  maggio  1968  sono aumentati nella misura di lire
  2.400.
Le pensioni da liquidare a carico della gestione speciale anzidetta
con  decorrenza  successiva  al 30 aprile 1968 sono calcolate a norma
delle disposizioni contenute negli articoli 5, 6, 7 e 14 del presente
decreto.
  L'anzianita' contributiva da considerare ai fini della liquidazione
della  pensione  a carico della gestione speciale e' maggiorata di un
periodo  pari  a  quello  compreso  tra  la  data di decorrenza della
pensione  ed  il  compimento  del  600  anno  di  eta'  da  parte del
lavoratore.
  A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale
il lavoratore compie il 600 anno di eta', la pensione viene liquidata
sulla  base  della  retribuzione annua calcolata secondo i criteri di
cui  agli  articoli  5  e  6  del  presente decreto e dell'anzianita'
contributiva   quale   risulta   in  precedenza  determinata  per  la
liquidazione  della  pensione nella gestione speciale. E' in facolta'
del  pensionato esercitare il diritto di opzione di cui al precedente
articolo 14.
  La  pensione  calcolata  secondo  i  criteri  contenuti  nel  comma
precedente   viene   posta   a   carico  dell'assicurazione  generale
obbligatoria,  fatta  eccezione  per  la quota relativa alla pensione
integrativa,  corrispondente  ai  periodi  di anzianita' contributiva
attribuiti  al  pensionato  ai  sensi  del precedente terzo comma, la
quale rimane a carico della gestione speciale. Ove il pensionato, nel
periodo  intercorrente  tra  la  data  di  decorrenza  della pensione
anticipata  ed  il compimento del 60° anno di eta', si sia rioccupato
alle dipendenze di terzi, la quota relativa alla pensione integrativa
a   carico   della   gestione   speciale   viene  ridotta  in  misura
corrispondente  ai  periodi  di  rioccupazione  per i quali risultino
effettuati versamenti nell'assicurazione generale obbligatoria.
  Nel  caso  che  la  pensione  calcolata secondo i criteri di cui al
quarto  comma  del  presente  articolo risulti di importo inferiore a
quello gia' in pagamento, viene mantenuto in favore del pensionato il
trattamento  pensionistico  in  atto.  L'onere  relativo  al  maggior
importo   garantito   al  pensionato  viene  assunto  dalla  gestione
speciale.
  ((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 APRILE 1969, N. 153)).
  ((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 APRILE 1969, N. 153)).
  ((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 APRILE 1969, N. 153)).