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LEGGE 3 gennaio 1960, n. 5

Riduzione del limite di età pensionabile per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/02/1963)
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Testo in vigore dal:  17-2-1960
Le Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Gli addetti alle miniere, cave e torbiere hanno diritto, su domanda, alla liquidazione della pensione di vecchiaia prima del compimento del 60° anno di età, stabilito dall'art. 9, sub 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, purché, alla data di presentazione della domanda, si verifichino le Seguenti condizioni:
1) possano far valere nell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti i requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti, per il diritto alla pensione di vecchiaia, dalle norme sull'assicurazione stessa;
2) abbiano compiuto il 55° anno di età;
3) siano stati addetti, complessivamente, anche se con discontinuità, per almeno 15 anni a lavori di sotterraneo;
4) siano cessati definitivamente dall'occupazione n miniere, cave e torbiere e non siano occupati alle dipendenze di terzi in settori di attività diversi da quelli predetti, con guadagno continuativo e normale.