LEGGE 3 gennaio 1960, n. 5

Riduzione del limite di eta' pensionabile per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/02/1963)
Testo in vigore dal: 17-2-1960
                               Art. 7.

  Agli effetti del disposto di cui al punto 3) dell'art. 1, la durata
complessiva  del  servizio  prestato  in  lavori  di  sotterraneo  e'
comprovata   esclusivamente  mediante  speciali  marche  assicurative
emesse  a  cura dell'istituto nazionale della previdenza sociale e da
applicarsi,  in  sostituzione  delle  marche ordinarie e con le norme
vigenti per queste ultime, a partire dal primo periodo di paga avente
inizio successivamente al 30 giugno 1958.