DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2000, n. 81

Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

note: Entrata in vigore del decreto: 22-4-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2002)
Testo in vigore dal: 22-4-2000
                               Art. 8
                       Fondo per l'occupazione

  1.  Le  risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 1, destinate
alle  attivita'  di  lavori  socialmente utili, per l'anno 2000, sono
ripartite  tra  le singole regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano  sulla  base  delle  somme  erogate  dall'I.N.P.S.  nel corso
dell'anno  1999  per assegni e sussidi a carico del predetto fondo ai
soggetti    impegnati    nelle   attivita'   progettuali   locali   e
interregionali  di  competenza  regionale.  Le  predette risorse, per
l'anno  2000,  sulla  base  di  apposite convenzioni da sottoscrivere
entro  il  31  luglio  2000  tra  il  Ministero  del  lavoro  e della
previdenza  sociale e le regioni interessate, sentiti gli enti locali
nelle  sedi  previste,  di  cui  all'articolo  4, comma 1, del citato
decreto  legislativo n. 469 del 1997, possono essere impiegate per lo
svolgimento  di  misure  politiche  attive  per  l'impiego  e  per la
stabilizzazione  occupazionale  dei  soggetti  di cui all'articolo 2,
comma 1.
  2. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni e
gli enti utilizzatori interessati da situazioni straordinarie tali da
non  poter  garantire  un programma definitivo di stabilizzazione dei
soggetti  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,  nell'ambito di quanto
previsto  dalle  convenzioni  di  cui  al  comma  1, possono definire
accordi  che prevedano misure particolari con oneri a carico di tutti
i  sottoscrittori.  Alla  copertura  degli  oneri relativi alla quota
parte  degli  oneri  a  carico  del  Ministero  del  lavoro  e  della
previdenza  sociale  si  provvede nell'ambito delle risorse impegnate
nelle   convenzioni  di  cui  al  comma  1,  ove  dovessero  rendersi
disponibili  in  sede  di  attuazione delle convenzioni medesime. Gli
enti  utilizzatori  potranno accedere a questa procedura a condizione
di  aver gia' deliberato i piani di stabilizzazione occupazionale, di
cui all'articolo 5, comma 1, lettera l).
  3.  Le  risorse  del fondo di cui al comma 1, qualora impegnate per
attivita'  socialmente utili, sono destinate al pagamento del 100 per
cento  degli assegni e dei sussidi per il periodo dal 1o gennaio 2000
al 31 ottobre 2000 e per l'ammontare del 50 per cento degli assegni e
dei sussidi per i periodi dal 1o novembre 2000 al 30 aprile 2001.
          Note all'art. 8:
              - Il  comma  1  dell'art.  4 del decreto legislativo 23
          dicembre 1997, n. 469, e' il seguente:
              "1.  L'organizzazione  amministrativa e le modalita' di
          esercizio  delle  funzioni e dei compiti conferiti ai sensi
          del  presente  decreto  sono disciplinati, anche al fine di
          assicurare  l'integrazione  tra i servizi per l'impiego, le
          politiche  attive  del lavoro e le politiche formative, con
          legge  regionale  da  emanarsi entro sei mesi dalla data di
          entrata  in vigore del presente decreto, secondo i seguenti
          princi'pi e criteri direttivi:
                a)  ai  sensi  dell'art. 4, comma 3, lettere f), g) e
          h),  della  legge  15  marzo 1997, n. 59, attribuzione alle
          province  delle  funzioni  e dei compiti di cui all'art. 2,
          comma  1,  ai fini della realizzazione dell'integrazione di
          cui al comma 1;
                b)   costituzione   di   una   commissione  regionale
          permanente    tripartita   quale   sede   concertativa   di
          progettazione,  proposta,  valutazione  e verifica rispetto
          alle  linee  programmatiche  e alle politiche del lavoro di
          competenza   regionale;  la  composizione  di  tale  organo
          collegiale  deve  prevedere  la presenza del rappresentante
          regionale  competente  per  materia di cui alla lettera c),
          delle  parti  sociali  sulla  base della rappresentativita'
          determinata  secondo  i  criteri previsti dall'ordinamento,
          rispettando  la  pariteticita'  delle posizioni delle parti
          sociali  stesse,  nonche' quella del consigliere di parita'
          nominato ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125;
                c)   costituzione   di   un  organismo  istituzionale
          finalizzato    a   rendere   effettiva,   sul   territorio,
          l'integrazione  tra  i  servizi  all'impiego,  le politiche
          attive  del  lavoro  e  le politiche formative, composto da
          rappresentanti  istituzionali della regione, delle province
          e degli altri enti locali;
                d) affidamento delle funzioni di assistenza tecnica e
          monitoraggio  nelle  materie di cui all'art. 2, comma 2, ad
          apposita   struttura   regionale   dotata  di  personalita'
          giuridica, con autonomia patrimoniale e contabile avente il
          compito  di collaborare al raggiungimento dell'integrazione
          di  cui  al  comma 1 nel rispetto delle attribuzioni di cui
          alle   lettere  a)  e  b).  Tale  struttura  garantisce  il
          collegamento  con  il sistema informativo del lavoro di cui
          all'art. 11;
                e) gestione ed erogazione da parte delle province dei
          servizi  connessi  alle funzioni e ai compiti attribuiti ai
          sensi del comma 1, lettera a), tramite strutture denominate
          "centri per l'impiego";
                f)   distribuzione   territoriale   dei   centri  per
          l'impiego  sulla  base si bacini provinciali con utenza non
          inferiore a 100.000 abitanti, fatte salve motivate esigenze
          socio geografiche;
                g)  possibilita'  di attribuzione alle province della
          gestione  ed erogazione dei servizi, anche tramite i centri
          per  l'impiego,  connessi alle funzioni e compiti conferiti
          alla regione ai sensi dell'art. 2, comma 2;
                h)  possibilita'  di  attribuzione all'ente di cui al
          comma   1,  lettera d),  funzioni  ed  attivita'  ulteriori
          rispetto  a quelle conferite ai sensi del presente decreto,
          anche prevedendo che l'erogazione di tali ulteriori servizi
          sia  a  titolo  oneroso  per  i  privati  che  ne  facciano
          richiesta".