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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 2010, n. 222

Regolamento per il riordino del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali ai sensi dell'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. (10G0241)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/01/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/08/2017)
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Testo in vigore dal: 6-1-2011
al: 28-8-2017
aggiornamenti all'articolo
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto l'articolo 5 della legge 18 giugno 2009, n. 69; 
  Visto l'articolo 2, comma 634, della legge  24  dicembre  2007,  n.
244; 
  Visto l'articolo 26 del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  e
successive modificazioni; 
  Visto l'articolo 17  del  decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102; 
  Visto l'articolo 6 del  decreto-legge  del  31  maggio  2010  n.78,
convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.122; 
  Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n.  194,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25; 
  Visto il regio decreto 13 gennaio 1910, n. 20; 
  Visto il regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3152; 
  Vista la legge 23 febbraio 1960, n. 186, in particolare  l'articolo
2; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28  ottobre  1964,
n. 1612; 
  Vista la legge 12 dicembre 1973, n. 993; 
  Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110; 
  Vista la legge 6 dicembre 1993, n. 509; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in  data  17
maggio 2001, di approvazione del regolamento interno amministrativo e
tecnico del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili; 
  Sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla  destinazione
del personale; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 15 ottobre 2009; 
  Acquisiti i pareri del Consiglio di Stato, espressi  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi  nelle  adunanze  del  21  dicembre
2009, del 10 maggio 2010, e del 12 luglio 2010; 
  Acquisito  il  parere  della  Commissione   parlamentare   di   cui
all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246; 
  Ritenuto  di  non  adeguarsi  alla  condizione  sub   c)   cui   e'
condizionato  il   citato   parere   favorevole   della   Commissione
parlamentare, in quanto e' necessario contemperare il mantenimento di
una adeguata rappresentativita' in seno  agli  organi  dell'ente  con
l'obbligo di riduzione del numero dei  componenti  del  Consiglio  di
Amministrazione di cui alle condizioni a)  e  b)  del  citato  parere
della Commissione parlamentare ed all'articolo 6  del  decreto  legge
del 31 maggio 2010 n.78, convertito, con modificazioni dalla legge 30
luglio 2010 n.122; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 29 ottobre 2010; 
  Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico, del  Ministro
dell'interno e del Ministro della difesa, di concerto con i  Ministri
per   la   pubblica   amministrazione   e   l'innovazione,   per   la
semplificazione normativa, per l'attuazione del programma di  Governo
e dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Riordino dell'organismo 
 
  1. In  attuazione  dell'articolo  2,  comma  634,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244, e' disposto il riordino del Banco nazionale di
prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni  commerciali,
sottoposto alla vigilanza del  Ministero  dello  sviluppo  economico.
Restano ferme  le  competenze  del  Ministero  della  difesa  per  la
vigilanza tecnica sulle prove delle armi e munizioni e le  competenze
del Ministero dell'interno per il controllo circa l'osservanza  delle
disposizioni  vigenti   di   pubblica   sicurezza   in   materia   di
fabbricazione ed importazione di armi da fuoco e delle  munizioni  da
sparo. 
  2. Il Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per
le munizioni commerciali, di  seguito  denominato  «Banco»,  ha  sede
legale in Gardone Val Trompia. 
          NOTE 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con Decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e' operante  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              L'art. 87 della Costituzione conferisce,  tra  l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi ed emanare i decreti  aventi  valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              - Il testo dell'articolo 17, comma 2,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 recante  Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri, e' il seguente: 
              «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari». 
              - Il testo dell'articolo 5 della legge 18 giugno  2009,
          n. 69 recante Disposizioni per lo  sviluppo  economico,  la
          semplificazione, la competitivita' nonche'  in  materia  di
          processo civile e' il seguente: 
              «Art. 5 (Modifiche  alla  disciplina  dei  regolamenti.
          Testi unici compilativi). - 1. All'articolo 17 della  legge
          23 agosto 1988, n. 400, e  successive  modificazioni,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
              a) al comma 2, dopo le  parole:  «Consiglio  di  Stato»
          sono  inserite  le  seguenti:  «e   previo   parere   delle
          Commissioni parlamentari  competenti  in  materia,  che  si
          pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta»; 
              b) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
              «4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete». 
              2. Nel capo III della legge 23  agosto  1988,  n.  400,
          dopo l'articolo 17 e' aggiunto il seguente: 
              «Art. 17-bis (Testi unici compilativi). - 1. Il Governo
          provvede, mediante testi unici compilativi,  a  raccogliere
          le disposizioni aventi forza di legge regolanti  materie  e
          settori omogenei, attenendosi ai seguenti criteri: 
              a) puntuale  individuazione  del  testo  vigente  delle
          norme; 
              b)   ricognizione   delle   norme    abrogate,    anche
          implicitamente, da successive disposizioni; 
              c) coordinamento formale del testo  delle  disposizioni
          vigenti  in  modo  da  garantire  la  coerenza   logica   e
          sistematica della normativa; 
              d) ricognizione delle disposizioni,  non  inserite  nel
          testo unico, che restano comunque in vigore. 
              2. Lo schema di ciascun testo unico e'  deliberato  dal
          Consiglio dei ministri, valutato il parere che il Consiglio
          di Stato deve esprimere entro quarantacinque  giorni  dalla
          richiesta. Ciascun testo unico e' emanato con  decreto  del
          Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del
          Consiglio dei ministri, previa ulteriore deliberazione  del
          Consiglio dei ministri. 
              3. Il Governo puo' demandare la redazione degli  schemi
          di testi unici ai sensi dell' articolo 14, numero  2°,  del
          testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di  cui  al
          regio decreto 26 giugno 1924,  n.  1054,  al  Consiglio  di
          Stato,  che  ha  facolta'  di  avvalersi  di  esperti,   in
          discipline  non  giuridiche,  in  numero  non  superiore  a
          cinque, nell'ambito dei  propri  ordinari  stanziamenti  di
          bilancio e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico
          del  bilancio  dello  Stato.  Sugli  schemi   redatti   dal
          Consiglio di Stato non e' acquisito il parere dello stesso,
          previsto ai sensi dell' articolo 16,  primo  comma,  numero
          3°, del citato testo unico di cui al regio decreto n.  1054
          del 1924, dell' articolo  17,  comma  25,  della  legge  15
          maggio 1997, n. 127, e del comma 2 del presente articolo». 
              - Il testo dell'articolo 2, comma 634, della  legge  24
          dicembre  2007,  n.  244  recante   Disposizioni   per   la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2008) e' il seguente: 
              «634. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilita'
          e  crescita,  di  ridurre  il  complesso  della  spesa   di
          funzionamento   delle   amministrazioni    pubbliche,    di
          incrementare l'efficienza e di migliorare la  qualita'  dei
          servizi, con uno o piu' regolamenti, da emanare entro il 31
          ottobre 2009, ai sensi dell'articolo  17,  comma  2,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta  del  Ministro  o
          dei Ministri interessati, di concerto con il  Ministro  per
          la pubblica amministrazione e  l'innovazione,  il  Ministro
          per  la  semplificazione   normativa,   il   Ministro   per
          l'attuazione  del  programma  di  Governo  e  il   Ministro
          dell'economia e delle  finanze  sentite  le  organizzazioni
          sindacali in relazione  alla  destinazione  del  personale,
          sono  riordinati,  trasformati  o  soppressi  e  messi   in
          liquidazione, enti ed organismi pubblici  statali,  nonche'
          strutture pubbliche  statali  o  partecipate  dallo  Stato,
          anche in  forma  associativa,  nel  rispetto  dei  seguenti
          principi e criteri direttivi: 
              a) fusione di enti,  organismi  e  strutture  pubbliche
          comunque  denominate  che  svolgono  attivita'  analoghe  o
          complementari,  con  conseguente  riduzione   della   spesa
          complessiva  e  corrispondente  riduzione  del   contributo
          statale di funzionamento; 
              b) trasformazione degli enti ed organismi pubblici  che
          non svolgono funzioni  e  servizi  di  rilevante  interesse
          pubblico   in   soggetti   di   diritto   privato,   ovvero
          soppressione e messa in liquidazione degli  stessi  secondo
          le modalita' previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404,
          e successive modificazioni, fermo restando quanto  previsto
          dalla lettera e) del presente comma, nonche'  dall'articolo
          9, comma 1-bis, lettera c),  del  decreto-legge  15  aprile
          2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge  15
          giugno 2002, n. 112; 
              c) fusione, trasformazione o  soppressione  degli  enti
          che svolgono attivita' in materie devolute alla  competenza
          legislativa regionale ovvero attivita' relative a  funzioni
          amministrative conferite alle regioni o agli enti locali; 
              d)  razionalizzazione   degli   organi   di   indirizzo
          amministrativo, di gestione e consultivi  e  riduzione  del
          numero dei componenti degli organi collegiali almeno del 30
          per cento, con salvezza della  funzionalita'  dei  predetti
          organi; 
              e) previsione che, per gli enti soppressi  e  messi  in
          liquidazione, lo Stato risponde delle passivita' nei limiti
          dell'attivo della singola liquidazione in conformita'  alle
          norme sulla liquidazione coatta amministrativa; 
              f)  abrogazione  delle  disposizioni  legislative   che
          prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico
          del  bilancio  dello  Stato  o  di  altre   amministrazioni
          pubbliche, degli enti ed  organismi  pubblici  soppressi  e
          posti in liquidazione o trasformati in soggetti di  diritto
          privato ai sensi della lettera b); 
              g)  trasferimento,  all'amministrazione   che   riveste
          preminente competenza  nella  materia,  delle  funzioni  di
          enti, organismi e strutture soppressi; 
              h) la riduzione del numero  degli  uffici  dirigenziali
          esistenti presso  gli  enti  con  corrispondente  riduzione
          degli   organici   del   personale   dirigenziale   e   non
          dirigenziale ed il contenimento delle spese  relative  alla
          logistica ed al funzionamento; 
              i)  la  riduzione  da   parte   delle   amministrazioni
          vigilanti del numero dei  propri  uffici  dirigenziali  con
          corrispondente  riduzione  delle  dotazioni  organiche  del
          personale  dirigenziale  e  non  dirigenziale  nonche'   il
          contenimento  della  spesa   per   la   logistica   ed   il
          funzionamento.». 
              - Il testo dell'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto 2008, n. 133 recante  Disposizioni  urgenti  per  lo
          sviluppo economico, la semplificazione, la  competitivita',
          la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
          tributaria e' il seguente: 
              «Art. 26 (Taglia-enti). -  1.  Gli  enti  pubblici  non
          economici con una  dotazione  organica  inferiore  alle  50
          unita', con esclusione degli ordini  professionali  e  loro
          federazioni, delle federazioni sportive e  degli  enti  non
          inclusi nell'elenco  ISTAT  pubblicato  in  attuazione  del
          comma 5 dell'articolo 1 della legge 30  dicembre  2004,  n.
          311,  degli   enti   la   cui   funzione   consiste   nella
          conservazione e  nella  trasmissione  della  memoria  della
          Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alle
          leggi 20 luglio 2000, n.  211,  istitutiva  della  Giornata
          della memoria, e 30  marzo  2004,  n.  92,  istitutiva  del
          Giorno del ricordo, nonche' delle Autorita' portuali, degli
          enti parco e degli  enti  di  ricerca,  sono  soppressi  al
          novantesimo giorno dalla data di entrata  in  vigore  della
          legge di conversione del presente decreto, ad eccezione  di
          quelli confermati con decreto dei Ministri per la  pubblica
          amministrazione e l'innovazione e  per  la  semplificazione
          normativa, da emanarsi entro  il  predetto  termine.  Sono,
          altresi', soppressi tutti gli enti pubblici non  economici,
          per i quali, alla scadenza del 31 ottobre 2009,  non  siano
          stati emanati i regolamenti di riordino ai sensi del  comma
          634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007,  n.  244.
          Gli enti confermati ai  sensi  del  primo  periodo  possono
          essere oggetto  di  regolamenti  di  riordino  di  enti  ed
          organismi  pubblici  statali,   di   cui   al   comma   634
          dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007,  n.  244.  Il
          termine di cui  al  secondo  periodo  si  intende  comunque
          rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei
          Ministri degli schemi dei  regolamenti  di  riordino.  Sono
          soppressi gli enti pubblici non economici di cui al secondo
          periodo i cui regolamenti di  riordino,  approvati  in  via
          preliminare entro il  31  ottobre  2009,  non  siano  stati
          adottati in via definitiva entro il 31  ottobre  2010,  con
          esclusione  di  quelli  che  formano  oggetto  di  apposite
          previsioni legislative di riordino entrate  in  vigore  nel
          corso della XVI legislatura. Nei successivi novanta  giorni
          i Ministri vigilanti comunicano ai Ministri per la pubblica
          amministrazione e l'innovazione e  per  la  semplificazione
          normativa gli enti che risultano  soppressi  ai  sensi  del
          presente comma. 
              2. Le funzioni esercitate  da  ciascun  ente  soppresso
          sono attribuite all'amministrazione vigilante  ovvero,  nel
          caso di pluralita' di amministrazioni vigilanti,  a  quella
          titolare delle maggiori competenze nella materia che ne  e'
          oggetto.  L'amministrazione  cosi'  individuata  succede  a
          titolo universale all'ente  soppresso,  in  ogni  rapporto,
          anche controverso, e ne acquisisce le risorse  finanziarie,
          strumentali e di personale. I rapporti di  lavoro  a  tempo
          determinato,   alla   prima   scadenza   successiva    alla
          soppressione dell'ente,  non  possono  essere  rinnovati  o
          prorogati. 
              3. Il comma 636 dell'articolo 2 e l' allegato  A  della
          legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonche' i commi  da  580  a
          585 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,
          sono abrogati. 
              4. All'alinea del comma 634  del  medesimo  articolo  2
          della predetta legge n. 244  del  2007  sono  apportate  le
          seguenti modificazioni: 
              a) le parole: «Ministro per le riforme e le innovazioni
          nella  pubblica  amministrazione»  sono  sostituite   dalle
          seguenti:  «Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e
          l'innovazione,  del   Ministro   per   la   semplificazione
          normativa»; 
              b) le parole: «amministrative pubbliche  statali»  sono
          sostituite dalle seguenti: «pubbliche statali o partecipate
          dallo Stato, anche in forma associativa,»; 
              c) le parole: «termine di centottanta giorni dalla data
          di entrata in vigore della presente legge» sono  sostituite
          dalle seguenti: «31 dicembre 2008». 
              5. All' articolo 1, comma 4, della legge  27  settembre
          2007, n. 165, le parole: «e con il Ministro dell'economia e
          delle  finanze»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «,  il
          Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la
          semplificazione normativa». 
              6.  L'Unita'  per  il  monitoraggio,  istituita   dall'
          articolo 1, comma 724, della legge  27  dicembre  2006,  n.
          296, e' soppressa a decorrere  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto e la
          relativa dotazione finanziaria, pari a due milioni di  euro
          annui, comprensiva delle risorse gia' stanziate, confluisce
          in apposito fondo da istituire nel bilancio autonomo  della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
              7. Con successivo decreto del Presidente del  Consiglio
          dei Ministri, su proposta del Ministro per i  rapporti  con
          le regioni, sono determinate le finalita' e le modalita' di
          utilizzazione delle risorse di cui al comma 6.». 
              - Il testo dell'articolo 17 del decreto-legge 1° luglio
          2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  3
          agosto  2009,  n.  102  recante  Provvedimenti   anticrisi,
          nonche' proroga di termini, e' il seguente: 
              «Art. 17 (Enti pubblici: economie, controlli, Corte dei
          conti). - 1. All'articolo 26 del  decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto 2008, n. 133, nel comma 1 sono apportate le seguenti
          modificazioni: 
              a) nel secondo periodo le parole «31 marzo  2009»  sono
          sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2009»; 
              b) dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: «Il
          termine di cui  al  secondo  periodo  si  intende  comunque
          rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei
          Ministri degli schemi dei regolamenti di riordino.». 
              2. All'articolo 2, comma 634, della legge  24  dicembre
          2007, n. 244 le parole «30  giugno  2009»  sono  sostituite
          dalle seguenti: «31  ottobre  2009»  e  le  parole  da  «su
          proposta del Ministro per  la  pubblica  amministrazione  e
          l'innovazione»   fino   a   «Ministri   interessati»   sono
          sostituite dalle seguenti: «su proposta del Ministro o  dei
          Ministri interessati, di concerto con il  Ministro  per  la
          pubblica amministrazione e l'innovazione, il  Ministro  per
          la semplificazione normativa, il Ministro per  l'attuazione
          del programma di Governo  e  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze». 
              3. (Abrogato) 
              4. Nelle more  della  definizione  degli  obiettivi  di
          risparmio di cui al comma 3, il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze  e'  autorizzato  ad  accantonare  e  rendere
          indisponibile in maniera lineare, una quota  delle  risorse
          disponibili delle unita' previsionali di base del  bilancio
          dello Stato, individuate ai sensi dell'articolo  60,  comma
          3, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.  133,  ai
          fini dell'invarianza degli effetti sull'indebitamento netto
          della pubblica amministrazione. 
              4-bis. Gli schemi dei provvedimenti di cui al  comma  4
          sono trasmessi alle Camere  per  l'espressione  del  parere
          delle Commissioni competenti per  i  profili  di  carattere
          finanziario. I pareri sono  espressi  entro  trenta  giorni
          dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente  i  termini
          per l'espressione dei  pareri,  i  decreti  possono  essere
          comunque adottati. 
              5. (Abrogato) 
              6. All'articolo 2, comma 634, della legge  24  dicembre
          2007, n. 244 sono aggiunte le seguenti lettere: 
              «h) la riduzione del numero degli  uffici  dirigenziali
          esistenti presso  gli  enti  con  corrispondente  riduzione
          degli   organici   del   personale   dirigenziale   e   non
          dirigenziale ed il contenimento delle spese  relative  alla
          logistica ed al funzionamento; 
              i)  la  riduzione  da   parte   delle   amministrazioni
          vigilanti del numero dei  propri  uffici  dirigenziali  con
          corrispondente  riduzione  delle  dotazioni  organiche  del
          personale  dirigenziale  e  non  dirigenziale  nonche'   il
          contenimento  della  spesa   per   la   logistica   ed   il
          funzionamento.». 
              7. (Abrogato) 
              8. Le economie conseguite dagli enti pubblici  che  non
          ricevono  contributi  a   carico   dello   Stato,   inclusi
          nell'elenco  adottato  dall'ISTAT  ai  sensi  del  comma  5
          dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004,  n.  311,  ad
          eccezione delle Autorita' amministrative indipendenti, sono
          rese  indisponibili  fino  a  diversa  determinazione   del
          Ministro dell'economia e delle finanze di  concerto  con  i
          Ministri interessati. 
              9.(Abrogato) 
              10.  Nel   triennio   2010-2012,   le   amministrazioni
          pubbliche di cui  all'articolo  1,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  nel  rispetto  della
          programmazione triennale del fabbisogno nonche' dei vincoli
          finanziari previsti dalla normativa vigente in  materia  di
          assunzioni e  di  contenimento  della  spesa  di  personale
          secondo  i  rispettivi  regimi   limitativi   fissati   dai
          documenti di finanza pubblica,  e  per  le  amministrazioni
          interessate, previo espletamento  della  procedura  di  cui
          all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30  marzo
          2001, n. 165, e successive modificazioni,  possono  bandire
          concorsi per le assunzioni a tempo  indeterminato  con  una
          riserva di posti, non superiore al 40 per cento  dei  posti
          messi a concorso, per  il  personale  non  dirigenziale  in
          possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi  519  e
          558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 3,
          comma 90, della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244.  Tale
          percentuale puo' essere innalzata fino al 50 per cento  dei
          posti messi a concorso per i  comuni  che,  allo  scopo  di
          assicurare un efficace esercizio delle funzioni e di  tutti
          i  servizi  generali  comunali   in   ambiti   territoriali
          adeguati, si costituiscono  in  un'unione  ai  sensi  dell'
          articolo 32 del testo unico  delle  leggi  sull'ordinamento
          degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18  agosto
          2000, n. 267, fino al raggiungimento di ventimila abitanti. 
              11. Nel triennio 2010-2012, le amministrazioni  di  cui
          al comma 10, nel rispetto  della  programmazione  triennale
          del fabbisogno  nonche'  dei  vincoli  finanziari  previsti
          dalla normativa vigente  in  materia  di  assunzioni  e  di
          contenimento della spesa di personale secondo i  rispettivi
          regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica
          e, per le amministrazioni interessate, previo  espletamento
          della procedura  di  cui  all'articolo  35,  comma  4,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e  successive
          modificazioni, possono altresi' bandire  concorsi  pubblici
          per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare con apposito
          punteggio l'esperienza professionale maturata dal personale
          di cui al  comma  10  del  presente  articolo  nonche'  dal
          personale di cui all'articolo  3,  comma  94,  lettera  b),
          della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
              12. Per il triennio 2010-2012,  le  amministrazioni  di
          cui al  comma  10,  nel  rispetto  dei  vincoli  finanziari
          previsti in materia di assunzioni e di  contenimento  della
          spesa di personale, secondo i rispettivi regimi  limitativi
          fissati  dai  documenti  di   finanza   pubblica,   possono
          assumere, limitatamente alle qualifiche di cui all'articolo
          16 della legge  28  febbraio  1987,  n.  56,  e  successive
          modificazioni, il personale in possesso  dei  requisiti  di
          anzianita' previsti dal  comma  10  del  presente  articolo
          maturati  nelle  medesime   qualifiche   e   nella   stessa
          amministrazione. Sono a tal fine  predisposte  da  ciascuna
          amministrazione  apposite  graduatorie,  previa  prova   di
          idoneita' ove non gia' svolta all'atto dell'assunzione.  Le
          predette  graduatorie  hanno  efficacia  non  oltre  il  31
          dicembre 2012. 
              13. Per il triennio 2010-2012 le amministrazioni di cui
          al comma 10 possono destinare il 40 per cento delle risorse
          finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in
          materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di
          personale, secondo i rispettivi regimi  limitativi  fissati
          dai documenti di finanza pubblica, per  le  assunzioni  dei
          vincitori delle procedure concorsuali bandite ai sensi  dei
          commi 10 e 11. 
              14. (Abrogato) 
              15. Il termine per procedere  alle  stabilizzazioni  di
          personale relative alle cessazioni  verificatesi  nell'anno
          2007, di cui all'articolo  1,  comma  526  della  legge  27
          dicembre  2006,  n.  296  e  successive  modificazioni,  e'
          prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative  autorizzazioni
          possono essere concesse entro il 31 dicembre 2009. 
              16.  Il  termine  per  procedere  alle  assunzioni   di
          personale a tempo  indeterminato  di  cui  all'articolo  1,
          comma 527 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive
          modificazioni, e'  prorogato  al  31  dicembre  2010  e  le
          relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31
          dicembre 2009. 
              17.  Il  termine  per  procedere  alle  assunzioni   di
          personale a tempo indeterminato  relative  alle  cessazioni
          verificatesi nell'anno 2008, di cui all'articolo 66,  commi
          3, 5 e  14  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, e successive  modificazioni,  e'  prorogato  al  31
          dicembre 2010 e le relative autorizzazioni  possono  essere
          concesse entro il 31 marzo 2010. 
              18.  Il  termine  per  procedere  alle  assunzioni   di
          personale relative alle cessazioni  verificatesi  nell'anno
          2008, di cui all'articolo 66, comma 13,  del  decreto-legge
          25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  6  agosto  2008,   n.   133,   e   successive
          modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2010. 
              19. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici
          per  assunzioni  a  tempo  indeterminato,   relative   alle
          amministrazioni  pubbliche  soggette  a  limitazioni  delle
          assunzioni, approvate successivamente al 30 settembre 2003,
          e' prorogata fino al 31 dicembre 2010. 
              20. All'articolo 4 del decreto legislativo 12  febbraio
          1993, n. 39, le parole: «due  membri»,  ovunque  ricorrano,
          sono sostituite dalle seguenti: «tre membri». 
              21. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 12
          febbraio 1993, n. 39, in  fine,  e'  aggiunto  il  seguente
          periodo: «Ai fini delle  deliberazioni  dell'Autorita',  in
          caso di parita' di voti, prevale quello del presidente». 
              22. L'articolo 2, comma 602, della  legge  24  dicembre
          2007, n. 244 e' abrogato. 
              22-bis.  Ai  fini  della   riduzione   del   costo   di
          funzionamento   degli   organi   sociali   delle   societa'
          controllate, direttamente o indirettamente, da  un  singolo
          ente locale, affidatarie di servizi pubblici o di attivita'
          strumentali, puo' essere disposta,  entro  sei  mesi  dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente  decreto,  la  revoca  anticipata   degli   organi
          amministrativi  e  di  controllo  e  degli   organismi   di
          vigilanza in carica, a seguito  dell'adozione  di  delibere
          assembleari  finalizzate  alla  riduzione  del  numero  dei
          componenti o dei loro emolumenti. 
              22-ter. La revoca disposta ai sensi  del  comma  22-bis
          integra gli estremi della giusta causa di cui  all'articolo
          2383, terzo  comma,  del  codice  civile  e  non  comporta,
          pertanto,   il   diritto   dei   componenti   revocati   al
          risarcimento di cui alla medesima disposizione. 
              23. All'articolo 71 del decreto-legge 25  giugno  2008,
          n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
          2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: «1-bis. A
          decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, limitatamente alle assenze per malattia di cui  al
          comma 1 del  personale  del  comparto  sicurezza  e  difesa
          nonche' del personale del Corpo nazionale  dei  vigili  del
          fuoco, gli emolumenti di carattere  continuativo  correlati
          allo  specifico  status  e  alle  peculiari  condizioni  di
          impiego di tale personale sono  equiparati  al  trattamento
          economico fondamentale»; 
              b) al comma 2 dopo le parole:  «mediante  presentazione
          di certificazione medica rilasciata da struttura  sanitaria
          pubblica» sono  aggiunte  le  seguenti:  «o  da  un  medico
          convenzionato con il Servizio sanitario nazionale»; 
              c) al comma 3 e' soppresso il secondo periodo; 
              d)  il  comma  5  e'  abrogato.  Gli  effetti  di  tale
          abrogazione    concernono     le     assenze     effettuate
          successivamente alla data di entrata in vigore del presente
          decreto; 
              e) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti: 
              «5-bis. Gli accertamenti medico-legali  sui  dipendenti
          assenti dal servizio per malattia effettuati dalle  aziende
          sanitarie  locali  su   richiesta   delle   Amministrazioni
          pubbliche interessate rientrano nei  compiti  istituzionali
          del  Servizio  sanitario  nazionale;   conseguentemente   i
          relativi oneri restano  comunque  a  carico  delle  aziende
          sanitarie locali. 
              5-ter. A decorrere dall'anno 2010 in  sede  di  riparto
          delle risorse per il finanziamento del  Servizio  sanitario
          nazionale  e'  individuata  una  quota   di   finanziamento
          destinata agli scopi di cui al comma 5-bis,  ripartita  fra
          le regioni tenendo conto del numero dei dipendenti pubblici
          presenti nei rispettivi territori; gli accertamenti di  cui
          al medesimo comma 5-bis sono effettuati  nei  limiti  delle
          ordinarie risorse disponibili a tale scopo.». 
              24.  Agli   oneri   derivanti   dall'attuazione   delle
          disposizioni introdotte dal comma 23, lettera  a),  pari  a
          14,1 milioni di euro per l'anno 2009 e  a  9,1  milioni  di
          euro annui a decorrere dall'anno 2010, si provvede,  quanto
          a 5 milioni di euro per l'anno  2009,  mediante  l'utilizzo
          delle disponibilita' in conto residui iscritte nel capitolo
          3027 dello stato di previsione del Ministero  dell'economia
          e delle finanze a valere sull'autorizzazione  di  spesa  di
          cui all' articolo 3, comma 133,  della  legge  24  dicembre
          2007, n. 244, che a tal fine sono versate  all'entrata  del
          bilancio dello  Stato  per  la  successiva  riassegnazione,
          quanto ai restanti 9,1 milioni di  euro  per  l'anno  2009,
          mediante corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
          spesa di  cui  all'  articolo  7-quinquies,  comma  1,  del
          decreto-legge 10  febbraio  2009,  n.  5,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e,  quanto
          a 9,1 milioni di euro annui  a  decorrere  dall'anno  2010,
          mediante corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
          spesa relativa  al  Fondo  per  interventi  strutturali  di
          politica economica, di cui all' articolo 10, comma  5,  del
          decreto-legge 29 novembre 2004,  n.  282,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
              25. L' articolo  64,  comma  3,  del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133, si interpreta nel senso che il
          piano   programmatico   si   intende    perfezionato    con
          l'acquisizione   dei   pareri   previsti   dalla   medesima
          disposizione  e  all'eventuale  recepimento  dei   relativi
          contenuti si provvede con  i  regolamenti  attuativi  dello
          stesso. Il termine di cui all' articolo 64,  comma  4,  del
          medesimo decreto-legge n. 112 del 2008 si intende  comunque
          rispettato con  l'approvazione  preliminare  da  parte  del
          Consiglio dei ministri degli schemi dei regolamenti di  cui
          al medesimo articolo. 
              26. All'articolo 36 del decreto  legislativo  30  marzo
          2001, n. 165 sono apportate le seguenti modifiche: 
              a) al  comma  2,  penultimo  periodo,  dopo  le  parole
          «somministrazione di lavoro» sono aggiunte le seguenti  «ed
          il lavoro accessorio di cui alla lettera d), del  comma  1,
          dell'articolo 70 del medesimo decreto  legislativo  n.  276
          del 2003, e successive modificazioni ed integrazioni»; 
              b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3.  Al  fine
          di  combattere   gli   abusi   nell'utilizzo   del   lavoro
          flessibile, entro il 31 dicembre di ogni anno,  sulla  base
          di apposite istruzioni fornite con Direttiva  del  Ministro
          per  la  pubblica  amministrazione  e   l'innovazione,   le
          amministrazioni redigono, senza nuovi o maggiori oneri  per
          la finanza  pubblica,  un  analitico  rapporto  informativo
          sulle  tipologie  di  lavoro   flessibile   utilizzate   da
          trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei
          di valutazione o ai servizi di controllo interno di cui  al
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  286,  nonche'  alla
          Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della
          funzione pubblica  che  redige  una  relazione  annuale  al
          Parlamento.  Al  dirigente  responsabile  di  irregolarita'
          nell'utilizzo del lavoro flessibile non puo' essere erogata
          la retribuzione di risultato.»; 
              c) il comma  4  e'  sostituito  dal  seguente:  «4.  Le
          amministrazioni  pubbliche  comunicano,   nell'ambito   del
          rapporto  di  cui  al  precedente   comma   3,   anche   le
          informazioni   concernenti   l'utilizzo   dei    lavoratori
          socialmente utili.»; 
              d) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: «5-bis.  Le
          disposizioni  previste  dall'articolo  5,  commi  4-quater,
          4-quinquies e 4-sexies del decreto legislativo 6  settembre
          2001, n.  368  si  applicano  esclusivamente  al  personale
          reclutato secondo le  procedure  di  cui  all'articolo  35,
          comma 1, lettera b), del presente decreto». 
              27. All'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30
          marzo 2001, n. 165, dopo l'ultimo periodo  e'  aggiunto  il
          seguente:   «Si   applicano   le   disposizioni    previste
          dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto.». 
              28. All'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 7
          marzo 2005, n. 82, recante il  Codice  dell'amministrazione
          digitale, dopo la lettera c) e' inserita la seguente: 
              «c-bis) ovvero  quando  l'autore  e'  identificato  dal
          sistema informatico attraverso le  credenziali  di  accesso
          relative  all'utenza   personale   di   posta   elettronica
          certificata di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 29
          novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni,  dalla
          legge 28 gennaio 2009, n. 2.». 
              29. Dopo l'articolo 57 del decreto legislativo 7  marzo
          2005, n. 82, e' inserito il seguente: 
              «Art. 57-bis (Indice degli  indirizzi  delle  pubbliche
          amministrazioni). - 1. Al fine di assicurare la trasparenza
          delle attivita' istituzionali e' istituito  l'indice  degli
          indirizzi delle amministrazioni pubbliche, nel  quale  sono
          indicati la struttura organizzativa, l'elenco  dei  servizi
          offerti e le informazioni relative al  loro  utilizzo,  gli
          indirizzi  di  posta  elettronica  da  utilizzare  per   le
          comunicazioni e  per  lo  scambio  di  informazioni  e  per
          l'invio di documenti a tutti gli effetti di  legge  fra  le
          amministrazioni e fra le amministrazioni ed i cittadini. 
              2. Per la realizzazione e la  gestione  dell'indice  si
          applicano  le  regole  tecniche  di  cui  al  decreto   del
          Presidente del Consiglio  dei  Ministri  31  ottobre  2000,
          pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 272
          del 21  novembre  2000.  La  realizzazione  e  la  gestione
          dell'indice e' affidato al CNIPA. 
              3. Le amministrazioni aggiornano  gli  indirizzi  ed  i
          contenuti dell'indice con cadenza almeno semestrale,  salvo
          diversa indicazione del  CNIPA.  La  mancata  comunicazione
          degli elementi necessari al completamento dell'indice e del
          loro   aggiornamento   e'   valutata    ai    fini    della
          responsabilita'  dirigenziale  e  dell'attribuzione   della
          retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.». 
              30. All'articolo 3, comma 1,  della  legge  14  gennaio
          1994, n. 20, dopo la lettera f), sono inserite le seguenti: 
              «f-bis) atti e contratti di cui all'articolo  7,  comma
          6, del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e
          successive modificazioni; 
              f-ter) atti e contratti concernenti studi e  consulenze
          di cui all'articolo 1, comma 9,  della  legge  23  dicembre
          2005, n. 266;». 
              30-bis. Dopo il comma 1 dell' articolo 3 della legge 14
          gennaio  1994,  n.  20,  e  successive  modificazioni,   e'
          inserito il seguente: 
              «1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere f-bis) e
          f-ter) del comma 1 e' competente in ogni  caso  la  sezione
          centrale del controllo di legittimita'». 
              30-ter.  Le  procure  della  Corte  dei  conti  possono
          iniziare l'attivita'  istruttoria  ai  fini  dell'esercizio
          dell'azione di danno  erariale  a  fronte  di  specifica  e
          concreta notizia  di  danno,  fatte  salve  le  fattispecie
          direttamente sanzionate dalla legge. Le procure della Corte
          dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno
          all'immagine  nei   soli   casi   e   nei   modi   previsti
          dall'articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n.  97.  A  tale
          ultimo fine, il decorso del termine di prescrizione di  cui
          al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994,  n.
          20, e'  sospeso  fino  alla  conclusione  del  procedimento
          penale. Qualunque atto istruttorio o processuale  posto  in
          essere in violazione delle disposizioni di cui al  presente
          comma, salvo che sia stata gia' pronunciata sentenza  anche
          non definitiva alla data di entrata in vigore  della  legge
          di conversione del presente decreto, e' nullo e la relativa
          nullita' puo' essere  fatta  valere  in  ogni  momento,  da
          chiunque  vi  abbia  interesse,  innanzi  alla   competente
          sezione giurisdizionale della Corte dei conti,  che  decide
          nel termine perentorio di trenta giorni dal deposito  della
          richiesta. 
              30-quater. All' articolo 1 della legge 14 gennaio 1994,
          n.  20,  e  successive  modificazioni,  sono  apportate  le
          seguenti modificazioni: 
              a) al comma 1, dopo il primo  periodo  e'  inserito  il
          seguente: «In ogni caso e' esclusa la gravita' della  colpa
          quando il fatto dannoso tragga origine  dall'emanazione  di
          un  atto  vistato  e  registrato  in  sede   di   controllo
          preventivo di legittimita', limitatamente ai profili  presi
          in considerazione nell'esercizio del controllo.»; 
              b)    al    comma    1-bis,     dopo     le     parole:
          «dall'amministrazione»  sono  inserite  le  seguenti:   «di
          appartenenza, o da altra amministrazione,». 
              30-quinquies.  ll'  articolo  10-bis,  comma  10,   del
          decreto-legge 30 settembre 2005, n.  203,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le
          parole: «procedura civile,» sono inserite le seguenti: «non
          puo' disporre la compensazione delle spese del giudizio e». 
              31. Al fine  di  garantire  la  coerenza  nell'unitaria
          attivita' svolta dalla Corte dei conti per le funzioni  che
          ad essa spettano in materia di coordinamento della  finanza
          pubblica, anche in relazione  al  federalismo  fiscale,  il
          Presidente  della  Corte  medesima  puo'  disporre  che  le
          sezioni riunite adottino pronunce di orientamento  generale
          sulle questioni risolte in maniera difforme  dalle  sezioni
          regionali di controllo nonche' sui casi che presentano  una
          questione di massima di  particolare  rilevanza.  Tutte  le
          sezioni regionali di controllo si conformano alle  pronunce
          di orientamento generale adottate dalle sezioni riunite. 
              32. All'articolo 2 della legge  24  dicembre  2007,  n.
          244, dopo il comma 46, e' aggiunto il seguente comma: 
              «46-bis. Nelle more dell'emanazione del regolamento  di
          cui all'articolo 62, comma 3, del decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto 2008, n. 133, le regioni di cui  al  comma  46  sono
          autorizzate,   ove   sussistano   eccezionali    condizioni
          economiche e dei mercati  finanziari,  a  ristrutturare  le
          operazioni    derivate    in    essere.     La     predetta
          ristrutturazione,    finalizzata    esclusivamente     alla
          salvaguardia del beneficio  e  della  sostenibilita'  delle
          posizioni  finanziarie,   si   svolge   con   il   supporto
          dell'advisor finanziario previsto nell'ambito del piano  di
          rientro di cui all'articolo 1, comma 180,  della  legge  30
          dicembre 2004, n. 311, previa  autorizzazione  e  sotto  la
          vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze.». 
              33. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 45 del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97,  l'Ente  nazionale  per
          l'aviazione civile (ENAC) e' autorizzato ad  utilizzare  la
          parte   dell'avanzo   di   amministrazione   derivante   da
          trasferimenti correnti statali, ad esclusione dei  fondi  a
          destinazione  vincolata,  per  far  fronte   a   spese   di
          investimento e  per  la  ricerca,  finalizzate  anche  alla
          sicurezza. 
              34. Entro il 31 luglio 2009, l'ENAC comunica  l'entita'
          delle risorse individuate ai sensi del  comma  33  relative
          all'anno 2008  al  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti  che   individua,   con   proprio   decreto   gli
          investimenti da finanziare a valere sulle medesime risorse. 
              34-bis. Al  fine  di  incentivare  l'adeguamento  delle
          infrastrutture di sistemi aeroportuali nazionali e comunque
          con traffico superiore a otto milioni di passeggeri  annui,
          nonche' quelli  aventi  strutture  con  sedimi  in  regioni
          diverse, nel  caso  in  cui  gli  investimenti  si  fondino
          sull'utilizzo di capitali di mercato  del  gestore,  l'Ente
          nazionale per l'aviazione civile (ENAC)  e'  autorizzato  a
          stipulare contratti di programma in deroga  alla  normativa
          vigente in materia, introducendo  sistemi  di  tariffazione
          pluriennale che, tenendo conto dei livelli e degli standard
          europei, siano orientati ai costi  delle  infrastrutture  e
          dei servizi, a obiettivi  di  efficienza  e  a  criteri  di
          adeguata remunerazione degli investimenti e  dei  capitali,
          con modalita' di aggiornamento valide per  l'intera  durata
          del rapporto. In tali casi il contratto  e'  approvato  con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da
          adottare entro sessanta giorni dalla stipula del  contratto
          di programma, su proposta del Ministro delle infrastrutture
          e dei trasporti, di concerto con il Ministro  dell'economia
          e delle finanze, e puo' graduare le  modifiche  tariffarie,
          prorogando il rapporto in essere, per gli anni necessari ad
          un  riequilibrio  del  piano  economico-finanziario   della
          societa' di gestione. 
              35.  Gli  interventi  di  cui  ai   commi   17   e   18
          dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203,  sono
          sostituiti, nel limite delle risorse non utilizzate e  allo
          scopo finalizzate, con interventi per la prosecuzione delle
          misure di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28
          dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 26 febbraio 1999, n. 40, per la protezione ambientale
          e  per  la  sicurezza   della   circolazione,   anche   con
          riferimento  agli   oneri   relativi   all'utilizzo   delle
          infrastrutture.  A   tal   fine,   le   risorse   accertate
          disponibili sono  riassegnate  ai  pertinenti  capitoli  di
          bilancio. 
              35-bis. Per  il  personale  delle  Agenzie  fiscali  il
          periodo di tirocinio e' prorogato fino al 31 dicembre 2009. 
              35-ter. Al fine di assicurare l'operativita' del  Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco in relazione all'eccezionale
          impegno  connesso  all'emergenza  sismica   nella   regione
          Abruzzo, e' autorizzata, per l'anno 2009,  la  spesa  di  8
          milioni di euro per la manutenzione, l'acquisto di mezzi  e
          la relativa gestione, in particolare per le colonne  mobili
          regionali. In ragione della dichiarazione  dello  stato  di
          emergenza di cui al decreto del  Presidente  del  Consiglio
          dei ministri  6  aprile  2009,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 81  del  7  aprile  2009,  gli  acquisti  sono
          effettuati anche in  deroga  alle  procedure  previste  dal
          codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi  e
          forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
          163. 
              35-quater. Agli oneri derivanti dal comma 35-ter,  pari
          a 8 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede  a  valere
          sulle risorse riferite alle amministrazioni statali, di cui
          all' articolo 1, comma  14,  del  decreto-legge  3  ottobre
          2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
          novembre 2006, n. 286. 
              35-quinquies.  Al  fine   di   riconoscere   la   piena
          valorizzazione dell'attivita' di soccorso pubblico prestata
          dal personale del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco,  a
          decorrere dall'anno 2010, e' autorizzata  la  spesa  di  15
          milioni di euro annui da destinare alla speciale indennita'
          operativa per il  servizio  di  soccorso  tecnico  urgente,
          espletato all'esterno, di cui all' articolo 4, comma 3-bis,
          del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
              35-sexies. In relazione alla  straordinaria  necessita'
          di risorse umane da impiegare in Abruzzo  per  le  esigenze
          legate all'emergenza sismica  e  alla  successiva  fase  di
          ricostruzione e al fine  di  mantenere,  nel  contempo,  la
          piena operativita' del  sistema  del  soccorso  pubblico  e
          della prevenzione degli  incendi  su  tutto  il  territorio
          nazionale, e' autorizzata l'assunzione  straordinaria,  dal
          31 ottobre 2009, di un contingente di vigili del fuoco  nei
          limiti  delle  risorse  di  cui  al  comma  35-septies,  da
          effettuare nell'ambito delle graduatorie di cui al comma  4
          dell'articolo 23 del presente decreto e, ove le stesse  non
          fossero  capienti,  nell'ambito  della  graduatoria   degli
          idonei formata ai sensi dell' articolo 1, commi 519 e  526,
          della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  e   successive
          modificazioni. 
              35-septies. Per le finalita' di cui al comma 35-sexies,
          e' autorizzata la spesa di 4 milioni  di  euro  per  l'anno
          2009 e di 15 milioni di euro annui  a  decorrere  dall'anno
          2010, a valere sulle risorse riferite alle  amministrazioni
          statali di cui all' articolo 1, comma 14, del decreto-legge
          3 ottobre 2006,  n.  262,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. 
              35-octies.  Atteso  il  progressivo  ampliamento  delle
          attribuzioni dell'Istituto superiore per la protezione e la
          ricerca ambientale (ISPRA), di cui  all'  articolo  28  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.  133,  per
          assicurare un piu' efficace e qualificato  esercizio  delle
          funzioni demandate all'organo di revisione  interno,  senza
          nuovi o maggiori oneri a  carico  della  finanza  pubblica,
          nell'ambito  delle   risorse   finanziarie   destinate   al
          funzionamento degli  organi  collegiali,  il  collegio  dei
          revisori dei conti dell'ISPRA e' nominato con  decreto  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare ed e'  formato  da  tre  componenti  effettivi  e  due
          supplenti. Uno dei componenti effettivi,  con  funzioni  di
          presidente, e' designato dal Ministro dell'economia e delle
          finanze tra i dirigenti di  livello  dirigenziale  generale
          del Ministero dell'economia e delle finanze e gli altri due
          sono designati dal Ministro dell'ambiente  e  della  tutela
          del territorio e del mare; tra questi ultimi, almeno uno e'
          scelto tra i dirigenti di livello dirigenziale generale del
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare, da collocare fuori ruolo per la durata  del  mandato,
          con  contestuale  indisponibilita'  di  posti  di  funzione
          dirigenziale equivalenti sul piano finanziario. 
              35-novies.  Il  comma  11   dell'   articolo   72   del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e
          successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: 
              «11. Per gli anni  2009,  2010  e  2011,  le  pubbliche
          amministrazioni di  cui  all'  articolo  1,  comma  2,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e  successive
          modificazioni,  possono,   a   decorrere   dal   compimento
          dell'anzianita' massima contributiva di quaranta  anni  del
          personale dipendente, nell'esercizio dei poteri di cui all'
          articolo 5 del citato decreto legislativo n. 165 del  2001,
          risolvere  unilateralmente  il  rapporto  di  lavoro  e  il
          contratto individuale, anche  del  personale  dirigenziale,
          con  un  preavviso  di  sei  mesi,  fermo  restando  quanto
          previsto dalla disciplina vigente in materia di  decorrenza
          dei trattamenti pensionistici.  Con  appositi  decreti  del
          Presidente del Consiglio dei  ministri,  da  emanare  entro
          novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente disposizione, previa deliberazione  del  Consiglio
          dei ministri, su proposta  del  Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri
          dell'economia e delle finanze, dell'interno, della difesa e
          degli affari esteri, sono definiti gli specifici criteri  e
          le modalita' applicative dei principi della disposizione di
          cui  al  presente  comma  relativamente  al  personale  dei
          comparti sicurezza, difesa ed esteri, tenendo  conto  delle
          rispettive peculiarita' ordinamentali. Le  disposizioni  di
          cui al presente comma si applicano anche nei confronti  dei
          soggetti che abbiano beneficiato dell'  articolo  3,  comma
          57, della legge 24 dicembre  2003,  n.  350,  e  successive
          modificazioni. Le disposizioni di cui al presente comma non
          si applicano ai magistrati, ai professori universitari e ai
          dirigenti medici responsabili di struttura complessa». 
              35-decies.  Restano  ferme  tutte  le  cessazioni   dal
          servizio per  effetto  della  risoluzione  unilaterale  del
          rapporto di lavoro a causa del  compimento  dell'anzianita'
          massima  contributiva  di  quaranta  anni,   decise   dalle
          amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma  2,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
          modificazioni, in applicazione dell' articolo 72, comma 11,
          del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo
          vigente prima della data di entrata in vigore della legge 4
          marzo  2009,  n.   15,   nonche'   i   preavvisi   che   le
          amministrazioni hanno disposto prima della medesima data in
          ragione del compimento dell'anzianita' massima contributiva
          di quaranta anni e le conseguenti cessazioni  dal  servizio
          che ne derivano. 
              35-undecies. I contributi alle imprese di autotrasporto
          per l'acquisto di mezzi pesanti di ultima generazione, pari
          a complessivi 70 milioni di euro, previsti dal  regolamento
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
          dicembre  2007,  n.  273,  sono  fruiti  mediante   credito
          d'imposta, da utilizzare in compensazione  ai  sensi  dell'
          articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241,
          e successive modificazioni, salvo  che  i  destinatari  non
          facciano  espressa  dichiarazione  di  voler   fruire   del
          contributo  diretto.  A  tal  fine,  il   Ministero   delle
          infrastrutture e dei trasporti provvede, nei  limiti  delle
          risorse disponibili, al versamento delle  somme  occorrenti
          all'Agenzia delle entrate, fornendo all'Agenzia medesima le
          necessarie  istruzioni,  comprendenti   gli   elenchi,   da
          trasmettere  in  via  telematica,  dei  beneficiari  e  gli
          importi   dei   contributi   unitari   da   utilizzare   in
          compensazione. 
              35-duodecies. Il credito  d'imposta  di  cui  al  comma
          35-undecies  non  e'  rimborsabile,   non   concorre   alla
          formazione del valore della  produzione  netta  di  cui  al
          decreto  legislativo  15  dicembre  1997,   n.   446,   ne'
          dell'imponibile agli effetti delle imposte  sui  redditi  e
          non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli  61  e
          109, comma 5, del TUIR, e successive modificazioni. 
              Il testo  dell'articolo  6  del  decreto-legge  del  31
          maggio 2010 n.78, convertito con modificazioni dalla  legge
          30 luglio 2010 n.122 recante Misure urgenti in  materia  di
          stabilizzazione finanziaria e di competitivita'  economica,
          e' il seguente: 
              «Art.   6   (Riduzione   dei   costi   degli   apparati
          amministrativi.). - 1. A decorrere dalla data di entrata in
          vigore del presente decreto, la partecipazione agli  organi
          collegiali  di  cui   all'articolo   68,   comma   1,   del
          decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,  convertito  con
          modificazioni  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e'
          onorifica; essa puo' dar luogo esclusivamente  al  rimborso
          delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente;
          eventuali  gettoni  di  presenza   non   possono   superare
          l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La  disposizione
          di cui al presente comma non si  applica  alle  commissioni
          che svolgono funzioni giurisdizionali, agli organi previsti
          per legge che operano presso il Ministero  per  l'ambiente,
          alla struttura di missione di cui all'art.  163,  comma  3,
          lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
          ed al consiglio tecnico-scientifico di cui all' art. 7  del
          decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n.
          43,  alla  Commissione  per  l'esame   delle   istanze   di
          indennizzi e contributi relative alle  perdite  subite  dai
          cittadini italiani nei territori  ceduti  alla  Jugoslavia,
          nella Zona B dell'ex territorio libero di Trieste, nelle ex
          Colonie ed in altri Paesi, istituita dall' articolo  2  del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica  14  maggio  2007,  n.  114,  al   Comitato   di
          consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni  di
          cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 30
          giugno 1993 e 4 maggio 2007 nonche' alla Commissione di cui
          all' articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente  della
          Repubblica 14 maggio 2007, n. 114. 
              2. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto la partecipazione agli organi  collegiali,
          anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono
          contributi a carico delle  finanze  pubbliche,  nonche'  la
          titolarita' di organi dei predetti enti e' onorifica;  essa
          puo' dar  luogo  esclusivamente  al  rimborso  delle  spese
          sostenute ove previsto  dalla  normativa  vigente;  qualora
          siano gia' previsti  i  gettoni  di  presenza  non  possono
          superare l'importo di 30  euro  a  seduta  giornaliera.  La
          violazione di quanto previsto dal presente comma  determina
          responsabilita' erariale e gli atti adottati  dagli  organi
          degli enti e  degli  organismi  pubblici  interessati  sono
          nulli. Gli enti  privati  che  non  si  adeguano  a  quanto
          disposto dal presente comma non possono  ricevere,  neanche
          indirettamente,  contributi  o  utilita'  a  carico   delle
          pubbliche finanze, salva l'eventuale devoluzione,  in  base
          alla  vigente  normativa,  del  5  per  mille  del  gettito
          dell'imposta  sul  reddito  delle   persone   fisiche.   La
          disposizione del presente comma non si  applica  agli  enti
          previsti nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del
          1999 e dal decreto legislativo n. 165 del 2001, e  comunque
          alle universita', enti e fondazioni di ricerca e  organismi
          equiparati,  alle  camere  di  commercio,  agli  enti   del
          Servizio sanitario  nazionale,  agli  enti  indicati  nella
          tabella  C   della   legge   finanziaria   ed   agli   enti
          previdenziali ed assistenziali nazionali, alle ONLUS,  alle
          associazioni di  promozione  sociale,  agli  enti  pubblici
          economici   individuati   con   decreto    del    Ministero
          dell'economia e delle finanze  su  proposta  del  Ministero
          vigilante, nonche' alle societa'. 
              3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 58
          della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a  decorrere  dal  1°
          gennaio 2011 le  indennita',  i  compensi,  i  gettoni,  le
          retribuzioni  o  le  altre  utilita'  comunque  denominate,
          corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma
          3 dell'articolo 1 della legge 31  dicembre  2009,  n.  196,
          incluse le autorita' indipendenti, ai componenti di  organi
          di  indirizzo,   direzione   e   controllo,   consigli   di
          amministrazione e organi collegiali comunque denominati  ed
          ai  titolari  di  incarichi   di   qualsiasi   tipo,   sono
          automaticamente ridotte del  10  per  cento  rispetto  agli
          importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31
          dicembre 2013, gli emolumenti di cui al presente comma  non
          possono superare gli importi risultanti alla  data  del  30
          aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente  comma.  Le
          disposizioni del presente comma si applicano ai  commissari
          straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge
          23 agosto  1988,  n.  400  nonche'  agli  altri  commissari
          straordinari, comunque  denominati.  La  riduzione  non  si
          applica al trattamento retributivo di servizio. 
              4. All'articolo 62, del decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' aggiunto, in fine,  il
          seguente periodo: «Nei casi di rilascio dell'autorizzazione
          del Consiglio dei  Ministri  prevista  dal  presente  comma
          l'incarico     si     intende     svolto     nell'interesse
          dell'amministrazione di appartenenza del  dipendente  ed  i
          compensi dovuti dalla societa' o dall'ente sono corrisposti
          direttamente alla predetta  amministrazione  per  confluire
          nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio
          della dirigenza o  del  personale  non  dirigenziale.».  La
          disposizione di cui al presente comma si applica anche agli
          incarichi in corso alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente provvedimento. 
              5. Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  7,
          tutti gli enti pubblici, anche economici, e  gli  organismi
          pubblici,  anche  con  personalita'  giuridica  di  diritto
          privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi  statuti
          al fine di assicurare che, a decorrere  dal  primo  rinnovo
          successivo alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto,  gli  organi  di  amministrazione  e   quelli   di
          controllo, ove non gia' costituiti  in  forma  monocratica,
          nonche' il collegio dei revisori, siano  costituiti  da  un
          numero non superiore, rispettivamente, a  cinque  e  a  tre
          componenti. In  ogni  caso,  le  Amministrazioni  vigilanti
          provvedono all'adeguamento  della  relativa  disciplina  di
          organizzazione, mediante i regolamenti di cui  all'articolo
          2, comma 634, della legge 24 dicembre  2007,  n.  244,  con
          riferimento  a  tutti  gli  enti  ed   organismi   pubblici
          rispettivamente  vigilati,  al  fine   di   apportare   gli
          adeguamenti  previsti  ai  sensi  del  presente  comma.  La
          mancata   adozione   dei   provvedimenti   di   adeguamento
          statutario o di organizzazione previsti dal presente  comma
          nei termini indicati determina responsabilita'  erariale  e
          tutti gli atti adottati dagli organi  degli  enti  e  degli
          organismi  pubblici  interessati  sono  nulli.  Agli   enti
          previdenziali nazionali si applica comunque quanto previsto
          dall'art. 7, comma 6. 
              6.  Nelle  societa'  inserite   nel   conto   economico
          consolidato   della    pubblica    amministrazione,    come
          individuate dall'Istituto nazionale di  statistica  (ISTAT)
          ai sensi  del  comma  3  dell'articolo  1  della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196,  nonche'  nelle  societa'  possedute
          direttamente o indirettamente in misura  totalitaria,  alla
          data di entrata in vigore del presente provvedimento  dalle
          amministrazioni pubbliche, il compenso di cui  all'articolo
          2389, primo comma, del codice civile, dei componenti  degli
          organi di amministrazione  e  di  quelli  di  controllo  e'
          ridotto del 10 per cento. La disposizione di cui  al  primo
          periodo si applica a decorrere  dalla  prima  scadenza  del
          consiglio o del collegio successiva alla data di entrata in
          vigore del presente provvedimento. La disposizione  di  cui
          al presente comma non si applica alle  societa'  quotate  e
          alle loro controllate. 
              7. Al fine di valorizzare le  professionalita'  interne
          alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011  la  spesa
          annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa  quella
          relativa a studi ed incarichi  di  consulenza  conferiti  a
          pubblici    dipendenti,    sostenuta    dalle     pubbliche
          amministrazioni di cui al comma  3  dell'articolo  1  della
          legge 31  dicembre  2009,  n.  196,  incluse  le  autorita'
          indipendenti,  escluse  le  universita',  gli  enti  e   le
          fondazioni di ricerca e gli  organismi  equiparati  nonche'
          gli incarichi di studio e consulenza connessi  ai  processi
          di privatizzazione  e  alla  regolamentazione  del  settore
          finanziario, non puo' essere superiore al 20 per  cento  di
          quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi
          in  assenza  dei  presupposti  di  cui  al  presente  comma
          costituisce    illecito    disciplinare     e     determina
          responsabilita'  erariale.  Le  disposizioni  di   cui   al
          presente comma non si applicano  alle  attivita'  sanitarie
          connesse con il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del
          personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e  del
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 
              8.  A  decorrere  dall'anno  2011  le   amministrazioni
          pubbliche inserite nel conto  economico  consolidato  della
          pubblica amministrazione,  come  individuate  dall'Istituto
          nazionale di  statistica  (ISTAT)  ai  sensi  del  comma  3
          dell'articolo 1 della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,
          incluse le autorita' indipendenti, non  possono  effettuare
          spese   per   relazioni   pubbliche,   convegni,    mostre,
          pubblicita' e di rappresentanza, per un ammontare superiore
          al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le
          medesime finalita'. Al fine di ottimizzare la produttivita'
          del lavoro pubblico  e  di  efficientare  i  servizi  delle
          pubbliche Amministrazioni, a decorrere dal 1°  luglio  2010
          l'organizzazione  di  convegni,   di   giornate   e   feste
          celebrative, nonche' di cerimonie  di  inaugurazione  e  di
          altri eventi similari, da parte delle Amministrazioni dello
          Stato e delle Agenzie, nonche' da parte degli enti e  delle
          strutture da esse vigilati e' subordinata  alla  preventiva
          autorizzazione del Ministro competente. L'autorizzazione e'
          rilasciata nei soli casi in cui non sia possibile limitarsi
          alla pubblicazione, sul  sito  internet  istituzionale,  di
          messaggi e discorsi ovvero non  sia  possibile  l'utilizzo,
          per le medesime finalita',  di  video/audio  conferenze  da
          remoto, anche attraverso il sito internet istituzionale; in
          ogni caso gli eventi autorizzati, che non devono comportare
          aumento delle spese destinate  in  bilancio  alle  predette
          finalita', si devono svolgere al di  fuori  dall'orario  di
          ufficio. Il personale che vi partecipa  non  ha  diritto  a
          percepire  compensi   per   lavoro   straordinario   ovvero
          indennita' a qualsiasi titolo. Per  le  magistrature  e  le
          autorita'  indipendenti,  fermo  il  rispetto  dei   limiti
          anzidetti,   l'autorizzazione   e'   rilasciata,   per   le
          magistrature, dai rispettivi organi di autogoverno  e,  per
          le  autorita'  indipendenti,  dall'organo  di  vertice.  Le
          disposizioni  del  presente  comma  non  si  applicano   ai
          convegni organizzati dalle  universita'  e  dagli  enti  di
          ricerca,  nonche'  alle  mostre   realizzate,   nell'ambito
          dell'attivita'  istituzionale,  dagli  enti  vigilati   dal
          Ministero per i beni  e  le  attivita'  culturali  ed  agli
          incontri istituzionali connessi all'attivita' di  organismi
          internazionali o comunitari, alle feste nazionali  previste
          da disposizioni di legge e  a  quelle  istituzionali  delle
          Forze armate e delle Forze di polizia. 
              9.  A  decorrere  dall'anno  2011  le   amministrazioni
          pubbliche inserite nel conto  economico  consolidato  della
          pubblica amministrazione,  come  individuate  dall'Istituto
          nazionale di  statistica  (ISTAT)  ai  sensi  del  comma  3
          dell'articolo 1 della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,
          incluse le autorita' indipendenti, non  possono  effettuare
          spese per sponsorizzazioni. 
              10.  Resta  ferma   la   possibilita'   di   effettuare
          variazioni compensative tra le spese di cui ai commi 7 e  8
          con   le   modalita'   previste   dall'articolo   14    del
          decreto-legge  2  luglio  2007,  n.  81   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127. 
              11.  Le  societa',   inserite   nel   conto   economico
          consolidato   della    pubblica    amministrazione,    come
          individuate dall'Istituto nazionale di  statistica  (ISTAT)
          ai sensi  del  comma  3  dell'articolo  1  della  legge  31
          dicembre 2009,  n.  196,  si  conformano  al  principio  di
          riduzione di spesa per studi e  consulenze,  per  relazioni
          pubbliche, convegni,  mostre  e  pubblicita',  nonche'  per
          sponsorizzazioni, desumibile dai precedenti commi 7, 8 e 9.
          In sede di rinnovo dei contratti di  servizio,  i  relativi
          corrispettivi   sono   ridotti   in   applicazione    della
          disposizione di cui al primo periodo del presente comma.  I
          soggetti   che   esercitano   i    poteri    dell'azionista
          garantiscono che, all'atto dell'approvazione del  bilancio,
          sia  comunque  distribuito,  ove  possibile,  un  dividendo
          corrispondente al relativo risparmio di spesa. In ogni caso
          l'inerenza della spesa effettuata per relazioni  pubbliche,
          convegni,    mostre    e    pubblicita',    nonche'     per
          sponsorizzazioni,  e'  attestata  con  apposita   relazione
          sottoposta al controllo del collegio sindacale. 
              12.  A  decorrere  dall'anno  2011  le  amministrazioni
          pubbliche inserite nel conto  economico  consolidato  della
          pubblica amministrazione,  come  individuate  dall'Istituto
          nazionale di  statistica  (ISTAT)  ai  sensi  del  comma  3
          dell'articolo 1 della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,
          incluse le autorita' indipendenti, non  possono  effettuare
          spese per missioni, anche all'estero, con esclusione  delle
          missioni internazionali di pace e delle Forze armate, delle
          missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del
          personale di magistratura, nonche' di  quelle  strettamente
          connesse ad accordi  internazionali  ovvero  indispensabili
          per assicurare la partecipazione a riunioni presso  enti  e
          organismi  internazionali   o   comunitari,   nonche'   con
          investitori  istituzionali  necessari  alla  gestione   del
          debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento
          della  spesa  sostenuta  nell'anno  2009.  Gli  atti  e   i
          contratti posti in essere in violazione della  disposizione
          contenuta   nel   primo   periodo   del   presente    comma
          costituiscono   illecito   disciplinare    e    determinano
          responsabilita' erariale. Il limite di spesa stabilito  dal
          presente comma puo' essere superato  in  casi  eccezionali,
          previa  adozione  di  un  motivato  provvedimento  adottato
          dall'organo di vertice dell'amministrazione, da  comunicare
          preventivamente agli organi di controllo ed agli organi  di
          revisione dell'ente. Il presente comma non si applica  alla
          spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi. A
          decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto  le  diarie  per  le  missioni  all'estero  di  cui
          all'art. 28  del  decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,
          convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, non  sono  piu'
          dovute;  la  predetta  disposizione  non  si  applica  alle
          missioni  internazionali  di  pace  e  a  quelle   comunque
          effettuate dalle Forze di polizia, dalle Forze armate e dal
          Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco.  Con  decreto  del
          Ministero degli affari esteri di concerto con il  Ministero
          dell'economia e delle finanze sono determinate le misure  e
          i limiti concernenti il rimborso delle  spese  di  vitto  e
          alloggio per il personale inviato all'estero.  A  decorrere
          dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto  gli
          articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8  della
          legge 26 luglio 1978, n. 417  e  relative  disposizioni  di
          attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato
          di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001 e cessano di avere effetto
          eventuali analoghe  disposizioni  contenute  nei  contratti
          collettivi. 
              13. A decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta
          dalle  amministrazioni   pubbliche   inserite   nel   conto
          economico consolidato della pubblica amministrazione,  come
          individuate dall'Istituto nazionale di  statistica  (ISTAT)
          ai sensi  del  comma  3  dell'articolo  1  della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196, incluse le  autorita'  indipendenti,
          per attivita' esclusivamente di formazione deve essere  non
          superiore al 50 per cento della spesa  sostenuta  nell'anno
          2009. Le predette amministrazioni svolgono prioritariamente
          l'attivita' di formazione tramite la Scuola superiore della
          pubblica amministrazione ovvero tramite i propri  organismi
          di formazione. Gli atti e i contratti posti  in  essere  in
          violazione della disposizione contenuta nel  primo  periodo
          del presente comma costituiscono  illecito  disciplinare  e
          determinano responsabilita' erariale.  La  disposizione  di
          cui al presente  comma  non  si  applica  all'attivita'  di
          formazione  effettuata  dalle  Forze  armate,   dal   Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco e  dalle  Forze  di  Polizia
          tramite i propri organismi di formazione. 
              14. A  decorrere  dall'anno  2011,  le  amministrazioni
          pubbliche inserite nel conto  economico  consolidato  della
          pubblica amministrazione,  come  individuate  dall'Istituto
          nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi  dell'articolo  1,
          comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,  incluse  le
          autorita' indipendenti, non  possono  effettuare  spese  di
          ammontare superiore all'80 per cento della spesa  sostenuta
          nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio
          e l'esercizio di autovetture,  nonche'  per  l'acquisto  di
          buoni taxi; il predetto limite puo' essere derogato, per il
          solo anno 2011, esclusivamente  per  effetto  di  contratti
          pluriennali gia' in essere. La predetta disposizione non si
          applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei
          vigili del fuoco e per i servizi  istituzionali  di  tutela
          dell'ordine e della sicurezza pubblica. 
              15. All'art. 41, comma 16-quinquies, del  decreto-legge
          30 dicembre 2008, n. 207,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, in fine, sono aggiunti
          i seguenti periodi: «Il corrispettivo previsto dal presente
          comma e' versato entro il 31 ottobre 2010  all'entrata  del
          bilancio dello Stato.». 
              16. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto-legge il Comitato per  l'intervento  nella
          Sir  e  in  settori  ad  alta  tecnologia,  istituito   con
          decreto-legge 9 luglio 1980, n. 301, D.P.C.M.  5  settembre
          1980 e legge 28 ottobre 1980, n. 687, e' soppresso e  cessa
          ogni sua funzione, fatto salvo l'assolvimento  dei  compiti
          di seguito indicati.  A  valere  sulle  disponibilita'  del
          soppresso Comitato per l'intervento nella Sir e in  settori
          ad alta tecnologia, la societa'  trasferitaria  di  seguito
          indicata versa, entro il 15 dicembre 2010, all'entrata  del
          bilancio dello Stato  la  somma  di  euro  200.000.000.  Il
          residuo patrimonio del Comitato per l'intervento nella  Sir
          e in settori ad alta tecnologia, con  ogni  sua  attivita',
          passivita' e rapporto, ivi incluse le partecipazioni  nella
          Ristrutturazione Elettronica REL S.p.a. in  liquidazione  e
          nel Consorzio  Bancario  Sir  S.p.a.  in  liquidazione,  e'
          trasferito alla Societa' Fintecna S.p.a. o  a  Societa'  da
          essa interamente controllata,  sulla  base  del  rendiconto
          finale    delle    attivita'     e     della     situazione
          economico-patrimoniale aggiornata alla  medesima  data,  da
          redigere da parte del Comitato entro 60 giorni dall'entrata
          in vigore  del  presente  decreto-legge.  Detto  patrimonio
          costituisce un patrimonio separato dal  residuo  patrimonio
          della  societa'  trasferitaria,  la  quale   pertanto   non
          risponde con il proprio patrimonio dei debiti e degli oneri
          del patrimonio del Comitato per l'intervento nella  Sir  ed
          in settori  ad  alta  tecnologia  ad  essa  trasferito.  La
          societa'  trasferitaria  subentra  nei  processi  attivi  e
          passivi nei quali e' parte  il  Comitato  per  l'intervento
          nella Sir e in settori ad alta  tecnologia,  senza  che  si
          faccia luogo all'interruzione dei processi. Un collegio  di
          tre periti verifica, entro 90 giorni dalla data di consegna
          della  predetta  situazione  economico-patrimoniale,   tale
          situazione e  predispone,  sulla  base  della  stessa,  una
          valutazione estimativa dell'esito finale della liquidazione
          del patrimonio trasferito. I componenti  del  collegio  dei
          periti sono designati uno dalla societa' trasferitaria, uno
          d'intesa tra Ministero dell'economia e delle  finanze  e  i
          componenti del soppresso Comitato e il presidente e' scelto
          dal Ministero dell'economia e delle finanze. La valutazione
          deve, fra l'altro, tenere conto di  tutti  i  costi  e  gli
          oneri  necessari  per  la   liquidazione   del   patrimonio
          trasferito, ivi compresi quelli di  funzionamento,  nonche'
          dell'ammontare  del  compenso  dei   periti,   individuando
          altresi'  il  fabbisogno   finanziario   stimato   per   la
          liquidazione stessa. Il valore  stimato  dell'esito  finale
          della liquidazione  costituisce  il  corrispettivo  per  il
          trasferimento del  patrimonio,  che  e'  corrisposto  dalla
          societa' trasferitaria al Ministero dell'economia  e  delle
          finanze. L'ammontare del compenso del collegio di periti e'
          determinato con decreto dal Ministro dell'Economia e  delle
          Finanze.  Al  termine  della  liquidazione  del  patrimonio
          trasferito, il collegio dei  periti  determina  l'eventuale
          maggiore importo risultante dalla  differenza  fra  l'esito
          economico  effettivo  consuntivato  alla   chiusura   della
          liquidazione ed il corrispettivo pagato. Di tale  eventuale
          maggiore  importo  il  70%  e'  attribuito   al   Ministero
          dell'economia e delle finanze ed e' versato all'entrata del
          bilancio  dello  Stato  per  essere  riassegnato  al  fondo
          ammortamento dei titoli di Stato e la residua quota del 30%
          e' di competenza della societa'  trasferitaria  in  ragione
          del migliore risultato conseguito nella liquidazione. 
              17.  Alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto,  i  liquidatori  delle  societa'  Ristrutturazione
          Elettronica  REL  S.p.a.  in  liquidazione,  del  Consorzio
          Bancario  Sir  S.p.a.  in  liquidazione  e  della  Societa'
          Iniziative e  Sviluppo  di  Attivita'  Industriali  -  Isai
          S.p.a. in liquidazione, decadono dalle loro funzioni  e  la
          funzione di liquidatore di dette societa' e' assunta  dalla
          societa' trasferitaria di cui al comma 16. Sono abrogati  i
          commi 5 e 7 dell'art. 33 della legge  17  maggio  1999,  n.
          144. 
              18. Tutte le  operazioni  compiute  in  attuazione  dei
          commi 16 e 17 sono esenti da qualunque  imposta  diretta  o
          indiretta,  tassa,  obbligo  e  onere  tributario  comunque
          inteso o denominato. Si applicano, in  quanto  compatibili,
          le disposizioni di  cui  ai  commi  da  488  a  495  e  497
          dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
              19.  Al  fine  del  perseguimento   di   una   maggiore
          efficienza  delle  societa'  pubbliche,  tenuto  conto  dei
          principi nazionali e comunitari in termini di  economicita'
          e di concorrenza, le amministrazioni di cui all'articolo 1,
          comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono,
          salvo  quanto  previsto  dall'art.  2447   codice   civile,
          effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari,
          aperture di credito, ne' rilasciare garanzie a favore delle
          societa' partecipate non quotate  che  abbiano  registrato,
          per tre esercizi consecutivi, perdite di  esercizio  ovvero
          che  abbiano  utilizzato   riserve   disponibili   per   il
          ripianamento di perdite anche  infrannuali.  Sono  in  ogni
          caso consentiti i trasferimenti alle  societa'  di  cui  al
          primo  periodo  a  fronte  di  convenzioni,  contratti   di
          servizio  o  di  programma  relativi  allo  svolgimento  di
          servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione  di
          investimenti. Al fine di salvaguardare la continuita' nella
          prestazione di servizi di pubblico interesse, a  fronte  di
          gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico
          e  la   sanita',   su   richiesta   della   amministrazione
          interessata, con decreto del Presidente del  Consiglio  dei
          Ministri adottato su proposta del Ministro dell'economia  e
          delle  finanze,  di  concerto  con   gli   altri   Ministri
          competenti e  soggetto  a  registrazione  della  Corte  dei
          Conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui  al
          primo periodo del presente comma. 
              20.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si
          applicano  in  via  diretta  alle  regioni,  alle  province
          autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale,  per
          i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del
          coordinamento della finanza pubblica. A decorrere dal 2011,
          una quota pari al 10 per cento dei  trasferimenti  erariali
          di cui all'art. 7 della legge  15  marzo  1997,  n.  59,  a
          favore delle regioni a statuto ordinario e' accantonata per
          essere successivamente svincolata e destinata alle  regioni
          a statuto ordinario  che  hanno  attuato  quanto  stabilito
          dall'art. 3  del  decreto-legge  25  gennaio  2010,  n.  2,
          convertito con legge 26 marzo 2010, n. 42 e che  aderiscono
          volontariamente alle regole previste dal presente articolo.
          Con  decreto  di  natura  non  regolamentare  del  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la   Conferenza
          Stato-Regioni, sono stabiliti modalita',  tempi  e  criteri
          per  l'attuazione  del  presente  comma.  Ai  lavori  della
          Conferenza  Stato-Regioni  partecipano  due  rappresentanti
          delle Assemblee legislative  regionali  designati  d'intesa
          tra  loro  nell'ambito  della  Conferenza  dei   Presidenti
          dell'Assemblea, dei Consigli  regionali  e  delle  province
          autonome di cui agli articoli 5,  8  e  15  della  legge  4
          febbraio 2005, n. 11. 
              21. Le somme provenienti dalle riduzioni  di  spesa  di
          cui al presente articolo, con esclusione di quelle  di  cui
          al primo periodo del  comma  6,  sono  versate  annualmente
          dagli enti e  dalle  amministrazioni  dotati  di  autonomia
          finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del  bilancio
          dello Stato. La disposizione di cui al primo periodo non si
          applica agli enti territoriali e agli enti,  di  competenza
          regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano,
          del Servizio sanitario nazionale. 
              21-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non
          si applicano agli enti di cui  al  decreto  legislativo  30
          giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo  10  febbraio
          1996, n. 103. 
              21-ter. Il Ministro della difesa,  compatibilmente  con
          quanto statuito in  sede  contrattuale  ovvero  di  accordi
          internazionali comunque denominati in materia di  programmi
          militari di investimento, puo' autorizzare il  differimento
          del piano di consegna dei relativi mezzi e sistemi  d'arma,
          senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica. 
              21-quater. Con  decreto  del  Ministero  della  difesa,
          adottato d'intesa con l'Agenzia  del  demanio,  sentito  il
          Consiglio  centrale  della  rappresentanza   militare,   si
          provvede alla rideterminazione, a decorrere dal 1°  gennaio
          2011, del canone di occupazione  dovuto  dagli  utenti  non
          aventi titolo alla concessione di alloggi di  servizio  del
          Ministero della  difesa,  fermo  restando  per  l'occupante
          l'obbligo   di   rilascio   entro   il   termine    fissato
          dall'Amministrazione, anche se in regime di proroga,  sulla
          base dei prezzi di mercato, ovvero, in  mancanza  di  essi,
          delle  quotazioni   rese   disponibili   dall'Agenzia   del
          territorio,  del  reddito  dell'occupante  e  della  durata
          dell'occupazione. Le  maggiorazioni  del  canone  derivanti
          dalla  rideterminazione   prevista   dal   presente   comma
          affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del  bilancio
          dello Stato, per essere riassegnate  per  le  esigenze  del
          Ministero della difesa. 
              21-quinquies. Con decreto di natura  non  regolamentare
          del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con  i
          Ministri della giustizia e dell'interno, da  emanare  entro
          trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge
          di  conversione  del   presente   decreto,   sono   dettate
          specifiche  disposizioni   per   disciplinare   termini   e
          modalita' per la vendita dei titoli sequestrati di cui all'
          articolo 2 del decreto-legge 16  settembre  2008,  n.  143,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  13  novembre
          2008,  n.  181,  in  modo  tale  da  garantire  la  massima
          celerita' del versamento del ricavato  dell'alienazione  al
          Fondo unico giustizia, che  deve  avvenire  comunque  entro
          dieci giorni dalla notifica del provvedimento di sequestro,
          nonche' la restituzione  all'avente  diritto,  in  caso  di
          dissequestro, esclusivamente del ricavato dell'alienazione,
          in ogni caso fermi restando  i  limiti  di  cui  al  citato
          articolo 2 del decreto-legge 16  settembre  2008,  n.  143,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  13  novembre
          2008, n. 181, entro i quali e' possibile l'utilizzo di beni
          e valori sequestrati. 
              21-sexies. Per il triennio 2011-2013, ferme restando le
          dotazioni previste dalla legge 23 dicembre 2009, n. 192, le
          Agenzie fiscali di cui al  decreto  legislativo  30  luglio
          1999, n.  300,  possono  assolvere  alle  disposizioni  del
          presente articolo, del  successivo  articolo  8,  comma  1,
          primo periodo, nonche' alle disposizioni vigenti in materia
          di contenimento della  spesa  dell'apparato  amministrativo
          effettuando  un  riversamento  a  favore  dell'entrata  del
          bilancio dello Stato pari all'1 per cento  delle  dotazioni
          previste sui capitoli relativi ai  costi  di  funzionamento
          stabilite con la citata legge. Si applicano  in  ogni  caso
          alle Agenzie fiscali le disposizioni di cui al comma 3  del
          presente articolo, nonche'  le  disposizioni  di  cui  all'
          articolo 1, comma 22, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
          all'articolo 2, comma 589, e all'articolo 3, commi 18, 54 e
          59, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all' articolo 27,
          comma 2, e all' articolo 48, comma 1, del decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133. Le  predette  Agenzie  possono
          conferire incarichi dirigenziali ai  sensi  dell'  articolo
          19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
          tenendo conto delle proprie peculiarita' e della necessita'
          di garantire gli obiettivi di gettito fissati  annualmente.
          Le   medesime   Agenzie   possono    conferire    incarichi
          dirigenziali ai sensi dell' articolo 19, comma  5-bis,  del
          citato decreto legislativo n. 165 del 2001 anche a soggetti
          appartenenti alle magistrature e ai ruoli degli avvocati  e
          procuratori dello Stato previo  collocamento  fuori  ruolo,
          comando  o  analogo  provvedimento  secondo  i   rispettivi
          ordinamenti. Il  conferimento  di  incarichi  eventualmente
          eccedenti  le  misure  percentuali  previste  dal  predetto
          articolo 19, comma 6, e' disposto nei limiti delle facolta'
          assunzionali a tempo indeterminato delle singole Agenzie. 
              21-septies. All' articolo  17,  comma  3,  del  decreto
          legislativo  31  dicembre  1992,   n.   545,   la   parola:
          «immediatamente» e' soppressa. 
              -  Il  decreto  legge  30  dicembre   2009,   n.   194,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio
          2010,  n.  25  recante  Proroga  di  termini  previsti   da
          disposizioni legislative, e' pubblicato nella Gazz. Uff. 30
          dicembre 2009, n. 302. 
              - Il regio decreto 13 gennaio 1910, n. 20 e' pubblicato
          nella G.U. n. RU 00020 00079 del 03/02/1910. 
              - Il regio decreto-legge  30  dicembre  1923,  n.  3152
          recante Obbligatorieta' della  punzonatura  delle  armi  da
          fuoco portatili, e' pubblicato nella Gazz. Uff. 9  febbraio
          1924, n. 34. 
              La legge 23 febbraio 1960, n. 186 recante Modifiche  al
          R.D.L. 30 dicembre 1923,  n.  3152,  sulla  obbligatorieta'
          della  punzonatura  delle  armi  da  fuoco   portatili   e'
          pubblicata nella G.U. 23 marzo 1960, n. 71. 
              Il regolamento amministrativo e tecnico  del  Banco  di
          prova deve essere sottoposto all'approvazione del  Ministro
          per l'industria e  commercio  il  quale  provvede  con  suo
          decreto, previa intesa col Ministro per la difesa. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre
          1964, n. 1612  recante  Approvazione  del  regolamento  per
          l'applicazione della legge 23 febbraio 1960,  n.  186,  che
          contiene modifiche al regio decreto-legge 30 dicembre 1923,
          n. 3152, sulla obbligatorieta' della punzonatura delle armi
          da fuoco portatili,  e'  pubblicato  nella  Gazz.  Uff.  23
          febbraio 1965, n. 47. 
              - La legge 12 dicembre 1973, n. 993 recante Ratifica ed
          esecuzione  della   convenzione   per   il   riconoscimento
          reciproco  dei  punzoni  di  prova  delle  armi  da   fuoco
          portatili, con regolamento e annessi I  e  II,  adottata  a
          Bruxelles il 1° luglio 1969, e' pubblicata nella Gazz. Uff.
          19 febbraio 1974, n. 46. 
              - La  legge  18  aprile  1975,  n.  110  recante  Norme
          integrative della disciplina vigente per il controllo delle
          armi, delle munizioni  e  degli  esplosivi,  e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1975, n. 105. 
              - La legge 6 dicembre 1993, n. 509 recante Norme per il
          controllo sulle munizioni commerciali per  uso  civile,  e'
          pubblicata nella Gazz. Uff. 10 dicembre 1993, n. 289. 
              - Il testo dell'articolo 14, comma 19, della  legge  28
          novembre 2005, n. 246 recante Semplificazione  e  riassetto
          normativo per l'anno 2005: 
              «19. E' istituita la "Commissione parlamentare  per  la
          semplificazione",  di  seguito   denominata   "Commissione"
          composta da  venti  senatori  e  venti  deputati,  nominati
          rispettivamente dal Presidente del Senato della  Repubblica
          e dal Presidente della Camera  dei  deputati  nel  rispetto
          della proporzione esistente tra i gruppi  parlamentari,  su
          designazione dei gruppi medesimi. La Commissione elegge tra
          i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due
          segretari che insieme con il presidente  formano  l'Ufficio
          di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua  prima
          seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti,
          per l'elezione dell'Ufficio di presidenza.». 
          Note all'art. 1: 
              - Per il testo dell'articolo 2, comma 634, della  legge
          24 dicembre 2007, n. 244, si vedano le note alle premesse.