DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008, n. 112

Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria.

note: Entrata in vigore del decreto: 25-6-2008.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 (in SO n.196, relativo alla G.U. 21/08/2008, n.195).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/10/2022)
Testo in vigore dal: 30-4-2020
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 71 
Assenze per malattia e per permesso retribuito dei  dipendenti  delle
                      pubbliche amministrazioni 
 
  1. Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ((ad
esclusione di quelli relativi al ricovero  ospedaliero  in  strutture
del Servizio sanitario nazionale per l'erogazione  delle  prestazioni
rientranti  nei  livelli  essenziali  di   assistenza   (LEA),))   ai
dipendenti delle pubbliche amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  nei  primi
dieci giorni di  assenza  e'  corrisposto  il  trattamento  economico
fondamentale con esclusione di ogni indennita' o emolumento, comunque
denominati, aventi carattere fisso e continuativo,  nonche'  di  ogni
altro  trattamento  accessorio.  Resta  fermo  il  trattamento   piu'
favorevole eventualmente previsto dai contratti  collettivi  o  dalle
specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad
infortunio sul lavoro o  a  causa  di  servizio,  oppure  a  ricovero
ospedaliero o a day hospital,  nonche'  per  le  assenze  relative  a
patologie  gravi  che  richiedano  terapie  salvavita.   I   risparmi
derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie
di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono  per  gli
enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi
di  bilancio.  Tali  somme  non   possono   essere   utilizzate   per
incrementare i fondi per la contrattazione integrativa. 
  1-bis. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto, limitatamente alle assenze per malattia di cui  al  comma  1
del personale del comparto sicurezza e difesa nonche'  del  personale
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, gli emolumenti di carattere
continuativo  correlati  allo  specifico  status  e  alle   peculiari
condizioni  di  impiego  di  tale  personale   sono   equiparati   al
trattamento economico fondamentale . 
  2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150. 
  3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150. 
  4. La contrattazione collettiva ovvero le specifiche  normative  di
settore, fermi restando i limiti massimi delle assenze  per  permesso
retribuito previsti dalla normativa vigente, definiscono i termini  e
le modalita' di fruizione delle stesse, con  l'obbligo  di  stabilire
una quantificazione esclusivamente ad ore delle tipologie di permesso
retribuito, per  le  quali  la  legge,  i  regolamenti,  i  contratti
collettivi  o  gli  accordi   sindacali   prevedano   una   fruizione
alternativa in ore o in giorni. Nel  caso  di  fruizione  dell'intera
giornata  lavorativa,  l'incidenza  dell'assenza  sul  monte  ore   a
disposizione del dipendente, per ciascuna tipologia, viene  computata
con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo  avrebbe  dovuto
osservare nella giornata di assenza. 
  5. COMMA ABROGATO DAL D.L. 1 LUGLIO 2009,  N.  78,  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. 
  5-bis. Gli accertamenti medico-legali sui  dipendenti  assenti  dal
servizio per malattia effettuati dalle aziende  sanitarie  locali  su
richiesta delle Amministrazioni pubbliche interessate  rientrano  nei
compiti   istituzionali    del    Servizio    sanitario    nazionale;
conseguentemente i relativi oneri restano  comunque  a  carico  delle
aziende sanitarie locali. (39) 
  5-ter. A decorrere dall'anno 2010 in sede di riparto delle  risorse
per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale e'  individuata
una quota di finanziamento destinata  agli  scopi  di  cui  al  comma
5-bis,  ripartita  fra  le  regioni  tenendo  conto  del  numero  dei
dipendenti  pubblici   presenti   nei   rispettivi   territori;   gli
accertamenti di cui al  medesimo  comma  5-bis  sono  effettuati  nei
limiti delle ordinarie risorse disponibili a tale scopo. (39) 
  6. Le disposizioni del presente articolo  costituiscono  norme  non
derogabili dai contratti o accordi collettivi. 
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AGGIORNAMENTO (39) 
  Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 10 giugno
2010, n. 207 (in G.U.  1a  s.s.  16/6/2010,  n.  24),  ha  dichiarato
"l'illegittimita' costituzionale dell'art. 17, comma 23, lettera  e),
del decreto-legge 1° luglio 2009,  n.  78  (Provvedimenti  anticrisi,
nonche' proroga di termini),  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 3 agosto 2009, n. 102, nella parte in cui aggiunge all'art.  71
del d.l. 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitivita', la  stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  i  commi  5-bis  e
5-ter".