DECRETO-LEGGE 10 febbraio 2009, n. 5

((Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonche' disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario.))

note: Entrata in vigore del decreto: 11-2-2009.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 9 aprile 2009, n. 33 (in SO n. 49, relativo alla G.U. 11/04/2009, n. 85).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/05/2022)
Testo in vigore dal: 1-1-2013
aggiornamenti all'articolo
                          Art. 7-quinquies 
                                Fondi 
 
  1. Al fine di assicurare il finanziamento di interventi urgenti  ed
indifferibili, con particolare riguardo ai settori dell'istruzione  e
agli interventi organizzativi  connessi  ad  eventi  celebrativi,  e'
istituito  un  fondo  nello  stato  di   previsione   del   Ministero
dell'economia e delle finanze, con una dotazione, per l'anno 2009, di
400 milioni di euro. (9) (11) (13) (14) (18)((19)) 
  2. L'utilizzo del fondo di cui al comma 1 e' disposto  con  decreto
del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale sono individuati
gli interventi da finanziare e  i  relativi  importi,  indicando  ove
necessario le modalita' di utilizzo delle risorse. 
  3. Una quota del fondo di cui  all'articolo  1,  comma  343,  della
legge 23 dicembre 2005, n. 266,  pari  a  400  milioni  di  euro,  e'
trasferita per l'anno 2009 al fondo di cui al comma  1  del  presente
articolo. La dotazione del fondo di cui al citato articolo  1,  comma
343, della legge n. 266 del 2005, e' incrementata, nell'anno 2012, di
400 milioni di euro. 
  4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 400 milioni di euro per
l'anno 2009, si provvede con le risorse di cui al primo  periodo  del
comma 3. Agli oneri derivanti dal secondo periodo del comma 3, pari a
400  milioni  di  euro  per  l'anno  2012,   si   provvede   mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 61, comma 1, della  legge  27  dicembre  2002,  n.  289,
relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per il medesimo anno. 
  5. In aggiunta a quanto previsto dal comma 8 del presente articolo,
dall'articolo  8,  comma  1,  lettera  a),  terzo  periodo,   nonche'
dall'articolo 11, comma 5, del decreto-legge  29  novembre  2008,  n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio  2009,  n.
2, sino all'emanazione del decreto previsto  dall'articolo  1,  comma
848,  della  legge  27  dicembre   2006,   n.   296,   e   successive
modificazioni, con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la  dotazione
del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15  della  legge  7  agosto
1997, n. 266 puo' essere incrementata anche  mediante  l'assegnazione
di risorse rientranti  nella  dotazione  del  Fondo  per  la  finanza
d'impresa ai sensi del comma 847 dell'articolo 1 della  citata  legge
n. 296 del 2006, e successive modificazioni, e riguardanti: 
    a)  le  risorse  destinate  alle  imprese  innovative  ai   sensi
dell'articolo 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e  successive
modificazioni,  gestite  da  Mediocredito  Centrale  sul   conto   di
tesoreria n. 23514; 
    b) le risorse del Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel
capitale di rischio, di cui all'articolo 4, comma 106, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, depositate sul  conto  corrente  n.  22047  di
tesoreria centrale,  intestato  all'Agenzia  per  l'attrazione  degli
investimenti e dello sviluppo d'impresa Spa. Le  risorse  di  cui  al
presente comma possono essere reintegrate con  decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, a valere sulle eventuali disponibilita' del  Fondo  di
garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266. 
  6.  Le  disponibilita'  dei  conti  di  tesoreria  accesi  per  gli
interventi di cui alle lettere a) e b) sono trasferite  al  conto  di
tesoreria intestato al Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della
legge 7 agosto 1997, n. 266, negli importi indicati  dal  decreto  di
cui al medesimo comma 5. 
  7.  Le  risorse  versate  all'entrata  del  bilancio  dello   Stato
nell'ambito dell'unita' previsionale di base 2.2.1.2, da far affluire
sul fondo per gli interventi previsti  dall'articolo  1,  commi  343,
344, 345-bis, 345-decies, della legge 23 dicembre  2005,  n.  266,  e
dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 28 agosto 2008,  n.  134,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2008,  n.  166,
possono  essere  destinate  annualmente  ad   apposita   contabilita'
speciale, ai fini del riversamento  all'entrata  del  bilancio  dello
Stato negli anni successivi, per  essere  destinate  agli  interventi
previsti a legislazione vigente. 
  8. La dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15  della
legge 7 agosto 1997, n. 266, in aggiunta a quanto previsto  ai  sensi
del comma 5 del presente articolo, nonche' dell'articolo 8, comma  1,
lettera  a),  terzo  periodo,  e  dall'articolo  11,  comma  5,   del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' incrementata per
l'anno 2010 di 200 milioni di euro, per l'anno 2011 di 300 milioni di
euro, nonche', per l'anno 2012, di ulteriori  500  milioni  di  euro.
Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 200 milioni  di  euro
per l'anno 2010, 300 milioni di euro per l'anno 2011 e a 500  milioni
di  euro  per  l'anno  2012,  si  provvede  mediante   corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61,  comma
1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa  al  Fondo  per  le
aree sottoutilizzate, per i medesimi anni. 
  9. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  10. All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29  novembre  2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  gennaio  2009,
n. 2, la lettera b-bis) e' sostituita dalla seguente: 
"b-bis) al Fondo strategico per il  Paese  a  sostegno  dell'economia
reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.". 
  11. La dotazione finanziaria del Fondo strategico per  il  Paese  a
sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera
b-bis) del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,  come  prevista  in
forza  della  delibera  del   Comitato   interministeriale   per   la
programmazione economica del  6  marzo  2009  e'  corrispondentemente
rideterminata tenendo conto di quanto previsto ai sensi del comma  4,
secondo periodo,  e  del  comma  8,  secondo  periodo,  del  presente
articolo, nonche' dell'articolo 7-octies. 
  12.  In  relazione  a  future  assegnazioni  di  diritti  d'uso  di
frequenze radio o di risorse di numerazione, per l'anno 2009 la quota
del 20 per cento delle maggiori entrate conseguenti alle assegnazioni
medesime, al netto  delle  somme  corrisposte  dagli  operatori  come
contributi per i diritti d'uso delle frequenze nonche' degli  importi
stimati nei saldi di finanza pubblica, e' riassegnata, entro un  mese
dalla data in cui le stesse sono disponibili,  ad  appositi  capitoli
dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico  per
far fronte  alle  esigenze  di  razionalizzazione  e  sviluppo  delle
infrastrutture di  reti  di  comunicazione  elettronica,  agli  oneri
amministrativi relativi  alla  gestione  delle  gare  di  affidamento
nonche' per l'incremento del Fondo per il passaggio  al  digitale  di
cui all'articolo 1, commi 927, 928 e 929,  della  legge  27  dicembre
2006, n. 296. 
 
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AGGIORNAMENTO (9) 
  La L. 13 dicembre 2010, n. 220 ha disposto (con l'art. 1, comma 40)
che "La dotazione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1,
del  decreto-legge  10  febbraio  2009,   n.   5,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e'  incrementata  di
924 milioni di euro per l'anno 2011". 
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AGGIORNAMENTO (11) 
  Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L.
15 luglio 2011, n. 111, ha disposto (con l'art. 13, comma 2) che  "La
dotazione del fondo di cui all'articolo  7-quinquies,  comma  1,  del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33,  come  integrato  dall'articolo  3,
comma 2-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n.  225,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e' ridotta di
49,5 milioni di euro per l'anno 2011". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 21, comma 7) che "La dotazione  del
fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge  10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9
aprile 2009, n. 33, e' ridotta di 12,5 milioni  di  euro  per  l'anno
2011". 
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AGGIORNAMENTO (13) 
  Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni  dalla
L. 14 settembre 2011, n.  148,  ha  disposto  (con  l'art.  1,  comma
26-ter) che "La dotazione del fondo di cui all'articolo  7-quinquies,
comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.  5,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e'  incrementata  di
24 milioni di euro per l'anno 2012 e di 30 milioni di euro per l'anno
2013". 
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AGGIORNAMENTO (14) 
  La L. 12 novembre 2011, n. 183 ha disposto (con l'art. 33, comma 1)
che "La dotazione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1,
del  decreto-legge  10  febbraio  2009,   n.   5,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e'  incrementata  di
1.143 milioni di euro per l'anno 2012 ed e'  ripartita,  con  decreti
del Presidente del Consiglio dei Ministri, tra le finalita'  indicate
nell'elenco n. 3 allegato alla presente legge. Una quota pari  a  100
milioni di euro del fondo di cui al primo periodo  e'  destinata  per
l'anno 2012 al finanziamento di  interventi  urgenti  finalizzati  al
riequilibrio socio-economico, ivi compresi  interventi  di  messa  in
sicurezza del territorio,  e  allo  sviluppo  dei  territori  e  alla
promozione  di  attivita'  sportive,  culturali  e  sociali  di   cui
all'articolo 1, comma 40, quarto periodo,  della  legge  13  dicembre
2010, n. 220". 
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AGGIORNAMENTO (18) 
  Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L.
7 agosto 2012, n. 135, ha disposto: 
  - (con l'art. 7, comma  18)  che  "Il  fondo  di  cui  all'articolo
7-quinquies, comma 1, del  decreto-legge  10  febbraio  2009,  n.  5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come
integrato dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n.
183, e' ridotto di 39 milioni di euro per l'anno 2012"; 
  - (con l'art. 23, comma 8) che  "La  dotazione  del  fondo  di  cui
all'articolo 7-quinquies, comma  1,  del  decreto-legge  10  febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33, e' incrementata di 658 milioni di euro per l'anno 2013  ed  e'
ripartita, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, tra
le finalita' di cui all'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre
2011, n. 183, come indicate nell'allegato 3 della medesima legge, con
esclusione delle finalita' gia' oggetto di finanziamento ai sensi del
presente articolo, nonche', in via prevalente, per l'incremento della
dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, finalizzato al  finanziamento  dell'assistenza
domiciliare prioritariamente nei confronti delle  persone  gravemente
non  autosufficienti,  inclusi  i   malati   di   sclerosi   laterale
amiotrofica". 
  La L. 12 novembre 2011, n. 183, come modificata dal D.L.  6  luglio
2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012,  n.
135, ha disposto (con l'art. 33, comma 1) che "La dotazione del fondo
di cui  all'articolo  7-quinquies,  comma  1,  del  decreto-legge  10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9
aprile 2009, n. 33, e' incrementata di  1.113  milioni  di  euro  per
l'anno 2012 ed e' ripartita, con decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri, tra le finalita' indicate  nell'elenco  n.  3  allegato
alla presente legge. Una quota pari a 70 milioni di euro del fondo di
cui al primo periodo e' destinata per l'anno 2012 al finanziamento di
interventi urgenti finalizzati al riequilibrio  socio-economico,  ivi
compresi interventi di messa in  sicurezza  del  territorio,  e  allo
sviluppo dei territori  e  alla  promozione  di  attivita'  sportive,
culturali e sociali di cui all'articolo 1, comma 40, quarto  periodo,
della legge 13 dicembre 2010, n. 220". 
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AGGIORNAMENTO (19) 
  La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
264) che "La dotazione del fondo  di  cui  all'articolo  7-quinquies,
comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.  5,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9  aprile  2009,  n.  33,  e'  ridotta  di
631.662.000 euro per l'anno 2013."