DECRETO-LEGGE 25 gennaio 2010, n. 2

Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni. (10G0015)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/01/2010.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 marzo 2010, n. 42 (in G.U. 27/03/2010, n.72).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/12/2010)
Testo in vigore dal: 28-3-2010
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3


           Interventi urgenti sul contenimento delle spese
                            nelle regioni

  1.  Ai  fini  del  coordinamento  della  finanza  pubblica e per il
contenimento  della  spesa pubblica ciascuna regione, a decorrere dal
primo rinnovo del consiglio regionale successivo alla data di entrata
in  vigore del presente decreto, definisce ((, senza nuovi o maggiori
oneri  per  la finanza pubblica,)) l'importo degli emolumenti e delle
utilita', comunque denominati, ivi compresi l'indennita' di funzione,
l'indennita'  di  carica,  la  diaria, il rimborso spese, a qualunque
titolo  percepiti  dai  consiglieri  regionali  in  virtu'  del  loro
mandato,  in  modo  tale  che  ((, ove siano maggiori,)) non eccedano
complessivamente,  in  alcun caso, l'indennita' ((massima)) spettante
ai membri del Parlamento.