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DECRETO-LEGGE 25 gennaio 2010, n. 2

Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni. (10G0015)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/01/2010.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 marzo 2010, n. 42 (in G.U. 27/03/2010, n.72).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/12/2010)
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Testo in vigore dal: 28-3-2010
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di assicurare
l'assetto  organizzativo ottimale delle amministrazioni interessate e
il  contenimento  delle  spese, in tempo utile prima dell'avvio delle
operazioni  connesse  allo  svolgimento  delle  elezioni  regionali e
locali   che   avranno   luogo   nel   2010,   nonche'  di  precisare
tempestivamente  ed  in  modo univoco la decorrenza dell'efficacia di
alcune  disposizioni  vigenti  relative  alla  riduzione  di organi e
apparati amministrativi degli enti locali;
  Ritenuta altresi' la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni  volte ad assicurare la funzionalita' degli enti locali,
con   particolare  riferimento  alla  definizione  dei  trasferimenti
erariali  agli  stessi  enti locali ed alle procedure di approvazione
dei bilanci di previsione;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 13 gennaio 2010;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, del
Ministro  per  la  semplificazione  normativa,  del  Ministro  per le
riforme  per  il federalismo, del Ministro dell'interno, del Ministro
dell'economia  e  delle  finanze e del Ministro per i rapporti con le
regioni;

                              E m a n a


                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1


           Interventi urgenti sul contenimento delle spese
                          negli enti locali

  1. All'articolo 2, comma 183, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
((il  secondo  e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti)): "Il
Ministro  dell'interno,  con  proprio  decreto,  di  concerto  con il
Ministro dell'economia e delle finanze, provvede per l'anno 2010 alla
corrispondente  riduzione, in proporzione alla popolazione residente,
del  contributo  ordinario  spettante  ai  singoli enti. ((Per l'anno
2011)) il Ministro dell'interno, con proprio decreto, di concerto con
il   Ministro   dell'economia   e   delle   finanze,   provvede  alla
corrispondente  riduzione, in proporzione alla popolazione residente,
del contributo ordinario spettante ai singoli enti per i quali (( . .
.  )) ha luogo il rinnovo dei rispettivi consigli ((. Per l'anno 2012
la riduzione del contributo ordinario viene applicata, in proporzione
alla  popolazione  residente, a tutti gli enti per i quali il rinnovo
dei  rispettivi  consigli ha luogo nel medesimo anno e a quelli per i
quali  ha  avuto luogo nell'anno precedente. Con legge dello Stato e'
determinato  l'ammontare della riduzione del contributo ordinario con
riguardo  a  ciascuno  degli  anni 2013, 2014 e 2015. Per ciascuno di
tali  anni  la  riduzione del contributo e' applicata, in proporzione
alla  popolazione  residente, a tutti gli enti per i quali il rinnovo
del  consiglio  ha  luogo nel medesimo anno e a quelli per i quali ha
avuto luogo negli anni precedenti, a decorrere dal 2011. Le regioni a
statuto  speciale  e  le  province  autonome  di  Trento e di Bolzano
disciplinano  quanto  previsto  dai commi da 184 a 187 secondo quanto
previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione,
fermo   restando   quanto   disposto  dall'articolo  10  della  legge
costituzionale  18  ottobre 2001, n. 3))."; conseguentemente al comma
184,   primo  periodo,  del  medesimo  articolo  2  dopo  le  parole:
"consiglieri  comunali" sono inserite le seguenti: "e dei consiglieri
provinciali" ((ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini
della riduzione del numero dei consiglieri comunali e dei consiglieri
provinciali  di  cui al primo periodo non sono computati il sindaco e
il presidente della provincia")).

((1-bis. All'articolo 2, comma 185, della legge 23 dicembre 2009,  n.
191, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al secondo  periodo,  le  parole:  "pari  a  un  quinto"  sono
sostituite dalle seguenti: "pari a un quarto";
    b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini di cui  al
presente  comma,  nel  numero  dei  consiglieri  del  comune  e   dei
consiglieri  della  provincia  sono  computati,  rispettivamente,  il
sindaco e il presidente della provincia".
  1-ter. Dopo il comma 185, dell'articolo 2, della legge 23  dicembre
2009, n.191, e' inserito il seguente:
  "185-bis. I circondari provinciali esistenti alla data  di  entrata
in vigore della presente disposizione sono soppressi. All'articolo 21
del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli  enti  locali,  di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267, sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a) i commi 1 e 2 sono abrogati;
    b) la rubrica e'  sostituita  dalla  seguente:  "Revisione  delle
circoscrizioni provinciali"".
  1-quater. All'articolo 2, comma 186, della legge 23 dicembre  2009,
n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'alinea,  le  parole:  "In  relazione  alle  riduzioni  del
contributo ordinario di cui al comma 183, i  comuni  devono  altresi'
adottare" sono sostituite dalle seguenti: "Al fine del  coordinamento
della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica,  i
comuni devono adottare";
    b) alla lettera a):
      1) dopo le parole: "difensore civico" e' inserita la  seguente:
"comunale";
      2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: ".  Le  funzioni
del difensore civico comunale  possono  essere  attribuite,  mediante
apposita convenzione, al difensore civico  della  provincia  nel  cui
territorio rientra il relativo comune.  In  tale  caso  il  difensore
civico provinciale  assume  la  denominazione  di  "difensore  civico
territoriale" ed e' competente a garantire l'imparzialita' e il  buon
andamento  della  pubblica  amministrazione,  segnalando,  anche   di
propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi
dell'amministrazione nei confronti dei cittadini";
    c) alla lettera b) sono aggiunte,  in fine,  le seguenti  parole:
", tranne che per  i  comuni  con  popolazione  superiore  a  250.000
abitanti, che hanno facolta' di  articolare  il  loro  territorio  in
circoscrizioni, la cui popolazione media non puo' essere inferiore  a
30.000 abitanti; e' fatto salvo il comma  5,  dell'articolo  17,  del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";
    d) alla lettera d) sono  aggiunte, in  fine, le seguenti  parole:
",  tranne  che  nei  comuni  con  popolazione  superiore  a  100.000
abitanti";
    e) alla  lettera  e), le parole da:  "facendo  salvi"  fino  alla
fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: "ad eccezione  dei
bacini imbriferi montani (BIM) costituiti ai sensi  dell'articolo  1,
della legge 27 dicembre 1953, n. 959. Sono fatti salvi i rapporti  di
lavoro a tempo indeterminato esistenti, con assunzione da  parte  dei
comuni delle funzioni gia' esercitate dai consorzi soppressi e  delle
relative risorse e con successione dei comuni ai medesimi consorzi in
tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto".
  1-quinquies. All'articolo 2, della legge 23 dicembre 2009, n.  191,
dopo il comma 186, e' inserito il seguente:
  "186-bis. Decorso un anno dalla data di  entrata  in  vigore  della
presente legge, sono soppresse le Autorita' d'ambito territoriale  di
cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e successive modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogni atto
compiuto dalle Autorita' d'ambito  territoriale  e'  da  considerarsi
nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore  della  presente
legge, le regioni attribuiscono con legge le funzioni gia' esercitate
dalle  Autorita',  nel  rispetto  dei  principi  di   sussidiarieta',
differenziazione e adeguatezza. Le disposizioni di cui agli  articoli
148 e 201 del citato decreto legislativo n.152 del 2006 sono efficaci
in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore  della  legge
regionale di cui al periodo  precedente.  I  medesimi  articoli  sono
comunque abrogati decorso un anno dalla data  di  entrata  in  vigore
della presente legge".
  1-sexies. All'articolo 2, comma 187, della legge 23 dicembre  2009,
n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al secondo periodo:
      1)  le  parole:  "ai  comuni  montani"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "ai comuni appartenenti alle comunita' montane";
      2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", previa intesa
sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3, del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281";
    b) il terzo periodo e' soppresso)).
((2. Le disposizioni di cui ai commi 184 e 186, lettere b), c) ed e),
dell'articolo   2,  della  legge  23  dicembre  2009,  n.  191,  come
modificato  dal presente articolo, si applicano a decorrere dal 2011,
e  per tutti gli anni a seguire, ai singoli enti per i quali ha luogo
il  primo  rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data
del  medesimo  rinnovo.  Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma
185, della citata legge n. 191 del 2009, come modificato dal presente
articolo,  si  applicano a decorrere dal 2010, e per tutti gli anni a
seguire,  ai  singoli  enti per i quali ha luogo il primo rinnovo del
rispettivo  consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo.
Le  disposizioni  di  cui all'articolo 2, comma 186, lettere a) e d),
della  medesima  legge  n.191  del 2009, come modificato dal presente
articolo,  si  applicano,  in  ogni comune interessato, dalla data di
scadenza  dei  singoli incarichi dei difensori civici e dei direttori
generali  in  essere  alla  data  di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto".))