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DECRETO-LEGGE 2 luglio 2007, n. 81

Disposizioni urgenti in materia finanziaria.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-7-2007.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2007, n. 127 (in SO n.182, relativo alla G.U. 17/08/2007, n.190).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2018)
Testo in vigore dal:  18-8-2007
aggiornamenti all'articolo

Art. 14

Variazioni compensative
1. Al fine di assicurare alle amministrazioni dello Stato la necessaria efficienza e flessibilità, garantendo comunque il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da sottoporre al controllo degli uffici centrali di bilancio
(( , da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti e da inviare alla Corte dei conti per la registrazione, possono essere effettuate ))
variazioni compensative tra le spese di cui all'articolo 1, commi 9, 10 e 11, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, assicurando l'invarianza in termini di fabbisogno e di indebitamento netto rispetto agli effetti derivanti dalle disposizioni legislative medesime. Per gli altri soggetti tenuti all'applicazione delle disposizioni di cui ai predetti commi 9, 10 e 11 si provvede con delibera dell'organo competente, da sottoporre all'approvazione espressa del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.