LEGGE 17 maggio 1999, n. 144

Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali.

note: Entrata in vigore della legge: 23-5-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/07/2020)
Testo in vigore dal: 31-7-2010
aggiornamenti all'articolo
                              ART. 33. 
               (Comitato per l'intervento nella SIR). 
 
  1.  La  partecipazione  azionaria  acquisita   dal   Comitato   per
l'intervento nella SIR ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge  25
marzo 1993, n. 79, convertito dalla legge 22 maggio 1993, n. 157,  e'
trasferita, a titolo gratuito, al Ministero del tesoro, del  bilancio
e della programmazione economica - Dipartimento del tesoro. 
  2. Relativamente alla partecipazione di cui al comma l, il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica esercita  i
diritti dell'azionista, d'intesa con il Ministro dell'industria,  del
commercio e  dell'artigianato,  secondo  le  direttive  adottate  dal
Presidente del Consiglio dei ministri,  ai  sensi  dell'articolo  15,
comma 3, del decreto-legge 1 1 luglio 1992, n. 333,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359. 
  3. Il Comitato di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla  data
di entrata in vigore della presente legge, redige un programma per il
prosieguo delle operazioni di liquidazione in corso. Il programma  e'
approvato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio  e  della
programmazione economica. 
  4. Tutti i proventi derivanti dalla dismissione dei cespiti in capo
al Comitato di cui al  comma  1  sono  destinati,  al  termine  delle
liquidazioni, al Fondo di ammortamento di cui  all'articolo  2  della
legge 27 ottobre 1993, n. 432. Agli  stessi  proventi  fanno  carico,
secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro del tesoro,  del
bilancio  e  della  programmazione  economica,  gli  oneri  derivanti
dall'attuazione del presente articolo. 
  5. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122)). 
  6. Il Ministro delle finanze e' autorizzato ad avvalersi dei propri
poteri di  autotutela  per  definire,  nei  confronti  del  Comitato,
l'ammontare globale delle tasse e imposte dovute dalle  societa'  del
gruppo SIR a seguito degli avvisi di accertamento  impugnati  innanzi
agli organi della giustizia tributaria dalle  societa'  medesime.  Il
predetto ammontare complessivo  e'  versato  dal  Comitato  in  unica
soluzione. Si applica l'articolo 6-bis del decreto-legge 29 settembre
1997, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  novembre
1997, n. 410. 
  7. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122)).