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DECRETO-LEGGE 29 settembre 1997, n. 328

Disposizioni tributarie urgenti.

note: Entrata in vigore del decreto: 30/9/1997.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 1997, n. 410 (in G.U. 29/11/1997, n.279).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/02/1999)
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Testo in vigore dal:  9-3-1999
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Art. 6-bis

(Disposizioni in materia di sanzioni e interessi).
1. Per le procedure concorsuali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e all'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, né gli interessi, a condizione che l'imposta dovuta venga versata in un'unica soluzione entro trenta giorni:
a) dalla data di pubblicazione del decreto di chiusura di cui all'articolo 193 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nel caso di amministrazione controllata;
b) dalla data del passaggio in cosa giudicata della sentenza di omologazione di cui all'articolo 181 del citato regio decreto n. 267 del 1942, nel caso di concordato preventivo
((obbligatorio di cui all'articolo 160, secondo comma, numero 1), del medesimo regio decreto 16 marzo 1942, n. 267))
;
((b-bis) dalla data di ultimazione della liquidazione dell'attivo, nel caso di concordato per cessione di beni di cui all'articolo 160, secondo comma, numero 2), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267))
;
c) dalla data del decreto di esecutività del piano di riparto di cui
((all'articolo 111))
del medesimo regio decreto n. 267 del 1942, nel caso di fallimento;
d) dalla data del provvedimento di autorizzazione del piano di riparto di cui all'articolo 212 del citato regio decreto n. 267 del 1942, nel caso di liquidazione coatta amministrativa;
e) dalla data del provvedimento di autorizzazione della ripartizione parziale di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, nel caso di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.
2. Il versamento di cui al comma 1 può essere effettuato anche in dodici rate bimestrali maggiorate degli interessi computati al tasso di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, a far tempo dai termini indicati nelle lettere a), b), c), d) ed e) dello stesso comma 1.