DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008, n. 112

Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria.

note: Entrata in vigore del decreto: 25-6-2008.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 (in SO n.196, relativo alla G.U. 21/08/2008, n.195).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/10/2022)
Testo in vigore dal: 1-1-2019
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 60 
       Missioni di spesa e monitoraggio della finanza pubblica 
 
  1.  Per  il  triennio  2009-2011  le   dotazioni   finanziarie,   a
legislazione vigente, delle missioni di spesa di  ciascun  Ministero,
sono ridotte per gli importi indicati nell'elenco n. 1, con  separata
indicazione della componente relativa a competenze predeterminate per
legge. 
  2. Dalle riduzioni di cui al comma 1 sono escluse le  dotazioni  di
spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni,  pensioni  e
altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive  e
compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con  le
Regioni; ai trasferimenti a favore  degli  enti  territoriali  aventi
natura obbligatoria; del fondo  ordinario  delle  universita';  delle
risorse  destinate  alla  ricerca;   delle   risorse   destinate   al
finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone
fisiche; nonche' quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge
o derivanti da accordi internazionali. 
  3. Fermo quanto previsto in materia di flessibilita' con  la  legge
annuale di bilancio, in via sperimentale, limitatamente agli esercizi
finanziari 2009  e  2010,  nella  legge  di  bilancio,  nel  rispetto
dell'invarianza  degli  effetti  sui  saldi  di  finanza  pubblica  e
dell'obiettivo di pervenire ad un consolidamento per missioni  e  per
programmi di ciascuno stato di previsione, possono essere  rimodulate
tra i programmi le dotazioni  finanziarie  di  ciascuna  missione  di
spesa, fatta eccezione per le spese di natura  obbligatoria,  per  le
spese in annualita' e a pagamento  differito.  Le  rimodulazioni  tra
spese di funzionamento e spese per  interventi  sono  consentite  nel
limite del 10 per cento delle risorse stanziate  per  gli  interventi
stessi. Resta precluso l'utilizzo  degli  stanziamenti  di  spesa  in
conto capitale per finanziare spese correnti. In apposito allegato  a
ciascuno  stato  di  previsione   della   spesa   sono   esposte   le
autorizzazioni legislative e i relativi  importi  da  utilizzare  per
ciascun programma. 
  4. Ciascun Ministro prospetta le  ragioni  della  riconfi-gurazione
delle autorizzazioni di spesa di propria competenza nonche' i criteri
per  il  miglioramento  dell'economicita'  ed  efficienza  e  per  la
individuazione di indicatori di risultato relativamente alla gestione
di ciascun programma nelle relazioni al Parlamento di cui al comma 68
dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il  termine  di
cui al citato comma 68 dell'art. 3 della legge n.  244  del  2007  e'
differito, per l'anno 2008, al 30 settembre 2008. 
  5. Le rimodulazioni di spesa tra i programmi di  ciascun  Ministero
di cui al comma 3 possono essere proposte nel  disegno  di  legge  di
assestamento e negli altri provvedimenti di cui all'articolo 17 della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. In tal caso,
dopo la presentazione al Parlamento dei relativi disegni di legge, le
rimodulazioni  possono   essere   comunque   attuate,   limitatamente
all'esercizio finanziario 2009, in via provvisoria ed in misura  tale
da non pregiudicare il conseguimento delle finalita'  definite  dalle
relative norme sostanziali e comunque non superiore al 10  per  cento
delle risorse finanziarie complessivamente stanziate  dalla  medesime
leggi, con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  di
concerto con il Ministro competente. Gli schemi dei decreti di cui al
precedente periodo sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del
parere delle Commissioni competenti per materia e per  i  profili  di
carattere finanziario. I pareri devono essere espressi entro quindici
giorni dalla data di trasmissione.  Decorso  inutilmente  il  termine
senza che le Commissioni abbiano  espresso  i  pareri  di  rispettiva
competenza, i decreti possono essere adottati. Il  Governo,  ove  non
intenda conformarsi alle  condizioni  formulate  con  riferimento  ai
profili finanziari, ritrasmette alle Camere  gli  schemi  di  decreto
corredati dei necessari elementi integrativi di informazione,  per  i
pareri  definitivi  delle  commissioni  competenti  per   i   profili
finanziari, che devono essere  espressi  entro  dieci  giorni.  Fatto
salvo quanto previsto dagli  articoli  2,  comma  4-quinquies,  della
citata legge n. 468 del 1978, e 3, comma 5, del decreto legislativo 7
agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, nel caso  si  tratti
di dotazioni finanziarie direttamente determinate da disposizioni  di
legge, i pareri espressi dalle Commissioni competenti per  i  profili
di carattere finanziario sono vincolanti. I decreti di cui al secondo
periodo perdono efficacia fin dall'inizio qualora il  parlamento  non
approvi la corrispondente variazione in sede di esame del disegno  di
legge di assestamento o degli altri provvedimenti di cui all'articolo
17 della legge n. 468 del 1978.  Le  rimodulazioni  proposte  con  il
disegno di legge  di  assestamento  o  con  gli  altri  provvedimenti
adottabili ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 468  del  1978  o
con   i   decreti   ministeriali   si   riferiscono    esclusivamente
all'esercizio in corso. 
  6. Il comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge 27 maggio 2008,  n.
93, convertito, con modificazioni, dalla legge  24  luglio  2008,  n.
126, e' abrogato. 
  7. Ai fini  di  assicurare  il  rispetto  effettivo  dei  parametri
imposti in sede internazionale e del patto di stabilita' e  crescita,
nel definire la copertura finanziaria dei provvedimenti  legislativi,
qualora  siano  prevedibili  specifici  e  rilevanti  effetti   sugli
andamenti  tendenziali  del  fabbisogno  del   settore   pubblico   e
dell'indebitamento  netto  del  conto  consolidato  delle   pubbliche
amministrazioni, il Ministero dell'economia e delle finanze  fornisce
i relativi elementi di valutazione nella  relazione  tecnica  di  cui
all'articolo 11-ter della  legge  n.  468  del  1978,  con  specifico
riferimento agli effetti che le  innovazioni  hanno  sugli  andamenti
tendenziali, o con apposita nota scritta negli altri casi.  Entro  il
31 gennaio 2009, il Ministro dell'economia e delle  finanze  presenta
al Parlamento, ai fini dell'adozione di atti di  indirizzo  da  parte
delle competenti Commissioni parlamentari, una  relazione  contenente
informazioni sulle metodologie per la valutazione degli  effetti  sul
fabbisogno e sull'indebitamento netto  del  conto  consolidato  delle
pubbliche amministrazioni in ciascun settore di spesa. 
  8. Il fondo di cui all'articolo 5 comma  4,  del  decreto-legge  27
maggio 2008, n. 93, e' integrato di 100 milioni di  euro  per  l'anno
2009, 300 milioni di euro per ciascuno degli anni  2010  e  2011,  da
utilizzare a reintegro delle dotazioni finanziarie dei  programmi  di
spesa. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4,  del
decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come rideterminata ai  sensi  del
presente comma, e' ridotta dell'importo di  6  milioni  di  euro  per
l'anno 2008, di 12 milioni di euro per l'anno 2009 e di 10 milioni di
euro per l'anno 2010. 
  8-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. 
  8-ter. Agli oneri derivanti dal comma 8-bis  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione, per l'anno 2008, della dotazione del  fondo
di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008,  n.
93, convertito, con modificazioni, dalla legge  24  luglio  2008,  n.
126. 
  8-quater. All'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, dopo
il comma 5 e' aggiunto il seguente: 
    "5-bis. Al fine del rispetto dei vincoli di finanza pubblica,  la
situazione  analitica  dei  crediti  e  dei  debiti  derivanti  dalle
operazioni poste in  essere  dai  Commissari  delegati,  a  qualsiasi
titolo,  anche  in  sostituzione  di  altri  soggetti,  deve   essere
rendicontata  annualmente,  nonche'  al  termine  della  gestione,  e
trasmessa entro il 31 gennaio di ciascun  anno  alla  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze  -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e all'ISTAT per la
valutazione  degli  effetti  sui  saldi  di  finanza  pubblica.   Per
l'omissione o il ritardo nella rendicontazione si applica la sanzione
prevista dall'articolo 337 del regio decreto 23 maggio 1924, n.  827,
e successive modificazioni". 
  9. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  10. Per l'anno  2009  non  si  applicano  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 1, commi 507 e 508, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
e la quota resa indisponibile per detto anno,  ai  sensi  del  citato
comma 507, e'  portata  in  riduzione  delle  relative  dotazioni  di
bilancio. 
  11. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 3 gennaio 1981,  n.
7 e alla legge 26 febbraio 1987, n. 49 relativa all'aiuto pubblico  a
favore dei Paesi in via di sviluppo e' ridotta di 170 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2009. 
  12. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. 
  13. All'articolo  1,  comma  21,  primo  periodo,  della  legge  23
dicembre 2005, n. 266 le parole "a singoli capitoli," sono sostituite
dalle seguenti: "ai singoli programmi". 
  14. Fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 21 della legge  23
dicembre 2005, n. 266, ai fini del  controllo  e  monitoraggio  della
spesa pubblica, la mancata  segnalazione  da  parte  del  funzionario
responsabile dell'andamento della stessa in maniera tale da rischiare
di non garantire il rispetto delle  originarie  previsioni  di  spesa
costituisce  evento  valutabile   ai   fini   della   responsabilita'
disciplinare. Ai fini della responsabilita' contabile, il funzionario
responsabile risponde del danno derivante dal  mancato  rispetto  dei
limiti della spesa originariamente  previsti,  anche  a  causa  della
mancata tempestiva adozione dei provvedimenti  necessari  ad  evitare
efficacemente  tale  esito,  nonche'  delle  misure  occorrenti   per
ricondurre la spesa entro i predetti limiti. 
  15. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 16 MARZO 2018, N. 29)). 
  15-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 15,  il  Ministero
degli affari esteri, per le spese connesse al  funzionamento  e  alla
sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e consolari nonche'  agli
interventi  di  emergenza  per  la  tutela  dei  cittadini   italiani
all'estero, puo' assumere impegni superiori  a  quanto  previsto  dal
predetto comma, nel rispetto, in ogni caso,  del  limite  complessivo
annuo anche a valere sulle altre  unita'  previsionali  di  base  del
bilancio del medesimo Ministero.